Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1114/2024
Oggi 07/05/2025 innanzi alla giudice Federica Ferrari, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono: per l'avv. LO BUE Parte_1
Cont per , la dott.ssa Isernia
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 114/2024 R. G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LO BUE Parte_1 C.F._1
IRENE e degli Avv.ti MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO ed elettivamente domiciliato in Parma, Borgo A. Ronchini n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Irene Lo Bue
RICORRENTE contro
, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio della dott.ssa della dott.ssa e CP_3 Controparte_4
della dott.ssa , funzionare in servizio presso l'Uff. XII – Ambito CP_5
Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo telematico: Email_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso
Conclusioni della resistente: come da comparsa
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati dal
(docc. sub 1) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. 1) risulta che ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato, nei Parte_1
seguenti periodi (per ciò che qui interessa):
- Dal 26/10/2019 al 21/12/2019;
- Dal 13/01/2020 al 05/02/2020;
- Dal 06/02/2020 al 06/03/2020;
- Dal 21/09/2020 al 30/11/2020;
- Dal 25/01/2021 al 25/01/2021;
- Dal 19/02/2021 al 25/02/2021;
- Dal 26/02/2021 al 26/02/2021;
- Dal 01/03/2021 al 07/03/2021;
- Dal 01/03/2021 al 01/03/2021;
- Dal 02/03/2021 al 05/03/2021;
- Dal 08/03/2021 al 14/03/2021;
- Dal 15/03/2021 al 21/03/2021;
- Dal 22/03/2021 al 30/03/2021;
- Dal 31/03/2021 al 31/03/2021;
- Dal 01/04/2021 al 11/04/2021;
- Dal 12/04/2021 al 13/04/2021;
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a pagare il complessivo importo di € 1.379,66 (o altra somma CP_2
accertata in giudizio) calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del
29 novembre 2007. L'Amministrazione convenuta ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dal ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di €
1.289,82.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020
e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente):
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Se, dunque, applicando tale principio la domanda della ricorrente risulta fondata nell'an, a fronte delle contestazioni di parte resistente, la determinazione del credito deve essere effettuata tenendo conto di quanto segue. Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile
2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,82 giornalieri (€ 174,50/30), mentre dal 1° gennaio 2022, in virtù di quanto disposto dal CCNL 6 dicembre 2022, le somme da riconoscere sono pari ad € € 184,50 mensili e dunque di € € 6,15 giornalieri.
Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, le somme dovute devono essere calcolate (almeno per quanto riguarda tenendo conto dei mesi di ogni anno scolastico e dei giorni Parte_1
residui, così come segue.
Per quanto riguarda Parte_1
- dal 26/10/2019 al 21/12/2019: 1 mese e 26 giorni: (1 x € 174,50) + (26 x € 5,82)
- € 326
- dal 13/01/2020 al 06/03/2020: 1 mese e 23 giorni: (1 x € 174,50) + (23 x € 5,82)
- € 308
- dal 21/09/2020 al 30/11/2020: 2 mesi e 10 giorni: (2 x € 174,50) + (10 x € 5,82)
- € 407
- 25.1.2020: 1 giorno: 5,82
- dal 19/02/2021 al 26/02/2021: 6 giorni: 8 x € 5,82 = € 47
- dall'1/03/2021 al 13/04/2021: 1 mese e 13 giorni: (1 x € 174,50) + (13 x € 5,82)
- 250
L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 1.344 Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma lorda di € 1.344
a titolo di RPD e conseguentemente, condanna il Controparte_2
al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla scadenza al
[...]
saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 1000 per compenso professionale, € 49,00 per C. U. oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore dei difensori anticipatari;
Deciso all'udienza del 06/05/2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari