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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025, ha delibera- to di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 3552/2024 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in data 4 settembre/4 novembre 2024,
n. 90/2024, che ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra la Parte_1
la e , nonché di quest'ultima, e la contestuale
[...] Parte_2 Parte_3
istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare proposti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 147, co. 6, 18 e 19 l.fall., con un ricorso depositato il 5 dicembre 2024,
DA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco
Fimmanò (codice fiscale , Antonio Fico (codice fiscale C.F._2
), Ilaria Guadagno (codice fiscale ) e C.F._3 C.F._4 [...]
(codice fiscale - reclamante - Parte_4 C.F._5
CONTRO il CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI FATTO Parte_5 [...]
(società priva di codice fiscale), pendente innanzi al Tri- Controparte_1
bunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 1/2024, in persona dell'avv. Grazia Maria D'Aiello, costituitosi, giusta l'autorizzazione rilasciatagli dal Giudice delegato alla medesima procedura
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 1 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 R ITA LIA NA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
concorsuale con decreto del 15 gennaio 2025, per effetto del quale deve altresì intendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
(codice fiscale ) - resistente -
[...] C.F._6
E il (codice fiscale , pendente Controparte_4 C.F._1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 1/2024, in persona dell'avv. Grazia Ma- ria D'Aiello - intimato non costituitosi -
NONCHÉ il (codice fiscale ), Controparte_5 P.IVA_1
pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 56/2020, in persona dell'avv.
Grazia Maria D'Aiello - intimato non costituitosi - il (codice fiscale ), Controparte_6 P.IVA_2
pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 23/2022, in persona del dr.
- intimato non costituitosi - Controparte_7
E
(codice fiscale , nato a [...] il 10 Controparte_8 C.F._7
giugno 1972 e residente in [...] - intimato non costituitosi -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il reclamo in esame, ha tempestivamente impugnato la senten- Parte_3
za, notificatale il 5 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, su istanza del Curatore del fallimento della dichiarato, ai sensi Parte_1
dell'art. 147, co. 5, l.fall., il fallimento della società di fatto che ha ritenuto costituita tra lei, detta società e la (già dichiarata fallita il 1° aprile 2022), nonché, Parte_2
per ripercussione, ai sensi dell'art. 147, co. 1, l.fall., il fallimento personale della medesima reclamante.
1.2. La ha poi pure tempestivamente notificato il ricorso mediante il quale ha Pt_3
proposto il proprio reclamo e il conseguente decreto con cui il Presidente di questa Sezione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ai Curatori dei fallimenti della suddetta società di fatto, della e della ed a Parte_6 Parte_2 CP_9
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 2 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(la cui veste di socio della società di fatto dichiarata fallita è stata ritenuta dal Parte_7
Giudice di prime cure, in dissenso con il Curatore istante, non sufficientemente provata), non- ché alla alla ed a (su istanza Controparte_10 Controparte_11 CP_12
di una società, la incorporata dalla prima e delle altre due delle CP_10 CP_13
quali era stato dichiarato il fallimento della . Parte_1
1.3. La la e non sono Controparte_10 Controparte_11 CP_12
state invece chiamate a partecipare al processo di primo grado, né vi sono spontaneamente intervenute, né si costituite innanzi a questa Corte.
2.1. Occorre pertanto innanzitutto stabilire se queste ultime erano parti necessarie, evidentemente sia pur solo per ragioni di carattere processuale, del processo di primo grado, cioè, in termini più generali, se il creditore che ha proposto il ricorso in accoglimento del quale
è stato dichiarato il fallimento di un determinato imprenditore - anche collettivo, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione a partire della sua sentenza n.
10507/20161 – debba essere necessariamente chiamato a partecipare al successivo proce- dimento di primo grado avente ad oggetto l'istanza, non da lui formulata, tesa, alla dichiarazio- ne, ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.fall., del fallimento della società (cd. supersocie- tà) cui sia riferibile l'impresa del soggetto già dichiarato fallito e della quale quest'ultimo sia socio (in senso verticale) illimitatamente responsabile e, al contempo, alla dichiarazione, ai sensi del primo comma di detto articolo, dei fallimenti degli altri soci (sempre in senso vertica- le) illimitatamente responsabili di detta società.
Infatti, qualora a tale questione si desse una risposta positiva, la nullità della sentenza impugnata derivante dalla pretermissione nel processo di primo grado della Controparte_14
della e di – al contrario di quanto sostenuto
[...] Controparte_11 CP_12
dalla difesa della Curatela fallimentare resistente – non potrebbe ritenersi sanata per il sol fatto che esse non si sono costituite innanzi a questa Corte pur essendo state ritualmente informate del reclamo in esame e dunque, indirettamente, di detta sentenza, tale sanatoria potendo discendere – secondo il risalente e costante orientamento della Corte di Cassazio- REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ne2, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare – soltanto dalla loro costituzio- ne nel processo di secondo grado e dalla loro espressa accettazione senza riserve della sen- tenza impugnata.
Invero, l'unica (per quanto consta a questo Collegio) pronunzia della Corte di Cassa- zione che, muovendosi nel quadro normativo nella specie ratione temporis applicabile, cioè quello successivo alla riforma della legge fallimentare varata nel 2006 e corretta nel 2007 ed anteriore all'abrogazione di tale legge per effetto dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si riferisce specificamente al caso della cd. estensione (in senso ascendente) del fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. risolve l'esposta questione in senso positivo, giustificando tale soluzione sul rilievo che quel creditore ha (o, per meglio dire, potrebbe avere) «l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa» di chiedere detta estensione, a contrastarla già in primo grado per evitare il pregiudizio che potrebbe arrecargli la conseguente ammissione, ai sensi dell'art. 148, co. 3, l.fall., dei (o degli altri) creditori della supersocietà a concorrere con lui, ai fini della sod- disfazione delle loro ragioni, sul patrimonio del soggetto già dichiarato fallito3.
Nel significativamente diverso caso previsto dal quarto comma dell'art. 147 l.fall. – cioè quello della dichiarazione del fallimento del socio o dei soci (in senso verticale) illimita- tamente responsabili di una società già dichiarata fallita – la cd. estensione (in tal caso in sen- so discendente) del fallimento sociale invece non può (se non per i suoi eventuali costi e dun- que solo indirettamente) nuocere al creditore che ha chiesto il fallimento sociale, ma solo giovargli, aumentando le masse patrimoniali sulle quali egli può soddisfare le sue ragioni, men- tre per lui pregiudizievole ben potrebbe essere l'eventuale revoca del fallimento del socio (in senso verticale) di detta società cui il fallimento sociale sia stato esteso ai sensi del quarto REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
comma dell'art. 147 l.fall. (come, d'altronde, quello di ogni altro socio, sempre in senso verti- cale, della stessa società). Tant'è vero che proprio per questa ragione la Corte di Cassazione ha, sempre nel quadro normativo successivo all'ultima riforma della legge fallimentare del
1942, più volte affermato che in tal caso il creditore che ha chiesto ed ottenuto il fallimento sociale è parte necessaria del successivo procedimento avente ad oggetto il reclamo even- tualmente proposto dal socio illimitatamente responsabile di tale società contro la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento, ma non anche del procedimento di primo grado al cui esito questa sentenza è stata pronunziata4.
Il criterio utilizzato per stabilire se il creditore che ha chiesto ed ottenuto il fallimento di un determinato imprenditore sia un litisconsorte necessario dei procedimenti di primo e/o di secondo grado aventi ad oggetto la successiva cd. estensione, da lui non chiesta, di tale falli- mento ai sensi o del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall. è dunque stato, in entrambi i casi, anche se con esiti (almeno prima facie) giustificatamente diversi, quello della sussi- stenza o meno di un almeno potenziale interesse del creditore a contrastare l'esito eventual- mente per lui pregiudizievole di tutti e due o solo del secondo di tali procedimenti.
Del tutto abbandonata, dopo le modifiche apportate nel 2006 agli artt. 15, 18 e 147
l.fall., risulta invece la valorizzazione ai fini in considerazione di criteri di carattere squisita- mente logico-formale, come quelli che, in relazione al quadro normativo anteriore, avevano indotto la giurisprudenza della Suprema Corte a concludere per la necessità della partecipa- zione del creditore che aveva chiesto il primo fallimento al procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso la sentenza di estensione di tale fallimento e che erano costituiti5:
1) dal rilievo che il terzo comma del vecchio art. 147 l.fall. rinviava genericamente al vecchio art. 18 l.fall. e dunque anche al terzo comma di questo articolo, che prevedeva che l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento fosse notificata anche «al creditore richiedente», il quale non poteva essere identificato che in quello che aveva chiesto il primo REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
fallimento, posto che il secondo comma del vecchio art. 147 l.fall. (nella sua versione origina- ria, cioè anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 1970, n. 142, che lo di- chiarò illegittimo costituzionalmente nella parte in cui negava al creditore interessato la legit- timazione a proporre l'istanza di fallimento dei soci illimitatamente responsabili non ancora dichiarati falliti della società già dichiarata fallita) stabiliva che l'estensione di quel fallimento poteva essere dichiarata d'ufficio o su istanza del curatore;
2) dal postulato che «la successiva dichiarazione del fallimento in estensione, in quan- to l'originaria istanza di fallimento deve ritenersi riferita a tutti coloro che per legge devono ri- spondere del dissesto dell'impresa, non può che ritenersi quale sviluppo dell'iniziale istanza»6.
Infatti, questi argomenti sono divenuti, a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006-2007, anacronistici.
Vero è che, secondo la più recente versione della legge fallimentare, il sesto comma dell'art. 147 l.fall. rinvia ancora genericamente all'art. 18 l.fall., che fa, a sua volta, riferimento al «creditore che ha chiesto il fallimento», anche se solo per indicarlo come destinatario della sentenza della corte d'appello con la quale venga revocato il fallimento, ma il quarto comma del primo di detti articoli attribuisce anche al «creditore» senza ulteriori specificazioni la legit- timazione a chiedere l'estensione del fallimento, sia ai sensi dello stesso quarto comma, sia ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.fall.
Inoltre, non essendo più consentito al tribunale procedere d'ufficio all'estensione del fallimento ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall., è divenuta evidentemen- te insostenibile l'idea che il procedimento avente ad oggetto una siffatta estensione costitui- sca il logico, naturale e doveroso sviluppo della domanda in accoglimento della quale è stato dichiarato il primo fallimento.
