Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18063/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/06/2025, alle ore12.20, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- RICORRENTE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. MERCORELLA RITA , sostituita dall'Avv. Giuseppe di Bella per parte ricorrente;
nessuno per parte convenuta.
L'avv. Di Bella si riporta all'istanza depositata in data 9 giugno 2025 e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui all'istanza.
La Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
L'avv. Di Bella precisa le conclusioni come sopra, chiedendo che venga dichiarata cessata la mate- ria del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto con compensazione tra le parti delle spe- se di lite.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.15, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la Giudice decide la cau- sa dando lettura, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c nella causa iscritta al n. 18063/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA PACCHIONI N Parte_1 C.F._1
182 47521 CESENA presso lo studio dell'Avv. MERCORELLA RITA (c.f.:
[...]
), P.E.C.: dalla quale è rappr.to e di- C.F._2 Email_1
feso in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano interamente gli atti di causa.
In via preliminare, si rileva che in data 8 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato l'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 24/04/2025 nell'ambito della procedura di me- diazione instaurata dalla parte convenuta in data 06/03/2025, mediante il quale le stesse hanno posto fine alla lite in corso ( doc. 10 parte ricorrente), prevedendo il pagamento, “ a definizione e tacita- zione in via transattiva di ogni e qualsiasi pretesa dell'Ing. nei suoi confronti, dedotta CP_1
o non dedotta nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18063/2025 R.G.”, da parte del Prof. Avv. nei confronti del sig. di una somma pari ad euro Parte_1 CP_1
1.500,00, da versarsi mediante numero due rate di euro 750,00 ciascuna, la prima con scadenza al
30/04/2025 e la seconda con scadenza al 31/05/2025.
Ancora al punto c. dell'accordo si legge: “ L'Ing. accetta la somma di cui al punto B) CP_1
che precede a definitivo saldo e stralcio di ogni e qualsiasi propria pretesa pregressa e, col regola- re pagamento di quanto contemplato al punto B), dichiara di essere soddisfatto di ogni ragione e
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pretesa nascente dal rapporto dedotto in premessa nonché di non avere più ragione alcuna per azionare il D.I. 3863/2024”.
Con la clausola E. dell'accordo, poi, le parti hanno stabilito che una volta effettuati i pagamenti l'odierno ricorrente avrebbe provveduto a depositare nel presente giudizio istanza di rinuncia al giudizio e di revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto del presente accordo. E così è stato, avendo la parte ricorrente in data 9 giugno 2025 depositato istanza di rinuncia al giudizio con ri- chiesta di estinzione e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in forza dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti in sede di mediazione.
Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante il pagamento da parte del ri- corrente delle due rate nel termine concordato (docc. 11 e 12).
Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 la giudice ha precisato che l'estinzione del processo di opposizione determina la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per la cui revoca (per cessata materia del contendere) occorre, invece, pronunciare sentenza previa precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si ritiene che l'accordo di conciliazione raggiunto dalle parti in sede di mediazio- ne abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. SU 8980/2018; Cass.
10483/2023).
Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzio- so giudiziale civile, verrebbe frustrata.
L'istituto in oggetto consiste infatti in un'attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di ac- cordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. A d.lgs. n. 28/2010), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione.
Peraltro, l'accordo di conciliazione - recita l'art. 12 del citato D.Lgs. - quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Di conseguenza, la conciliazione, come espressamente definita dal legislatore all' art. 1 lett. C del d.lsg. n. 28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, com- porta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della neces- sità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del suddetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile
Si impone, pertanto, la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere e la revo- ca del decreto ingiuntivo opposto, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione esecutiva.
La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione, infatti, preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento de-
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flattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella se- de attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, la mediazione si è conclusa con un accordo che preclude il giudizio sulle do- mande implicitamente rinunciate.
Residua la sola questione relativa alla regolazione delle spese di lite.
Atteso il raggiungimento del predetto accordo, si ritiene che le spese di lite debbano essere inte- gralmente compensate tra le parti, tenuto conto del tenore dell'accordo e del fatto che non è appli- cabile al caso in esame il criterio della soccombenza virtuale perché l'accordo tra le parti è interve- nuto in un momento successivo all' instaurazione del giudizio, ma prima di espletare l'istruttoria e non vi è, quindi, possibilità, per il giudice, di stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza di accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3863/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25/10/2024;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 24 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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