Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2024, n. 17546
CASS
Sentenza 25 giugno 2024

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A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.

Commentari3

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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2024, n. 17546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17546
Data del deposito : 25 giugno 2024

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