Tuttavia non può tacersi che anche le soluzioni della, per quanto s'è detto, in effetti du- plice questione in considerazione propugnate dalla Corte di Cassazione nel quadro della legge fallimentare come riformata tra il 2006 e il 2007 fondando sull'interesse del creditore che ab- bia chiesto il primo fallimento a contrastarne l'estensione e sulla diversità di tale interesse a seconda che si tratti di un'estensione in senso ascendente oppure (solo) in senso discendente prestano il fianco ad una facile critica: quella fondata sul rilievo che tutti i creditori REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'imprenditore del quale sia già stato dichiarato il fallimento – non solo quelli che abbiano chiesto tale fallimento – potrebbero essere danneggiati (ma anche beneficiati) dall'estensione
(in senso ascendente) di quel fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. e che in un'analoga (od opposta) situazione potrebbero, per effetto di tale estensione, venire a trovarsi anche i creditori di altri soci (in senso verticale) della società cui si ritenga riferibile l'impresa del primo, così come tutti i creditori della società già dichiarata fallita e dei suoi soci illimita- tamente responsabili – non solo quelli che abbiano chiesto il fallimento sociale – potrebbero essere danneggiati dalla revoca del fallimento di colui al quale il fallimento di detta società sia stato esteso (in senso discendente) ai sensi del quarto comma dell'art. 147 l.fall.
Insomma, la platea dei creditori (e, più, in generale, dei soggetti) che potrebbero essere danneggiati dall'estensione del fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. o dalla revoca dell'estensione del fallimento prevista dal quarto (così come di quella prevista dal pri- mo) comma dell'art. 147 l.fall. è in effetti indefinibile, almeno a priori, e comunque certamente non può essere ristretta al creditore che abbia chiesto il primo fallimento, la cui posizione non sembra quindi che possa essere considerata quella del portatore di un interesse effettivamen- te “differenziato” rispetto a quello degli altri soggetti che normalmente vengono reputati porta- tori di interessi tali da legittimare il loro spontaneo intervento nel procedimento che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento, in entrambi i suoi gradi, e la proposizione del reclamo di cui all'art. 18 l.fall. avverso la sentenza pronunziata all'esito del primo grado di tale procedi- mento, ma non anche da farli divenire addirittura litisconsorti necessari del suo primo e/o del suo secondo grado.
Sicché – in conformità con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n.
67/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, uno stralcio della quale è stato prodotto dalla difesa della reclamante – deve ritenersi che il creditore autore del ricorso sfociato nella dichiarazione del fallimento di un determinato soggetto non è litisconsorte necessario né del primo né del secondo grado del successivo procedimento il cui oggetto sia l'estensione, da lui non chiesta, di tale fallimento ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall., ferma, ovviamen- te, la sua legittimazione ad intervenirvi o a proporre il reclamo di cui all'art. 18 l.fall.7.
D'altronde, sulla base di un percorso argomentativo in parte sostanzialmente coinci- Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dente con quello di detta sentenza di questa Corte d'Appello e, in particolare, evidenziando che la parte che ha interesse a partecipare ad un processo non può esserne per ciò solo con- siderata una parte necessaria, la Corte di Cassazione ha di recente, sia pur con specifico rife- rimento al procedimento avente ad oggetto l'estensione del fallimento ai sensi del quarto comma dell'art. 147 l.fall., affermato, in difformità con le sue precedenti pronunce, che, «[a] seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel succes- sivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sen- tenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società»8.
Deve dunque concludersi che la la e Controparte_10 Controparte_11
non erano parti necessarie del processo sfociato nella sentenza impugnata CP_12
con il reclamo in esame.
2.2.1. Non sussistendo impedimenti di carattere processuale, può passarsi quindi all'esame delle critiche che la reclamante muove con il proprio reclamo alla sentenza appella- ta, articolate in quattro motivi, intitolati, rispettivamente:
«I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 147, CO. II, L. FALL. E DELL'ART. 10 L. FALL. –
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER RITENUTO TEMPESTIVA L'AZIONE DELLA CURATELA»;
«II. VIOLAZIONE DELL'ART. 147, COMMA V, L. FALL. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
RITENUTO APPLICABILE L'ART. 147 V COMMA L. FALL., PUR IN ASSENZA DELLA CONCRETA “RIFERIBILITÀ
DELL'IMPRESA” DELLA ALLA SOCIETÀ DI FATTO»; Parte_1
«III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2082 C.C., 2247 C.C. E 2967 C.C. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI
FALLIMENTO PER AVER RITENUTO ESISTENTE UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA LA Parte_1
NOCERA LUCIA IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI»; Controparte_1 Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
«IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L. FALL. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO PER AVER
RITENUTO INSOLVENTE LA PRESUNTA SUPER SOCIETÀ DI FATTO SULLA SCORTA DELLE POSIZIONI PATRIMONIALI
DEI SINGOLI SOCI».
2.2.2.1. Ebbene, il primo di tali motivi è palesemente infondato.
Con esso la reclamante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale sammaritano, di- chiarando, il 4 novembre 2024, il fallimento della società di fatto della quale ha ritenuto che anch'ella fosse socia (in senso verticale), ha violato o falsamente applicato gli artt. 10 e 147, co. 2, l.fall., essendo decorso più di un anno dalla data del 18 novembre 2020 nella quale la era stata dichiarata fallita e dunque la suddetta società di fatto Parte_1
s'era estinta, avendo cessato di svolgere la propria attività di impresa, ed ella, a sua volta, aveva cessato di esserne socia. Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, evidentemen- te trascura che né il fallimento né l'eventualmente conseguente cessazione dell'attività im- prenditoriale del socio (in senso verticale) di una società di persone, come quella ritenuta esi- stente e dichiarata fallita con la sentenza nella specie impugnata, comportano l'estinzione (e, di per sé, nemmeno lo scioglimento) della società, bensì, ai sensi dell'art. 2288 c.c., soltanto l'esclusione di diritto da quest'ultima del socio dichiarato fallito.
2.2.2.2.1. Infondati, nei termini e per le ragioni che seguono, sono anche il secondo e il terzo motivo del reclamo in esame, che, per la loro evidente interconnessione, possono esse- re esaminati congiuntamente e con i quali, in sintesi, la sostiene che il Tribunale di Pt_3
Santa Maria Capua Vetere ha errato nel ritenere che l'impresa di cui era formalmente titolare la fosse in realtà “riferibile” alla società di fatto di cui ha dichiarato Parte_1
il fallimento ritenendone socie (in senso verticale) la la Parte_1 [...]
e e non anche , l'istanza volta ad ottenere Parte_8 Parte_3 Controparte_8
la dichiarazione del suo fallimento quale socio (in senso verticale) di quella stessa società di fatto, pure avanzata dal Curatore del fallimento della è stata per- Parte_1
tanto rigettata, mentre il Tribunale sammaritano ha ritenuto che la Curatela istante avesse implicitamente rinunciato a quella volta ad ottenere la dichiarazione del fallimento anche di
MA RO quale socia della suddetta società di fatto.
2.2.2.2.2. A questa conclusione il Tribunale sammaritano è giunto sulla base dei se-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. della società di fatto tra Pag. 9 di 20 Parte_3 CP_4 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
guenti dati di fatto:
a) fino al 3 gennaio 2020, la era stata «partecipata ed am- Parte_1
ministrata da membri della famiglia », tra i quali v'era anche , titolare, a Pt_3 Parte_3
partire dal 2010, di una quota pari a 2/9 del capitale sociale;
b) aveva fatto parte fino all'8 aprile 2019 anche della compagine sociale Parte_3
della poi trasformatasi nella Controparte_16 Pt_2 [...]
Parte_2
c) le due suddette società avevano svolto la propria attività d'impresa «nello stesso lo- cale» ed utilizzando «le stesse insegne», quanto meno a partire dalla data del 21 marzo 2016 in cui la prima aveva ceduto alla seconda il «ramo d'azienda costituito dall'esercizio commer- ciale corrente nel Comune di Caserta, Via Turati numeri 47/51, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, articoli per l'igiene della persona e della casa, articoli di pelletteria e bijoutteria»;
d) il prezzo di tale cessione non risultava integralmente pagato dalla società cessiona- ria alla società cedente;
e) non aveva fornito «una giustificazione causale dei numerosi giroconti Parte_3
tra le due società, effettuati dopo la cessione di azienda e nel periodo in cui era in carica [quale amministratrice della ndr], provati dal libro giornale» della Controparte_16 [...]
Parte_1
f) la nel periodo in cui era stata amministrata da Controparte_16 CP_17
, aveva pagato anche debiti nei confronti di fornitori della che non Parte_1
s'era accollata con il contratto di cessione del suddetto ramo d'azienda;
g) v'era la prova documentale che aveva effettuato dei versamenti di de- Parte_3
naro contante di importo mensile particolarmente elevato sul conto corrente bancario della in concomitanza con i pagamenti da parte di quest'ultima delle rate del cor- Controparte_16
rispettivo della cessione del ramo d'azienda o dei debiti della nei Parte_1
confronti di suoi fornitori;
h) l'8 aprile 2019, aveva inspiegabilmente donato alla madre la propria Parte_3
quota di partecipazione nella sebbene, all'epoca, secondo quanto da Controparte_16
lei stessa dichiarato, la società non fosse in stato di decozione, ma avesse ricavi tanto cospi-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 10 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
cui da consentirle di effettuare i suddetti versamenti di denaro contante;
i) la stessa inoltre: Parte_3
1) aveva messo gratuitamente a disposizione della anche CP_16 CP_16
dopo essere formalmente uscita da tale società, i locali in cui questa e la Parte_1
esercitavano la propria attività d'impresa;
[...]
2) aveva acquistato un'autovettura dalla senza pagarne il Parte_1
prezzo;
3) aveva garantito i debiti della derivanti da un mutuo a Parte_1
questa concesso dalla per l'importo di 500.000,00 €, consentendo altresì l'iscrizione CP_18
di un'ipoteca su un proprio immobile, e rilasciato una fideiussione per l'importo di 135.000,00
€ a garanzia dei debiti della medesima società verso la Banca Popolare di Sviluppo S.p.A.;
4) il 16 febbraio 2022, aveva inserito un post sul social network Facebook nel quale si riferiva al negozio di Via Turati in Caserta indicandolo come «il mio »; CP_1
j) nella pagina dello stesso social network» intitolata « » si po- Parte_9
teva leggere che «la sede storica della (dal 1969) è a Caserta, in via Turati». Parte_10
2.2.2.2.3. La conclusione cui è giunta il Giudice di prime cure è però vivacemente con- testata da , secondo la quale, in definitiva, «[i]l Tribunale ha valorizzato elementi Parte_3
che – lungi dal dimostrare l'assunto della asserita società di fatto – dimostrano a ben vedere proprio il contrario», «ossia che nel caso in esame v'è stato un passaggio generazionale in un'azienda storica e nota sul territorio, fondata da avvenuto a seguito della CP_1
dipartita di quest'ultimo attraverso operazioni che hanno reso possibile la divisione tra gli eredi del compendio ereditario del de cuius, tra cui v'erano anche le profumerie», giacché «risulta documentato ed è incontestato:
- che sussiste uno stretto rapporto di parentela tra i soggetti attinti dal ricorso di falli- mento (come la madre, RO MA, e i figli di questa, e ); Controparte_8 Parte_3
- che, a seguito del decesso ab intestato del SI. : CP_1
-- in data 25.07.2010 gli eredi (tra cui la SI.ra ) entravano nella compagi- Parte_3
ne sociale della , storica azienda fondata da ; Parte_1 CP_1
-- in esecuzione degli accordi di divisione del compendio ereditario – di cui era parte anche l'atto di donazione-divisione del 18.7.2016 – gli eredi prevedevano altresì:
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 11 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
a) la fuoriuscita di dalla compagine della , che av- Parte_3 Parte_1
veniva infatti nell'aprile 2016, con la cessione al fratello della propria quo- Controparte_8
ta;
b) la cessione, nel marzo 2016, alla (che fi- Controparte_16
no a quella data aveva svolto l'attività di centro estetico), del ramo d'azienda esercitato in Via
Turati da avente ad oggetto la vendita di articoli di profumeria (prezzo che Parte_1
veniva regolarmente ed integralmente versato dalla , …); Controparte_16
c) la definitiva cessazione sin dal 21.03.2016 dell'attività in Via Turati da parte della
». Parte_1
Dunque, in sintesi, secondo la reclamante, dalle risultanze istruttore non è possibile ri- cavare la prova che tra lei stessa, la e la Parte_1 Parte_2
(nella quale, nel febbraio del 2020, s'era trasformata la Controparte_19
nuova ragione sociale, a partire dal 24 maggio 2017, della
[...] Controparte_20
esisteva una società di fatto, né che a questa società di fatto era in realtà
[...]
riferibile l'impresa “formalmente intestata” alla sicché il fallimento Parte_1
o, per meglio dire, i fallimenti dichiarati con la sentenza oggetto dell'impugnazione in esame vanno revocati.
2.2.2.2.4. Orbene, va innanzitutto osservato che, tenendo conto anche di quanto alle- gato o documentato da nel corso del procedimento sfociato nella Controparte_8
sentenza nella specie impugnata, deve ritenersi provato che:
1) tutti i membri della famiglia costituita da , dalla moglie, CP_1 CP_21
, e dai loro figli, , e sono stati, sotto il Controparte_22 Controparte_8 Parte_3
profilo puramente formale, a vario titolo e in varia misura coinvolti nell'attività di alcune socie- tà attive in Caserta nel settore del commercio di prodotti di profumeria, cosmetica, pelletteria e bigiotteria che sfruttavano la fama imprenditoriale che il primo aveva saputo localmente conquistarsi in quel settore a partire dagli anni '60 del secolo scorso;
2) tra tali società v'era la costituita il 17 giugno 2002, della Parte_1
quale furono amministratori unici dalla data della sua costituzione Controparte_8
al 23 aprile 2003, dal 1° aprile 2004 al 4 ottobre 2010, dall'11 settembre 2012 al 31 marzo
2014 e dal 10 febbraio 2016 al 9 gennaio 2017 e MA RO dal 4 ottobre 2010 all'11 set-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 12 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 ITA LIA NA CP_2Controparte_23 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
tembre 2012 e dal 31 marzo 2014 al 10 febbraio 2016, la cui compagine sociale, alla data del- la morte di , avvenuta il 25 luglio 2010, era costituita, oltre che da quest'ultimo, CP_1
da MA RO e e che, dopo aver acquistato, il 26 gennaio Controparte_8
2011, un ramo e, il 18 giugno 2012, un altro ramo dell'azienda della Parte_11 CP_24
, altra società evidentemente riconducibile alla famiglia di , dichiarò al re-
[...] CP_1
gistro delle imprese di aver aperto in Caserta, tra il 4 e il 5 aprile 2011, tre unità locali, ubicate, rispettivamente, al Corso Trieste n. 52, alla Via Turati nn. 57/63 e alla Via Turati nn. 47/51, e, il
2 maggio 2013, un'unità locale ubicata alla Via Marchesiello nn. 74/76, tutte presumibilmente pervenutele dalla ma, in quello stesso periodo, iniziò a non pagare i propri debiti CP_1
tributari e contributivi (come emerge dalle risultanze del passivo del suo fallimento) e, nel cor- so del 2015, registrò delle ingenti perdite di esercizio che ne azzerarono il capitale sociale e ne imposero lo scioglimento, dichiarato il 2 novembre 2016, e la liquidazione, aperta il 9 gennaio
2017 ed affidata, inizialmente, allo stesso (nello stesso periodo di Controparte_8
tempo pure personalmente sommerso dai debiti tanto da essere costretto a ricorrere ai presti- ti di finanziatori non istituzionali, alcuni dei quali da lui denunciati come usurari), e, dal 27 apri- le 2017, a tal Paolo Comando, e la condussero infine al fallimento, dichiarato il 19 novembre
2020, dopo che, il 3 gennaio 2020, gli eredi di avevano ceduto tutte le loro quo- CP_1
te di partecipazione nella società allo stesso Paolo Comando;
3) l'attività svolta da detta società mediante l'unita locale sita alla Via Turati nn. 47/51 di Caserta (cui erano però di fatto unite le unità immobiliari ubicate ai nn. 43 e 45 della stessa strada) venne però rilevata e proseguita dalla Controparte_16
che, pur essendo stata costituita il 18 ottobre 2004 da e MA RO con Parte_3
l'obiettivo di prestare servizi rivolti alla cura estetica del corpo, aveva poi, il 18 febbraio 2014, ampliato il proprio oggetto sociale includendovi, tra l'altro, «il commercio all'ingrosso e al det- taglio di prodotti di cosmetica, pelletteria, bigiotteria, articoli per l'igiene della casa e della per- sona, sanitari, prodotti di profumeria» e, il 21 marzo 2016 (allorché era titolare di Parte_3
una quota del 20% del suo capitale sociale, che aveva acquistato dal fratello il 9 settembre
2014, oltre che dei 2/9 di quella del 15% che aveva ereditata dal padre) acquistato il ramo dell'azienda della «costituito dall'esercizio commerciale corrente Parte_1
nel Comune di Caserta, via Turati numeri 47/51, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 13 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
articoli di profumeria, articoli per l'igiene della persona e della casa, articoli di pelletteria e bi- joutteria», verso il prezzo di 235.000,00 € da pagare in 47 rate mensili dell'importo di 5.000,00
€ ciascuna a partire dal 21 aprile 2016 fino al 21 febbraio 2020, accollandosi i debiti della ce- dente verso alcuni suoi fornitori, il cui importo complessivo era pari a 189.733,72 €, per dichia- rare quindi, il 5 maggio 2016, di aver aperto in Caserta, alla Via Turati nn. «43/51», un'unità locale destinata al «commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per
l'igiene personale»;
4) la società cessionaria non ebbe però maggior fortuna della cedente, giacché, il 1° aprile 2022, venne dichiarata fallita dopo che:
a) tra il maggio e il luglio del 2017, ne era divenuta accomandataria MA RO, cui aveva ceduto parte della propria quota di partecipazione sociale, ed aveva Parte_3
perciò assunto la ragione sociale di;
Controparte_19
b) l'8 aprile 2019, era fuoriuscita dalla compagine dei suoi soci (in Parte_3
senso verticale) donando alla madre la propria residua quota di partecipazione sociale;
c) il 17 febbraio 2020, MA RO, che ne era rimasta l'unica socia (in senso ver- ticale), aveva deciso di trasformarla in una società a responsabilità limitata denominata
[...]
nominandosene amministratrice unica;
Parte_2
d) il 5 marzo 2020, ne era stato nominato amministratore unico tal;
Persona_1
e) il 6 luglio 2020, ne era stato nominato procuratore e, il 9 luglio 2020, ne era stato nominato amministratore unico;
Controparte_8
f) il 23 settembre 2020, ne era fuoriuscita anche MA RO cedendo l'intera sua quota di partecipazione al figlio;
Controparte_8
g) il 14 luglio 2021, ne era stato nominato amministratore unico tal Per_2
;
[...]
h) il 24 agosto 2021, ne era stato nominato nuovamente amministratore unico
[...]
; Parte_12
i) il 28 marzo 2022, quest'ultimo aveva dichiarato che l'attività da essa svolta nella sua unica unità locale era cessata il precedente 25 marzo;
4) la il cui capitale sociale era di soli 10.333,00 €, poté Parte_1
esercitare la propria attività di impresa nel periodo successivo alla morte di CP_1
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 14 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 Con U CA ITA LIA NA Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
continuando ad utilizzare almeno come insegna il nome di quest'ultimo – e, almeno in un pri- mo momento, provare forse addirittura ad espanderla – grazie al fondamentale apporto delle consistenti garanzie personali e reali prestate per le sue obbligazioni nei confronti delle ban- che che la finanziavano da , MA RO e , nonché Controparte_8 Parte_3
dell'impegno lavorativo da costoro personalmente fornito come amministratori della società, ed utilizzando, di fatto gratuitamente (non essendovi alcuna seria traccia probatoria del con- trario), immobili almeno i più importanti dei quali (cioè quelli siti ai nn. 43, 45, 47, 49 e 51 di Via
Turati) erano, in parte, caduti nella comunione ereditaria tra gli eredi di , per es- CP_1
sere poi, con l'atto di scioglimento di tale comunione e di divisione dei beni immobili che vi rientravano stipulato il 18 luglio 2016, attribuiti a , in parte, di MA RO, che Parte_3
li aveva poi, lo stesso 18 luglio 2016, donati alla figlia , e, in parte, alla Pt_3 Parte_13
amministratrice della quale (almeno il 1° settembre 2019) era la stessa
[...] Parte_3
(v. il «contratto di locazione commerciale» stipulato appunto il 1° settembre 2019 tra la
[...]
e la ed avente ad oggetto Parte_14 Controparte_19
l'unità immobiliare che – sebbene, secondo quanto indicato nel medesimo contratto, ubicata alla Via Turati n. 55 – deve essere, anche in considerazione delle ammissioni in proposito della reclamante, individuata in quella ubicata ai nn. 49 e 51 e di fatto accorpata a quelle ubicate ai nn. 43, 47 e 51 della stessa strada).
Già sulla base di questi dati può dirsi dunque sufficientemente provato che tra
[...]
, la madre e la sorella e la venne, al più Parte_15 Pt_3 Parte_1
tardi nel periodo immediatamente successivo alla morte di , costituita di fatto CP_1
una società il cui oggetto era quello di continuare ad esercitare in comune l'attività commer- ciale che aveva reso il medesimo localmente famoso, sfruttandone CP_1
l'avviamento.
La contraria tesi sostenuta dalla reclamante – secondo la quale, come s'è detto, dopo la morte di , i suoi eredi decisero di dividersene il patrimonio e dunque di prose- CP_1
guire separatamente l'attività commerciale che a lui faceva originariamente capo, anche se poi tale decisione venne di fatto attuata solo circa sei anni dopo – è infatti contraddetta, tra l'altro:
1) dal lungo tempo trascorso tra il decesso del de cuius e i contratti volti, secondo
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 15 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quanto prospettato dalla reclamante, a dividerne il patrimonio relitto, ivi comprese le aziende, tra gli eredi;
2) dal fatto che questi contratti vennero stipulati proprio nel periodo immediatamente successivo a quello in cui era emerso in tutta la sua gravità il dissesto della Parte_16
e, anche a causa di questo, quello personale di e dunque,
[...] Controparte_8
presumibilmente, al precipuo scopo di evitare che ne fossero travolti tutti gli eredi di CP_1
di ritardare la dichiarazione del fallimento della suddetta società e di consentire a
[...]
, MA RO e di proseguire l'attività commerciale Controparte_8 Parte_3
da costoro congiuntamente esercitata di fatto soprattutto mediante il negozio ubicato in Ca- serta, alla Via Turati nn. 43, 45, 47, 49 e 51 (soltanto una parte del quale dichiarato come pro- pria unità locale da quella società) con un'altra società, la Controparte_16
poi divenuta ed infine trasformatasi
[...] Controparte_19
nella della quale, sotto il profilo formale – evidentemente non per Parte_2
caso, bensì per perseguire la realizzazione del suddetto programma – fu ammi- Parte_3
nistratrice e socia accomandataria fino alla metà del 2017 e poi socia accomandante fino all'aprile del 2019, la madre fu amministratrice dalla metà del 2017 al 5 marzo 2020 e socia fino al 23 settembre 2020 e il fratello fu amministratore unico dal luglio del 2020 al luglio del
2021 e, di nuovo, dall'agosto del 2021 e socio unico dal 23 settembre 2020 fino alla data della dichiarazione del fallimento sociale e grazie ai proventi della cui attività – che è pacifico che vennero utilizzati, almeno per una parte assai rilevante, anche per pagare i debiti della
[...]
nei confronti dei fornitori di entrambe le società considerati “strategici” Parte_17
per la prosecuzione dell'attività commerciale di queste ultime – quel programma doveva esse- re, secondo le intenzioni di chi l'aveva ideato, e venne in concreto, per alcuni anni, realizzato con successo;
3) dagli atti con cui la reclamante, nel maggio del 2017, cedette una parte e, l'8 aprile
2019, donò la residua parte della propria quota di partecipazione nella Controparte_16
all'allora ormai anziana madre, nata il [...];
[...]
4) dal formale ritorno di tale società, nella seconda metà del 2020, nelle mani di
[...]
. Parte_12
Né può valere a confortare la tesi sostenuta dalla reclamante il contratto con cui, il 21
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 16 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
marzo 2016, la vendette il ramo d'azienda costituito dall'unità loca- Parte_1
le di cui era titolare in Caserta, alla Via Turati nn. 47, 49 e 51.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è infatti abbastanza evidente che tale con- tratto era funzionale alla realizzazione del suddetto programma e dunque fu simulato, così come i pagamenti, peraltro solo in parte “tracciabili” (ma evidentemente non per questo non simulabili), del corrispettivo pattuito per la compravendita con esso apparentemente stipula- ta.
Sicché può concludersi che le risultanze istruttorie forniscono dati presuntivi sufficienti per ritenere provato che l'impresa “intestata” alla e poi, dal 22 Parte_1
marzo 2016, quanto meno in parte (detta società essendo rimasta formalmente titolare di due unità locali, almeno una delle quali, quella ubicata in Caserta, alla Via Marchesiello nn. 74/76, deve, come sostenuto dalla stessa reclamante e in mancanza della prova contraria, ritenersi rimasta attiva almeno fino ai primi mesi del 2017) alla società dichiarata fallita allorché era denominata era, in realtà, al più tardi a partire dal 2011, “riferibile” Parte_2
ad un gruppo di soggetti giuridici che ne avevano la disponibilità e la esercitavano nel loro co- mune interesse, anche grazie ai loro apporti in beni o servizi, allo scopo di dividerne, non ne- cessariamente in misura tra loro eguale, gli utili ed era costituito dalla stessa Parte_18
e da , MA RO e , cui si aggiunse, al
[...] Controparte_8 Parte_3
più tardi a partire dal marzo del 2016, la (poi Controparte_16
ed infine , e dunque Controparte_25 Parte_2
alla società che deve perciò ritenersi di fatto esistente tra tali soggetti e dalla quale poi certa- mente uscirono: il 19 novembre 2020, la poiché dichiarata fallita;
il Parte_1
12 aprile 2021, MA RO, poiché deceduta;
il 1° aprile 2022, la Parte_2
già e prim'ancora
[...] Controparte_19 [...]
pur'essa dichiarata fallita. Controparte_16
Dubbio è invece se dalla compagine dei soci (in senso verticale) di tale società di fatto sia uscita anche , come potrebbe indurre a ritenere l'atto con il quale costei, l'8 Parte_3
aprile 2019, donò alla madre la propria residua quota di partecipazione nella Controparte_16
[...]
Ma la questione è qui, alla luce di quanto disposto dall'art. 147, co. 2, l.fall., del tutto ir-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 17 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
rilevante, posto che il socio (in senso verticale) di una società non iscritta nel registro delle imprese può in effetti essere dichiarato fallito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, senza limiti di tempo.
2.2.2.3. Pure il quarto ed ultimo motivo del reclamo in esame – con il quale si sostiene che il Tribunale sammaritano ha errato nel ritenere insolvente la società di fatto che ha dichia- rato fallita – va respinto.
Invero, non par dubbio, giacché, altrimenti, l'art. 147, co. 5, l.fall. non avrebbe alcun senso, che – al contrario di quanto sembra sostenere, invero quanto confusamente, la recla- mante – sulla società che, per quanto s'è detto in precedenza, deve ritenersi costituita tra la
, MA RO, e la Parte_1 Controparte_8 Parte_3 [...]
gravano, siccome ad essa giuridicamente imputabili9, tutti i debiti as- Controparte_26
sunti nell'esercizio dell'impresa ad essa “riferibile”, siano stati formalmente contratti dalla prima o dalla seconda delle suddette società, entrambe le quali dichiarata fallite poiché insol- venti.
È pertanto evidente che la medesima società di fatto, alla data della dichiarazione del sui fallimento, non era in grado di far fronte con mezzi ordinari a tali debiti. Né, d'altronde, la reclamante ha sostenuto il contrario.
Peraltro, gli avvenimenti che hanno riguardato la suddetta società di fatto sopra esposti dimostrano che anche le persone fisiche che ne erano socie (in senso verticale) cercarono di arginare il dissesto dell'impresa ad essa riferibile in modo tale da proseguirne l'esercizio, ma non vi riuscirono. Il che conferma, ove ve ne fosse bisogno, che detta società, al momento della dichiarazione del suo fallimento, era insolvente.
3.1. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il reclamo in esame va rigettato, sia pur sulla base di considerazioni parzialmente diverse da quelle sulle quali si fonda la motiva- zione della sentenza impugnata e, in particolare, retrodatando quanto meno al 2011 la data di costituzione della società di fatto che il Tribunale sammaritano ha dichiarato fallita, ritenendo peraltro di non poter giudicare suo socio (in senso verticale) anche . Controparte_8
3.2.1. Dal che consegue la condanna della reclamante a rifondere, ai sensi dell'art. REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, allo Stato, in considerazione dell'ammissione della
Curatela fallimentare resistente al patrocinio a spese dell'Erario, le spese del procedimento di reclamo.
3.2.2. Quanto poi alla liquidazione delle somme a tale titolo dovute da al- Parte_3
lo Stato, va osservato che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sul te- ma, nel caso previsto dal predetto art. 133, cioè allorché la parte vittoriosa alla quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovrebbero essere di norma rimborsate le spese processuali, «insieme con gli onorari di difesa», sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, «il giudice civile, di- versamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale» le somme dovute dalla parte soccombente allo Stato e «quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.», in considerazione «delle peculiarità che ca- ratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130» e poiché,
«[i]n tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di manca- to recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua glo- balità»10.
Inoltre, il ragionamento sulla base del quale tale orientamento giurisprudenziale si fon- da è stato da ultimo giudicato «convincente» dalla Corte Costituzionale con una sentenza – la n. 64 del 19 aprile 2024 – con la quale ha, in sostanza, giudicato la suesposta interpretazione dell'art. 133 cit. non in contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 111 Cost., ritenendo infondati quegli stessi dubbi che hanno in passato indotto questa Sezione a preferire l'opposta soluzione er- meneutica, che pertanto questo Collegio ritiene a questo punto doveroso abbandonare.
Ciò posto, gli «onorari di difesa» relativi al procedimento di reclamo che la va Pt_3
condannata a pagare allo Stato ai sensi dell'art. 133 cit. vanno liquidati d'ufficio come precisa- to nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei para- metri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia11.
3.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei pro- posto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sen- Parte_3
tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 90/2024, pubblicata il 4 novembre 2024:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a pagare allo Stato, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario del fallimento della società di fatto tra la Parte_1
e la per gli onorari di difesa e le spese genera-
[...] Parte_3 Parte_2
li relativi al procedimento di reclamo, la complessiva somma di 11.500,00 €, di cui 10.000,00
€ per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lei proposto.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es. Cass. 7903/2020 e 4712/2021.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 3 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 2 V., ad es., Cass. 29629/2024, 5674/1997 e 4883/1993. 3 V. Cass. 3621/2016, secondo la cui massima ufficiale: «I creditori che hanno proposto il ricorso di fal- limento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione previsto dagli artt. 15 e 147, comma 5, l.fall., compresa la fase dell'eventuale reclamo, avendo l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.fall., i creditori della società occulta. Pertanto, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.».
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 4 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 4 In tal senso v. Cass. 10795/2014 e 21430/2016, mentre Cass. 4917/2017, sia pur invocando la stessa ratio, finisce con l'affermare la necessaria partecipazione di quel creditore ad entrambi tali gradi processuali e Cass. 29288/2021 sostiene la necessità della partecipazione di quel creditore al procedimento di reclamo limi- tandosi all'uopo a richiamare la giurisprudenza di legittimità in proposito formatasi in relazione alla normativa anteriore alla suddetta riforma, ma nulla dice quanto alla necessità o meno che lo stesso creditore partecipi al procedimento di primo grado. 5 V. Cass. 10731/2013 e, amplius, Cass. 10693/2005.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 5 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 6 Così, sinteticamente, Cass. 10731/2013.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 6 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 7 Come già affermato da questa Corte d'Appello con la sua sentenza n. 67/2022 v.g. del 4 agosto 2022.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 7 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 8 Così Cass. 17546/2024.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Pag. 8 di 20 Parte_3 Controparte_15 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 9 Cfr. Cass. 36378/2023.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 18 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 10 Così la massima ufficiale di Cass. 22017/2018. Conf. Cass. 11590/2019 e 7570/2023. Contra: Cass. 18167/2016.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 19 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 11 Cfr. Cass., SS.UU., 16300/2007.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 20 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025, ha delibera- to di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 3552/2024 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in data 4 settembre/4 novembre 2024,
n. 90/2024, che ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra la Parte_1
la e , nonché di quest'ultima, e la contestuale
[...] Parte_2 Parte_3
istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare proposti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 147, co. 6, 18 e 19 l.fall., con un ricorso depositato il 5 dicembre 2024,
DA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco
Fimmanò (codice fiscale , Antonio Fico (codice fiscale C.F._2
), Ilaria Guadagno (codice fiscale ) e C.F._3 C.F._4 [...]
(codice fiscale - reclamante - Parte_4 C.F._5
CONTRO il CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI FATTO Parte_5 [...]
(società priva di codice fiscale), pendente innanzi al Tri- Controparte_1
bunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 1/2024, in persona dell'avv. Grazia Maria D'Aiello, costituitosi, giusta l'autorizzazione rilasciatagli dal Giudice delegato alla medesima procedura
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 1 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 R ITA LIA NA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
concorsuale con decreto del 15 gennaio 2025, per effetto del quale deve altresì intendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
(codice fiscale ) - resistente -
[...] C.F._6
E il (codice fiscale , pendente Controparte_4 C.F._1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 1/2024, in persona dell'avv. Grazia Ma- ria D'Aiello - intimato non costituitosi -
NONCHÉ il (codice fiscale ), Controparte_5 P.IVA_1
pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 56/2020, in persona dell'avv.
Grazia Maria D'Aiello - intimato non costituitosi - il (codice fiscale ), Controparte_6 P.IVA_2
pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 23/2022, in persona del dr.
- intimato non costituitosi - Controparte_7
E
(codice fiscale , nato a [...] il 10 Controparte_8 C.F._7
giugno 1972 e residente in [...] - intimato non costituitosi -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il reclamo in esame, ha tempestivamente impugnato la senten- Parte_3
za, notificatale il 5 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, su istanza del Curatore del fallimento della dichiarato, ai sensi Parte_1
dell'art. 147, co. 5, l.fall., il fallimento della società di fatto che ha ritenuto costituita tra lei, detta società e la (già dichiarata fallita il 1° aprile 2022), nonché, Parte_2
per ripercussione, ai sensi dell'art. 147, co. 1, l.fall., il fallimento personale della medesima reclamante.
1.2. La ha poi pure tempestivamente notificato il ricorso mediante il quale ha Pt_3
proposto il proprio reclamo e il conseguente decreto con cui il Presidente di questa Sezione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ai Curatori dei fallimenti della suddetta società di fatto, della e della ed a Parte_6 Parte_2 CP_9
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 2 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(la cui veste di socio della società di fatto dichiarata fallita è stata ritenuta dal Parte_7
Giudice di prime cure, in dissenso con il Curatore istante, non sufficientemente provata), non- ché alla alla ed a (su istanza Controparte_10 Controparte_11 CP_12
di una società, la incorporata dalla prima e delle altre due delle CP_10 CP_13
quali era stato dichiarato il fallimento della . Parte_1
1.3. La la e non sono Controparte_10 Controparte_11 CP_12
state invece chiamate a partecipare al processo di primo grado, né vi sono spontaneamente intervenute, né si costituite innanzi a questa Corte.
2.1. Occorre pertanto innanzitutto stabilire se queste ultime erano parti necessarie, evidentemente sia pur solo per ragioni di carattere processuale, del processo di primo grado, cioè, in termini più generali, se il creditore che ha proposto il ricorso in accoglimento del quale
è stato dichiarato il fallimento di un determinato imprenditore - anche collettivo, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione a partire della sua sentenza n.
10507/20161 – debba essere necessariamente chiamato a partecipare al successivo proce- dimento di primo grado avente ad oggetto l'istanza, non da lui formulata, tesa, alla dichiarazio- ne, ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.fall., del fallimento della società (cd. supersocie- tà) cui sia riferibile l'impresa del soggetto già dichiarato fallito e della quale quest'ultimo sia socio (in senso verticale) illimitatamente responsabile e, al contempo, alla dichiarazione, ai sensi del primo comma di detto articolo, dei fallimenti degli altri soci (sempre in senso vertica- le) illimitatamente responsabili di detta società.
Infatti, qualora a tale questione si desse una risposta positiva, la nullità della sentenza impugnata derivante dalla pretermissione nel processo di primo grado della Controparte_14
della e di – al contrario di quanto sostenuto
[...] Controparte_11 CP_12
dalla difesa della Curatela fallimentare resistente – non potrebbe ritenersi sanata per il sol fatto che esse non si sono costituite innanzi a questa Corte pur essendo state ritualmente informate del reclamo in esame e dunque, indirettamente, di detta sentenza, tale sanatoria potendo discendere – secondo il risalente e costante orientamento della Corte di Cassazio- REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ne2, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare – soltanto dalla loro costituzio- ne nel processo di secondo grado e dalla loro espressa accettazione senza riserve della sen- tenza impugnata.
Invero, l'unica (per quanto consta a questo Collegio) pronunzia della Corte di Cassa- zione che, muovendosi nel quadro normativo nella specie ratione temporis applicabile, cioè quello successivo alla riforma della legge fallimentare varata nel 2006 e corretta nel 2007 ed anteriore all'abrogazione di tale legge per effetto dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si riferisce specificamente al caso della cd. estensione (in senso ascendente) del fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. risolve l'esposta questione in senso positivo, giustificando tale soluzione sul rilievo che quel creditore ha (o, per meglio dire, potrebbe avere) «l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa» di chiedere detta estensione, a contrastarla già in primo grado per evitare il pregiudizio che potrebbe arrecargli la conseguente ammissione, ai sensi dell'art. 148, co. 3, l.fall., dei (o degli altri) creditori della supersocietà a concorrere con lui, ai fini della sod- disfazione delle loro ragioni, sul patrimonio del soggetto già dichiarato fallito3.
Nel significativamente diverso caso previsto dal quarto comma dell'art. 147 l.fall. – cioè quello della dichiarazione del fallimento del socio o dei soci (in senso verticale) illimita- tamente responsabili di una società già dichiarata fallita – la cd. estensione (in tal caso in sen- so discendente) del fallimento sociale invece non può (se non per i suoi eventuali costi e dun- que solo indirettamente) nuocere al creditore che ha chiesto il fallimento sociale, ma solo giovargli, aumentando le masse patrimoniali sulle quali egli può soddisfare le sue ragioni, men- tre per lui pregiudizievole ben potrebbe essere l'eventuale revoca del fallimento del socio (in senso verticale) di detta società cui il fallimento sociale sia stato esteso ai sensi del quarto REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
comma dell'art. 147 l.fall. (come, d'altronde, quello di ogni altro socio, sempre in senso verti- cale, della stessa società). Tant'è vero che proprio per questa ragione la Corte di Cassazione ha, sempre nel quadro normativo successivo all'ultima riforma della legge fallimentare del
1942, più volte affermato che in tal caso il creditore che ha chiesto ed ottenuto il fallimento sociale è parte necessaria del successivo procedimento avente ad oggetto il reclamo even- tualmente proposto dal socio illimitatamente responsabile di tale società contro la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento, ma non anche del procedimento di primo grado al cui esito questa sentenza è stata pronunziata4.
Il criterio utilizzato per stabilire se il creditore che ha chiesto ed ottenuto il fallimento di un determinato imprenditore sia un litisconsorte necessario dei procedimenti di primo e/o di secondo grado aventi ad oggetto la successiva cd. estensione, da lui non chiesta, di tale falli- mento ai sensi o del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall. è dunque stato, in entrambi i casi, anche se con esiti (almeno prima facie) giustificatamente diversi, quello della sussi- stenza o meno di un almeno potenziale interesse del creditore a contrastare l'esito eventual- mente per lui pregiudizievole di tutti e due o solo del secondo di tali procedimenti.
Del tutto abbandonata, dopo le modifiche apportate nel 2006 agli artt. 15, 18 e 147
l.fall., risulta invece la valorizzazione ai fini in considerazione di criteri di carattere squisita- mente logico-formale, come quelli che, in relazione al quadro normativo anteriore, avevano indotto la giurisprudenza della Suprema Corte a concludere per la necessità della partecipa- zione del creditore che aveva chiesto il primo fallimento al procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso la sentenza di estensione di tale fallimento e che erano costituiti5:
1) dal rilievo che il terzo comma del vecchio art. 147 l.fall. rinviava genericamente al vecchio art. 18 l.fall. e dunque anche al terzo comma di questo articolo, che prevedeva che l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento fosse notificata anche «al creditore richiedente», il quale non poteva essere identificato che in quello che aveva chiesto il primo REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
fallimento, posto che il secondo comma del vecchio art. 147 l.fall. (nella sua versione origina- ria, cioè anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 1970, n. 142, che lo di- chiarò illegittimo costituzionalmente nella parte in cui negava al creditore interessato la legit- timazione a proporre l'istanza di fallimento dei soci illimitatamente responsabili non ancora dichiarati falliti della società già dichiarata fallita) stabiliva che l'estensione di quel fallimento poteva essere dichiarata d'ufficio o su istanza del curatore;
2) dal postulato che «la successiva dichiarazione del fallimento in estensione, in quan- to l'originaria istanza di fallimento deve ritenersi riferita a tutti coloro che per legge devono ri- spondere del dissesto dell'impresa, non può che ritenersi quale sviluppo dell'iniziale istanza»6.
Infatti, questi argomenti sono divenuti, a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006-2007, anacronistici.
Vero è che, secondo la più recente versione della legge fallimentare, il sesto comma dell'art. 147 l.fall. rinvia ancora genericamente all'art. 18 l.fall., che fa, a sua volta, riferimento al «creditore che ha chiesto il fallimento», anche se solo per indicarlo come destinatario della sentenza della corte d'appello con la quale venga revocato il fallimento, ma il quarto comma del primo di detti articoli attribuisce anche al «creditore» senza ulteriori specificazioni la legit- timazione a chiedere l'estensione del fallimento, sia ai sensi dello stesso quarto comma, sia ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.fall.
Inoltre, non essendo più consentito al tribunale procedere d'ufficio all'estensione del fallimento ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall., è divenuta evidentemen- te insostenibile l'idea che il procedimento avente ad oggetto una siffatta estensione costitui- sca il logico, naturale e doveroso sviluppo della domanda in accoglimento della quale è stato dichiarato il primo fallimento.
Tuttavia non può tacersi che anche le soluzioni della, per quanto s'è detto, in effetti du- plice questione in considerazione propugnate dalla Corte di Cassazione nel quadro della legge fallimentare come riformata tra il 2006 e il 2007 fondando sull'interesse del creditore che ab- bia chiesto il primo fallimento a contrastarne l'estensione e sulla diversità di tale interesse a seconda che si tratti di un'estensione in senso ascendente oppure (solo) in senso discendente prestano il fianco ad una facile critica: quella fondata sul rilievo che tutti i creditori REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'imprenditore del quale sia già stato dichiarato il fallimento – non solo quelli che abbiano chiesto tale fallimento – potrebbero essere danneggiati (ma anche beneficiati) dall'estensione
(in senso ascendente) di quel fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. e che in un'analoga (od opposta) situazione potrebbero, per effetto di tale estensione, venire a trovarsi anche i creditori di altri soci (in senso verticale) della società cui si ritenga riferibile l'impresa del primo, così come tutti i creditori della società già dichiarata fallita e dei suoi soci illimita- tamente responsabili – non solo quelli che abbiano chiesto il fallimento sociale – potrebbero essere danneggiati dalla revoca del fallimento di colui al quale il fallimento di detta società sia stato esteso (in senso discendente) ai sensi del quarto comma dell'art. 147 l.fall.
Insomma, la platea dei creditori (e, più, in generale, dei soggetti) che potrebbero essere danneggiati dall'estensione del fallimento prevista dal quinto comma dell'art. 147 l.fall. o dalla revoca dell'estensione del fallimento prevista dal quarto (così come di quella prevista dal pri- mo) comma dell'art. 147 l.fall. è in effetti indefinibile, almeno a priori, e comunque certamente non può essere ristretta al creditore che abbia chiesto il primo fallimento, la cui posizione non sembra quindi che possa essere considerata quella del portatore di un interesse effettivamen- te “differenziato” rispetto a quello degli altri soggetti che normalmente vengono reputati porta- tori di interessi tali da legittimare il loro spontaneo intervento nel procedimento che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento, in entrambi i suoi gradi, e la proposizione del reclamo di cui all'art. 18 l.fall. avverso la sentenza pronunziata all'esito del primo grado di tale procedi- mento, ma non anche da farli divenire addirittura litisconsorti necessari del suo primo e/o del suo secondo grado.
Sicché – in conformità con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n.
67/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, uno stralcio della quale è stato prodotto dalla difesa della reclamante – deve ritenersi che il creditore autore del ricorso sfociato nella dichiarazione del fallimento di un determinato soggetto non è litisconsorte necessario né del primo né del secondo grado del successivo procedimento il cui oggetto sia l'estensione, da lui non chiesta, di tale fallimento ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 147 l.fall., ferma, ovviamen- te, la sua legittimazione ad intervenirvi o a proporre il reclamo di cui all'art. 18 l.fall.7.
D'altronde, sulla base di un percorso argomentativo in parte sostanzialmente coinci- Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dente con quello di detta sentenza di questa Corte d'Appello e, in particolare, evidenziando che la parte che ha interesse a partecipare ad un processo non può esserne per ciò solo con- siderata una parte necessaria, la Corte di Cassazione ha di recente, sia pur con specifico rife- rimento al procedimento avente ad oggetto l'estensione del fallimento ai sensi del quarto comma dell'art. 147 l.fall., affermato, in difformità con le sue precedenti pronunce, che, «[a] seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel succes- sivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sen- tenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società»8.
Deve dunque concludersi che la la e Controparte_10 Controparte_11
non erano parti necessarie del processo sfociato nella sentenza impugnata CP_12
con il reclamo in esame.
2.2.1. Non sussistendo impedimenti di carattere processuale, può passarsi quindi all'esame delle critiche che la reclamante muove con il proprio reclamo alla sentenza appella- ta, articolate in quattro motivi, intitolati, rispettivamente:
«I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 147, CO. II, L. FALL. E DELL'ART. 10 L. FALL. –
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER RITENUTO TEMPESTIVA L'AZIONE DELLA CURATELA»;
«II. VIOLAZIONE DELL'ART. 147, COMMA V, L. FALL. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
RITENUTO APPLICABILE L'ART. 147 V COMMA L. FALL., PUR IN ASSENZA DELLA CONCRETA “RIFERIBILITÀ
DELL'IMPRESA” DELLA ALLA SOCIETÀ DI FATTO»; Parte_1
«III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2082 C.C., 2247 C.C. E 2967 C.C. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI
FALLIMENTO PER AVER RITENUTO ESISTENTE UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA LA Parte_1
NOCERA LUCIA IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI»; Controparte_1 Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
«IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L. FALL. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO PER AVER
RITENUTO INSOLVENTE LA PRESUNTA SUPER SOCIETÀ DI FATTO SULLA SCORTA DELLE POSIZIONI PATRIMONIALI
DEI SINGOLI SOCI».
2.2.2.1. Ebbene, il primo di tali motivi è palesemente infondato.
Con esso la reclamante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale sammaritano, di- chiarando, il 4 novembre 2024, il fallimento della società di fatto della quale ha ritenuto che anch'ella fosse socia (in senso verticale), ha violato o falsamente applicato gli artt. 10 e 147, co. 2, l.fall., essendo decorso più di un anno dalla data del 18 novembre 2020 nella quale la era stata dichiarata fallita e dunque la suddetta società di fatto Parte_1
s'era estinta, avendo cessato di svolgere la propria attività di impresa, ed ella, a sua volta, aveva cessato di esserne socia. Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, evidentemen- te trascura che né il fallimento né l'eventualmente conseguente cessazione dell'attività im- prenditoriale del socio (in senso verticale) di una società di persone, come quella ritenuta esi- stente e dichiarata fallita con la sentenza nella specie impugnata, comportano l'estinzione (e, di per sé, nemmeno lo scioglimento) della società, bensì, ai sensi dell'art. 2288 c.c., soltanto l'esclusione di diritto da quest'ultima del socio dichiarato fallito.
2.2.2.2.1. Infondati, nei termini e per le ragioni che seguono, sono anche il secondo e il terzo motivo del reclamo in esame, che, per la loro evidente interconnessione, possono esse- re esaminati congiuntamente e con i quali, in sintesi, la sostiene che il Tribunale di Pt_3
Santa Maria Capua Vetere ha errato nel ritenere che l'impresa di cui era formalmente titolare la fosse in realtà “riferibile” alla società di fatto di cui ha dichiarato Parte_1
il fallimento ritenendone socie (in senso verticale) la la Parte_1 [...]
e e non anche , l'istanza volta ad ottenere Parte_8 Parte_3 Controparte_8
la dichiarazione del suo fallimento quale socio (in senso verticale) di quella stessa società di fatto, pure avanzata dal Curatore del fallimento della è stata per- Parte_1
tanto rigettata, mentre il Tribunale sammaritano ha ritenuto che la Curatela istante avesse implicitamente rinunciato a quella volta ad ottenere la dichiarazione del fallimento anche di
MA RO quale socia della suddetta società di fatto.
2.2.2.2.2. A questa conclusione il Tribunale sammaritano è giunto sulla base dei se-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. della società di fatto tra Pag. 9 di 20 Parte_3 CP_4 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
guenti dati di fatto:
a) fino al 3 gennaio 2020, la era stata «partecipata ed am- Parte_1
ministrata da membri della famiglia », tra i quali v'era anche , titolare, a Pt_3 Parte_3
partire dal 2010, di una quota pari a 2/9 del capitale sociale;
b) aveva fatto parte fino all'8 aprile 2019 anche della compagine sociale Parte_3
della poi trasformatasi nella Controparte_16 Pt_2 [...]
Parte_2
c) le due suddette società avevano svolto la propria attività d'impresa «nello stesso lo- cale» ed utilizzando «le stesse insegne», quanto meno a partire dalla data del 21 marzo 2016 in cui la prima aveva ceduto alla seconda il «ramo d'azienda costituito dall'esercizio commer- ciale corrente nel Comune di Caserta, Via Turati numeri 47/51, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, articoli per l'igiene della persona e della casa, articoli di pelletteria e bijoutteria»;
d) il prezzo di tale cessione non risultava integralmente pagato dalla società cessiona- ria alla società cedente;
e) non aveva fornito «una giustificazione causale dei numerosi giroconti Parte_3
tra le due società, effettuati dopo la cessione di azienda e nel periodo in cui era in carica [quale amministratrice della ndr], provati dal libro giornale» della Controparte_16 [...]
Parte_1
f) la nel periodo in cui era stata amministrata da Controparte_16 CP_17
, aveva pagato anche debiti nei confronti di fornitori della che non Parte_1
s'era accollata con il contratto di cessione del suddetto ramo d'azienda;
g) v'era la prova documentale che aveva effettuato dei versamenti di de- Parte_3
naro contante di importo mensile particolarmente elevato sul conto corrente bancario della in concomitanza con i pagamenti da parte di quest'ultima delle rate del cor- Controparte_16
rispettivo della cessione del ramo d'azienda o dei debiti della nei Parte_1
confronti di suoi fornitori;
h) l'8 aprile 2019, aveva inspiegabilmente donato alla madre la propria Parte_3
quota di partecipazione nella sebbene, all'epoca, secondo quanto da Controparte_16
lei stessa dichiarato, la società non fosse in stato di decozione, ma avesse ricavi tanto cospi-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 10 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
cui da consentirle di effettuare i suddetti versamenti di denaro contante;
i) la stessa inoltre: Parte_3
1) aveva messo gratuitamente a disposizione della anche CP_16 CP_16
dopo essere formalmente uscita da tale società, i locali in cui questa e la Parte_1
esercitavano la propria attività d'impresa;
[...]
2) aveva acquistato un'autovettura dalla senza pagarne il Parte_1
prezzo;
3) aveva garantito i debiti della derivanti da un mutuo a Parte_1
questa concesso dalla per l'importo di 500.000,00 €, consentendo altresì l'iscrizione CP_18
di un'ipoteca su un proprio immobile, e rilasciato una fideiussione per l'importo di 135.000,00
€ a garanzia dei debiti della medesima società verso la Banca Popolare di Sviluppo S.p.A.;
4) il 16 febbraio 2022, aveva inserito un post sul social network Facebook nel quale si riferiva al negozio di Via Turati in Caserta indicandolo come «il mio »; CP_1
j) nella pagina dello stesso social network» intitolata « » si po- Parte_9
teva leggere che «la sede storica della (dal 1969) è a Caserta, in via Turati». Parte_10
2.2.2.2.3. La conclusione cui è giunta il Giudice di prime cure è però vivacemente con- testata da , secondo la quale, in definitiva, «[i]l Tribunale ha valorizzato elementi Parte_3
che – lungi dal dimostrare l'assunto della asserita società di fatto – dimostrano a ben vedere proprio il contrario», «ossia che nel caso in esame v'è stato un passaggio generazionale in un'azienda storica e nota sul territorio, fondata da avvenuto a seguito della CP_1
dipartita di quest'ultimo attraverso operazioni che hanno reso possibile la divisione tra gli eredi del compendio ereditario del de cuius, tra cui v'erano anche le profumerie», giacché «risulta documentato ed è incontestato:
- che sussiste uno stretto rapporto di parentela tra i soggetti attinti dal ricorso di falli- mento (come la madre, RO MA, e i figli di questa, e ); Controparte_8 Parte_3
- che, a seguito del decesso ab intestato del SI. : CP_1
-- in data 25.07.2010 gli eredi (tra cui la SI.ra ) entravano nella compagi- Parte_3
ne sociale della , storica azienda fondata da ; Parte_1 CP_1
-- in esecuzione degli accordi di divisione del compendio ereditario – di cui era parte anche l'atto di donazione-divisione del 18.7.2016 – gli eredi prevedevano altresì:
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 11 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
a) la fuoriuscita di dalla compagine della , che av- Parte_3 Parte_1
veniva infatti nell'aprile 2016, con la cessione al fratello della propria quo- Controparte_8
ta;
b) la cessione, nel marzo 2016, alla (che fi- Controparte_16
no a quella data aveva svolto l'attività di centro estetico), del ramo d'azienda esercitato in Via
Turati da avente ad oggetto la vendita di articoli di profumeria (prezzo che Parte_1
veniva regolarmente ed integralmente versato dalla , …); Controparte_16
c) la definitiva cessazione sin dal 21.03.2016 dell'attività in Via Turati da parte della
». Parte_1
Dunque, in sintesi, secondo la reclamante, dalle risultanze istruttore non è possibile ri- cavare la prova che tra lei stessa, la e la Parte_1 Parte_2
(nella quale, nel febbraio del 2020, s'era trasformata la Controparte_19
nuova ragione sociale, a partire dal 24 maggio 2017, della
[...] Controparte_20
esisteva una società di fatto, né che a questa società di fatto era in realtà
[...]
riferibile l'impresa “formalmente intestata” alla sicché il fallimento Parte_1
o, per meglio dire, i fallimenti dichiarati con la sentenza oggetto dell'impugnazione in esame vanno revocati.
