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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9379 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa HI AT, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 27.5.2025, ha pronunciato in data 20.6.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 6846 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024,
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del procuratore speciale elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Senago (MI), Via Mazzini n. 1, presso lo studio dell'avv. Assunta Tina
Romanò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
– INTIMANTE –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 in Roma, Via Antonio Sogliano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Roma del 30.5.2024 emessa in esito alla richiesta del 21.5.2024.
– INTIMATA –
1 CONCLUSIONI:
- per parte intimante,
• Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione con opzione d'acquisto sottoscritto in data 07.04.2021 tra la e la Sig.ra per Controparte_2 CP_1 inadempimento della conduttrice e conseguentemente condannare la Sig.ra alla CP_1 immediata restituzione delle unità immobiliari site in Roma Via Menandro 13 e così contraddistinte:
Abitazione Foglio 1113 Mappale 2480-2507 – subalterno 31 – Categ. A/2. Autorimessa Foglio
1113 – Mappale 2507 – Subalterno 258 – Categ. C/6. – Mappale 2507 -Subalterno CP_3
43 Categ. C/2”;
• Condannare la Sig.ra a corrispondere a i CP_1 Controparte_2
canoni di locazione maturati e non corrisposti a far tempo da Maggio 2021 fino alla data di effettivo rilascio, precisandosi che alla data odierna e quindi inclusa la mensilità di Maggio 2024 l'importo dovuto ammonta ad euro 21.960,00 ma alla data di deposito del foglio di precisazione delle conclusioni la morosità ammonta ad euro 30.776,94;
• Condannare la Sig.ra a corrispondere a le CP_1 Controparte_2
spese accessorie previste in contratto maturate e non corrisposte a far tempo da Maggio 2021 sino alla data di effettivo rilascio, precisandosi che alla data odierna e quindi inclusa la mensilità di
Maggio 2024 l'importo dovuto ammonta ad euro 3.169,00 ma alla data di deposito del foglio di precisazione delle conclusioni la morosità ammonta ad euro 4.240,50”.
- per parte intimata,
• “In via principale, accertare e dichiarare, l'inadempimento della Controparte_4
in virtù del mancato godimento del bene locato da parte della Sig.ra
[...] CP_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e/o le diverse ritenute di Giustizia;
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della pretesa della
in ogni caso, ridurre il canone locatizio al netto Controparte_4 di qualsivoglia interesse ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia per i motivi di cui in premessa;
• In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore “ antistatario”. Controparte_5
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.11.2023, la
[...]
nella sua qualità di Società di Gestione del Controparte_4
“Fondo Enasarco Uno-Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare chiuso multi comparto riservato”, intimava a lo sfratto per morosità, esponendo: CP_1
- di avere concesso in locazione alla predetta, giusto contratto stipulato in data
7.4.2021 e registrato il successivo 12.4.2021, l'immobile di proprietà sito in
Roma alla Via Menandro n. 13, adibito ad uso abitativo, per un corrispettivo di € 730,00 mensili, ad eccezione delle prime ventiquattro mensilità per le quali il canone era convenuto per € 600,00 mensili;
- che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni a partire dal mese di maggio 2021, oltre a non avere corrisposto € 1.260,00 per oneri e accessori, € 56,00 per bollo su fatture, € 381,00 a titolo di imposta di registro nonché € 980,00 di acconti per le spese del riscaldamento;
e chiedendo, oltre alla convalida dell'intimato sfratto, la convalida al pagamento di €
20.257,00 (segnatamente: € 17.580,00 per i canoni scaduti alla data dell'udienza di convalida e complessivi € 2.677,00 per le causali sopra indicate) e la condanna al pagamento dei canoni in scadenza sino all'effettivo rilascio.
Si opponeva allo sfratto l'intimata, rilevando che la morosità lamentata era la conseguenza di una legittima sospensione del pagamento dei canoni – peraltro asseritamente richiesta dall'agente immobiliare , per conto della Controparte_6 conduttrice, alla – imputata all'impossibilità della Sig.ra di godere CP_2 CP_1 dell'immobile secondo l'uso convenuto nel contratto;
ciò a causa delle condizioni di inabitabilità dello stesso, sottaciute dalla locatrice, che richiedevano l'esecuzione di plurimi interventi (rifacimento dell'impianto idraulico, installazione della caldaia, rifacimento della pavimentazione, ritinteggiatura delle pareti danneggiate), ostacolati dai numerosi episodi di violenza, minacce e danneggiamenti posti in essere dal condomino . La difesa della sig.ra deduceva, infine, la Controparte_7 CP_1 scorrettezza e l'abusività della richiesta di pagamento in un'unica soluzione di tutti i
3 canoni pregressi in quanto atteggiamento contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
All'esito dell'udienza di convalida, tenutasi in data 20.2.2024, il Giudice, previo rigetto della richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, assegnando termine per l'integrazione degli scritti di parte e per l'esperimento della procedura di mediazione.
Nella propria memoria integrativa, l'intimante dava atto che il contratto per cui vi è giudizio è un contratto di locazione con opzione di acquisto e, in virtù della futura ed eventuale compravendita dell'immobile che ne costituisce l'oggetto, contiene la clausola del “visto e piaciuto” (art.
2.2. del contratto), la cui sottoscrizione determina l'esclusione di ogni garanzia del locatore relativa ad eventuali vizi o mancanza di qualità dell'unità immobiliare. La difesa della escludeva che la sig.ra CP_2 CP_1 fosse costretta ad effettuare opere di manutenzione per poter abitare un immobile che aveva accettato, al momento della sottoscrizione del contratto, nello stato manutentivo in cui era. Da ciò emergeva, a parere dell'intimante, l'evidente pretestuosità del tentativo della conduttrice di giustificare la propria inadempienza con l'invocazione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., a maggior ragione considerando che né l'intimata forniva alcuna prova dei vizi e dei difetti strutturali lamentati, né gli ostacoli frapposti dai comportamenti del Sig.
[...]
alla ultimazione dei lavori della Sig.ra erano ascrivibili ad alcuna CP_7 CP_1 responsabilità del locatore. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'ora detta eccezione, la memoria integrativa della non mancava di evidenziare che il CP_2 richiamo operato dalla difesa della conduttrice all'art. 1460 c.c. non si corredava dell'indicazione della specifica norma che il locatore avrebbe violato. La CP_2 quindi, coltivava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e di condanna della medesima al rilascio del bene e al pagamento dei canoni scaduti e in scadenza sino alla data del rilascio, oltre che degli oneri accessori.
Nella memoria integrativa depositata dall'intimata in data 14.6.2024, quest'ultima riproponeva le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta e, formulate le istanze istruttorie, chiedeva in via principale di accertare e
4 dichiarare l'inadempimento della conseguentemente rigettando le domande CP_2 giudiziali di quest'ultima, in via subordinata una riduzione del canone locatizio nella misura ritenuta proporzionale al mancato godimento del bene locato.
In data 15.11.2024 – a seguito di un differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione fissata, in occasione del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., per il
26.6.2024 e con riferimento alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c. – depositava una seconda memoria integrativa.
Con ordinanza del 5.1.2025, emessa all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi il 27.11.2024, da intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede, veniva dichiarata (per le ragioni analiticamente esplicitate nel provvedimento in parola) l'inammissibilità della seconda memoria integrativa, nonché l'inammissibilità della prova testimoniale articolata nella prima memoria integrativa, per violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c. (non emendabile con il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi del Giudice previsti dall'art. 421 del codice di rito), e nella seconda memoria integrativa per tardività della stessa;
inoltre, veniva respinta la richiesta di procedere a consulenza tecnica di ufficio e, per l'effetto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata alla data del 27.7.2025 udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
* * * * *
Tanto premesso, all'esito del procedimento risultano meritevoli di accoglimento le domande attoree di accertamento del grave inadempimento della conduttrice e di condanna dello stesso al rilascio dell'immobile e al pagamento della morosità maturata.
Giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez.
5 unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Nel caso di specie, la parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di lei incombenti, producendo in giudizio il contratto intercorso tra le parti (all. 1 all'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida), così onerando l'intimata di fornire la prova, a mente dell'art. 2697 c.c., di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della propria obbligazione di pagamento.
Va, ancora, ricordato che, laddove la locazione abbia ad oggetto un immobile adibito ad uso di abitazione – come è nella specie – il legislatore pone una presunzione di gravità dell'inadempimento: l'art. 5, l. 392/1978, nel trattare dell'inadempimento del conduttore, sancisce infatti che, salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 c.c.
Non è oggetto di contestazione, ed è comunque documentalmente provato, che la convenuta non abbia pagato i canoni a partire da maggio 2021.
L'inadempimento della conduttrice, dunque, alla luce della predeterminazione legislativa della non scarsa importanza dell'inadempimento (recepita all'art. 6 del contratto), va qualificato come grave, anche in considerazione del successivo omesso pagamento dei canoni maturati in corso di causa;
anche il successivo comportamento, infatti, va valutato, vertendosi nell'ambito di un rapporto di durata e dovendosi dunque valutare l'inadempimento con riferimento alle singole prestazioni dovute finché perduri il rapporto (cfr. Cass. 4.6.2002, n. 876: “In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del
6 conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna”).
Ciò posto, va valutato se l'inadempimento, pur grave, sia stato legittimato dal preteso concomitante inadempimento del locatore (non può pretermettersi, infatti, che la locazione è contratto a prestazioni corrispettive, cui si applica l'art. 1460 c.c.:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”).
Sul punto, va ricordato che, in virtù di consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, il mancato pagamento del canone è legittimo solo ove venga a mancare completamente la prestazione del locatore, ovvero quando sia totalmente precluso al conduttore l'uso della cosa per i fini dedotti in contratto (Cass. 26.5.2022,
n. 17020: “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile
7 locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” e Cass.
12.5.2017, n. 11783: “La sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede”) o, in alternativa, anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, ma in questo caso purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (così Cass. 29.1.2021, n. 2154).
Nella vicenda che ci occupa, la prova acquisita al giudizio non consente di inferire un'inosservanza, da parte della locatrice, delle obbligazioni sulla stessa incombenti in misura tale da giustificare l'integrale sospensione del pagamento del canone ad opera della conduttrice o da legittimare una riduzione del canone locatizio.
Il contegno processuale dell'intimata, infatti, è contraddistinto da una generalizzata inerzia probatoria, già evidenziata nell'ordinanza emessa in data
5.1.2025: l'esame della produzione documentale di cui si correda la prima memoria ex art. 426 c.p.c. (l'unica, invero, di cui si possa tenere in considerazione stante la sopra descritta tardività della seconda) non appare in alcun modo sufficiente a fondare un giudizio di inabitabilità totale o parziale dell'immobile. Né la messaggistica con l'agente immobiliare (all. 3 della memoria ex art. 426 c.p.c.), né l'e- Controparte_6 mail inviata alla Prelios dalla alla quale la Sig.ra aveva affidato Controparte_8 CP_1
i lavori e con la quale la società attesta l'impossibilità nella prosecuzione degli stessi costituiscono elementi probatori utili a far ritenere che la possibilità di godere della cosa locata sia stata sensibilmente ridotta.
Peraltro, la convenuta non può pretendere di porre rimedio alla carenza probatoria instando per un accertamento tecnico volto ad accertare la sussistenza dei
8 vizi lamentati, con ciò inammissibilmente mirando, in definitiva, a sottrarsi all'onus probandi; come noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., sez. VI – I, 15.12.2017, n.
30218; ancora, Cass., sez. VI – L, 8.2.2011 e 12.4.2019, n. 10373).
Al di là della carenza probatoria in cui parte intimata è incorsa, preme sottolineare che le stesse clausole del contratto sottoscritto tra le parti escludono alcune delle ipotetiche responsabilità ascrivibili alla locatrice: l'art. 10.1 del contratto, per esempio, deroga all'art. 1576 c.c. e pone a carico della conduttrice le spese, anche se di carattere straordinario, che sono necessarie a conservare la destinazione della cosa locata;
l'art. 5.6, invece, esclude ogni garanzia di legge gravante sul locatore ad eccezione di quelle espressamente indicate nel contratto;
l'art. 2.2, infine, attesta che l'immobile è concesso in locazione con la clausola del “visto e piaciuto” con esclusione di ogni garanzia del locatore relativa ad eventuali vizi o mancanza di qualità della cosa locata. Quest'ultima clausola – specificatamente approvata per iscritto nel rispetto dell'art. 1341, comma secondo, c.c. – prevede per la conduttrice che “l'unità immobiliare
è di proprio pieno gradimento nello stato di fatto, diritto e di manutenzione in cui essa si trova” e che la stessa “accetta espressamente che il locatore non presti alcuna garanzia in merito alla conformità degli impianti […] alle norme di legge […] rinunciando sin d'ora a far valere nei confronti del locatore qualsiasi diritto o pretesa fondati sulle condizioni attuali dell'Unità immobiliare, seppur relativi a manutenzioni c.d. straordinarie”.
