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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliera rel.
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliera
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; previa sostituzione del relatore con la Consigliera, dott.ssa Lucia Gesummaria;
osservato che, che con provvedimento in data 24.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.5.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17/2019, e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Potenza Parte_1
Francesco appellante e
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Rotondano Giovanni appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 773/2018, pubblicata il 20.9.18, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 624/12 emesso dal medesimo Tribunale, ha così provveduto:
-revoca il d.i. opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
15.655,89 oltre interessi al tasso del 14,60% annuo, da contenersi comunque nei limiti del tasso soglia, dal 31.1.12 sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
al pagamento in favore di Findomestic Banca spa dei residui due terzi delle
[...] spese di lite che liquida in € 3.200,00 pari a due terzi dei compensi oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone le spese di ctu, separatamente liquidate a carico per un terzo dell'opposta e per due terzi dell'opponente;
Con atto di citazione del 14.1.2019, ha impugnato la Parte_1
sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 17.5.19, si è costituita per resistere al Controparte_1
gravame. pagina 1 di 2 Né all'udienza del 14.1.25 né all'udienza del 20.5.25 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025
La consigliera relatrice Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
pagina 2 di 2
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliera rel.
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliera
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; previa sostituzione del relatore con la Consigliera, dott.ssa Lucia Gesummaria;
osservato che, che con provvedimento in data 24.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.5.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17/2019, e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Potenza Parte_1
Francesco appellante e
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Rotondano Giovanni appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 773/2018, pubblicata il 20.9.18, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 624/12 emesso dal medesimo Tribunale, ha così provveduto:
-revoca il d.i. opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
15.655,89 oltre interessi al tasso del 14,60% annuo, da contenersi comunque nei limiti del tasso soglia, dal 31.1.12 sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
al pagamento in favore di Findomestic Banca spa dei residui due terzi delle
[...] spese di lite che liquida in € 3.200,00 pari a due terzi dei compensi oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone le spese di ctu, separatamente liquidate a carico per un terzo dell'opposta e per due terzi dell'opponente;
Con atto di citazione del 14.1.2019, ha impugnato la Parte_1
sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 17.5.19, si è costituita per resistere al Controparte_1
gravame. pagina 1 di 2 Né all'udienza del 14.1.25 né all'udienza del 20.5.25 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025
La consigliera relatrice Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
pagina 2 di 2