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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1063/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere ist.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1063/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI, presso il cui studio è
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° cp., cpc all'atto introduttivo;
parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIANNI Controparte_1 C.F._1
PUDDU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di costituzione;
parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “In via principale: − Che venga riformata la sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Ivrea (RG n. 3925/2021), Giudice
Dott. Augusto Salustri, pubblicata il 3/7/2023, notificata il 4/7/2023 e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n.
1129/2021 del 10/10/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea e quindi rigettata l'opposizione proposta dal sig. CP_1 perché infondata in fatto e in diritto;
− Che venga accertato e dichiarato, in ogni caso, che l'appellante è creditrice nei
[...] confronti del sig. dell'importo di € 51.867,93 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che Controparte_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso: − Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, rimborso spese generali, IVA e CPA”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, -Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 621/2023 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, nel giudizio Rg.
3925/2021. Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, con richiesta di distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10 ottobre
2021, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 51.867,93, Controparte_1 oltre interessi e spese, in favore di Il decreto monitorio si fondava su due Parte_1 distinti rapporti contrattuali asseritamente intercorsi tra il debitore e ST NC S.p.A., successivamente ceduti alla società ingiungente. Il primo rapporto concerneva un contratto di apertura di credito revolving identificato con il numero 10051200565927, per un importo massimo autorizzato di euro 1.500,00, dal quale risultava un saldo debitore di euro 3.199,11. Il secondo rapporto riguardava un finanziamento personale numero 20024175357513 per un importo di euro 49.000,00, da restituire in
120 rate mensili consecutive di euro 591,80, dal quale emergeva un saldo debitore di euro 48.668,82.
La società creditrice agiva per il tramite della mandataria Pt_1 Parte_1 [...]
in virtù di procura notarile, affermando di essere subentrata nei diritti creditizi in forza Parte_2 di un contratto di cessione stipulato con ST NC S.p.A. in data 17 dicembre 2020. La pretesa creditoria si articolava quindi sulla base di una duplice operazione giuridica: da un lato, i contratti di finanziamento originariamente stipulati tra il debitore e l'istituto bancario cedente, dall'altro,
pagina 2 di 11 l'operazione di cessione del credito che avrebbe trasferito la titolarità delle posizioni debitorie in capo alla società cessionaria.
Il debitore tuttavia, contestava la pretesa creditoria e proponeva opposizione (RG Controparte_1
3925/2021) al decreto ingiuntivo, principalmente eccependo la legittimazione attiva della società creditrice e sollevando poi eccezioni relative alla mancata prova dell'erogazione del credito e della conclusione dei contratti per mancata accettazione da parte dell'originario istituto bancario stipulante.
La controversia si incentrava quindi su questioni di carattere sia processuale che sostanziale, riguardanti da un lato la titolarità del diritto di credito e dall'altro l'esistenza stessa dei rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa monitoria.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1 in data 11 aprile 2022, domandando la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso con il rigetto di ogni domanda dell'opponente. La società opposta contestava integralmente la fondatezza dell'avversa opposizione, rilevando di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare il subentro nei diritti del cedente mediante il cosiddetto annex, recante un elenco di posizioni debitorie cedute, e sostenendo che la cessione del credito oggetto del giudizio era avvenuta ai sensi dell'articolo 1260 c.c. e non già a norma dell'articolo 58 del Testo
Unico NCrio.
Con ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 all'esito dell'udienza ex art. 183 cpc, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, che aveva poi esito negativo. Il giudice disponeva quindi lo scambio delle memorie ex articolo 183, comma sesto, cpc. All'esito del deposito delle memorie difensive, rigettata ogni istanza istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 22 febbraio 2023, concedendo alle parti i termini ex articolo 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La decisione appellata
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 621 del 29 giugno 2023, pubblicata il 3 luglio 2023 e notificata il 4 luglio 2023, accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo numero 1129 del 10 ottobre 2021, compensando integralmente le spese processuali tra le parti. La decisione si fondava sulla rilevata carenza di prova dell'avvenuta cessione in capo a
[...] dei crediti oggetto dei contratti di apertura di credito numero 10051200565927 e di Parte_1 pagina 3 di 11 finanziamento numero 20024175357513, entrambi stipulati dall'opponente con ST NC
S.p.A., con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Il giudice di primo grado, preliminarmente distinguendo tra legittimazione ad agire in senso processuale e titolarità sostanziale del rapporto controverso, precisava che nel caso di specie non si poneva una questione pregiudiziale di legittimazione processuale, bensì un problema di legittimazione attiva in senso sostanziale, concernente l'esistenza in capo a del potere di disporre Parte_1 efficacemente del diritto azionato. La sentenza richiamava i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
Il Tribunale rilevava che, a fronte della avvenuta contestazione inerente alla cessione del credito oggetto della domanda monitoria, era specifico onere dell'istituto di credito opposto fornire la prova della titolarità della posizione giuridica vantata. In particolare, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare che, nell'ambito della cessione di crediti intervenuta con ST NC S.p.A., rientrasse anche il credito sulla base del quale era stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Il contratto di cessione dei crediti prodotto in via monitoria non consentiva specificamente di accertare che i rapporti contrattuali facenti capo al sig. fossero ricompresi nell'atto di Controparte_1 cessione, atteso che le caratteristiche designanti il credito che si desumevano dal regolamento contrattuale apparivano generiche e, soprattutto, non aveva prodotto Parte_1
l'allegato A nell'ambito del quale sarebbero stati individuati i singoli crediti ceduti secondo il testo del contratto, essendosi limitata a depositare un documento denominato "annex" costituente – nella prospettazione della sentenza gravata – una mera produzione unilaterale priva di data certa e di alcuna valida sottoscrizione riconducibile alle parti. Tale documento consisteva in una semplice tabella oscurata dalla quale si evinceva una riga evidenziata in giallo recante il nominativo e le asserite posizioni debitorie dell'opponente, ma che non consentiva di ritenere che i crediti azionati fossero effettivamente inclusi nella cessione intervenuta tra ST NC S.p.A. e Parte_1
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello per il tramite della mandataria proponeva Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2023, impugnando integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea e domandando la riforma della stessa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, l'accertamento e la dichiarazione della propria qualità di creditrice nei confronti di per l'importo di euro 51.867,93, oltre interessi di mora al tasso legale Controparte_1 fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. L'appellante articolava le proprie pagina 4 di 11 doglianze contestando recisamente le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, sostenendo che esse erano frutto di una mancata valutazione della documentazione prodotta e che nessuna norma imponeva la produzione della versione integrale del contratto di cessione corredata dall'allegato A recante l'elenco dei crediti ceduti.
La società appellante ribadiva di aver dato prova della titolarità del credito ingiunto mediante la produzione del contratto di cessione crediti del 17 dicembre 2020 tra ST e , Pt_1 dell'estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei singoli crediti ceduti, debitamente omissato per ragioni di riservatezza, tra cui figuravano inequivocabilmente anche i crediti azionati nei confronti del debitore, e delle comunicazioni ex articolo 1264 del codice civile dell'intervenuta cessione dei crediti mai contestate dal debitore prima della notifica del decreto ingiuntivo. L'appellante sosteneva che l'estratto prodotto riportava chiaramente tutti i riferimenti delle due posizioni cedute, costituendo prova inconfutabile che i crediti azionati erano ricompresi nel perimetro della cessione, specificando i numeri identificativi dei contratti di finanziamento, il nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita del debitore ceduto, la descrizione della forma tecnica del rapporto e l'importo dei crediti ceduti.
Negli scritti successivi, l'appellante sviluppava ulteriormente le proprie argomentazioni sostenendo che la titolarità del credito poteva essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici ex articolo 2729 del codice civile, facendo riferimento al possesso da parte di dei contratti di finanziamento Pt_1 sottoscritti, di tutta la documentazione riferita alla posizione debitoria, della documentazione personale e reddituale del debitore e del contratto di cessione prodotto già in sede monitoria. L'appellante precisava inoltre che il credito originariamente vantato da ST era stato ceduto nelle forme della cessione codicistica di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, non trattandosi di cessione di rapporti giuridici in blocco né di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, sicché il richiamo all'articolo 58 del Testo Unico NCrio risultava inconferente. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 Controparte_1 febbraio 2024, domandando il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato sosteneva che il proposto appello appariva palesemente infondato, limitandosi ad una mera riproposizione di assunti già motivatamente e puntualmente rigettati dal giudice di prime cure, il cui iter decisionale l'appellante non analizzava né censurava in modo specifico. L'appellato rilevava la mancanza di una pertinente ed argomentata critica relativamente alle parti motivazionali che si intendevano censurare e alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché di una puntuale indicazione delle modifiche richieste relativamente alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Quanto al merito delle questioni controverse, l'appellato ribadiva che la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria era stata eccepita sin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione pagina 5 di 11 e che gli argomenti dedotti in sede di appello nulla aggiungevano a quanto già versato in atti in primo grado, non inficiando in alcun modo l'iter argomentativo posto a motivare la sentenza impugnata.
L'appellato sottolineava che il documento prodotto dalla pretesa cessionaria, privo di data certa e di alcuna valida sottoscrizione riconducibile alle parti, rappresentava una mera produzione unilaterale, evidenziando che il contratto di cessione recava a pagina 34 l'allegato A "elenco dei crediti ceduti", prodotto però in bianco con unicamente l'intestazione e del tutto difforme dal documento che la controparte sosteneva essere un estratto del suddetto allegato.
Negli scritti conclusivi e di replica, l'appellato sviluppava ulteriormente le proprie difese contestando integralmente le argomentazioni avversarie e ribadendo che l'onere probatorio gravante sulla pretesa cessionaria non era stato soddisfatto. L'appellato precisava che l'allegato A recante l'elenco dei rapporti ceduti non era stato prodotto neppure per estratto, sottolineando che il documento prodotto dalla controparte era con ogni evidenza lo stampato di una pagina di personal computer, privo di data certa, di sottoscrizioni e di qualsivoglia elemento che lo potesse identificare con l'allegato A prodotto invece completamente omissato e privo di riferimenti al rapporto controverso. Per mero tuziorismo,
l'appellato ribadiva inoltre che la pretesa creditoria dedotta era comunque infondata anche nel merito, avendo eccepito sin dall'atto introduttivo la mancanza di prova del perfezionamento dei contratti e la mancata erogazione degli importi asseritamente mutuati.
5. Tema del contendere
La controversia presenta come questione centrale ed ex ipothesi assorbente la prova della legittimazione sostanziale attiva di quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
ST NC S.p.A. nei confronti di Controparte_1
Come cennato, per il tramite della mandataria Parte_1 Parte_2 domanda in via principale la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ivrea con la conferma del decreto ingiuntivo numero 1129 del 10 ottobre 2021 e il rigetto dell'opposizione proposta da
In via subordine, l'appellante chiede l'accertamento e la dichiarazione della propria Controparte_1 qualità di creditrice nei confronti dell'appellato per l'importo di euro 51.867,93, oltre interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso, l'appellante domanda la condanna dell'appellato al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, Controparte_1 sostenendo che non è stata fornita prova dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto dei contratti di apertura di credito n. 10051200565927 e di finanziamento n. 20024175357513. L'appellato contesta l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'appellante, rilevando che l'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti è stato prodotto in bianco e che il documento denominato pagina 6 di 11 "annex" costituisce una mera produzione unilaterale priva di data certa e di sottoscrizioni. Per mero tuziorismo, l'appellato eccepisce inoltre la mancata erogazione degli importi asseritamente mutuati e la mancanza di prova del perfezionamento dei contratti.
L'appellante sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto di cessione del 17 dicembre 2020, dell'estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti e delle comunicazioni di cessione inviate al debitore. L'appellato contesta, invece, l'efficacia probatoria di tale documentazione, evidenziando che il documento prodotto come estratto dell'allegato A si presenta come lo stampato di una pagina di personal computer privo di data certa e di sottoscrizioni.
Una seconda questione controversa riguarda la natura giuridica della cessione operata tra ST e
. L'appellante qualifica l'operazione come cessione codicistica ex articoli 1260 e ss. Parte_1
c.c., di là della ex adverso contestata operatività della cessione in blocco ex articolo 58 del Testo Unico
NCrio, con conseguenti diverse implicazioni probatorie.
Ulteriore profilo controverso, in tale traiettoria argomentativa, concerne l'efficacia della notificazione della cessione operata dall'appellante nei confronti dell'appellato. L'appellante sostiene di aver regolarmente comunicato la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 c.c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'appellato contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua provenienza dalla cedente originaria.
Risultano pacifiche tra le parti l'esistenza dei contratti di finanziamento sottoscritti dal debitore con
ST NC, non avendo l'appellato specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti contrattuali. È altresì non controversa la circostanza dell'inadempimento dell'appellato rispetto agli obblighi restitutori, non avendo lo stesso fornito prova di aver integralmente adempiuto all'obbligazione. Parimenti non risulta contestata l'operazione di cessione in astratto tra ST
NC e , concentrandosi la controversia sulla dimostrazione dell'inclusione degli Parte_1 specifici crediti azionati nell'ambito di tale operazione.
6. Motivi della decisione
La controversia in esame, come cennato, presenta come questione centrale la prova della legittimazione sostanziale attiva di quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
ST NC S.p.A. nei confronti di Tale questione richiede un'analisi Controparte_1 articolata che distingua tra la prova dell'esistenza dell'operazione di cessione e la dimostrazione dell'inclusione degli specifici crediti azionati nell'ambito di tale operazione.
La questione relativa alla titolarità del credito, come correttamente osservato dal primo giudice, non attiene alla legittimazione processuale ex articolo 81 cpc, ma costituisce questione preliminare di merito pagina 7 di 11 che investe la titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio (Cass. ord. 10018 del 16.4.2025 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di cessioni di crediti in blocco, la Suprema Corte ha altresì precisato, da ultimo, che deve distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Tale distinzione assume particolare rilevanza nel caso di specie, dove l'appellato non contesta l'esistenza in astratto dell'operazione di cessione tra ST e ma specificamente Parte_1
l'inclusione dei crediti controversi nell'ambito di tale operazione.
L'appellante ha prodotto il contratto di cessione del 17 dicembre 2020, un documento denominato
"annex" che sostiene essere estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti, e le comunicazioni di cessione inviate al debitore. Tuttavia, l'esame di tale documentazione rivela significative lacune probatorie che impediscono di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo all'appellante.
Il contratto di cessione, pur essendo stato prodotto, presenta l'allegato A completamente in bianco, limitandosi a riportare la sola intestazione "elenco dei crediti ceduti" senza alcuna specificazione dei rapporti effettivamente trasferiti. Tale circostanza assume particolare rilevanza considerando che l'articolo 1, punto 1.1, del contratto stesso rinvia espressamente all'allegato A per l'identificazione dei singoli crediti ceduti.
Il documento denominato "annex", prodotto come estratto dell'allegato A, si presenta come una semplice tabella oscurata dalla quale si evince una riga evidenziata in giallo recante il nominativo e le asserite posizioni debitorie dell'appellato. Tale documento, tuttavia, è privo di data certa, di sottoscrizioni riconducibili alle parti contraenti e di qualsiasi elemento che consenta di ricondurlo con certezza al contenuto dell'allegato A del contratto di cessione. Come evidenziato dal giudice di primo grado, trattasi di una mera produzione unilaterale che non può ritenersi idonea a dimostrare l'inclusione dei crediti azionati nell'operazione di cessione, né la forma pubblicistica del contratto di cessione può surrogare tale carenza, dal momento che le certificazioni di formazione unilaterale rilasciate da pubblici ufficiali che attestino soltanto l'inserimento di nominativi in elenchi depositati dallo stesso soggetto che si afferma cessionario, prive della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione, risultano inidonee ad assolvere all'onere probatorio richiesto per dimostrare l'avvenuta cessione del credito specifico
(App. Bologna, sent. n. 1379 del 31 luglio 2025).
L'appellante qualifica però l'operazione come cessione codicistica ex articoli 1260 e seguenti c.c., sostenendo che il richiamo all'articolo 58 del Testo Unico NCrio risulterebbe inconferente.
La propugnata sussunzione della cessione per cui è causa nell'ambito della disciplina generale non giova comunque alla prospettazione di parte appellante ed invero, delle due l'una. pagina 8 di 11 Nel caso di cessioni in blocco ex articolo 58 del Testo Unico NCrio, la Corte di Cassazione ha chiarito con ordinanza n. 10018 del 16 aprile 2025 che l'avviso ex articolo 58 TUB ha la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'avvenuta cessione, potendo rivestire unicamente valore indiziario nell'ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, specialmente quando la pubblicazione sia avvenuta su iniziativa della parte cedente. L'inidoneità del documento definito dalla parte come “Allegato A” a provare il trasferimento del credito de quo ai sensi della normativa speciale rende fondata sotto tale profilo l'opposizione, così come già ritenuto dal primo giudice.
Qualora, invece, si volesse ritenere applicabile la disciplina codicistica, l'articolo 1262 c.c., se è vero che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, ma tale disposizione non esonera affatto il cessionario dall'onere di dimostrare l'avvenuta cessione quando questa venga specificamente contestata dal debitore ceduto. Al riguardo, l'appellante sostiene di aver regolarmente comunicato la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, l'appellato contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua provenienza dalla cedente originaria, rilevando che la cartolina di ricevimento prodotta prova soltanto l'invio di una comunicazione da parte della asserita cessionaria e non da Pt_1 parte di ST. Nondimeno, come più volte affermato dalla Suprema Corte, deve distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco (Cass. ord. n.
15088 del 5 giugno 2025). Quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dunque, quando il debitore ceduto contesti specificamente l'esistenza del contratto di cessione e non soltanto l'inclusione del proprio credito nell'operazione di trasferimento, il preteso cessionario ha l'onere di fornire la prova documentale dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e del conseguente trasferimento della titolarità del credito (App. Bari sent. 956 del 20 giugno 2025; App Torino, sent. n. 319 del 7 aprile
2025).
Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'appellante avrebbe ben potuto adempiere al proprio onere probatorio producendo la versione integrale del contratto di cessione corredata dall'allegato A, quantomeno in forma di stralcio, adempimento che non appare oltremodo gravoso né concretamente inesigibile.
In tale contesto non può soccorrere il ricorso, propugnato da parte appellante, alle presunzioni semplici ex articolo 2729 c.c., in forza del possesso dei contratti di finanziamento sottoscritti, della pagina 9 di 11 documentazione riferita alla posizione debitoria e del contratto di cessione. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta in quanto il mero possesso della documentazione relativa al rapporto contrattuale non è idoneo a sostituire la prova documentale dell'avvenuta cessione, posto che la cessione, nel caso di specie, ha forma scritta e l'oggetto è individuato per relationem ad un altro documento scritto, il più volte evocato Allegato A, non risultante agli atti.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti, rilevando che l'appellante non ha assolto al proprio onere di dimostrare l'inclusione dei crediti azionati nell'operazione di cessione intercorsa con ST
NC S.p.A. Tale valutazione appare immune da vizi e meritevole di conferma, non essendo stata l'appellante in grado di fornire elementi probatori idonei a superare le fondate contestazioni sollevate dall'appellato.
Rigettato l'appello sotto il profilo indicato, le ulteriori questioni di merito, sollevate dall'appellato per mero tuziorismo e relative alla mancata erogazione degli importi mutuati e alla mancanza di prova del perfezionamento dei contratti, restano assorbite.
La compensazione delle spese processuali disposta dal tribunale motivata sulla base dell'obiettiva controvertibilità delle questioni prospettate e nel fatto che la decisione investe un profilo di carattere formale, pur se decisivo per l'esito della controversia, non ha comunque formato oggetto di appello incidentale e su di essa è dunque caduto il giudicato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante ed in favore di parte appellata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, arrotondati lievemente per eccesso in ragione della prossimità del valore di causa allo scaglione superiore e con distrazione in favore del legale, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata e, per essa, al legale di parte opponente, siccome distrattario, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
pagina 10 di 11 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
16.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere ist.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1063/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI, presso il cui studio è
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° cp., cpc all'atto introduttivo;
parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIANNI Controparte_1 C.F._1
PUDDU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di costituzione;
parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “In via principale: − Che venga riformata la sentenza n. 621/2023 del Tribunale di Ivrea (RG n. 3925/2021), Giudice
Dott. Augusto Salustri, pubblicata il 3/7/2023, notificata il 4/7/2023 e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n.
1129/2021 del 10/10/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea e quindi rigettata l'opposizione proposta dal sig. CP_1 perché infondata in fatto e in diritto;
− Che venga accertato e dichiarato, in ogni caso, che l'appellante è creditrice nei
[...] confronti del sig. dell'importo di € 51.867,93 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che Controparte_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso: − Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, rimborso spese generali, IVA e CPA”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, -Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 621/2023 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, nel giudizio Rg.
3925/2021. Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, con richiesta di distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10 ottobre
2021, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 51.867,93, Controparte_1 oltre interessi e spese, in favore di Il decreto monitorio si fondava su due Parte_1 distinti rapporti contrattuali asseritamente intercorsi tra il debitore e ST NC S.p.A., successivamente ceduti alla società ingiungente. Il primo rapporto concerneva un contratto di apertura di credito revolving identificato con il numero 10051200565927, per un importo massimo autorizzato di euro 1.500,00, dal quale risultava un saldo debitore di euro 3.199,11. Il secondo rapporto riguardava un finanziamento personale numero 20024175357513 per un importo di euro 49.000,00, da restituire in
120 rate mensili consecutive di euro 591,80, dal quale emergeva un saldo debitore di euro 48.668,82.
La società creditrice agiva per il tramite della mandataria Pt_1 Parte_1 [...]
in virtù di procura notarile, affermando di essere subentrata nei diritti creditizi in forza Parte_2 di un contratto di cessione stipulato con ST NC S.p.A. in data 17 dicembre 2020. La pretesa creditoria si articolava quindi sulla base di una duplice operazione giuridica: da un lato, i contratti di finanziamento originariamente stipulati tra il debitore e l'istituto bancario cedente, dall'altro,
pagina 2 di 11 l'operazione di cessione del credito che avrebbe trasferito la titolarità delle posizioni debitorie in capo alla società cessionaria.
Il debitore tuttavia, contestava la pretesa creditoria e proponeva opposizione (RG Controparte_1
3925/2021) al decreto ingiuntivo, principalmente eccependo la legittimazione attiva della società creditrice e sollevando poi eccezioni relative alla mancata prova dell'erogazione del credito e della conclusione dei contratti per mancata accettazione da parte dell'originario istituto bancario stipulante.
La controversia si incentrava quindi su questioni di carattere sia processuale che sostanziale, riguardanti da un lato la titolarità del diritto di credito e dall'altro l'esistenza stessa dei rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa monitoria.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1 in data 11 aprile 2022, domandando la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso con il rigetto di ogni domanda dell'opponente. La società opposta contestava integralmente la fondatezza dell'avversa opposizione, rilevando di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare il subentro nei diritti del cedente mediante il cosiddetto annex, recante un elenco di posizioni debitorie cedute, e sostenendo che la cessione del credito oggetto del giudizio era avvenuta ai sensi dell'articolo 1260 c.c. e non già a norma dell'articolo 58 del Testo
Unico NCrio.
Con ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 all'esito dell'udienza ex art. 183 cpc, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, che aveva poi esito negativo. Il giudice disponeva quindi lo scambio delle memorie ex articolo 183, comma sesto, cpc. All'esito del deposito delle memorie difensive, rigettata ogni istanza istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 22 febbraio 2023, concedendo alle parti i termini ex articolo 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La decisione appellata
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 621 del 29 giugno 2023, pubblicata il 3 luglio 2023 e notificata il 4 luglio 2023, accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo numero 1129 del 10 ottobre 2021, compensando integralmente le spese processuali tra le parti. La decisione si fondava sulla rilevata carenza di prova dell'avvenuta cessione in capo a
[...] dei crediti oggetto dei contratti di apertura di credito numero 10051200565927 e di Parte_1 pagina 3 di 11 finanziamento numero 20024175357513, entrambi stipulati dall'opponente con ST NC
S.p.A., con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Il giudice di primo grado, preliminarmente distinguendo tra legittimazione ad agire in senso processuale e titolarità sostanziale del rapporto controverso, precisava che nel caso di specie non si poneva una questione pregiudiziale di legittimazione processuale, bensì un problema di legittimazione attiva in senso sostanziale, concernente l'esistenza in capo a del potere di disporre Parte_1 efficacemente del diritto azionato. La sentenza richiamava i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
Il Tribunale rilevava che, a fronte della avvenuta contestazione inerente alla cessione del credito oggetto della domanda monitoria, era specifico onere dell'istituto di credito opposto fornire la prova della titolarità della posizione giuridica vantata. In particolare, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare che, nell'ambito della cessione di crediti intervenuta con ST NC S.p.A., rientrasse anche il credito sulla base del quale era stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Il contratto di cessione dei crediti prodotto in via monitoria non consentiva specificamente di accertare che i rapporti contrattuali facenti capo al sig. fossero ricompresi nell'atto di Controparte_1 cessione, atteso che le caratteristiche designanti il credito che si desumevano dal regolamento contrattuale apparivano generiche e, soprattutto, non aveva prodotto Parte_1
l'allegato A nell'ambito del quale sarebbero stati individuati i singoli crediti ceduti secondo il testo del contratto, essendosi limitata a depositare un documento denominato "annex" costituente – nella prospettazione della sentenza gravata – una mera produzione unilaterale priva di data certa e di alcuna valida sottoscrizione riconducibile alle parti. Tale documento consisteva in una semplice tabella oscurata dalla quale si evinceva una riga evidenziata in giallo recante il nominativo e le asserite posizioni debitorie dell'opponente, ma che non consentiva di ritenere che i crediti azionati fossero effettivamente inclusi nella cessione intervenuta tra ST NC S.p.A. e Parte_1
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello per il tramite della mandataria proponeva Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2023, impugnando integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea e domandando la riforma della stessa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, l'accertamento e la dichiarazione della propria qualità di creditrice nei confronti di per l'importo di euro 51.867,93, oltre interessi di mora al tasso legale Controparte_1 fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. L'appellante articolava le proprie pagina 4 di 11 doglianze contestando recisamente le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, sostenendo che esse erano frutto di una mancata valutazione della documentazione prodotta e che nessuna norma imponeva la produzione della versione integrale del contratto di cessione corredata dall'allegato A recante l'elenco dei crediti ceduti.
La società appellante ribadiva di aver dato prova della titolarità del credito ingiunto mediante la produzione del contratto di cessione crediti del 17 dicembre 2020 tra ST e , Pt_1 dell'estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei singoli crediti ceduti, debitamente omissato per ragioni di riservatezza, tra cui figuravano inequivocabilmente anche i crediti azionati nei confronti del debitore, e delle comunicazioni ex articolo 1264 del codice civile dell'intervenuta cessione dei crediti mai contestate dal debitore prima della notifica del decreto ingiuntivo. L'appellante sosteneva che l'estratto prodotto riportava chiaramente tutti i riferimenti delle due posizioni cedute, costituendo prova inconfutabile che i crediti azionati erano ricompresi nel perimetro della cessione, specificando i numeri identificativi dei contratti di finanziamento, il nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita del debitore ceduto, la descrizione della forma tecnica del rapporto e l'importo dei crediti ceduti.
Negli scritti successivi, l'appellante sviluppava ulteriormente le proprie argomentazioni sostenendo che la titolarità del credito poteva essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici ex articolo 2729 del codice civile, facendo riferimento al possesso da parte di dei contratti di finanziamento Pt_1 sottoscritti, di tutta la documentazione riferita alla posizione debitoria, della documentazione personale e reddituale del debitore e del contratto di cessione prodotto già in sede monitoria. L'appellante precisava inoltre che il credito originariamente vantato da ST era stato ceduto nelle forme della cessione codicistica di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, non trattandosi di cessione di rapporti giuridici in blocco né di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, sicché il richiamo all'articolo 58 del Testo Unico NCrio risultava inconferente. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 Controparte_1 febbraio 2024, domandando il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato sosteneva che il proposto appello appariva palesemente infondato, limitandosi ad una mera riproposizione di assunti già motivatamente e puntualmente rigettati dal giudice di prime cure, il cui iter decisionale l'appellante non analizzava né censurava in modo specifico. L'appellato rilevava la mancanza di una pertinente ed argomentata critica relativamente alle parti motivazionali che si intendevano censurare e alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché di una puntuale indicazione delle modifiche richieste relativamente alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Quanto al merito delle questioni controverse, l'appellato ribadiva che la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria era stata eccepita sin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione pagina 5 di 11 e che gli argomenti dedotti in sede di appello nulla aggiungevano a quanto già versato in atti in primo grado, non inficiando in alcun modo l'iter argomentativo posto a motivare la sentenza impugnata.
L'appellato sottolineava che il documento prodotto dalla pretesa cessionaria, privo di data certa e di alcuna valida sottoscrizione riconducibile alle parti, rappresentava una mera produzione unilaterale, evidenziando che il contratto di cessione recava a pagina 34 l'allegato A "elenco dei crediti ceduti", prodotto però in bianco con unicamente l'intestazione e del tutto difforme dal documento che la controparte sosteneva essere un estratto del suddetto allegato.
Negli scritti conclusivi e di replica, l'appellato sviluppava ulteriormente le proprie difese contestando integralmente le argomentazioni avversarie e ribadendo che l'onere probatorio gravante sulla pretesa cessionaria non era stato soddisfatto. L'appellato precisava che l'allegato A recante l'elenco dei rapporti ceduti non era stato prodotto neppure per estratto, sottolineando che il documento prodotto dalla controparte era con ogni evidenza lo stampato di una pagina di personal computer, privo di data certa, di sottoscrizioni e di qualsivoglia elemento che lo potesse identificare con l'allegato A prodotto invece completamente omissato e privo di riferimenti al rapporto controverso. Per mero tuziorismo,
l'appellato ribadiva inoltre che la pretesa creditoria dedotta era comunque infondata anche nel merito, avendo eccepito sin dall'atto introduttivo la mancanza di prova del perfezionamento dei contratti e la mancata erogazione degli importi asseritamente mutuati.
5. Tema del contendere
La controversia presenta come questione centrale ed ex ipothesi assorbente la prova della legittimazione sostanziale attiva di quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
ST NC S.p.A. nei confronti di Controparte_1
Come cennato, per il tramite della mandataria Parte_1 Parte_2 domanda in via principale la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ivrea con la conferma del decreto ingiuntivo numero 1129 del 10 ottobre 2021 e il rigetto dell'opposizione proposta da
In via subordine, l'appellante chiede l'accertamento e la dichiarazione della propria Controparte_1 qualità di creditrice nei confronti dell'appellato per l'importo di euro 51.867,93, oltre interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso, l'appellante domanda la condanna dell'appellato al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, Controparte_1 sostenendo che non è stata fornita prova dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto dei contratti di apertura di credito n. 10051200565927 e di finanziamento n. 20024175357513. L'appellato contesta l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'appellante, rilevando che l'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti è stato prodotto in bianco e che il documento denominato pagina 6 di 11 "annex" costituisce una mera produzione unilaterale priva di data certa e di sottoscrizioni. Per mero tuziorismo, l'appellato eccepisce inoltre la mancata erogazione degli importi asseritamente mutuati e la mancanza di prova del perfezionamento dei contratti.
L'appellante sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto di cessione del 17 dicembre 2020, dell'estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti e delle comunicazioni di cessione inviate al debitore. L'appellato contesta, invece, l'efficacia probatoria di tale documentazione, evidenziando che il documento prodotto come estratto dell'allegato A si presenta come lo stampato di una pagina di personal computer privo di data certa e di sottoscrizioni.
Una seconda questione controversa riguarda la natura giuridica della cessione operata tra ST e
. L'appellante qualifica l'operazione come cessione codicistica ex articoli 1260 e ss. Parte_1
c.c., di là della ex adverso contestata operatività della cessione in blocco ex articolo 58 del Testo Unico
NCrio, con conseguenti diverse implicazioni probatorie.
Ulteriore profilo controverso, in tale traiettoria argomentativa, concerne l'efficacia della notificazione della cessione operata dall'appellante nei confronti dell'appellato. L'appellante sostiene di aver regolarmente comunicato la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 c.c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'appellato contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua provenienza dalla cedente originaria.
Risultano pacifiche tra le parti l'esistenza dei contratti di finanziamento sottoscritti dal debitore con
ST NC, non avendo l'appellato specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti contrattuali. È altresì non controversa la circostanza dell'inadempimento dell'appellato rispetto agli obblighi restitutori, non avendo lo stesso fornito prova di aver integralmente adempiuto all'obbligazione. Parimenti non risulta contestata l'operazione di cessione in astratto tra ST
NC e , concentrandosi la controversia sulla dimostrazione dell'inclusione degli Parte_1 specifici crediti azionati nell'ambito di tale operazione.
6. Motivi della decisione
La controversia in esame, come cennato, presenta come questione centrale la prova della legittimazione sostanziale attiva di quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Parte_1
ST NC S.p.A. nei confronti di Tale questione richiede un'analisi Controparte_1 articolata che distingua tra la prova dell'esistenza dell'operazione di cessione e la dimostrazione dell'inclusione degli specifici crediti azionati nell'ambito di tale operazione.
La questione relativa alla titolarità del credito, come correttamente osservato dal primo giudice, non attiene alla legittimazione processuale ex articolo 81 cpc, ma costituisce questione preliminare di merito pagina 7 di 11 che investe la titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio (Cass. ord. 10018 del 16.4.2025 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di cessioni di crediti in blocco, la Suprema Corte ha altresì precisato, da ultimo, che deve distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Tale distinzione assume particolare rilevanza nel caso di specie, dove l'appellato non contesta l'esistenza in astratto dell'operazione di cessione tra ST e ma specificamente Parte_1
l'inclusione dei crediti controversi nell'ambito di tale operazione.
L'appellante ha prodotto il contratto di cessione del 17 dicembre 2020, un documento denominato
"annex" che sostiene essere estratto dell'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti, e le comunicazioni di cessione inviate al debitore. Tuttavia, l'esame di tale documentazione rivela significative lacune probatorie che impediscono di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo all'appellante.
Il contratto di cessione, pur essendo stato prodotto, presenta l'allegato A completamente in bianco, limitandosi a riportare la sola intestazione "elenco dei crediti ceduti" senza alcuna specificazione dei rapporti effettivamente trasferiti. Tale circostanza assume particolare rilevanza considerando che l'articolo 1, punto 1.1, del contratto stesso rinvia espressamente all'allegato A per l'identificazione dei singoli crediti ceduti.
Il documento denominato "annex", prodotto come estratto dell'allegato A, si presenta come una semplice tabella oscurata dalla quale si evince una riga evidenziata in giallo recante il nominativo e le asserite posizioni debitorie dell'appellato. Tale documento, tuttavia, è privo di data certa, di sottoscrizioni riconducibili alle parti contraenti e di qualsiasi elemento che consenta di ricondurlo con certezza al contenuto dell'allegato A del contratto di cessione. Come evidenziato dal giudice di primo grado, trattasi di una mera produzione unilaterale che non può ritenersi idonea a dimostrare l'inclusione dei crediti azionati nell'operazione di cessione, né la forma pubblicistica del contratto di cessione può surrogare tale carenza, dal momento che le certificazioni di formazione unilaterale rilasciate da pubblici ufficiali che attestino soltanto l'inserimento di nominativi in elenchi depositati dallo stesso soggetto che si afferma cessionario, prive della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione, risultano inidonee ad assolvere all'onere probatorio richiesto per dimostrare l'avvenuta cessione del credito specifico
(App. Bologna, sent. n. 1379 del 31 luglio 2025).
L'appellante qualifica però l'operazione come cessione codicistica ex articoli 1260 e seguenti c.c., sostenendo che il richiamo all'articolo 58 del Testo Unico NCrio risulterebbe inconferente.
La propugnata sussunzione della cessione per cui è causa nell'ambito della disciplina generale non giova comunque alla prospettazione di parte appellante ed invero, delle due l'una. pagina 8 di 11 Nel caso di cessioni in blocco ex articolo 58 del Testo Unico NCrio, la Corte di Cassazione ha chiarito con ordinanza n. 10018 del 16 aprile 2025 che l'avviso ex articolo 58 TUB ha la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'avvenuta cessione, potendo rivestire unicamente valore indiziario nell'ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, specialmente quando la pubblicazione sia avvenuta su iniziativa della parte cedente. L'inidoneità del documento definito dalla parte come “Allegato A” a provare il trasferimento del credito de quo ai sensi della normativa speciale rende fondata sotto tale profilo l'opposizione, così come già ritenuto dal primo giudice.
Qualora, invece, si volesse ritenere applicabile la disciplina codicistica, l'articolo 1262 c.c., se è vero che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, ma tale disposizione non esonera affatto il cessionario dall'onere di dimostrare l'avvenuta cessione quando questa venga specificamente contestata dal debitore ceduto. Al riguardo, l'appellante sostiene di aver regolarmente comunicato la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, l'appellato contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua provenienza dalla cedente originaria, rilevando che la cartolina di ricevimento prodotta prova soltanto l'invio di una comunicazione da parte della asserita cessionaria e non da Pt_1 parte di ST. Nondimeno, come più volte affermato dalla Suprema Corte, deve distinguersi tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco (Cass. ord. n.
15088 del 5 giugno 2025). Quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dunque, quando il debitore ceduto contesti specificamente l'esistenza del contratto di cessione e non soltanto l'inclusione del proprio credito nell'operazione di trasferimento, il preteso cessionario ha l'onere di fornire la prova documentale dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e del conseguente trasferimento della titolarità del credito (App. Bari sent. 956 del 20 giugno 2025; App Torino, sent. n. 319 del 7 aprile
2025).
Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l'appellante avrebbe ben potuto adempiere al proprio onere probatorio producendo la versione integrale del contratto di cessione corredata dall'allegato A, quantomeno in forma di stralcio, adempimento che non appare oltremodo gravoso né concretamente inesigibile.
In tale contesto non può soccorrere il ricorso, propugnato da parte appellante, alle presunzioni semplici ex articolo 2729 c.c., in forza del possesso dei contratti di finanziamento sottoscritti, della pagina 9 di 11 documentazione riferita alla posizione debitoria e del contratto di cessione. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta in quanto il mero possesso della documentazione relativa al rapporto contrattuale non è idoneo a sostituire la prova documentale dell'avvenuta cessione, posto che la cessione, nel caso di specie, ha forma scritta e l'oggetto è individuato per relationem ad un altro documento scritto, il più volte evocato Allegato A, non risultante agli atti.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti, rilevando che l'appellante non ha assolto al proprio onere di dimostrare l'inclusione dei crediti azionati nell'operazione di cessione intercorsa con ST
NC S.p.A. Tale valutazione appare immune da vizi e meritevole di conferma, non essendo stata l'appellante in grado di fornire elementi probatori idonei a superare le fondate contestazioni sollevate dall'appellato.
Rigettato l'appello sotto il profilo indicato, le ulteriori questioni di merito, sollevate dall'appellato per mero tuziorismo e relative alla mancata erogazione degli importi mutuati e alla mancanza di prova del perfezionamento dei contratti, restano assorbite.
La compensazione delle spese processuali disposta dal tribunale motivata sulla base dell'obiettiva controvertibilità delle questioni prospettate e nel fatto che la decisione investe un profilo di carattere formale, pur se decisivo per l'esito della controversia, non ha comunque formato oggetto di appello incidentale e su di essa è dunque caduto il giudicato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante ed in favore di parte appellata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, arrotondati lievemente per eccesso in ragione della prossimità del valore di causa allo scaglione superiore e con distrazione in favore del legale, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata e, per essa, al legale di parte opponente, siccome distrattario, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
pagina 10 di 11 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
16.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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