Sentenza 25 giugno 2024
Massime • 1
A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 ottobre 2024, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 131 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2024, n. 17546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17546 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
sentita la Procura generale, in persona della sostituta del Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo un approfondimento sulla questione del litisconsorzio necessario in riferimento ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento della società; sentito per il controricorrente l’avv. Simone Tinagli. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che AB LI è stata dichiarata fallita in estensione del fallimento di s.a.s. CA AL di AL GI, su iniziativa del curatore, in quanto socia accomandante ingeritasi nella gestione della società. In sede di reclamo, promosso dall’odierna ricorrente, la corte d’appello ha escluso la necessità della rimessione al primo giudice, che non aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti per il fallimento della società; ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo, in base alla considerazione che la partecipazione ad esso fosse sufficiente a preservare l’interesse dei creditori in questione a mantenere intatta l’estensione del fallimento sociale alla socia accomandante, al fine di potersi soddisfare anche sui beni di costei. Nel merito la corte territoriale ha rigettato il reclamo, facendo leva, a comprova dell’ingerenza della socia accomandante nella gestione della società, sulle dichiarazioni rese dal dipendente Di AR e dall’avv. Bartolini, secondo le quali era appunto AB LI a occuparsi della carrozzeria, gestendo il personale e Pagina 3 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore comportandosi da titolare con pieni poteri. Queste dichiarazioni sono state ritenute particolarmente significative, perché le une frontalmente contrarie a quelle rese da altro dipendente, sulle quali aveva puntato la reclamante, e le altre provenienti da un avvocato, difensore di altra società, sicuramente disinteressato alle vicende di causa. Gli elementi di prova in questione, ha aggiunto il giudice del reclamo, avevano trovato riscontro nella piena operatività sul conto corrente della società da parte della socia, la quale aveva provveduto a prelievi anche ingenti, la giustificazione dei quali era rimasta priva di riscontri documentali;
nella circostanza che due bonifici di pari importo erano stati compiuti dalla reclamante uno in favore di sé stessa e l’altro in favore dell’accomandatario con la medesima causale “provvigioni”; in un ulteriore bonifico a sé stessa con la causale “prel socio”, e nel pagamento, da parte della reclamante, con denaro proprio delle spettanze dovute a un dipendente licenziato. E, ancora, la corte d’appello ha sottolineato che AB LI era socia della s.a.s. nella misura del 99%, il che denotava il suo interesse al buon andamento di gestione e, quindi, spiegava la sua ingerenza. Contro questa sentenza AB LI propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il Fallimento della società replica con controricorso. Ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente la configurabilità del litisconsorzio necessario nei confronti dei creditori istanti per il fallimento della società, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza del giudizio, in prossimità della quale il Fallimento controricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, 18 e 147 l.fall. perché Pagina 4 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore la corte d’appello non ha dichiarato la nullità del giudizio e disposto la trasmissione al primo giudice per la violazione del litisconsorzio necessario avvenuta in primo grado in relazione ai creditori istanti per il fallimento sociale, è infondato, benché occorra la correzione della motivazione della sentenza impugnata. 2.- La giurisprudenza più recente di questa Corte distingue tra l’ipotesi in cui si discuta della sola sentenza dichiarativa di fallimento in estensione e quella in cui, mediante l’estensione del fallimento a un socio occulto, si giunga a dichiarare il fallimento sociale, e non più individuale. Nel primo caso, si specifica, l’interesse dei creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti della società è tutelato, nel giudizio dichiarativo del fallimento in estensione, dall'iniziativa del curatore fallimentare, legittimato al pari loro a chiedere l'estensione; inoltre, salvo che siano stati proprio quei creditori ad aver proposto istanza di estensione, la loro partecipazione al procedimento ex artt. 15 e 147 l. fall. non è giustificata neppure dall'art. 91 c.p.c., poiché il presunto socio potrebbe reclamare le eventuali spese nei confronti del curatore fallimentare. 2.1.- I creditori istanti per il fallimento sociale, anche se non istanti per quello in estensione, sarebbero, invece, litisconsorti necessari nella fase della eventuale revoca del secondo fallimento, in considerazione dei pregiudizi che la revoca potrebbe arrecare alle pretese da loro vantate. Queste pretese, a norma dell'art. 148 l. fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci: e l’eventuale revoca del fallimento in estensione sarebbe, allora, idonea a pregiudicare anche gli interessi dei creditori istanti per il primo fallimento, tra l’altro esponendoli a domande risarcitorie da parte del fallito in estensione (Cass. n. 10795/14; n. 24112/15; n. 21430/16; n. Pagina 5 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore 4917/17; n. 29288/21; n. 7266/23; si legge in parte della giurisprudenza, peraltro, che il litisconsorzio necessario con i creditori istanti per il fallimento della società sussiste anche nel procedimento di estensione ex art. 147 l. fall.: Cass. n. 7152/10; n. 22256/12). 3.- Si sottolinea, invece, che nel secondo caso, ossia in quello in cui mediante l’estensione del fallimento a un socio occulto si dichiari il fallimento sociale, non si può escludere che il creditore del singolo socio illimitatamente responsabile possa avere minor vantaggio, a causa della presenza di nuovi creditori del fallimento sociale. E allora, si ritiene che spetti ai creditori del fallimento individuale una posizione di tutela non delegabile al curatore, né ad altri legittimati cui sia riconducibile l'iniziativa di estensione. 3.1.- I creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sarebbero dunque litisconsorti necessari già nel giudizio di tribunale in cui si discute della iniziativa di un terzo volta al citato mutamento del titolo della responsabilità fallimentare del già fallito, oltre che nella fase dell’eventuale reclamo (in termini, Cass. n. 3621/16). 4.- Nel caso in esame troverebbe applicazione il primo dei due indirizzi, poiché si discute dell’estensione, su istanza del curatore, del fallimento sociale già dichiarato alla socia accomandante ingeritasi nella gestione della società. L’orientamento in questione non è, tuttavia, persuasivo, perché, in realtà, non solo non si prospetta alcuna necessità d’integrare il contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento sociale che non abbiano richiesto l’estensione nel procedimento di fallimento previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall., ma neanche si configura tale necessità nel successivo procedimento di reclamo. Pagina 6 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore 5.- La tesi secondo la quale il giudizio d’impugnazione della sentenza di fallimento in estensione del socio ritenuto illimitatamente responsabile si deve svolgere comunque nei confronti dei creditori ricorrenti per il fallimento sociale si pone in continuità con la giurisprudenza antecedente alla riforma fallimentare, della quale mutua l’argomento incentrato sull'interesse coinvolto dalla controversia relativa alla revoca del fallimento in estensione;
ma è conformata da regole che la riforma ha superato. In epoca antecedente alla riforma, il procedimento di estensione non vedeva la partecipazione di ricorrenti in senso proprio, a fronte dell’iniziativa ufficiosa che lo governava. Per conseguenza, si argomentava, il richiamo all'art. 18 (contenuto nel comma 3 dell’art. 147 l. fall., nel testo allora vigente), nella parte che individuava il creditore istante come litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione (art. 18, comma 3, l. fall., nel testo vigente all’epoca), andava interpretato nel senso che si riferiva ai creditori istanti per il primo fallimento, non potendosi, nella formulazione originaria della norma, individuare creditori istanti nel giudizio di estensione (v., in particolare, Cass. n. 10693/05; n. 10731/13). L’estensione era d’altronde considerata sviluppo dell’iniziativa originariamente assunta dai creditori, la quale si riteneva implicitamente riferita a tutti coloro che erano chiamati per legge a rispondere del dissesto denunciato (Cass. n. 6257/88; n. 10431/92). 5.1.- Pure dopo la sentenza n. 142/70 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimazione attiva anche ai creditori si è seguitato ad affermare, tuttavia, che il tribunale esercitava poteri officiosi rispetto ai quali l'istanza di estensione presentata da un creditore o dal curatore o dallo stesso fallito (a seguito di Corte cost. n. 127/75) non era considerata niente più che Pagina 7 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore una sollecitazione ad attuare la regola della responsabilità illimitata dei soci nei fallimenti delle società a cui si riferisce l’art. 147 l. fall.; per cui il tribunale poteva procedere anche in mancanza di una sollecitazione qualificata (Cass. n. 11079/04). E allora, si sottolineava, per coerenza il riconoscimento ai creditori della legittimazione a chiedere l'estensione del fallimento non poteva avere ridotto ai soli creditori effettivamente istanti per l'estensione la necessità della partecipazione al relativo giudizio di opposizione (Cass. n. 10693/05, cit.). 6.- Nel regime riformato, il perno su cui si muoveva l’orientamento descritto è venuto meno, perché è tramontata l’iniziativa ufficiosa. Il procedimento di estensione può essere promosso dal curatore, dai creditori e dai soci già falliti, che assumono, appunto, il ruolo di ricorrenti in senso proprio, e ai quali va applicato lo statuto del ricorrente, in rapporto all’oggetto del giudizio di fallimento in estensione e a quello del successivo giudizio di reclamo. E la qualità di ricorrente in senso proprio non è compatibile con l’implicita riferibilità ai soggetti chiamati per legge a rispondere del dissesto dell’iniziativa originariamente assunta dai creditori per la dichiarazione di fallimento della società. 6.1.- L’oggetto del procedimento di fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice è difatti diverso da quello del procedimento principale, proprio perché materia di contestazione non è la dichiarazione di fallimento della società, ma soltanto se, al momento di essa, esisteva un altro socio illimitatamente responsabile al quale il fallimento doveva essere esteso, ossia se: a.- vi è stata da parte di quel socio assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;
b.- è trascorso un tempo non superiore all’anno dall’iscrizione nel registro delle imprese Pagina 8 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della suddetta responsabilità (in termini, da ultimo, Cass. n. 12403/24); c.- l’insolvenza della società concerne obbligazioni relative al periodo in cui sussistevano il rapporto di quel socio e la sua responsabilità illimitata, ex art. 147, comma 2, l. fall. 7.- E allora, poiché l’oggetto del giudizio di fallimento in estensione è l’accertamento dell’ulteriore rapporto sociale, non si può dire che la sentenza pronunciata senza il coinvolgimento dei creditori istanti soltanto per il fallimento sociale sia inutiliter data, perché i creditori originari non sono coinvolti in una situazione giuridica strutturalmente comune a una pluralità di soggetti. Il principio secondo cui l'accertamento di un rapporto sociale deve essere necessariamente svolto in contraddittorio di tutti i presunti e reali componenti della società non trova difatti applicazione nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile, per sottrarsi all'estensione del fallimento nei propri confronti, neghi il rapporto sociale, proprio in considerazione dell’oggetto del giudizio di dichiarazione di fallimento (tra varie, Cass. n. 122/98; n. 8676/98). 7.1.- Il fallimento in estensione è, allora, addizione di una sentenza a una precedente, quella di fallimento della società, rispetto alla quale resta comunque autonoma: pur essendo previsti per i due fallimenti un unico giudice e un unico curatore, le procedure restano distinte, ex art. 148, comma 1, l. fall., con la separazione dei patrimoni (della società e del socio) e con distinte masse attive e passive, ex art. 148, comma 2, l. fall. (in termini, già Cass., sez. un., n. 8257/02). 8.- A maggior ragione queste considerazioni valgono con riguardo all’oggetto del procedimento di reclamo contro la sentenza Pagina 9 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore dichiarativa del fallimento in estensione del socio ritenuto illimitatamente responsabile. Il reclamo non subisce condizionamenti dal proprio ordinario carattere devolutivo: il comma 2, n. 3, dell'art. 18 l. fall. -richiamato dall’art. 147, comma 6, l. fall.-, il quale prescrive che il reclamo contro la sentenza di fallimento deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, impedisce di configurarlo quale mezzo a critica illimitata, col quale sia sufficiente lamentare l'erroneità della decisione per ottenerne la riforma (Cass. n. 12706/14; n. 31531/21; n. 14196/24). Il che assume rilevanza proprio in rapporto all’oggetto della impugnazione, che non è la sentenza principale, ossia quella del fallimento della società, bensì la pronuncia di fallimento in estensione, a sé stante e autonomamente avversata, nell’ambito del perimetro suo proprio (come sopra indicato sub 6.1): la sentenza dichiarativa del fallimento della società, in assenza d'impugnazione, fa stato erga omnes, anche dunque nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili (in termini, Cass. n. 17098/13, secondo cui il socio dichiarato fallito in estensione può discutere in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento solo della propria fallibilità, in assenza d’impugnazione della sentenza principale). La contestazione della -sola- pronuncia dichiarativa di fallimento in estensione non può dunque trasformare il reclamo nel contesto processuale in cui riesaminare anche la prima pronuncia sotto un profilo che, stante la premessa dinanzi esposta, si configura tutt’al più di mera incompletezza, come tale imputabile all’omissione di iniziativa di una parte a ciò legittimata. 8.1.- In questo contesto il criterio dell’interesse, valorizzato anche nella sentenza impugnata, si rivela ininfluente. Pagina 10 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore L’interesse all’estensione non è difatti immanente e i creditori istanti per il fallimento sociale potrebbero non averlo, e ciononostante trovarsi esposti a una domanda di risarcimento per danni derivante dall’iniziativa ulteriore da loro non desiderata, ma promossa da altri. Non solo: i creditori istanti per il predetto fallimento sociale potrebbero anche avere interesse contrario all’estensione, qualora, per esempio, dispongano di una garanzia personale, poiché si troverebbero esposti alla concorrenza sul patrimonio personale di tutti i creditori sociali. 9.- L’asimmetria soggettiva del rapporto processuale in sede di reclamo, che la giurisprudenza richiamata àncora all’art. 18, comma 9, l.fall., il quale si limita peraltro a disciplinare i tempi d’intervento di «qualunque interessato», non si coordina con la fisionomia stessa del litisconsorzio: non con quello sostanziale, il quale postula l’unitarietà o comunque l’inscindibilità della situazione sostanziale, tale sin dall’origine, che non si riscontra nel caso in esame, per le considerazioni già espresse;
né tampoco con quello processuale, che delinea gli effetti, in sede d’impugnazione, derivanti da una pronuncia tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c. (in tema, cfr. Cass., sez. un., n. 11676/24). Nel giudizio di reclamo contro la -sola- sentenza di estensione del fallimento al socio di società di persone ritenuto illimitatamente responsabile, dunque, contraddittore necessario è sempre il curatore;
ma, per il resto, il contraddittorio va radicato - soltanto- nei confronti di chi ha richiesto l’estensione e, quindi, nei confronti del creditore istante o di altro socio già fallito che sia comunque istante (in termini, in relazione al socio fallito, il diritto di difesa del quale trova adeguata tutela nella sua facoltà di chiedere l'estensione del fallimento, di comparire in camera di consiglio e di Pagina 11 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore far valere le proprie ragioni nei limiti compatibili con la natura del procedimento, Cass. n. 6151/81; n. 6100/82; n. 122/98, cit.). 9.1.- Il motivo va quindi respinto, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “A seguito delle modifiche alla legge fallimentare, che hanno comportato il venir meno dell’iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall. promosso a istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori non sono litisconsorti necessari neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato appunto esteso, poiché l’oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società”. 10.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 l.fall. e dell’art. 2320 c.c. nonché l’omesso esame dell’effettiva rilevanza della delega a operare sui conti correnti della società. Il motivo è inammissibile. Da un lato, con esso non ci si confronta con l’impianto della decisione impugnata, in cui l’operatività bancaria è soltanto un tassello di riscontro del complessivo quadro probatorio sintetizzato in narrativa, e perdipiù mediante una lettura di quei dati alternativa a quella argomentatamente compiuta dal giudice d’appello. Dall’altro, con esso si adombra l’illiceità dei prelievi, che escluderebbero l’ingerenza nella gestione sociale;
ma in tal modo s’introduce un profilo nuovo, posto che in sede di merito i bonifici Pagina 12 di 12 RG n. 3030/23 GE NO estensore erano stati giustificati come pagamento di retribuzioni o corresponsione di utili. 10.1.- Fermi restando gli accertamenti in fatto e le correlate valutazioni del compendio istruttorio, comunque in diritto la decisione impugnata risulta coerente con i principi affermati da questa Corte, in base ai quali, ai fini della configurabilità dell'ingerenza nella gestione sociale che giustifica, in base all'art. 2320 c.c., la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario e sufficiente che questi contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sulla sua amministrazione (Cass. n. 11250/16; n. 4498/18; n. 6771/2022), senza che assumano rilievo l'intensità e la continuità dell'indebita ingerenza, trattandosi di conseguenza riconducibile anche a condotte isolate o comunque di non eccezionale rilievo (Cass. n. 23651/14; n. 6771/2022, cit.), purché gli atti non rivelino natura meramente esecutiva (ancora Cass. n. 6771/2022) come, nel caso in esame, i giudici di merito hanno decisamente escluso (in termini, da ultimo, Cass. n. 12806/24). Il ricorso è per conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.