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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante dello Parte_1 C.F._1
STUDIO LEGALE AVV. MARCELLO GALLI ED ASSOCIATI (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliati in VIA PRIVATA CESARE Parte_1
BATTISTI 2 20122 MILANO presso il difensore appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FACCHINO e dell'avv. EDOARDO ARBASINO, elettivamente domiciliata in Piazza S. Pietro In Gessate, 2 20122 MILANO presso i difensori appellata pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO Parte_1
LEGALE AVV. MARCELLO D ASSOCIATI: Pt_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 7591/2024 del Tribunale di Milano, 5 Sezione Civile, resa in data 3/8/24, depositata in data 5/8/24 e notificata in data 7/8/24, nella causa iscritta al NRG 18165/2021 e, pertanto, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.2468/2021, NRG 1681/2021, emesso il 12 febbraio 2021; - in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e quindi condannare l'opposta, previa compensazione di quanto effettivamente dovutole, al risarcimento dei danni conseguenti, danno emergente, lucro cessante e 15 di ogni altra natura, che si quantificano sin d'ora prudentemente in € 500.000,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio” Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il valore della presente causa è pari ad € 180.000 ed il contributo unificato
è, quindi, pari ad euro 569,25.
Conclusioni per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, giudicare - respingere, per le ragioni esposte in atti, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande tutte ex adverso proposte con atto di citazione in appello e, per l'effetto, - confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7591/2024; - condannare, per le ragioni esposte in atti, l'Avv. ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria, con liquidazione del relativo Parte_1 danno a suo carico in via equitativa. Con vittoria di spese tutte di causa, relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e percentuale di rimborso delle spese generali.
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7591/24, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2468/21 con il quale era stato ingiunto il pagamento immediato, a carico dell'avv. Massimo Galli in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale e Associati - , della Pt_1 CP_2 somma di € 46.740,19 ed il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della somma di € 120.983,45 oltre interessi e spese, in favore dell' CP_1 [...]
Controparte_1
2. Gli attori opponenti deducevano che lo non aveva incassato le anticipazioni di CP_3 spesa per € 20.083,23 come risultava dalle mails agli atti e che in ogni caso aveva contestato le note pro – forma perché “incoerenti oltre che con importo erronei, incongruenti ed in ogni caso non dovuti”. Lo infine, aveva considerato inopportune le condotte tenute dalla CP_3 controparte, che aveva contattato direttamente il cliente Ragione per la quale chiedeva Pt_2 la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 500.000,00 o in altra somma ritenuta corretta.
3. La difesa di parte opposta, osservava Controparte_1 che a fronte dell'ingente lavoro dalla stessa svolto nell'arco di due anni di collaborazione, lo aveva incassato dal cliente la gran parte dei compensi maturati, compreso CP_3 Pt_2 il rimborso delle spese ed anticipazioni, peraltro sostenute dall'opposta, corrispondendo all' una minima parte di quanto concordato e trattenendo Controparte_1 indebitamente il residuo. Sottolineava che con scrittura privata datata 14.5.2020 Parte_1 si era riconosciuto debitore nei confronti dell'opposta dell'importo capitale di € 46.740,19 ( di cui € 30.653,77 per compensi ed € 16.086,42 per anticipazioni e spese), confermando le percentuali di suddivisione dei compensi come già pattuite e pari al 70% in favore dell'opposta e al 30% in favore di parte attorea, al netto delle spese sostenute dall' CP_1
Poneva ancora in risalto come, a fronte dell'apertura di un conto corrente
[...] dedicato alla confluenza delle somme provenienti dal cliente in pagamento delle fatture Pt_2 emesse dallo l'avv. non avesse reso operativo detto conto, CP_3 Parte_1 continuando a far affluire le somme in questione su altri conti correnti propri. Infine, la convenuta rilevava come in data 8.1.2021 fosse stata informata da del fatto che il Pt_2
30.12.2020 il portafoglio affidato all'avv. era stato interamente revocato;
nonostante ciò, Pt_1
pagina 3 di 13 la convenuta poneva in essere tutte le attività necessarie al migliore subentro nella gestione di quasi 400 posizioni del portafoglio, riassegnate ai legali indicati da . Pt_2
4. Per quanto di interesse nella presente fase, il giudice di prime cure premetteva che la somma ingiunta in sede monitoria era così suddivisa: € 145.085,86 per saldo compensi dovuti;
€
2.555,46 per saldo spese ed € 20.082,32 per rimborso anticipazioni a seguito di collaborazione nella gestione giudiziale e stragiudiziale di crediti ricevuti dall'avv. da parte del cliente Pt_1
che aveva agito in veste di procuratore speciale di Controparte_4 CP_5
la collaborazione professionale prevedeva che all' spettasse
[...] Controparte_1 il 70% dei crediti da competenze professionali e che all'avv. competesse la differenza. Pt_1
Ebbene, a fronte della contestazione dell'avv. di non aver incassato le somme dovute da Pt_1
la convenuta aveva richiamato quanto dichiarato in data 31.3.2021 da in sede
Pt_2 Pt_2 di pignoramento presso terzi promosso dallo nei confronti Parte_3 dell'opponente; di tal ché lo alla data della notifica del pignoramento risultava CP_3 creditore nei confronti della cliente della somma di € 12.869,04. Ora, ad avviso del
Pt_2 giudice, proprio la dichiarazione del terzo confermava l'esistenza di un sia pur minimo credito dell'avv. nei confronti di con la conseguenza che il credito azionato in via Pt_1 Pt_2 monitoria era sicuramente superiore a quanto in ipotesi dovuto, non tenendo conto del residuo debito di verso l'avv. Appariva così chiaro tra le parti che il diritto al pagamento
Pt_2 Pt_1 dei compensi nella misura del 70% del totale a favore della parte opposta sorgeva successivamente all'avvenuto saldo delle stesse da parte di a favore dell'avv.
Pt_2 Pt_1 come risultava anche dal contenuto della mail in data 10.2.2020 in cui l'avv. Diaferio, per conto dell'opposta, invitava l'avv. a procedere al pagamento in relazione alle parcelle già saldate Pt_1 da Pertanto, se il credito della convenuta sorgeva successivamente al pagamento delle
Pt_2 parcelle da parte in favore di la dichiarata sussistenza, al marzo 2021 di un debito
Pt_2 Pt_1 di verso l'avv. dimostrava che quantomeno il 70% della somma di € 12.869,04
Pt_2 Pt_1 dichiarata da nel procedimento esecutivo e pari perciò a € 9.008, 32 costituiva credito
Pt_2 non esigibile da parte dell'opposta.
5. Il giudice di prima istanza riteneva poi infondate le contestazioni svolte da parte opponente in quanto smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta e comunque superate dal riconoscimento di debito da parte di come reputava generiche e non provate le Pt_1 accuse nei confronti dell'Associazione opposta dai cui sarebbero scaturiti i danni lamentati pagina 4 di 13 dall'avv. Il Tribunale di Milano accoglieva quindi l'opposizione limitatamente alla Pt_1 somma di € 9.008,32 relativa al 70% della somma di € 12.869,04 che aveva dichiarato Pt_2 in sede esecutiva di non avere ancora corrisposto all'avv. Seguiva il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale, in difetto di prova di qualsivoglia comportamento illegittimo da parte dell'opposta. Lo studio era, dunque, condannato al pagamento, in favore della Pt_1 convenuta, della somma di € 168.635,05 oltre IVA, oneri fiscali ed interessi dal dovuto al saldo. Il giudice di prime cure in ragione della soccombenza condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta.
6. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello l'avv. sia in proprio, CP_6 sia quale legale rappresentante dello chiedendo la declaratoria di nullità del CP_3 decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della parte appellata al risarcimento dei danni, costituiti da danno emergente e da lucro cessante.
7. L chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; in via gradata, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione del 21.1.2025 la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 20.5.2025, ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.;
b. difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova.
10. Con il motivo sub a), la difesa della parte appellante ha sottolineato come il nucleo centrale del contenzioso riguardasse non l'incasso da parte dello ma la contestazione delle note CP_3 ricevute dalla controparte. Spiega, infatti, parte appellante che “il vizio della sentenza sta nell'aver erroneamente valutato le doglianze dell'opponente nella misura in cui non ha considerato 'provate' le contestazioni su conteggi e importi ritenuti 'erronei e/o incoerenti' ai fini della determinazione dei compensi. Eppure sul punto la mail dell'8/5/20 è inequivocabile
'le n. 4 note dei compensi cubano € 33.453,77 ma a mio avviso salvo errore il conteggio è pari
pagina 5 di 13 ad € 27.651,90: mentre infatti le note del 16/9/19 e del 16/3/20 rappresentano il 70% delle fatture le n. 2 note del 20/12 rappresenterebbero il 100% e non il 70% (doc. 18 Pt_2 fascicolo 1 grado)'. Così come è inequivocabile la mail del 14/5/20 con cui lo CP_3 segnala 'errori in 2 fatture a e che 'n. 2 delle 14 note Gea sono difformi dalle
CP_2 Pt_2 fatture di a e cioè 'le note Gea sono il 70% del fatturato di verso
CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2 il fatturato di verso è di € 50.326,60 (oltre iva e cpa), le note Gea non possono
CP_2 Pt_2 che essere del 70% delle competenze fatturate da , se non modificherete le 2 note
CP_2 compensi significa allora che l'incasso della fattura integrativa sarà per il 100% di
CP_2
(doc. 20). Invero, all'evidenza, il Giudice di primo grado è incorso in una palese violazione degli art. 112 c.p.c. e 2697 codice civile. Appare infatti errato e/o irragionevole sostenere che tali contestazioni siano 'generiche e prive di valore probatorio'. Se infatti il Tribunale avesse ben considerato la documentazione versata in atti, avrebbe potuto agevolmente verificare
l'erroneità degli importi indicati da Gea e valutarne l'incoerente impatto nella determinazione delle percentuali di ripartizione dei compensi. Il Tribunale avrebbe ben potuto accertare che alla data dell'8/5/2020 l'ammontare dei compensi era di € 27.651,90 e non € 33.453,77 e ciò in quanto le n. 2 note del 20/12/19 rappresentano erroneamente il 100% delle fatture (doc. Pt_2
18 fascicolo 1 grado) e non il 70%, come correttamente indicato nelle note del 16/9/19 e del
16/3/20 Non solo. Il Tribunale avrebbe ben potuto verificare “errori in 2 fatture Slmga a
e che “n. 2 delle 14 note Gea sono difformi dalle fatture di Slmga a le note Pt_2 Pt_2
Gea sono il 70% del fatturato di verso il fatturato di verso è di € CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2
50.326,60 (oltre iva e cpa), le note Gea non possono che essere del 70% delle competenze fatturate da , per cui se non si modificheranno le 2 note compensi significa allora che CP_2
l'incasso della fattura integrativa sarà di competenza per il 100% di ”. CP_2
11. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Dovendo preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. proposta dalla parte appellata, la Corte osserva quanto segue.
12. La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un pagina 6 di 13 mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
13. In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per se indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”. Ed, ancora, Cass. civ. n. 36481/2022 ha osservato che “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)”. Non è, invece, necessaria la trascrizione totale o parziale della sentenza, né l'elaborazione di un progetto di decisione alternativo, richieste improntate ad un vano formalismo ( v. App. Napoli, n.
2841/2018). E' essenziale che, nella propria impugnazione, l'appellante affianchi alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, cono una chiara enucleazione delle ragioni di dissenso;
ragioni che possono consistere, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione pagina 7 di 13 della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
"errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( v. Cass. civ. n. 10916/2017). Orbene, con il primo motivo di gravame, la difesa di parte appellante non ha indicato, in modo chiaro ed inequivoco, il
"quantum appellatum", formulando, come doveroso, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Ed, infatti, con il primo sotto articolato profilo, la difesa dell'avv. censura la decisione di prime cure, in quanto il giudice avrebbe Pt_1 erroneamente valutato le doglianze di parte opponente, non considerando provate le contestazioni su conteggi e importi ritenuti dalla stessa incoerenti ai fini delle determinazione del compenso. E' da premettere che la prima contestazione svolta nell'atto di opposizione concerneva il mancato incasso delle anticipazioni di spesa per € 20.082,32 ( v. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione) e a supporto di tale contestazione parte attorea invocava i documenti nn. 13 – 14- 15, mails tutte facenti riferimento a pagamenti dei compensi, ma non certo alla questione anticipazioni, di cui lamentava il mancato bonifico, senza alcuna contestualizzazione dal punto di vista temporale. Tanto che correttamente il Tribunale di
Milano aveva dedotto l'avvenuto incasso delle anticipazioni di spesa da parte di Parte_1 dalla dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi.
[...]
14. Con riguardo, quindi, alla contestazione mantenuta in sede di gravame, la Corte osserva che – pur non essendo rilevante la trascrizione della parte impugnata della sentenza – la difesa dell'appellante non ha fornito una benché minima spiegazione delle ragioni per le quali le sue contestazioni avrebbero dovuto essere accolte. A tale riguardo, l'impugnante richiama la comunicazione dell'8.5.2020 ore 8:26 dallo stesso inviata all' Controparte_1
di cui è utile trascrivere il contenuto: “Ciao , innanzitutto ecco la
[...] Tes_1 contabile del bonifico appena disposto per il pagamento della nota relativa alla cd. 4" fattura
(n. 15/20 del 30/3) Le note proforma che mi hai trasmesso sono 13, di cui n. 4 relative ai compensi e n. 9 relative a spese ed anticipazioni Le n. 4 note dei compensi Pt_2 CP_5 cubano € 33.453,77 ma a mio avviso salvo errore il conteggio è pari ad € 27.651,90: mentre infatti le note del 16/9/19 e del 16/3/20 rappresentano il 70% delle fatture le n. 2 note Pt_2 del 20/12 rappresenterebbero il 100% e non il 70%. Quanto alle note sulle spese distinguerei tra note inviate a (e non ancora saldate) e note non ancora inviate, in ogni caso al netto CP_5 del versamento di € 2.463,48 in data 31/7/19. Sentiamoci più tardi grazie e buona giornata
pagina 8 di 13 ” Seguivano gli avvertimenti usuali in materia di privacy delle comunicazioni. Da Pt_1 notare che tale risposta seguiva la comunicazione mail inviata dall'avv. per Controparte_7 conto dell'odierna parte appellata, comunicazione finalizzata a reperire una concordata dilazione dei pagamenti. Non solo, ma il contenuto di tale documento n. 18 è identico al contenuto - trattandosi della stessa mail – di cui ai documenti nn. 13 e 17. L'argomentazione dirimente è, poi, rappresentata dal fatto che tutte tali contestazioni sono superate cronologicamente e logicamente dal riconoscimento di debito dell'avv. in data Parte_1
14.5.2020 ( doc. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte opposta). Ebbene, in ossequio all'art. 342 c.p.c. la difesa di parte appellante non indica puntualmente i seguenti due profili: a) le ragioni della mancata, erronea valorizzazione delle proprie contestazioni, contestazioni non suffragate da ulteriori documenti;
b) la rilevanza della differente valutazione ai fini della decisione, non essendo all'evidenza sufficiente desumere che la contestazione ipso facto incide sul quantum in contestazione, come se si trattasse di semplice sottrazione aritmetica, peraltro neppure questa indicata.
15. Quanto al motivo sub b), la difesa dell'avv. contesta l'opinione del giudice di prime cure Pt_1 quanto alla ritenuta genericità delle accuse mosse all' Controparte_1
Cita, a tale proposito, alcune mail sub doc. ti nn. 21, 23, 26 e chiede
[...]
l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria, sia per testi, sia per interrogatorio formale. Chiede, infine, l'autorizzazione a depositare un documento – trascrizione di messaggi whatsapp ed il deposito di due file audio CD/DVD in cancelleria.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte premette che all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado la difesa di parte opponente non aveva reiterato le richieste istruttorie integrate dalle prove per interrogatorio e testi (cfr. conclusioni riportate nella sentenza, pagg. 1 – 2). A tale proposito, è utile richiamare i consolidati orientamenti di legittimità, di seguito riportati: “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la
pagina 9 di 13 linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184
c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata)” ( v.
Cass. civ. n. 33103/2021); ed, ancora, Cass. civ. n. 10767/2022: “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)”. Ne segue la decadenza dell'appellante dalle prove per interrogatorio e testi. Quanto al deposito del CD/DVD, si rappresenta che tale autorizzazione era già stata concessa dal giudice di prime cure con ordinanza del 9.3.2022. Infine, anche la trascrizione della messaggistica era già stata depositata sub doc. n. 33 con la memoria istruttoria ex art. 183, n. 2 c.p.c..
17. Prescindendo quindi da tali questioni processuali dirimenti, la Corte osserva come, anche con riguardo a tale secondo motivo di gravame, l'avv. in proprio e per lo studio professionale Pt_1 non illustri minimamente la differente valutazione dei documenti acquisiti ossia delle mails sub doc. ti nn. 21, 23, 24 e 26 nonché della messaggistica sub doc. n. 33; come, inoltre, neppure indichi la rilevanza al fine della differente decisione, ossia dell'accoglimento della domanda pagina 10 di 13 riconvenzionale, con pronuncia di condanna al risarcimento dei danni. I documenti citati sono mails in cui l'avv. contestava alla controparte di aver preso contatti diretti con il cliente Pt_1
e più in generale la gestione del cliente stesso, anche in rapporto alla tipologia di attività Pt_2 da espletare da parte dei due studi professionali. Ebbene, senza entrare nel merito circa il contenuto di tali documenti, è significativo che l'appellante non si preoccupi minimamente di esplicitare quale percorso logico possa condurre ad una condanna risarcitoria sulla base di contestazioni talmente generiche, tali ritenute dal giudice di primo grado, con motivazione condivisa da questa Corte e non scalfita dalla prospettazione dell'appellante, non supportata dalla benché minima argomentazione contraria.
18. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l'appello va dichiarato inammissibile ex art.342
c.p.c., con integrale conferma della decisione di primo grado.
19. L'esito del gravame comporta la condanna delle parti appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. La manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta dalla difesa della parte appellata. A tale riguardo, è utile richiamare Cass civ. n. 29462/2018: “in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame”; ed, ancora,. Cass. civ. n. 29812/2019: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, gli impugnanti debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell di una somma Controparte_1
pagina 11 di 13 pari all'importo delle spese processuali del grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c..
21. Infine, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2462/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. dichiara inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dall'avv. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale avv. ed Parte_1
Associati e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7591/2024 emessa dal Tribunale di
Milano;
II. condanna in solido l'avv. e lo Studio legale avv. ed Parte_1 Parte_1
Associati a rimborsare, in favore dell' Controparte_1
le spese processuali del grado, che liquida in € 9.991,00 - oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. condanna in solido l'avv. e lo Studio legale avv. ed Parte_1 Parte_1 al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_1
della somma di € 9.991,00 ai sensi e per gli effetti cui all'art. 96 c.p.c.;
[...]
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante dello Parte_1 C.F._1
STUDIO LEGALE AVV. MARCELLO GALLI ED ASSOCIATI (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliati in VIA PRIVATA CESARE Parte_1
BATTISTI 2 20122 MILANO presso il difensore appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FACCHINO e dell'avv. EDOARDO ARBASINO, elettivamente domiciliata in Piazza S. Pietro In Gessate, 2 20122 MILANO presso i difensori appellata pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO Parte_1
LEGALE AVV. MARCELLO D ASSOCIATI: Pt_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 7591/2024 del Tribunale di Milano, 5 Sezione Civile, resa in data 3/8/24, depositata in data 5/8/24 e notificata in data 7/8/24, nella causa iscritta al NRG 18165/2021 e, pertanto, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.2468/2021, NRG 1681/2021, emesso il 12 febbraio 2021; - in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e quindi condannare l'opposta, previa compensazione di quanto effettivamente dovutole, al risarcimento dei danni conseguenti, danno emergente, lucro cessante e 15 di ogni altra natura, che si quantificano sin d'ora prudentemente in € 500.000,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio” Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il valore della presente causa è pari ad € 180.000 ed il contributo unificato
è, quindi, pari ad euro 569,25.
Conclusioni per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, giudicare - respingere, per le ragioni esposte in atti, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande tutte ex adverso proposte con atto di citazione in appello e, per l'effetto, - confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7591/2024; - condannare, per le ragioni esposte in atti, l'Avv. ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria, con liquidazione del relativo Parte_1 danno a suo carico in via equitativa. Con vittoria di spese tutte di causa, relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e percentuale di rimborso delle spese generali.
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7591/24, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2468/21 con il quale era stato ingiunto il pagamento immediato, a carico dell'avv. Massimo Galli in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale e Associati - , della Pt_1 CP_2 somma di € 46.740,19 ed il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della somma di € 120.983,45 oltre interessi e spese, in favore dell' CP_1 [...]
Controparte_1
2. Gli attori opponenti deducevano che lo non aveva incassato le anticipazioni di CP_3 spesa per € 20.083,23 come risultava dalle mails agli atti e che in ogni caso aveva contestato le note pro – forma perché “incoerenti oltre che con importo erronei, incongruenti ed in ogni caso non dovuti”. Lo infine, aveva considerato inopportune le condotte tenute dalla CP_3 controparte, che aveva contattato direttamente il cliente Ragione per la quale chiedeva Pt_2 la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 500.000,00 o in altra somma ritenuta corretta.
3. La difesa di parte opposta, osservava Controparte_1 che a fronte dell'ingente lavoro dalla stessa svolto nell'arco di due anni di collaborazione, lo aveva incassato dal cliente la gran parte dei compensi maturati, compreso CP_3 Pt_2 il rimborso delle spese ed anticipazioni, peraltro sostenute dall'opposta, corrispondendo all' una minima parte di quanto concordato e trattenendo Controparte_1 indebitamente il residuo. Sottolineava che con scrittura privata datata 14.5.2020 Parte_1 si era riconosciuto debitore nei confronti dell'opposta dell'importo capitale di € 46.740,19 ( di cui € 30.653,77 per compensi ed € 16.086,42 per anticipazioni e spese), confermando le percentuali di suddivisione dei compensi come già pattuite e pari al 70% in favore dell'opposta e al 30% in favore di parte attorea, al netto delle spese sostenute dall' CP_1
Poneva ancora in risalto come, a fronte dell'apertura di un conto corrente
[...] dedicato alla confluenza delle somme provenienti dal cliente in pagamento delle fatture Pt_2 emesse dallo l'avv. non avesse reso operativo detto conto, CP_3 Parte_1 continuando a far affluire le somme in questione su altri conti correnti propri. Infine, la convenuta rilevava come in data 8.1.2021 fosse stata informata da del fatto che il Pt_2
30.12.2020 il portafoglio affidato all'avv. era stato interamente revocato;
nonostante ciò, Pt_1
pagina 3 di 13 la convenuta poneva in essere tutte le attività necessarie al migliore subentro nella gestione di quasi 400 posizioni del portafoglio, riassegnate ai legali indicati da . Pt_2
4. Per quanto di interesse nella presente fase, il giudice di prime cure premetteva che la somma ingiunta in sede monitoria era così suddivisa: € 145.085,86 per saldo compensi dovuti;
€
2.555,46 per saldo spese ed € 20.082,32 per rimborso anticipazioni a seguito di collaborazione nella gestione giudiziale e stragiudiziale di crediti ricevuti dall'avv. da parte del cliente Pt_1
che aveva agito in veste di procuratore speciale di Controparte_4 CP_5
la collaborazione professionale prevedeva che all' spettasse
[...] Controparte_1 il 70% dei crediti da competenze professionali e che all'avv. competesse la differenza. Pt_1
Ebbene, a fronte della contestazione dell'avv. di non aver incassato le somme dovute da Pt_1
la convenuta aveva richiamato quanto dichiarato in data 31.3.2021 da in sede
Pt_2 Pt_2 di pignoramento presso terzi promosso dallo nei confronti Parte_3 dell'opponente; di tal ché lo alla data della notifica del pignoramento risultava CP_3 creditore nei confronti della cliente della somma di € 12.869,04. Ora, ad avviso del
Pt_2 giudice, proprio la dichiarazione del terzo confermava l'esistenza di un sia pur minimo credito dell'avv. nei confronti di con la conseguenza che il credito azionato in via Pt_1 Pt_2 monitoria era sicuramente superiore a quanto in ipotesi dovuto, non tenendo conto del residuo debito di verso l'avv. Appariva così chiaro tra le parti che il diritto al pagamento
Pt_2 Pt_1 dei compensi nella misura del 70% del totale a favore della parte opposta sorgeva successivamente all'avvenuto saldo delle stesse da parte di a favore dell'avv.
Pt_2 Pt_1 come risultava anche dal contenuto della mail in data 10.2.2020 in cui l'avv. Diaferio, per conto dell'opposta, invitava l'avv. a procedere al pagamento in relazione alle parcelle già saldate Pt_1 da Pertanto, se il credito della convenuta sorgeva successivamente al pagamento delle
Pt_2 parcelle da parte in favore di la dichiarata sussistenza, al marzo 2021 di un debito
Pt_2 Pt_1 di verso l'avv. dimostrava che quantomeno il 70% della somma di € 12.869,04
Pt_2 Pt_1 dichiarata da nel procedimento esecutivo e pari perciò a € 9.008, 32 costituiva credito
Pt_2 non esigibile da parte dell'opposta.
5. Il giudice di prima istanza riteneva poi infondate le contestazioni svolte da parte opponente in quanto smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta e comunque superate dal riconoscimento di debito da parte di come reputava generiche e non provate le Pt_1 accuse nei confronti dell'Associazione opposta dai cui sarebbero scaturiti i danni lamentati pagina 4 di 13 dall'avv. Il Tribunale di Milano accoglieva quindi l'opposizione limitatamente alla Pt_1 somma di € 9.008,32 relativa al 70% della somma di € 12.869,04 che aveva dichiarato Pt_2 in sede esecutiva di non avere ancora corrisposto all'avv. Seguiva il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale, in difetto di prova di qualsivoglia comportamento illegittimo da parte dell'opposta. Lo studio era, dunque, condannato al pagamento, in favore della Pt_1 convenuta, della somma di € 168.635,05 oltre IVA, oneri fiscali ed interessi dal dovuto al saldo. Il giudice di prime cure in ragione della soccombenza condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta.
6. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello l'avv. sia in proprio, CP_6 sia quale legale rappresentante dello chiedendo la declaratoria di nullità del CP_3 decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della parte appellata al risarcimento dei danni, costituiti da danno emergente e da lucro cessante.
7. L chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; in via gradata, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione del 21.1.2025 la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 20.5.2025, ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.;
b. difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova.
10. Con il motivo sub a), la difesa della parte appellante ha sottolineato come il nucleo centrale del contenzioso riguardasse non l'incasso da parte dello ma la contestazione delle note CP_3 ricevute dalla controparte. Spiega, infatti, parte appellante che “il vizio della sentenza sta nell'aver erroneamente valutato le doglianze dell'opponente nella misura in cui non ha considerato 'provate' le contestazioni su conteggi e importi ritenuti 'erronei e/o incoerenti' ai fini della determinazione dei compensi. Eppure sul punto la mail dell'8/5/20 è inequivocabile
'le n. 4 note dei compensi cubano € 33.453,77 ma a mio avviso salvo errore il conteggio è pari
pagina 5 di 13 ad € 27.651,90: mentre infatti le note del 16/9/19 e del 16/3/20 rappresentano il 70% delle fatture le n. 2 note del 20/12 rappresenterebbero il 100% e non il 70% (doc. 18 Pt_2 fascicolo 1 grado)'. Così come è inequivocabile la mail del 14/5/20 con cui lo CP_3 segnala 'errori in 2 fatture a e che 'n. 2 delle 14 note Gea sono difformi dalle
CP_2 Pt_2 fatture di a e cioè 'le note Gea sono il 70% del fatturato di verso
CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2 il fatturato di verso è di € 50.326,60 (oltre iva e cpa), le note Gea non possono
CP_2 Pt_2 che essere del 70% delle competenze fatturate da , se non modificherete le 2 note
CP_2 compensi significa allora che l'incasso della fattura integrativa sarà per il 100% di
CP_2
(doc. 20). Invero, all'evidenza, il Giudice di primo grado è incorso in una palese violazione degli art. 112 c.p.c. e 2697 codice civile. Appare infatti errato e/o irragionevole sostenere che tali contestazioni siano 'generiche e prive di valore probatorio'. Se infatti il Tribunale avesse ben considerato la documentazione versata in atti, avrebbe potuto agevolmente verificare
l'erroneità degli importi indicati da Gea e valutarne l'incoerente impatto nella determinazione delle percentuali di ripartizione dei compensi. Il Tribunale avrebbe ben potuto accertare che alla data dell'8/5/2020 l'ammontare dei compensi era di € 27.651,90 e non € 33.453,77 e ciò in quanto le n. 2 note del 20/12/19 rappresentano erroneamente il 100% delle fatture (doc. Pt_2
18 fascicolo 1 grado) e non il 70%, come correttamente indicato nelle note del 16/9/19 e del
16/3/20 Non solo. Il Tribunale avrebbe ben potuto verificare “errori in 2 fatture Slmga a
e che “n. 2 delle 14 note Gea sono difformi dalle fatture di Slmga a le note Pt_2 Pt_2
Gea sono il 70% del fatturato di verso il fatturato di verso è di € CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2
50.326,60 (oltre iva e cpa), le note Gea non possono che essere del 70% delle competenze fatturate da , per cui se non si modificheranno le 2 note compensi significa allora che CP_2
l'incasso della fattura integrativa sarà di competenza per il 100% di ”. CP_2
11. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). Dovendo preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. proposta dalla parte appellata, la Corte osserva quanto segue.
12. La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un pagina 6 di 13 mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
13. In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per se indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”. Ed, ancora, Cass. civ. n. 36481/2022 ha osservato che “gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)”. Non è, invece, necessaria la trascrizione totale o parziale della sentenza, né l'elaborazione di un progetto di decisione alternativo, richieste improntate ad un vano formalismo ( v. App. Napoli, n.
2841/2018). E' essenziale che, nella propria impugnazione, l'appellante affianchi alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, cono una chiara enucleazione delle ragioni di dissenso;
ragioni che possono consistere, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione pagina 7 di 13 della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
"errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( v. Cass. civ. n. 10916/2017). Orbene, con il primo motivo di gravame, la difesa di parte appellante non ha indicato, in modo chiaro ed inequivoco, il
"quantum appellatum", formulando, come doveroso, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Ed, infatti, con il primo sotto articolato profilo, la difesa dell'avv. censura la decisione di prime cure, in quanto il giudice avrebbe Pt_1 erroneamente valutato le doglianze di parte opponente, non considerando provate le contestazioni su conteggi e importi ritenuti dalla stessa incoerenti ai fini delle determinazione del compenso. E' da premettere che la prima contestazione svolta nell'atto di opposizione concerneva il mancato incasso delle anticipazioni di spesa per € 20.082,32 ( v. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione) e a supporto di tale contestazione parte attorea invocava i documenti nn. 13 – 14- 15, mails tutte facenti riferimento a pagamenti dei compensi, ma non certo alla questione anticipazioni, di cui lamentava il mancato bonifico, senza alcuna contestualizzazione dal punto di vista temporale. Tanto che correttamente il Tribunale di
Milano aveva dedotto l'avvenuto incasso delle anticipazioni di spesa da parte di Parte_1 dalla dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi.
[...]
14. Con riguardo, quindi, alla contestazione mantenuta in sede di gravame, la Corte osserva che – pur non essendo rilevante la trascrizione della parte impugnata della sentenza – la difesa dell'appellante non ha fornito una benché minima spiegazione delle ragioni per le quali le sue contestazioni avrebbero dovuto essere accolte. A tale riguardo, l'impugnante richiama la comunicazione dell'8.5.2020 ore 8:26 dallo stesso inviata all' Controparte_1
di cui è utile trascrivere il contenuto: “Ciao , innanzitutto ecco la
[...] Tes_1 contabile del bonifico appena disposto per il pagamento della nota relativa alla cd. 4" fattura
(n. 15/20 del 30/3) Le note proforma che mi hai trasmesso sono 13, di cui n. 4 relative ai compensi e n. 9 relative a spese ed anticipazioni Le n. 4 note dei compensi Pt_2 CP_5 cubano € 33.453,77 ma a mio avviso salvo errore il conteggio è pari ad € 27.651,90: mentre infatti le note del 16/9/19 e del 16/3/20 rappresentano il 70% delle fatture le n. 2 note Pt_2 del 20/12 rappresenterebbero il 100% e non il 70%. Quanto alle note sulle spese distinguerei tra note inviate a (e non ancora saldate) e note non ancora inviate, in ogni caso al netto CP_5 del versamento di € 2.463,48 in data 31/7/19. Sentiamoci più tardi grazie e buona giornata
pagina 8 di 13 ” Seguivano gli avvertimenti usuali in materia di privacy delle comunicazioni. Da Pt_1 notare che tale risposta seguiva la comunicazione mail inviata dall'avv. per Controparte_7 conto dell'odierna parte appellata, comunicazione finalizzata a reperire una concordata dilazione dei pagamenti. Non solo, ma il contenuto di tale documento n. 18 è identico al contenuto - trattandosi della stessa mail – di cui ai documenti nn. 13 e 17. L'argomentazione dirimente è, poi, rappresentata dal fatto che tutte tali contestazioni sono superate cronologicamente e logicamente dal riconoscimento di debito dell'avv. in data Parte_1
14.5.2020 ( doc. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte opposta). Ebbene, in ossequio all'art. 342 c.p.c. la difesa di parte appellante non indica puntualmente i seguenti due profili: a) le ragioni della mancata, erronea valorizzazione delle proprie contestazioni, contestazioni non suffragate da ulteriori documenti;
b) la rilevanza della differente valutazione ai fini della decisione, non essendo all'evidenza sufficiente desumere che la contestazione ipso facto incide sul quantum in contestazione, come se si trattasse di semplice sottrazione aritmetica, peraltro neppure questa indicata.
