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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 669/2016 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 246/2016 del Tribunale di NE tra:
Tra: (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Manzione presso il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ), alla Via Germania Ovest n. 5, appellante
e
in persona del legale rappresentante , (C.F. , CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione con il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ), alla Via Germania Ovest n. 5, appellante contro
(C.F. ) (già in persona Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 CP_5 del l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Albano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Potenza alla Via Siracusa n.97 appellato
Conclusioni: come rassegnate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 03.04.2009 evocava in giudizio Parte_1 [...] divenuta e oggi e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 premetteva di aver intrattenuto col detto istituto di credito un conto corrente affidato con n.ro 1139. Deduceva a supporto della domanda che l'istituto di credito, oltre a determinare e mutare arbitrariamente il tasso d'interesse creditore, aveva applicato variazioni non pattuite del tasso di interesse debitore, in ogni caso vessatorie, in uno all'applicazione di spese e commissioni, in uno alle altre condizioni mai concordate per iscritto.
1.1. Deduceva, ancora, che quanto agli importi messi a disposizione la aveva CP_5 violato il divieto di anatocismo e la disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari, applicando la cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi ai tassi d'uso su piazza;
precisava, ancora di aver ceduto alla il 35% di quanto spettantele per CP_1
i titoli dedotti in lite e chiedeva, di conseguenza, che il Tribunale, disponesse in via istruttoria l'acquisizione degli estratti conto mancanti, rispetto a quelli prodotti da esso attore.
1.2. Concludeva quindi perché il Tribunale dichiarasse l'invalidità delle clausole applicate per la disciplina degli interessi dovuti dalla parte attrice, in particolare riguardo alla capitalizzazione trimestrale e ai tassi d'uso su piazza, nonché delle modalità riguardanti la determinazione delle valute e delle commissioni, non dovute, con condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore di esso attore e della cessionaria rispettivamente nella misura del 65% e del 35%, delle CP_1 somme spettanti all'esito dell'accertamento.
1.3. Si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda e Controparte_6
l'avvenuta pattuizione delle condizioni contrattuali applicate.
In particolare la banca convenuta impugnava in uno all'atto di citazione la documentazione allo stesso allegata mediante generico riferimento nel verbale di prima udienza.
1.4. Veniva disposta consulenza tecnica di ufficio formulando all'ausiliare i seguenti quesiti:
a) Ricostruire il rapporto in atto;
b) Accertare a quale saggio di interessi convenzionali sia stato applicato al rapporto dedotto in giudizio;
c) Verificare se la misura dello stesso sia stata determinata per iscritto o se essa sia stata comunque applicata in ragione di discipline vincolanti su scala nazionale;
d) In caso di mancata determinazione del tasso di interessi convenzionali, sostituisca agli interessi convenzionali calcolati dalla Banca gli interessi in misura legale fino all'entrata in vigore della L.n. 154/1992, e successivamente a tale data il tasso
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pag. 2 nominale indicato dal meccanismo di integrazione previsto nell'art. 5 della l. n.
154/1992 e nell'art. 117 co. 7 D. Lvo n. 385/1993;
e) Confrontare gli interessi praticati nel rapporto di lite con i tassi indicati nelle rilevazioni compiute dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 7 marzo 1996 n. 108, approntando un prospetto del saldo di conto che ritenga non dovuti gli interessi in caso di superamento dei tassi di soglia trimestrali;
f) Sottrarre dal saldo di conto azionato l'importo addebitabile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla senza alcun calcolo degli interessi CP_5 debitori, neanche con capitalizzazione annuale, fino al 30.6.2000;
g) Eliminare le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, se non contrattualmente determinate tra le parti per iscritto;
h) Inserire in ogni caso nel calcolo le spese dovute all'Istituto;
i) Indicare la somma complessivamente dovuta all'Istituto di Credito;
l) Quantifichi gli eventuali interessi pagati all'Istituto di credito “Banca Popolare di
Salerno”;
m) Accertare quanto altro utile a fini di giustizia.”
1.5. A seguito del rinvio per la precisazione delle conclusioni il Tribunale riteneva di rimettere la causa sul ruolo formulando il seguente quesito integrativo all'ausiliare:
“assumendo quale riferimento contabile, ai fini delle operazioni di ricalcolo, il saldo del primo estratto conto successivo, cioè dell'estratto conto da cui ha inizio la serie contabile continua di cui vi è prova in atti”.
