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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA VILLANI 42 FIRENZE presso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_2 dall'odierna ricorrente all'Istituto per tutti i motivi di cui in premessa;
- in denegata ipotesi, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall'Istituto all'odierna ricorrente relativamente alla domanda prot. e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente all'Istituto per tutti i motivi di cui in premessa;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. INPS-RDC-2022-6239282 e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_2 favore della ricorrente delle somme spettanti alla medesima a tale titolo a far data dalla domanda per il limite massimo di 36 mesi o, in denegata ipotesi, per il limite di 18 mesi, detratti i ratei già percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.
La ricorrente ha riferito che, con comunicazione dell'1.2.2022, le aveva reso noto la revoca del CP_1
provvedimento di concessione del reddito di Cittadinanza (RDC) per mancanza del requisito della residenza (ultimo biennio in modo continuativo) ed aveva formulato contestuale richiesta di restituzione dell'importo versato a tale titolo da novembre 2019 ad agosto 2020 per € 4.951,65, disponendo successivamente anche la sospensione in via cautelativa dell'erogazione del RDC in relazione a nuova domanda presentata il 26.7.2022.
Ha contestato la legittimità delle determinazioni , rilevando: CP_1
- di aver sempre riseduto in Italia e di aver appreso, solo successivamente alla comunicazione , CP_1 che la madre ne aveva cancellato la residenza al fine di indurla a lasciare l'immobile dove viveva, tanto che – su sua domanda - il Comune di Lastra a IG provvedeva a nuova iscrizione in data 31.1.2020;
- esservi comunque l'irripetibilità delle somme in presenza di una situazione idonea ad ingenerare affidamento (prestazione assistenziale).
- l'infondatezza del provvedimento di sospensione dell'erogazione del reddito relativamente alla nuova domanda;
- la sussistenza di tutti i requisiti reddituali e patrimoniali per la concessione del RDC per i periodi per i quali è stato revocato.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (per la parte CP_1
relativa alle certificazioni e agli accertamenti anagrafici compiuti dal Comune di Lasta a IG) ed ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, di cui ha domandato il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
È in discussione la fondatezza del provvedimento con cui l' ha revocato l'ammissione della CP_1
ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza ed ha domandato la ripetizione delle somme dalla medesima indebitamente percepite da novembre 2019 ad agosto 2020 per complessivi € 4.951,65
che in questa sede non si tratta di censurare la legittimità dell'atto adottato ma di verificare la Pt_3 sussistenza del diritto della ricorrente alla fruizione del reddito di cittadinanza, l'art. 2, comma 1, D.L.
4/2019 (conv. con mod. dalla L. 26/2019) prescrive:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3”.
Quanto al dato della residenza, su cui peraltro sono intervenute Corte di Giustizia del 29.7.2024 e Corte
Costituzionale sentenza n. 31/2025, può affermarsi in fatto che la ricorrente abbia avuto residenza continuativa ed ininterrotta in Lastra a IG (via Livornese n. 406) per oltre dieci anni (rispetto alla data del 29.10.2019 di presentazione della domanda) anche per periodo dal 12.7.2019 al 31.1.2020, stante le iscrizioni anagrafiche in atti (docc. 5, 10, 11, 31 fasc. ric.), il contratto di comodato (doc. 6 fasc. ric.) e la sentenza del Tribunale di Firenze del 28.2.2025 (doc. 30 fasc. ric.) che – accogliendo il ricorso della – ha ordinato al , la iscrizione anagrafica della medesima, Pt_1 Controparte_3
presso i registri anagrafici del predetto Comune, per il periodo dal 12.7.2019 al 31.1.2020.
Quanto ai requisiti reddituali e patrimoniali, parte ricorrente ha depositato documentazione (docc. 12-
20) da cui risulta che il proprio nucleo familiare è sempre stato in possesso di Isee inferiore ad €
9.360,00, di un patrimonio immobiliare di valore non superiore ad € 30.000, di un patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000/10.000 e di un reddito familiare di valore inferiore a € 6.000/9.360 annui e che nessun componente del nucleo familiare possiede autoveicoli/motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (docc. 19-20 fasc. ric.).
