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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1541 /2025
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Udito il relatore nella camera di consiglio del 24/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1541 dell'anno 2025, pendente
Tra
e , difesi dagli avv.ti GIANNETTI MARTINA Parte_1 Parte_2 e FILIPPO VERGASSOLA
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente a oggetto: Separazione consensuale
Con le conclusioni così precisate:
Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati - con obbligo di mutuo rispetto - alle seguenti
Condizioni
1. La casa già coniugale sita in Aulla (MS), alla via F. Giannetti, 19, in locazione al sig.
verrà abitata dallo stesso;
Parte_2
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con l'impegno da parte di entrambi di educarlo, istruirlo e mantenerlo;
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3. trascorrerà con la madre le giornate dal lunedì all'uscita da scuola fino al venerdì Per_1 mattina all'entrata da scuola, mentre trascorrerà con il padre le giornate dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina all'entrata, pernottamenti compresi;
4. Il Sig. verserà mensilmente al Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1 minore, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Saranno a carico di entrambe le parti per il 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative precedentemente concordate, ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa sul mantenimento dei figli sottoscritto in data 19/07/2024 dal Presidente del Tribunale di Massa e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
6. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento la Parte_2 Pt_1 somma di Euro 250,00, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
7. L'assegno unico verrà riscosso integralmente, anche per la quota del padre, dalla Sig.ra
quale ulteriore contributo economico al mantenimento del figlio, stante il minor Pt_1 reddito;
8. I coniugi dichiarano di aver già prima di ora regolato ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo;
9. Le spese per la presente procedura si intendono compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.6.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
***
Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. ) nata a [...]-Nogogo Parte_1 C.F._1 (NGA) il 15.1.1986 e (c.f. ) nato a Parte_2 C.F._2 ZZ (MS) il 25.5.1974 hanno contratto matrimonio civile ad Aulla (MS) il 6.12.2013, trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del Comune di Aulla Anno 2013, numero 21, Parte 1, che dalla loro unione è nato il figlio (28.6.2014), che la convivenza Per_1 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che le condizioni stabilite dalle parti risultano rispondenti all'interesse della prole;
- Che gli accordi tra le parti e le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge;
Nulla deve disporsi sulle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. OMOLOGA la separazione personale tra (c.f. Parte_1
) e ati da C.F._1 Parte_2 C.F._2 matrimonio civile celebrato ad Aulla (MS) il 6.12.2013, trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del Comune di Aulla Anno 2013, numero 21, Parte 1;
2. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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