CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13976/2021 R.G. proposto da: AUTOTRASPORTI A.M.T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRACIA 2, presso lo studio dell’avvocato CARLO MAIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO NOVIELLO;
-ricorrente- contro COMAUTO SPA;
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 26926/2020 depositata il 26/11/2020. Civile Sent. Sez. 3 Num. 2334 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 6 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/12/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito l’avvocato ANTONELLO MAIO per delega scritta dell’avvocato CA Di MA e per delega orale dell’avvocato Noviello Rocco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NC FU, che si riporta alla requisitoria scritta insistendo per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Autotrasporti A.M.T. s.r.l. (di seguito anche solo ATM) ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 26926 del 26 novembre 2020 di questa Terza Sezione civile della Corte di cassazione, che – nella controversia in materia di locazione commerciale tra la società odierna ricorrente (conduttrice) e la OM S.p.A. (locatrice) – ha rigettato il ricorso principale proposto dalla OM S.p.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4384/2018 e accolto il ricorso incidentale, avverso la medesima pronuncia, dell’A.T.M. e decidendo nel merito ha condannato la ricorrente principale “a corrispondere a controparte la somma di euro 17.750 oltre interessi dalla domanda al saldo”. 2. – L’intimata OM S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, mancando parte ricorrente, segnatamente, di evidenziare la decisività dell’asserito errore di fatto che viene addebitato all’ordinanza impugnata. L’ATM ha depositato memoria. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – La società ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata - nonostante che, correttamente, abbia accolto il ricorso incidentale di essa parte e, decidendo nel merito, abbia condannato la OM S.p.A. alla corresponsione dell’importo di euro 17.750,00 – «(t)uttavia per errore (una mera svista), certamente emendabile, … ha riferito il pagamento eseguito da AMT non alle somme corrisposte a OM prima del giudizio dall'incauta impiegata …, bensì all'esecuzione “della prima sentenza”, affermando nello specifico in motivazione che “si deve quindi condannare la ricorrente principale … a restituire a controparte … la somma di euro 17.750 corrisposta per eseguire la sentenza di primo grado» (p. 4 dell’ordinanza n. 26926/2020). Invero, argomenta ATM, l’errore (ossia l’affermazione “che le somme che OM deve restituire ad ATM discendono da pagamenti eseguiti da quest’ultima in esecuzione della sentenza di primo grado”) emergerebbe facilmente dalla lettura degli atti del processo di legittimità e dei gradi precedenti (i quali darebbero evidente contezza della circostanza di fatto relativa all’intervenuta corresponsione della somma non dovuta prima dell’instaurazione del giudizio) e sarebbe anche decisivo, «poiché pone a fondamento della condanna un accertamento errato sulla ragione dell'originario pagamento, che non è avvenuto “per l'esecuzione della sentenza di primo grado” (bensì prima del processo), altrimenti la domanda di AMT avrebbe avuto oggetto la restituzione dell'importo della condanna di euro 90.000 oltre interessi e non di soli euro 17.750 oltre gli interessi dovuti da OM». 2. – Il ricorso è inammissibile. 2.1. – Giova anzitutto rammentare che, ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le 4 di 6 conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. n. 2494/1999; Cass. n. 8326/2004; Cass. n. 27387/2022). La prospettiva della necessaria rilevanza degli effetti pregiudizievoli della sentenza revocanda è sostanzialmente mutuata dal pubblico ministero che, nelle sue conclusioni scritte, pur facendo riferimento al concetto di “decisività” dell’errore revocatorio, pone in rilievo come parte ricorrente non chiarisca “quale beneficio, nella declinazione di un bene della vita auspicabile, la parte ricorrente potrebbe ottenere dalla pronuncia di revocazione, posto che il credito alla somma capitale di euro 17.750 le è stata riconosciuta e che gli interessi sono stati fatti decorrere dal momento della domanda giudiziale”; ciò, dunque, in armonia con la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui solo se l’accipiens è in malafede gli interessi decorrono dal data del pagamento, “profilo quest'ultimo sul quale la parte istante non spende parole