Ciò detto, se è pur vero che, per costante giurisprudenza, tale clausola contrattuale – comunemente utilizzata in materia di compravendita – vale come presa visione della cosa locata ed esonera il conduttore dalla garanzia per i soli vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (cfr. Cass. 11.7.2024,
9 n. 19061; Cass. 19.10.2016, n. 21204), d'altro canto la difesa della conduttrice nemmeno fornisce prove atte a neutralizzare in questo senso la clausola in esame dimostrando la non riconoscibilità dei vizi lamentanti al momento della sottoscrizione del contratto o l'eventuale mala fede in questo senso della CP_2
Né, a ben vedere, nel caso di specie l'inadempimento della locatrice si sostanzia nella violazione dell'art. 1585 e 1586 c.c. che disciplinano la garanzia per molestie arrecate da terzi che, pretendendo di avere diritti sulla cosa locata, ne diminuiscono l'uso o il godimento. Le condotte del condomino – seppur Controparte_7 effettivamente risalenti all'estate del 2021 come riportato nel verbale di ricezione di querela orale sporta dalla Sig.ra (all. 5 della memoria ex art. 426 c.p.c. CP_1 dell'intimata) e seppur apparentemente ostative allo svolgimento dei lavori iniziati dalla conduttrice – non costituiscono una molestia atta a contraddire il diritto della conduttrice al pieno godimento della cosa. A tale riguardo, “[…] nel caso in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c.” (Cass. 9.5.2008, n. 11514; conf. Cass. 15.12.2015,
n. 25219). Ne deriva, dunque, gli episodi di violenza e minaccia posti in essere dal a nulla rilevano ai fini della sospensione del pagamento dei canoni ex art. CP_7
1460 c.c.
Da ultimo, giova soffermarsi sul profilo di abusività della richiesta cumulativa di pagamento dei canoni pregressi così come argomentato e descritto dalla difesa dell'intimata la quale segnala la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e si duole della lesione del proprio affidamento circa la remissione del diritto di credito del locatore. Orbene, anche a voler ammettere che dall'assoluta inerzia del locatore, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, possa ingenerarsi un affidamento del conduttore nella remissione del diritto di credito (come sostenuto, in maniera non condivisibile, da precedente giurisprudenziale citato dalla difesa della sig.ra Cass. CP_1
14.6.2021, n. 16743, rimasto comunque isolato e smentito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 26.4.2024, n. 11219 e Cass. 7.2.2025, n. 3172),
10 sarebbe all'uopo necessario che l'affidamento fosse suffragato da elementi circostanziali oggettivamente idonei ad ingenerarlo;
elementi che, nel caso che ci occupa, mancano: si veda, a dimostrazione di ciò, la diffida mandata dalla alla CP_2 sig.ra nel settembre del 2023 (all. 7 della memoria ex art. 426 c.p.c. CP_1 dell'intimata) con la quale, circa due anni dopo la stipulazione del contratto, la società domandava alla conduttrice il pagamento dei canoni scaduti.
Quest'ultimo comportamento, dunque, mal si concilia con l'asserita volontà di abbandonare il diritto al pagamento dei canoni di locazione e, piuttosto, è da ricondursi ad un semplice ritardo nell'esercizio del proprio diritto, anche ascrivibile ad un atteggiamento di tolleranza nei confronti dell'inadempienza di controparte. A tale proposito, “il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idonea a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita” (Cass. 28.1.2020, n. 1888; conf. Cass. 15.10.2013, n. 23382).
In definitiva, nel caso di specie, per quanto sopra osservato, nessuna giustificazione può riconoscersi all'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione.
Risultando acclarato l'inadempimento della locataria e il diritto della locatrice alla risoluzione del contratto, la convenuta va condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento della morosità maturata, che all'attualità, giusta la non contestata quantificazione operata dalla nelle proprie note conclusive, risulta pari a € CP_2
35.017,44 (oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo), di cui € 30.776,94 per canoni ed € 4.240,00 per oneri accessori.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza del convenuto fa seguito la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo sulla base della richiesta del procuratore di parte attrice, che non eccedono i valori medi suggeriti dal d.m. 55/2014, aggiornati al d.m. 147/2022, per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento).
11
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara risolto il contratto per cui è causa per inadempimento della parte conduttrice;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'immediato rilascio delle unità immobiliari site in Roma Via Menandro 13 e così contraddistinte: Abitazione Foglio
1113 Mappale 2480-2507 – subalterno 31 – Categ. A/2. Autorimessa Foglio 1113 –
Mappale 2507 – Subalterno 258 – Categ. C/6. – Mappale 2507 -Subalterno CP_3
43 Categ. C/2, libere da persone e cose;
- condanna la parte convenuta a versare alla parte attrice l'importo di €
35.017,44, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali, liquidate in € 212,50 per esborsi ed € 4.458,00 per compenso, già comprensivo di spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, 20.6.2025.
Il Giudice
HI AT
12