2.2.2.2.4. Orbene, va innanzitutto osservato che, tenendo conto anche di quanto alle- gato o documentato da nel corso del procedimento sfociato nella Controparte_8
sentenza nella specie impugnata, deve ritenersi provato che:
1) tutti i membri della famiglia costituita da , dalla moglie, CP_1 CP_21
, e dai loro figli, , e sono stati, sotto il Controparte_22 Controparte_8 Parte_3
profilo puramente formale, a vario titolo e in varia misura coinvolti nell'attività di alcune socie- tà attive in Caserta nel settore del commercio di prodotti di profumeria, cosmetica, pelletteria e bigiotteria che sfruttavano la fama imprenditoriale che il primo aveva saputo localmente conquistarsi in quel settore a partire dagli anni '60 del secolo scorso;
2) tra tali società v'era la costituita il 17 giugno 2002, della Parte_1
quale furono amministratori unici dalla data della sua costituzione Controparte_8
al 23 aprile 2003, dal 1° aprile 2004 al 4 ottobre 2010, dall'11 settembre 2012 al 31 marzo
2014 e dal 10 febbraio 2016 al 9 gennaio 2017 e MA RO dal 4 ottobre 2010 all'11 set-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 12 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 ITA LIA NA CP_2Controparte_23 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
tembre 2012 e dal 31 marzo 2014 al 10 febbraio 2016, la cui compagine sociale, alla data del- la morte di , avvenuta il 25 luglio 2010, era costituita, oltre che da quest'ultimo, CP_1
da MA RO e e che, dopo aver acquistato, il 26 gennaio Controparte_8
2011, un ramo e, il 18 giugno 2012, un altro ramo dell'azienda della Parte_11 CP_24
, altra società evidentemente riconducibile alla famiglia di , dichiarò al re-
[...] CP_1
gistro delle imprese di aver aperto in Caserta, tra il 4 e il 5 aprile 2011, tre unità locali, ubicate, rispettivamente, al Corso Trieste n. 52, alla Via Turati nn. 57/63 e alla Via Turati nn. 47/51, e, il
2 maggio 2013, un'unità locale ubicata alla Via Marchesiello nn. 74/76, tutte presumibilmente pervenutele dalla ma, in quello stesso periodo, iniziò a non pagare i propri debiti CP_1
tributari e contributivi (come emerge dalle risultanze del passivo del suo fallimento) e, nel cor- so del 2015, registrò delle ingenti perdite di esercizio che ne azzerarono il capitale sociale e ne imposero lo scioglimento, dichiarato il 2 novembre 2016, e la liquidazione, aperta il 9 gennaio
2017 ed affidata, inizialmente, allo stesso (nello stesso periodo di Controparte_8
tempo pure personalmente sommerso dai debiti tanto da essere costretto a ricorrere ai presti- ti di finanziatori non istituzionali, alcuni dei quali da lui denunciati come usurari), e, dal 27 apri- le 2017, a tal Paolo Comando, e la condussero infine al fallimento, dichiarato il 19 novembre
2020, dopo che, il 3 gennaio 2020, gli eredi di avevano ceduto tutte le loro quo- CP_1
te di partecipazione nella società allo stesso Paolo Comando;
3) l'attività svolta da detta società mediante l'unita locale sita alla Via Turati nn. 47/51 di Caserta (cui erano però di fatto unite le unità immobiliari ubicate ai nn. 43 e 45 della stessa strada) venne però rilevata e proseguita dalla Controparte_16
che, pur essendo stata costituita il 18 ottobre 2004 da e MA RO con Parte_3
l'obiettivo di prestare servizi rivolti alla cura estetica del corpo, aveva poi, il 18 febbraio 2014, ampliato il proprio oggetto sociale includendovi, tra l'altro, «il commercio all'ingrosso e al det- taglio di prodotti di cosmetica, pelletteria, bigiotteria, articoli per l'igiene della casa e della per- sona, sanitari, prodotti di profumeria» e, il 21 marzo 2016 (allorché era titolare di Parte_3
una quota del 20% del suo capitale sociale, che aveva acquistato dal fratello il 9 settembre
2014, oltre che dei 2/9 di quella del 15% che aveva ereditata dal padre) acquistato il ramo dell'azienda della «costituito dall'esercizio commerciale corrente Parte_1
nel Comune di Caserta, via Turati numeri 47/51, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 13 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
articoli di profumeria, articoli per l'igiene della persona e della casa, articoli di pelletteria e bi- joutteria», verso il prezzo di 235.000,00 € da pagare in 47 rate mensili dell'importo di 5.000,00
€ ciascuna a partire dal 21 aprile 2016 fino al 21 febbraio 2020, accollandosi i debiti della ce- dente verso alcuni suoi fornitori, il cui importo complessivo era pari a 189.733,72 €, per dichia- rare quindi, il 5 maggio 2016, di aver aperto in Caserta, alla Via Turati nn. «43/51», un'unità locale destinata al «commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per
l'igiene personale»;
4) la società cessionaria non ebbe però maggior fortuna della cedente, giacché, il 1° aprile 2022, venne dichiarata fallita dopo che:
a) tra il maggio e il luglio del 2017, ne era divenuta accomandataria MA RO, cui aveva ceduto parte della propria quota di partecipazione sociale, ed aveva Parte_3
perciò assunto la ragione sociale di;
Controparte_19
b) l'8 aprile 2019, era fuoriuscita dalla compagine dei suoi soci (in Parte_3
senso verticale) donando alla madre la propria residua quota di partecipazione sociale;
c) il 17 febbraio 2020, MA RO, che ne era rimasta l'unica socia (in senso ver- ticale), aveva deciso di trasformarla in una società a responsabilità limitata denominata
[...]
nominandosene amministratrice unica;
Parte_2
d) il 5 marzo 2020, ne era stato nominato amministratore unico tal;
Persona_1
e) il 6 luglio 2020, ne era stato nominato procuratore e, il 9 luglio 2020, ne era stato nominato amministratore unico;
Controparte_8
f) il 23 settembre 2020, ne era fuoriuscita anche MA RO cedendo l'intera sua quota di partecipazione al figlio;
Controparte_8
g) il 14 luglio 2021, ne era stato nominato amministratore unico tal Per_2
;
[...]
h) il 24 agosto 2021, ne era stato nominato nuovamente amministratore unico
[...]
; Parte_12
i) il 28 marzo 2022, quest'ultimo aveva dichiarato che l'attività da essa svolta nella sua unica unità locale era cessata il precedente 25 marzo;
4) la il cui capitale sociale era di soli 10.333,00 €, poté Parte_1
esercitare la propria attività di impresa nel periodo successivo alla morte di CP_1
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 14 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 Con U CA ITA LIA NA Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
continuando ad utilizzare almeno come insegna il nome di quest'ultimo – e, almeno in un pri- mo momento, provare forse addirittura ad espanderla – grazie al fondamentale apporto delle consistenti garanzie personali e reali prestate per le sue obbligazioni nei confronti delle ban- che che la finanziavano da , MA RO e , nonché Controparte_8 Parte_3
dell'impegno lavorativo da costoro personalmente fornito come amministratori della società, ed utilizzando, di fatto gratuitamente (non essendovi alcuna seria traccia probatoria del con- trario), immobili almeno i più importanti dei quali (cioè quelli siti ai nn. 43, 45, 47, 49 e 51 di Via
Turati) erano, in parte, caduti nella comunione ereditaria tra gli eredi di , per es- CP_1
sere poi, con l'atto di scioglimento di tale comunione e di divisione dei beni immobili che vi rientravano stipulato il 18 luglio 2016, attribuiti a , in parte, di MA RO, che Parte_3
li aveva poi, lo stesso 18 luglio 2016, donati alla figlia , e, in parte, alla Pt_3 Parte_13
amministratrice della quale (almeno il 1° settembre 2019) era la stessa
[...] Parte_3
(v. il «contratto di locazione commerciale» stipulato appunto il 1° settembre 2019 tra la
[...]
e la ed avente ad oggetto Parte_14 Controparte_19
l'unità immobiliare che – sebbene, secondo quanto indicato nel medesimo contratto, ubicata alla Via Turati n. 55 – deve essere, anche in considerazione delle ammissioni in proposito della reclamante, individuata in quella ubicata ai nn. 49 e 51 e di fatto accorpata a quelle ubicate ai nn. 43, 47 e 51 della stessa strada).
Già sulla base di questi dati può dirsi dunque sufficientemente provato che tra
[...]
, la madre e la sorella e la venne, al più Parte_15 Pt_3 Parte_1
tardi nel periodo immediatamente successivo alla morte di , costituita di fatto CP_1
una società il cui oggetto era quello di continuare ad esercitare in comune l'attività commer- ciale che aveva reso il medesimo localmente famoso, sfruttandone CP_1
l'avviamento.
La contraria tesi sostenuta dalla reclamante – secondo la quale, come s'è detto, dopo la morte di , i suoi eredi decisero di dividersene il patrimonio e dunque di prose- CP_1
guire separatamente l'attività commerciale che a lui faceva originariamente capo, anche se poi tale decisione venne di fatto attuata solo circa sei anni dopo – è infatti contraddetta, tra l'altro:
1) dal lungo tempo trascorso tra il decesso del de cuius e i contratti volti, secondo
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 15 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quanto prospettato dalla reclamante, a dividerne il patrimonio relitto, ivi comprese le aziende, tra gli eredi;
2) dal fatto che questi contratti vennero stipulati proprio nel periodo immediatamente successivo a quello in cui era emerso in tutta la sua gravità il dissesto della Parte_16
e, anche a causa di questo, quello personale di e dunque,
[...] Controparte_8
presumibilmente, al precipuo scopo di evitare che ne fossero travolti tutti gli eredi di CP_1
di ritardare la dichiarazione del fallimento della suddetta società e di consentire a
[...]
, MA RO e di proseguire l'attività commerciale Controparte_8 Parte_3
da costoro congiuntamente esercitata di fatto soprattutto mediante il negozio ubicato in Ca- serta, alla Via Turati nn. 43, 45, 47, 49 e 51 (soltanto una parte del quale dichiarato come pro- pria unità locale da quella società) con un'altra società, la Controparte_16
poi divenuta ed infine trasformatasi
[...] Controparte_19
nella della quale, sotto il profilo formale – evidentemente non per Parte_2
caso, bensì per perseguire la realizzazione del suddetto programma – fu ammi- Parte_3
nistratrice e socia accomandataria fino alla metà del 2017 e poi socia accomandante fino all'aprile del 2019, la madre fu amministratrice dalla metà del 2017 al 5 marzo 2020 e socia fino al 23 settembre 2020 e il fratello fu amministratore unico dal luglio del 2020 al luglio del
2021 e, di nuovo, dall'agosto del 2021 e socio unico dal 23 settembre 2020 fino alla data della dichiarazione del fallimento sociale e grazie ai proventi della cui attività – che è pacifico che vennero utilizzati, almeno per una parte assai rilevante, anche per pagare i debiti della
[...]
nei confronti dei fornitori di entrambe le società considerati “strategici” Parte_17
per la prosecuzione dell'attività commerciale di queste ultime – quel programma doveva esse- re, secondo le intenzioni di chi l'aveva ideato, e venne in concreto, per alcuni anni, realizzato con successo;
3) dagli atti con cui la reclamante, nel maggio del 2017, cedette una parte e, l'8 aprile
2019, donò la residua parte della propria quota di partecipazione nella Controparte_16
all'allora ormai anziana madre, nata il [...];
[...]
4) dal formale ritorno di tale società, nella seconda metà del 2020, nelle mani di
[...]
. Parte_12
Né può valere a confortare la tesi sostenuta dalla reclamante il contratto con cui, il 21
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 16 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
marzo 2016, la vendette il ramo d'azienda costituito dall'unità loca- Parte_1
le di cui era titolare in Caserta, alla Via Turati nn. 47, 49 e 51.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è infatti abbastanza evidente che tale con- tratto era funzionale alla realizzazione del suddetto programma e dunque fu simulato, così come i pagamenti, peraltro solo in parte “tracciabili” (ma evidentemente non per questo non simulabili), del corrispettivo pattuito per la compravendita con esso apparentemente stipula- ta.
Sicché può concludersi che le risultanze istruttorie forniscono dati presuntivi sufficienti per ritenere provato che l'impresa “intestata” alla e poi, dal 22 Parte_1
marzo 2016, quanto meno in parte (detta società essendo rimasta formalmente titolare di due unità locali, almeno una delle quali, quella ubicata in Caserta, alla Via Marchesiello nn. 74/76, deve, come sostenuto dalla stessa reclamante e in mancanza della prova contraria, ritenersi rimasta attiva almeno fino ai primi mesi del 2017) alla società dichiarata fallita allorché era denominata era, in realtà, al più tardi a partire dal 2011, “riferibile” Parte_2
ad un gruppo di soggetti giuridici che ne avevano la disponibilità e la esercitavano nel loro co- mune interesse, anche grazie ai loro apporti in beni o servizi, allo scopo di dividerne, non ne- cessariamente in misura tra loro eguale, gli utili ed era costituito dalla stessa Parte_18
e da , MA RO e , cui si aggiunse, al
[...] Controparte_8 Parte_3
più tardi a partire dal marzo del 2016, la (poi Controparte_16
ed infine , e dunque Controparte_25 Parte_2
alla società che deve perciò ritenersi di fatto esistente tra tali soggetti e dalla quale poi certa- mente uscirono: il 19 novembre 2020, la poiché dichiarata fallita;
il Parte_1
12 aprile 2021, MA RO, poiché deceduta;
il 1° aprile 2022, la Parte_2
già e prim'ancora
[...] Controparte_19 [...]
pur'essa dichiarata fallita. Controparte_16
Dubbio è invece se dalla compagine dei soci (in senso verticale) di tale società di fatto sia uscita anche , come potrebbe indurre a ritenere l'atto con il quale costei, l'8 Parte_3
aprile 2019, donò alla madre la propria residua quota di partecipazione nella Controparte_16
[...]
Ma la questione è qui, alla luce di quanto disposto dall'art. 147, co. 2, l.fall., del tutto ir-
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 17 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
rilevante, posto che il socio (in senso verticale) di una società non iscritta nel registro delle imprese può in effetti essere dichiarato fallito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, senza limiti di tempo.
2.2.2.3. Pure il quarto ed ultimo motivo del reclamo in esame – con il quale si sostiene che il Tribunale sammaritano ha errato nel ritenere insolvente la società di fatto che ha dichia- rato fallita – va respinto.
Invero, non par dubbio, giacché, altrimenti, l'art. 147, co. 5, l.fall. non avrebbe alcun senso, che – al contrario di quanto sembra sostenere, invero quanto confusamente, la recla- mante – sulla società che, per quanto s'è detto in precedenza, deve ritenersi costituita tra la
, MA RO, e la Parte_1 Controparte_8 Parte_3 [...]
gravano, siccome ad essa giuridicamente imputabili9, tutti i debiti as- Controparte_26
sunti nell'esercizio dell'impresa ad essa “riferibile”, siano stati formalmente contratti dalla prima o dalla seconda delle suddette società, entrambe le quali dichiarata fallite poiché insol- venti.
È pertanto evidente che la medesima società di fatto, alla data della dichiarazione del sui fallimento, non era in grado di far fronte con mezzi ordinari a tali debiti. Né, d'altronde, la reclamante ha sostenuto il contrario.
Peraltro, gli avvenimenti che hanno riguardato la suddetta società di fatto sopra esposti dimostrano che anche le persone fisiche che ne erano socie (in senso verticale) cercarono di arginare il dissesto dell'impresa ad essa riferibile in modo tale da proseguirne l'esercizio, ma non vi riuscirono. Il che conferma, ove ve ne fosse bisogno, che detta società, al momento della dichiarazione del suo fallimento, era insolvente.
3.1. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il reclamo in esame va rigettato, sia pur sulla base di considerazioni parzialmente diverse da quelle sulle quali si fonda la motiva- zione della sentenza impugnata e, in particolare, retrodatando quanto meno al 2011 la data di costituzione della società di fatto che il Tribunale sammaritano ha dichiarato fallita, ritenendo peraltro di non poter giudicare suo socio (in senso verticale) anche . Controparte_8
3.2.1. Dal che consegue la condanna della reclamante a rifondere, ai sensi dell'art. REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, allo Stato, in considerazione dell'ammissione della
Curatela fallimentare resistente al patrocinio a spese dell'Erario, le spese del procedimento di reclamo.
3.2.2. Quanto poi alla liquidazione delle somme a tale titolo dovute da al- Parte_3
lo Stato, va osservato che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sul te- ma, nel caso previsto dal predetto art. 133, cioè allorché la parte vittoriosa alla quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovrebbero essere di norma rimborsate le spese processuali, «insieme con gli onorari di difesa», sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, «il giudice civile, di- versamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale» le somme dovute dalla parte soccombente allo Stato e «quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.», in considerazione «delle peculiarità che ca- ratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130» e poiché,
«[i]n tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di manca- to recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua glo- balità»10.
Inoltre, il ragionamento sulla base del quale tale orientamento giurisprudenziale si fon- da è stato da ultimo giudicato «convincente» dalla Corte Costituzionale con una sentenza – la n. 64 del 19 aprile 2024 – con la quale ha, in sostanza, giudicato la suesposta interpretazione dell'art. 133 cit. non in contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 111 Cost., ritenendo infondati quegli stessi dubbi che hanno in passato indotto questa Sezione a preferire l'opposta soluzione er- meneutica, che pertanto questo Collegio ritiene a questo punto doveroso abbandonare.
Ciò posto, gli «onorari di difesa» relativi al procedimento di reclamo che la va Pt_3
condannata a pagare allo Stato ai sensi dell'art. 133 cit. vanno liquidati d'ufficio come precisa- to nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei para- metri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione Co REPUBBL ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia11.
3.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei pro- posto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sen- Parte_3
tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 90/2024, pubblicata il 4 novembre 2024:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a pagare allo Stato, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario del fallimento della società di fatto tra la Parte_1
e la per gli onorari di difesa e le spese genera-
[...] Parte_3 Parte_2
li relativi al procedimento di reclamo, la complessiva somma di 11.500,00 €, di cui 10.000,00
€ per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lei proposto.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es. Cass. 7903/2020 e 4712/2021.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 3 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 2 V., ad es., Cass. 29629/2024, 5674/1997 e 4883/1993. 3 V. Cass. 3621/2016, secondo la cui massima ufficiale: «I creditori che hanno proposto il ricorso di fal- limento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione previsto dagli artt. 15 e 147, comma 5, l.fall., compresa la fase dell'eventuale reclamo, avendo l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.fall., i creditori della società occulta. Pertanto, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.».
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 4 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 4 In tal senso v. Cass. 10795/2014 e 21430/2016, mentre Cass. 4917/2017, sia pur invocando la stessa ratio, finisce con l'affermare la necessaria partecipazione di quel creditore ad entrambi tali gradi processuali e Cass. 29288/2021 sostiene la necessità della partecipazione di quel creditore al procedimento di reclamo limi- tandosi all'uopo a richiamare la giurisprudenza di legittimità in proposito formatasi in relazione alla normativa anteriore alla suddetta riforma, ma nulla dice quanto alla necessità o meno che lo stesso creditore partecipi al procedimento di primo grado. 5 V. Cass. 10731/2013 e, amplius, Cass. 10693/2005.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 5 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 6 Così, sinteticamente, Cass. 10731/2013.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 6 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 7 Come già affermato da questa Corte d'Appello con la sua sentenza n. 67/2022 v.g. del 4 agosto 2022.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 7 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3 8 Così Cass. 17546/2024.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Pag. 8 di 20 Parte_3 Controparte_15 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 9 Cfr. Cass. 36378/2023.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 18 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 10 Così la massima ufficiale di Cass. 22017/2018. Conf. Cass. 11590/2019 e 7570/2023. Contra: Cass. 18167/2016.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 19 di 20 Parte_3 Parte_1 S.R.L., + 4 Parte_2 Parte_3 11 Cfr. Cass., SS.UU., 16300/2007.
N. 3552/2024 r.g.v.g. c. Fallimento della società di fatto tra Pag. 20 di 20 Parte_3 Parte_1
+ 4 Pt_1 Parte_2 Parte_3