alcune” (p. 3 della conclusioni del p.m.). In effetti la ATM, nelle conclusioni rassegnate in questa sede (p. 16 del ricorso), neppure precisa che gli interessi pretesi decorrerebbero dalla data del pagamento indebito (non indicata nel contesto delle stesse conclusioni), bensì, genericamente, “dal dovuto”, per poi ulteriormente concludere per la condanna di OM S.p.A. al pagamento della somma di euro 17.750,00, “oltre interessi dalla domanda”, ossia come statuito dall’ordinanza n. 26926/2020, della quale si chiede la revoca. Peraltro, la circostanza che, già nei gradi di merito, era stata avanzata la richiesta di interessi dalla data del pagamento non dovuto, sorretta dall’allegazione (e prova a carico dello stesso solvens: tra le altre, Cass. n. 23448/2020) della malafede dell’accipiens, non viene specificamente posta a sostegno del ricorso per revocazione, a supporto dell’effettività dell’interesse 5 di 6 all’impugnazione, emergendo, anzi, dallo stesso ricorso che le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale e poi alla Corte di appello riguardavano la condanna di OM S.p.A. al pagamento della somma capitale, “oltre interessi”, senza alcuna precisazione ulteriore (cfr. pp. 4 e 7 del ricorso, dove rispettivamente sono trascritte le conclusioni di ATM in primo e secondo grado). Soltanto con la memoria illustrativa l’ATM assume che l’ordinanza revocanda abbia errato nel far decorrere gli interessi legali dalla data della domanda e non già dalla data della richiesta stragiudiziale, come consentito alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass., S.U., n. 15895/2019. Si tratta, però, di tema di indagine del tutto nuovo, che non è consentito introdurre con la memoria illustrativa (che non ha, dunque, funzione emendativa o integrativa delle originarie censure) e che, in ogni caso, non scalfisce le considerazioni che precedono sulle generiche conclusioni rassegnate nel giudizio di merito e, anzi, sposta l’asse delle doglianze al di fuori del perimetro dell’errore revocatorio, giacché si critica l’esito decisorio specifico (la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale) che è frutto di un giudizio, attenendo al profilo valutativo l’operazione di sussunzione del fatto (data del pagamento) nella fattispecie legale (decorrenza degli interessi). 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 6 di 6 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
-ricorrente- contro COMAUTO SPA;
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 26926/2020 depositata il 26/11/2020. Civile Sent. Sez. 3 Num. 2334 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 6 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/12/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito l’avvocato ANTONELLO MAIO per delega scritta dell’avvocato CA Di MA e per delega orale dell’avvocato Noviello Rocco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NC FU, che si riporta alla requisitoria scritta insistendo per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Autotrasporti A.M.T. s.r.l. (di seguito anche solo ATM) ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 26926 del 26 novembre 2020 di questa Terza Sezione civile della Corte di cassazione, che – nella controversia in materia di locazione commerciale tra la società odierna ricorrente (conduttrice) e la OM S.p.A. (locatrice) – ha rigettato il ricorso principale proposto dalla OM S.p.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4384/2018 e accolto il ricorso incidentale, avverso la medesima pronuncia, dell’A.T.M. e decidendo nel merito ha condannato la ricorrente principale “a corrispondere a controparte la somma di euro 17.750 oltre interessi dalla domanda al saldo”. 2. – L’intimata OM S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, mancando parte ricorrente, segnatamente, di evidenziare la decisività dell’asserito errore di fatto che viene addebitato all’ordinanza impugnata. L’ATM ha depositato memoria. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – La società ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata - nonostante che, correttamente, abbia accolto il ricorso incidentale di essa parte e, decidendo nel merito, abbia condannato la OM S.p.A. alla corresponsione dell’importo di euro 17.750,00 – «(t)uttavia per errore (una mera svista), certamente emendabile, … ha riferito il pagamento eseguito da AMT non alle somme corrisposte a OM prima del giudizio dall'incauta impiegata …, bensì all'esecuzione “della prima sentenza”, affermando nello specifico in motivazione che “si deve quindi condannare la ricorrente principale … a restituire a controparte … la somma di euro 17.750 corrisposta per eseguire la sentenza di primo grado» (p. 4 dell’ordinanza n. 26926/2020). Invero, argomenta ATM, l’errore (ossia l’affermazione “che le somme che OM deve restituire ad ATM discendono da pagamenti eseguiti da quest’ultima in esecuzione della sentenza di primo grado”) emergerebbe facilmente dalla lettura degli atti del processo di legittimità e dei gradi precedenti (i quali darebbero evidente contezza della circostanza di fatto relativa all’intervenuta corresponsione della somma non dovuta prima dell’instaurazione del giudizio) e sarebbe anche decisivo, «poiché pone a fondamento della condanna un accertamento errato sulla ragione dell'originario pagamento, che non è avvenuto “per l'esecuzione della sentenza di primo grado” (bensì prima del processo), altrimenti la domanda di AMT avrebbe avuto oggetto la restituzione dell'importo della condanna di euro 90.000 oltre interessi e non di soli euro 17.750 oltre gli interessi dovuti da OM». 2. – Il ricorso è inammissibile. 2.1. – Giova anzitutto rammentare che, ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le 4 di 6 conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. n. 2494/1999; Cass. n. 8326/2004; Cass. n. 27387/2022). La prospettiva della necessaria rilevanza degli effetti pregiudizievoli della sentenza revocanda è sostanzialmente mutuata dal pubblico ministero che, nelle sue conclusioni scritte, pur facendo riferimento al concetto di “decisività” dell’errore revocatorio, pone in rilievo come parte ricorrente non chiarisca “quale beneficio, nella declinazione di un bene della vita auspicabile, la parte ricorrente potrebbe ottenere dalla pronuncia di revocazione, posto che il credito alla somma capitale di euro 17.750 le è stata riconosciuta e che gli interessi sono stati fatti decorrere dal momento della domanda giudiziale”; ciò, dunque, in armonia con la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui solo se l’accipiens è in malafede gli interessi decorrono dal data del pagamento, “profilo quest'ultimo sul quale la parte istante non spende parole alcune” (p. 3 della conclusioni del p.m.). In effetti la ATM, nelle conclusioni rassegnate in questa sede (p. 16 del ricorso), neppure precisa che gli interessi pretesi decorrerebbero dalla data del pagamento indebito (non indicata nel contesto delle stesse conclusioni), bensì, genericamente, “dal dovuto”, per poi ulteriormente concludere per la condanna di OM S.p.A. al pagamento della somma di euro 17.750,00, “oltre interessi dalla domanda”, ossia come statuito dall’ordinanza n. 26926/2020, della quale si chiede la revoca. Peraltro, la circostanza che, già nei gradi di merito, era stata avanzata la richiesta di interessi dalla data del pagamento non dovuto, sorretta dall’allegazione (e prova a carico dello stesso solvens: tra le altre, Cass. n. 23448/2020) della malafede dell’accipiens, non viene specificamente posta a sostegno del ricorso per revocazione, a supporto dell’effettività dell’interesse 5 di 6 all’impugnazione, emergendo, anzi, dallo stesso ricorso che le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale e poi alla Corte di appello riguardavano la condanna di OM S.p.A. al pagamento della somma capitale, “oltre interessi”, senza alcuna precisazione ulteriore (cfr. pp. 4 e 7 del ricorso, dove rispettivamente sono trascritte le conclusioni di ATM in primo e secondo grado). Soltanto con la memoria illustrativa l’ATM assume che l’ordinanza revocanda abbia errato nel far decorrere gli interessi legali dalla data della domanda e non già dalla data della richiesta stragiudiziale, come consentito alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass., S.U., n. 15895/2019. Si tratta, però, di tema di indagine del tutto nuovo, che non è consentito introdurre con la memoria illustrativa (che non ha, dunque, funzione emendativa o integrativa delle originarie censure) e che, in ogni caso, non scalfisce le considerazioni che precedono sulle generiche conclusioni rassegnate nel giudizio di merito e, anzi, sposta l’asse delle doglianze al di fuori del perimetro dell’errore revocatorio, giacché si critica l’esito decisorio specifico (la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale) che è frutto di un giudizio, attenendo al profilo valutativo l’operazione di sussunzione del fatto (data del pagamento) nella fattispecie legale (decorrenza degli interessi). 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 6 di 6 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza