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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 471 /2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 27.05.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in TRAVERSA FIRENZE N. 9 - 89900 C.F._1
CROTONE - presso lo studio dell'avv. LUCENTE MARIO (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA G. DE RADA N. 10 - 88100 C.F._3
CATANZARO - presso lo studio dell'avv. FANFARRA ROBERTA (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_2 mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_3
, elettivamente domiciliato in VIA G. DE RADA N. 10 - 88100 C.F._5
CATANZARO - presso lo studio dell'avv. FANFARRA ROBERTA (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce al ricorso;
tutti congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: disconoscimento di paternità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 250, 337 bis e 337 ter cod. proc. civ., depositato il 10.04.2025, i ricorrenti premettevano: che e avevano Parte_1 Parte_2
intrattenuto per un certo periodo di tempo una relazione affettiva dalla quale nasceva il piccolo;
che il minore era stato riconosciuto quale figlio , Per_1 Parte_3 attuale compagno della con dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_2
Comune di Crotone al momento della nascita, avvenuta in Crotone il 21 aprile 2024 (come da Atto di nascita allegato in atti: Anno 2024 – Parte I – Serie A – N. 140); che dopo accertamento espletato per via stragiudiziale, eseguito mediante test del DNA sulle persone di e (come allegato in atti), manifestava Parte_1 Parte_3 Parte_1
a mezzo raccomandata a la volontà di addivenire ad una richiesta Parte_2
congiunta dell'azione di disconoscimento da parte di e contestuale Parte_3
riconoscimento del padre biologico, ovvero;
che, dopo varie trattative, gli Parte_1 odierni ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di prestare il consenso affinché al minore venisse attribuito il cognome del padre biologico.
Tanto premesso, chiedevano: 1) il riconoscimento della paternità in capo al sig.
, come accertata tramite esame del DNA, nei confronti del minore e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che il sig. non è il padre del minore , Parte_3 Per_1
ordinando in tal senso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone l'annotazione nei registri anagrafici della modifica e dell'assunzione del cognome del minore Per_2 2) accogliere la domanda della sig.ra ad anteporre il suo
[...] Parte_2
cognome a quello del padre biologico;
3) regolamentare la responsabilità genitoriale dei signori ed per la gestione del figlio minorenne , Parte_2 Parte_1 Per_1 secondo le modalità accordate, come riportate nel ricorso congiunto.
Con decreto del 26/04/2025, il Presidente del., assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 27/05/2025, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, riportandosi al ricorso congiunto ad eccezione della richiesta seguente modifica: la signora in tale sede domanda che il bambino assuma il solo cognome paterno. Pt_2
Il giudice dava atto della chiesta modifica e riservava la decisione al Collegio, solo con riferimento alla domanda di disconoscimento di paternità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che la domanda di disconoscimento della paternità è pregiudiziale rispetto a tutte le altre domande e che in caso di richiesta contemporanea di disconoscimento di paternità ed accertamento di altra paternità, interviene la sospensione pregiudiziale
(Cass., SS.UU. n. 8268/2023 del 23.3.2023).
Orbene, nel caso oggetto dell'odierna disamina, nonostante sia presente accordo dei ricorrenti, i medesimi hanno evidentemente proposto con ricorso congiunto, un'azione simultanea di disconoscimento di paternità, accertamento di altra paternità e regolamentazione dei rapporti genitoriali per la gestione del minore;
si ritiene pertanto, alla luce della suddetta sentenza della Cassazione, di non poter pronunciarsi nella presente sede in merito alle ulteriori domande avanzate ma di dover limitare la decisione alla questione pregiudiziale inerente il disconoscimento di paternità; si rende oltremodo opportuno, in attesa del riconoscimento del figlio naturale , da parte del sig. rimettere il Per_1 Pt_1
fascicolo di cui in epigrafe, sul ruolo istruttorio, con rinvio a nuova udienza di comparizione delle parti, al fine di poter sottoporre al vaglio del Tribunale la domanda di regolamentazione delle condizioni di gestione del figlio minore.
In ragione dell'accordo tra e parti, le spese debbono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiara che , nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_3
, non è padre di , nato a [...] il [...]; C.F._5 Persona_3
dichiara che perde il cognome “ ed acquista quello materno Persona_3 Pt_3
“ ; Pt_2
manda alla Cancelleria ed all'Ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
compensa, per intero, le spese di procedura tra le parti;
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 25.7.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli