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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11653 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con sede legale in Parte_1 Parte_2
Santa Venerina, via Trieste n. 251, c.f. , ed elettivamente domiciliata in Catania, via Aldebaran n. P.IVA_1
9, presso lo studio dell'avv. Donata Finocchiaro, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzionie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato l'11.12.2024, la società ricorrente, quale obbligata solidale, in persona del suo legale rappresentante p.t.
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI–002600065, relativa ad atto di Parte_2
CP_ accertamento prot. n. .2100.16/02/2023.0099213 del 16/02/2023, e notificata in data 25.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2021 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.773,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
carenza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'esecutività della ingiunzione di pagamento impugnata, considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso, e la sussistenza del periculum in mora derivante dal rischio che, nelle more del giudizio,
l'Amministrazione proceda alla minacciata riscossione coattiva. Nel merito, dichiarare nulla o comunque annullare perché infondata ed illegittima la ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali, da distrarsi ex art. 96 cpc in favore del difensore antistatario.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver attivato i propri poteri di autotutela e depositava provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 09.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0071 del
11/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in proprio, l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.12.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., , nei Parte_1 Parte_2 confronti nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla società come sopra generalizzata, le spese di CP_1 Parte_1 giudizio, che previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 885,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Donata Finocchiaro.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11653 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con sede legale in Parte_1 Parte_2
Santa Venerina, via Trieste n. 251, c.f. , ed elettivamente domiciliata in Catania, via Aldebaran n. P.IVA_1
9, presso lo studio dell'avv. Donata Finocchiaro, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzionie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato l'11.12.2024, la società ricorrente, quale obbligata solidale, in persona del suo legale rappresentante p.t.
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI–002600065, relativa ad atto di Parte_2
CP_ accertamento prot. n. .2100.16/02/2023.0099213 del 16/02/2023, e notificata in data 25.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2021 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.773,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
carenza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'esecutività della ingiunzione di pagamento impugnata, considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso, e la sussistenza del periculum in mora derivante dal rischio che, nelle more del giudizio,
l'Amministrazione proceda alla minacciata riscossione coattiva. Nel merito, dichiarare nulla o comunque annullare perché infondata ed illegittima la ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali, da distrarsi ex art. 96 cpc in favore del difensore antistatario.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver attivato i propri poteri di autotutela e depositava provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 09.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0071 del
11/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in proprio, l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.12.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., , nei Parte_1 Parte_2 confronti nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla società come sopra generalizzata, le spese di CP_1 Parte_1 giudizio, che previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 885,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Donata Finocchiaro.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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