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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2024, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3522/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Simona De Napoli Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Vincenzo Porciello opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.9.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239006932907000, notificata il 25.8.2023 e relativa agli avvisi di addebito nn. CP_2
33420170001113638000, 33420170003110310000, 33420170003597849000,
33420170004049812000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/annullamento dell'atto opposto e di prescrizione dei crediti nonché di non debenza delle somme pretese.
Dopo aver dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito si doleva dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di notifica di tali atti, nonché della lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica di detti atti presupposti.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
1 legittimazione passiva e contestando, in ogni caso, il ricorso di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.3.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Si duole l'opponente dell'intervenuta prescrizione dei contributi (portati dagli avvisi di addebito presupposti) ma tale doglianza, in quanto afferente il merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore (nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione CP_2
Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass.
708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. Unite n. 18812/2022), soggetto giuridico che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”.
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto
(l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva.
Né coglie nel segno la doglianza sulla lesione del diritto di difesa (derivato, secondo l'assunto dell'opponente, dall'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti) essendo sul punto sufficiente rilevare che l'opponente ha nel presente giudizio articolato una adeguata difesa sul merito della pretesa
(eccependo l'intervenuta prescrizione dei contributi) con ciò palesando che alcuna lesione delle prerogative difensive si è, nella specie, verificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 27 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3522/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Simona De Napoli Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Vincenzo Porciello opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.9.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239006932907000, notificata il 25.8.2023 e relativa agli avvisi di addebito nn. CP_2
33420170001113638000, 33420170003110310000, 33420170003597849000,
33420170004049812000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/annullamento dell'atto opposto e di prescrizione dei crediti nonché di non debenza delle somme pretese.
Dopo aver dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito si doleva dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di notifica di tali atti, nonché della lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica di detti atti presupposti.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
1 legittimazione passiva e contestando, in ogni caso, il ricorso di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.3.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Si duole l'opponente dell'intervenuta prescrizione dei contributi (portati dagli avvisi di addebito presupposti) ma tale doglianza, in quanto afferente il merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore (nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione CP_2
Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass.
708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. Unite n. 18812/2022), soggetto giuridico che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”.
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto
(l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva.
Né coglie nel segno la doglianza sulla lesione del diritto di difesa (derivato, secondo l'assunto dell'opponente, dall'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti) essendo sul punto sufficiente rilevare che l'opponente ha nel presente giudizio articolato una adeguata difesa sul merito della pretesa
(eccependo l'intervenuta prescrizione dei contributi) con ciò palesando che alcuna lesione delle prerogative difensive si è, nella specie, verificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 27 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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