Tuttavia, tale documentazione riporta un nucleo familiare composto solo dalla ricorrente (come da stato di famiglia del 6.6.2018 in atti: doc. 9 fasc. ric.), quando invece è documentato che la ricorrente abbia contratto matrimonio con AI MA in data 31.7.2019 e abbia ottenuto sentenza di separazione omologata il 14.12.2023 (doc. 32 fasc. ric.), cui è seguita sentenza di divorzio depositata il 18.7.2024
(doc. 33 fasc. ric.).
Nel periodo oggetto di revoca del trattamento, quindi, il nucleo familiare della ricorrente era composto anche dal marito, il cui nome non è riportato nelle relative dichiarazioni ISEE e nemmeno nelle DSU
(Dichiarazioni Uniche Sostitutive) del periodo presentate dalla ricorrente.
Tale circostanza rende quindi inidonee sul piano probatorio le risultanze degli ISEE presentati e, quindi, impediscono alla ricorrente di dare prova dei presupposti reddituali e patrimoniali per beneficiare del trattamento.
A ciò non osta che abbia avuto esito positivo la comunicazione dei controlli effettuati sulla DSU
(essendo controlli basati sull'autodichiarazione dell'interessata), né rileva che il marito della ricorrente abbia subito in data 13.6.2023 incidente stradale da cui sia divenuto invalido al 100%, in quanto sussistenza (sia prima che dopo tale data) l'obbligo di indicare il marito nella dichiarazione ISEE e di indicare i relativi redditi (nulla essendo stato allegato dalla ricorrente circa la percezione di redditi da parte del marito anteriormente e successivamente all'incidente stradale). Non ha infine rilievo asserire l'irripetibilità delle somme versate, in quanto la presentazione di documentazione non rispecchiante l'effettivo stato di famiglia esclude lo stato di affidamento in capo alla ricorrente.
La sussistenza di un indebito rende infondata anche la domanda relativa alla sospensione della erogazione del trattamento di cui seconda domanda di reddito di cittadinanza.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA VILLANI 42 FIRENZE presso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_2 dall'odierna ricorrente all'Istituto per tutti i motivi di cui in premessa;
- in denegata ipotesi, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall'Istituto all'odierna ricorrente relativamente alla domanda prot. e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente all'Istituto per tutti i motivi di cui in premessa;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. INPS-RDC-2022-6239282 e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_2 favore della ricorrente delle somme spettanti alla medesima a tale titolo a far data dalla domanda per il limite massimo di 36 mesi o, in denegata ipotesi, per il limite di 18 mesi, detratti i ratei già percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.
La ricorrente ha riferito che, con comunicazione dell'1.2.2022, le aveva reso noto la revoca del CP_1
provvedimento di concessione del reddito di Cittadinanza (RDC) per mancanza del requisito della residenza (ultimo biennio in modo continuativo) ed aveva formulato contestuale richiesta di restituzione dell'importo versato a tale titolo da novembre 2019 ad agosto 2020 per € 4.951,65, disponendo successivamente anche la sospensione in via cautelativa dell'erogazione del RDC in relazione a nuova domanda presentata il 26.7.2022.
Ha contestato la legittimità delle determinazioni , rilevando: CP_1
- di aver sempre riseduto in Italia e di aver appreso, solo successivamente alla comunicazione , CP_1 che la madre ne aveva cancellato la residenza al fine di indurla a lasciare l'immobile dove viveva, tanto che – su sua domanda - il Comune di Lastra a IG provvedeva a nuova iscrizione in data 31.1.2020;
- esservi comunque l'irripetibilità delle somme in presenza di una situazione idonea ad ingenerare affidamento (prestazione assistenziale).
- l'infondatezza del provvedimento di sospensione dell'erogazione del reddito relativamente alla nuova domanda;
- la sussistenza di tutti i requisiti reddituali e patrimoniali per la concessione del RDC per i periodi per i quali è stato revocato.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (per la parte CP_1
relativa alle certificazioni e agli accertamenti anagrafici compiuti dal Comune di Lasta a IG) ed ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, di cui ha domandato il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
È in discussione la fondatezza del provvedimento con cui l' ha revocato l'ammissione della CP_1
ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza ed ha domandato la ripetizione delle somme dalla medesima indebitamente percepite da novembre 2019 ad agosto 2020 per complessivi € 4.951,65
che in questa sede non si tratta di censurare la legittimità dell'atto adottato ma di verificare la Pt_3 sussistenza del diritto della ricorrente alla fruizione del reddito di cittadinanza, l'art. 2, comma 1, D.L.
4/2019 (conv. con mod. dalla L. 26/2019) prescrive:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3”.
Quanto al dato della residenza, su cui peraltro sono intervenute Corte di Giustizia del 29.7.2024 e Corte
Costituzionale sentenza n. 31/2025, può affermarsi in fatto che la ricorrente abbia avuto residenza continuativa ed ininterrotta in Lastra a IG (via Livornese n. 406) per oltre dieci anni (rispetto alla data del 29.10.2019 di presentazione della domanda) anche per periodo dal 12.7.2019 al 31.1.2020, stante le iscrizioni anagrafiche in atti (docc. 5, 10, 11, 31 fasc. ric.), il contratto di comodato (doc. 6 fasc. ric.) e la sentenza del Tribunale di Firenze del 28.2.2025 (doc. 30 fasc. ric.) che – accogliendo il ricorso della – ha ordinato al , la iscrizione anagrafica della medesima, Pt_1 Controparte_3
presso i registri anagrafici del predetto Comune, per il periodo dal 12.7.2019 al 31.1.2020.
Quanto ai requisiti reddituali e patrimoniali, parte ricorrente ha depositato documentazione (docc. 12-
20) da cui risulta che il proprio nucleo familiare è sempre stato in possesso di Isee inferiore ad €
9.360,00, di un patrimonio immobiliare di valore non superiore ad € 30.000, di un patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000/10.000 e di un reddito familiare di valore inferiore a € 6.000/9.360 annui e che nessun componente del nucleo familiare possiede autoveicoli/motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (docc. 19-20 fasc. ric.).
Tuttavia, tale documentazione riporta un nucleo familiare composto solo dalla ricorrente (come da stato di famiglia del 6.6.2018 in atti: doc. 9 fasc. ric.), quando invece è documentato che la ricorrente abbia contratto matrimonio con AI MA in data 31.7.2019 e abbia ottenuto sentenza di separazione omologata il 14.12.2023 (doc. 32 fasc. ric.), cui è seguita sentenza di divorzio depositata il 18.7.2024
(doc. 33 fasc. ric.).
Nel periodo oggetto di revoca del trattamento, quindi, il nucleo familiare della ricorrente era composto anche dal marito, il cui nome non è riportato nelle relative dichiarazioni ISEE e nemmeno nelle DSU
(Dichiarazioni Uniche Sostitutive) del periodo presentate dalla ricorrente.
Tale circostanza rende quindi inidonee sul piano probatorio le risultanze degli ISEE presentati e, quindi, impediscono alla ricorrente di dare prova dei presupposti reddituali e patrimoniali per beneficiare del trattamento.
A ciò non osta che abbia avuto esito positivo la comunicazione dei controlli effettuati sulla DSU
(essendo controlli basati sull'autodichiarazione dell'interessata), né rileva che il marito della ricorrente abbia subito in data 13.6.2023 incidente stradale da cui sia divenuto invalido al 100%, in quanto sussistenza (sia prima che dopo tale data) l'obbligo di indicare il marito nella dichiarazione ISEE e di indicare i relativi redditi (nulla essendo stato allegato dalla ricorrente circa la percezione di redditi da parte del marito anteriormente e successivamente all'incidente stradale). Non ha infine rilievo asserire l'irripetibilità delle somme versate, in quanto la presentazione di documentazione non rispecchiante l'effettivo stato di famiglia esclude lo stato di affidamento in capo alla ricorrente.
La sussistenza di un indebito rende infondata anche la domanda relativa alla sospensione della erogazione del trattamento di cui seconda domanda di reddito di cittadinanza.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.