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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6601 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6601 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] A CREMANO (NA) il 25/09/1986 c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
CA KO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CA KO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di LI
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2025 e Controparte_1 Controparte_2 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in LI il 26/08/2006; - che dalla loro unione sono nati i figli (1.12.2005), (28.1.2011) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.08.2018) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. La sig. , seppur risiede in LI, al viale della Resistenza, lotto M, is. D1 (ex Controparte_2
Vele Scampia) dimorerà, come di fatto già dimora, presso l'abitazione sita in LI, alla via Maria
Callas, 189, immobile di proprietà della LI ZI ed assegnato alla madre della sig.
[...]
; CP_2
3. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2 Per_3 modalità dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori , Per_1 Per_2
; Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, Per_3 Controparte_1 alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
i minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, , trascorreranno con il padre, durante Per_1 Per_2 Per_3 le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore
10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli minori , e , tenendo conto delle capacità, Per_1 Per_2 Per_3 dell'inclinazione naturale e elle aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza della minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento ai figli minori Controparte_1
, e , la somma mensile di € 900,00 (novecento/00) , ossia € 300,00 Per_1 Per_2 Per_3
(trecento/00) per ciascun figlio. Altresì dette somme verranno adeguate annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese relative alla istruzione Controparte_1 scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di LI ed avvocati del foro di LI, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa ai figli;
6. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto autosufficienti sotto il profilo economico;
7. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
8. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
9. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
10. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n.166, parte II, S. A Sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2006); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in LI in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino