Articolo 147 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 146Articolo 148
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
Art. 147. (( 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006