Sentenza 3 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2018, n. 10520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10520 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 18710-2013 proposto da: M.A.A. S.R.L. 09806121001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO
6, presso lo studio dell'avvocato ULDERICO CAPOCASALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MARINO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
SS NA AB DY FI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BOEZIO
19, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10890/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2013, r.g. n. 8589/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, inammissibilità o rigetto del primo;
udito l'Avvocato Roberto Mezzetti per delega verbale dell'avvocato Gilberto Cerutti. R.G. n. 18710/13
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 31.1.13 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il Tribunale capitolino aveva integralmente rigettato la domanda di differenze retributive avanzata da YO AN AB DY TA
contro
M.A.A. S.r.l., condannava quest'ultima a pagare al primo interessi e rivalutazione maturati dal 31.7.08 al 5.11.09 sulla somma di euro 514,00 pagata solo in corso di causa dalla società al suo ex dipendente per retribuzione del mese di luglio 2008 e TFR e, compensate per 2/3 le spese del doppio grado, condannava la società a pagare il restante terzo.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre M.A.A. S.r.l. affidandosi a due motivi.
3. L'intimato resiste con controricorso.
4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo mezzo denuncia omesso esame d'un fatto controverso e decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei vari e vani inviti affinché il lavoratore si recasse in azienda a ritirare le proprie competenze di fine rapporto, che poi gli erano state materialmente versate in corso di causa;
pertanto - si conclude nel motivo - su tali somme non sono dovuti interessi e rivalutazione. R.G. n. 18710/13 1.2. Il mezzo - ancor prima che inammissibile in quanto dedotto irritualmente rispetto alle prescrizioni di cui a Cass. S.U. n. 8053/14 - va comunque disatteso perché, per costante giurisprudenza di questa S.C., l'offerta al lavoratore degli emolumenti da lui rivendicati non esonera il datore di lavoro dalla condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art.429 cod. proc. civ., sulle somme spettanti al dipendente, nel senso che tale norma detta una disciplina che, discostandosi dai principi generali dell'ordinamento, sancisce che gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito, indipendentemente dalla costituzione in mora del debitore, che può liberarsi soltanto mediante offerta reale (cfr. Cass. n. 19025/2015; Cass. n. 12857/1998). Dunque, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono considerati quali componenti automatiche del credito da lavoro, da accordarsi anche d'ufficio (cfr., ex aliis, Cass. n. 28251/17; Cass. n. 11235/14; Cass. n. 19159/06; Cass. 23 n. 1000/03, risalendo nel tempo sino a Cass. n. 4897/81).
2.1. Con il secondo mezzo ci si duole di violazione ed errata applicazione del d.m. n. 127 del 2004 e del d.m. n. 140 del 2012, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha liquidato le spese con riferimento allo scaglione minimo, considerato che il valore di causa del primo e del secondo grado era di appena C 19,76 (pari all'importo di rivalutazione e interessi sulla somma di C R.G. n. 18710/13 514,00), dovendosi a tal fine avere riguardo non all'importo oggetto di domanda, ma a quello in concreto riconosciuto dalla sentenza.
2.2. Il mezzo è infondato per l'assorbente rilievo che, in forza del principio statuito da Cass. S.U. n. 17405/12, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Dunque, alla liquidazione delle spese del doppio grado effettuata dalla sentenza impugnata non è applicabile l'invocato d.m. n. 127 del 2004, ma il d.m. n. 140 del 2012 che, a differenza del primo (sul quale v., fra le altre, Cass. n. 17237/15), non prevede che le soglie numeriche ivi indicate siano vincolanti. R.G. n. 18710/13 Infatti, l'art. 1, comma 7, d.m. n. 140 del 2012 dispone che «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.>>. Nello stesso senso è la giurisprudenza di questa S.C., che ha avuto modo di rimarcare la non vincolatività delle tariffe contenute nel d.m. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. n. 18167/15), il che esclude che possa ipotizzarsene una violazione da parte della sentenza impugnata.
3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, seguono la soccombenza. La, U-
P.Q.M.
e, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Gilberto Cerutti, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello R.G. n. 18710/13 dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 15.2.18. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Manna