TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
MA IA Presidente relatore
TA Benedetta giudice
RAUZI AN giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4310/2025 tra:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in atti CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 14/06/2014 da
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 95, parte I ,
Serie /, dell'anno 2014, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
01. La figlia rimane in affidamento congiunto dei genitori e, Per_1
come in atto da anni, con collocamento paritetico, precisamente pagina 2 di 4 trascorrendo cinque giorni la settimana presso un genitore ed il fine settimana presso l'altro genitore;
e viceversa la settimana successiva.
Anche le vacanze estive, scolastiche (carnevale, Pasqua, Ognissanti) e invernali verranno divise paritariamente.
02. Il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia il contributo perequativo di € 150 mensili, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, prima rivalutazione ottobre 2026. Oltre ad un contributo per l'acquisto vestiario di € 400 annue, due volte l'anno a marzo ad ottobre nell'importo di € 200, rivalutabile come sopra.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, gite e soggiorni studio organizzati dalla scuola, non limitati ad una giornata), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale ogni anno potrà prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicato con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
In caso di disaccordo le parti facendo riferimento al protocollo di intesa di cui al locale Osservatorio sul diritto di famiglia.
pagina 3 di 4 03. Assegno unico ed ogni altra contribuzione pubblica in favore esclusivo della madre.
04. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di assegno divorzile.
05. Spese a carico del marito.
Bolzano, lì 09/12/2025
La Presidente est.
IA RF
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
MA IA Presidente relatore
TA Benedetta giudice
RAUZI AN giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4310/2025 tra:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in atti CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 14/06/2014 da
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 95, parte I ,
Serie /, dell'anno 2014, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
01. La figlia rimane in affidamento congiunto dei genitori e, Per_1
come in atto da anni, con collocamento paritetico, precisamente pagina 2 di 4 trascorrendo cinque giorni la settimana presso un genitore ed il fine settimana presso l'altro genitore;
e viceversa la settimana successiva.
Anche le vacanze estive, scolastiche (carnevale, Pasqua, Ognissanti) e invernali verranno divise paritariamente.
02. Il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia il contributo perequativo di € 150 mensili, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, prima rivalutazione ottobre 2026. Oltre ad un contributo per l'acquisto vestiario di € 400 annue, due volte l'anno a marzo ad ottobre nell'importo di € 200, rivalutabile come sopra.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, gite e soggiorni studio organizzati dalla scuola, non limitati ad una giornata), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale ogni anno potrà prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicato con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
In caso di disaccordo le parti facendo riferimento al protocollo di intesa di cui al locale Osservatorio sul diritto di famiglia.
pagina 3 di 4 03. Assegno unico ed ogni altra contribuzione pubblica in favore esclusivo della madre.
04. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di assegno divorzile.
05. Spese a carico del marito.
Bolzano, lì 09/12/2025
La Presidente est.
IA RF
pagina 4 di 4