15. Quanto al motivo sub b), la difesa dell'avv. contesta l'opinione del giudice di prime cure Pt_1 quanto alla ritenuta genericità delle accuse mosse all' Controparte_1
Cita, a tale proposito, alcune mail sub doc. ti nn. 21, 23, 26 e chiede
[...]
l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria, sia per testi, sia per interrogatorio formale. Chiede, infine, l'autorizzazione a depositare un documento – trascrizione di messaggi whatsapp ed il deposito di due file audio CD/DVD in cancelleria.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte premette che all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado la difesa di parte opponente non aveva reiterato le richieste istruttorie integrate dalle prove per interrogatorio e testi (cfr. conclusioni riportate nella sentenza, pagg. 1 – 2). A tale proposito, è utile richiamare i consolidati orientamenti di legittimità, di seguito riportati: “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la
pagina 9 di 13 linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184
c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata)” ( v.
Cass. civ. n. 33103/2021); ed, ancora, Cass. civ. n. 10767/2022: “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)”. Ne segue la decadenza dell'appellante dalle prove per interrogatorio e testi. Quanto al deposito del CD/DVD, si rappresenta che tale autorizzazione era già stata concessa dal giudice di prime cure con ordinanza del 9.3.2022. Infine, anche la trascrizione della messaggistica era già stata depositata sub doc. n. 33 con la memoria istruttoria ex art. 183, n. 2 c.p.c..
17. Prescindendo quindi da tali questioni processuali dirimenti, la Corte osserva come, anche con riguardo a tale secondo motivo di gravame, l'avv. in proprio e per lo studio professionale Pt_1 non illustri minimamente la differente valutazione dei documenti acquisiti ossia delle mails sub doc. ti nn. 21, 23, 24 e 26 nonché della messaggistica sub doc. n. 33; come, inoltre, neppure indichi la rilevanza al fine della differente decisione, ossia dell'accoglimento della domanda pagina 10 di 13 riconvenzionale, con pronuncia di condanna al risarcimento dei danni. I documenti citati sono mails in cui l'avv. contestava alla controparte di aver preso contatti diretti con il cliente Pt_1
e più in generale la gestione del cliente stesso, anche in rapporto alla tipologia di attività Pt_2 da espletare da parte dei due studi professionali. Ebbene, senza entrare nel merito circa il contenuto di tali documenti, è significativo che l'appellante non si preoccupi minimamente di esplicitare quale percorso logico possa condurre ad una condanna risarcitoria sulla base di contestazioni talmente generiche, tali ritenute dal giudice di primo grado, con motivazione condivisa da questa Corte e non scalfita dalla prospettazione dell'appellante, non supportata dalla benché minima argomentazione contraria.
18. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l'appello va dichiarato inammissibile ex art.342
c.p.c., con integrale conferma della decisione di primo grado.
19. L'esito del gravame comporta la condanna delle parti appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. La manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta dalla difesa della parte appellata. A tale riguardo, è utile richiamare Cass civ. n. 29462/2018: “in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame”; ed, ancora,. Cass. civ. n. 29812/2019: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, gli impugnanti debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell di una somma Controparte_1
pagina 11 di 13 pari all'importo delle spese processuali del grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c..
21. Infine, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2462/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. dichiara inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dall'avv. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale avv. ed Parte_1
Associati e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7591/2024 emessa dal Tribunale di
Milano;
II. condanna in solido l'avv. e lo Studio legale avv. ed Parte_1 Parte_1
Associati a rimborsare, in favore dell' Controparte_1
le spese processuali del grado, che liquida in € 9.991,00 - oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. condanna in solido l'avv. e lo Studio legale avv. ed Parte_1 Parte_1 al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_1
della somma di € 9.991,00 ai sensi e per gli effetti cui all'art. 96 c.p.c.;
[...]
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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