2. Con la sentenza n.ro 246/2016 del 20.07.2016 il Tribunale di NE accoglieva parzialmente la domanda.
2.1. Riteneva preliminarmente il Tribunale che quanto alla cessione parziale del credito operata dall'attore in favore di la stessa dovesse considerarsi valida Pt_1 CP_1 ed efficace non essendo necessario un atto formale di notifica al debitore ceduto.
Osservava, ancora, che neppure era necessario, per la validità della cessione, che il credito fosse liquido ed esigibile, ben potendosi cedere un credito anche futuro, fermo che lo stesso sarà poi esigibile nell'ammontare che dovesse risultare accertato all'esito del giudizio.
2.2. Rigettata l'eccezione di prescrizione perché intempestiva, essendosi la banca convenuta costituitasi tardivamente, il Tribunale richiamava la giurisprudenza formatasi
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pag. 3 in materia di anatocismo e ripetizione di indebito bancario, in particolare quanto all'onere della prova.
2.3. Osservava il Tribunale che agli atti non risultava depositato un contratto firmato che desse conto delle condizioni economiche onde correttamente il CTU aveva determinato i tassi di interesse nella misura legale per i periodi fino al 08.07.1992 e, per il periodo successivo, facendo riferimento ai tassi dei BOT a 12 mesi con le modalità di cui all'art. 117 del D. L.vo 385/1993.
2.4. Richiamata l'evoluzione normativa intervenuta in materia di interessi passivi, il
Tribunale, riteneva corrette le operazioni effettuate dal CTU nella propria relazione, atteso che questi aveva escluso ogni forma di capitalizzazione fino alla data del
30.06.2000 e che per il periodo successivo rilevava che la banca si era attenuta a quanto deliberato dal CICR, aveva depurato il rapporto dedotto in giudizio della commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita, assumeva come base di partenza per il ricalcolo il saldo risultante dal primo estratto conto di cui v'era una serie continua.
2.5. Il Tribunale pertanto condannava in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. al pagamento, in favore di del 65% del complessivo Parte_1 importo di € 12.060,21, oltre interessi al tasso legale sulla quota di capitale spettante a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo. Del pari condannava Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in CP_1 persona del l.r. del 35% del complessivo importo di € 12.060,21, oltre interessi al tasso legale sulla misura spettante a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo.
3. Avverso la sentenza n.ro 246/2016 del Tribunale di NE proponeva appello e, a supporto, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1). Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 167 c.p.c.
2) Violazione dell'art. 116 c.p.c.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c.
3.1. Si costituiva in persona del l.r. (già Controparte_8 CP_6
deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.
3.2. Ritenuto necessario ricorrere ad una più completa ricostruzione del rapporto di conto corrente veniva conferito nuovo incarico al CTU cui venivano formulati i seguenti quesiti:
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pag. 4 “Ritenuta la necessità di un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare l'esatto dare avere tenendo conto degli estratti conto caratterizzati da carenze documentali intermedie e delle schede contabili;
ritenuto di affidare l'incarico allo stesso consulente già nominato nel corso del giudizio di primo grado sottoponendogli i quesiti cui ha risposto nel corso del giudizio di prime cure ed effettuando un duplice conteggio (un'ipotesi di ricalcolo tenendo conto anche degli estratti conto caratterizzati da carenze documentali intermedie e un'altra ipotesi di ricalcolo tenendo conto non solo di tutti gli estratti conto ma anche delle schede contabili), conteggio secondo i seguenti criteri:
A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto, dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto da1 correntista;
B) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:
e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato, e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale, risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.”
3.3. Convocato il CTU perché lo stesso fornisse i chiarimenti richiesti dalle parti, lo stesso compariva all'udienza del 04.04.2023.
3.4. All'udienza del 01.10.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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pag. 5 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Si esaminano per comodità espositiva congiuntamente i motivi di gravame.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso, a suo dire, il Tribunale non facendo buon governo del principio di non contestazione, attesa la produzione documentale costituita anche da scritture interne di produzione attorea mai analiticamente contestate all'atto della costituzione in giudizio.
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pag. 6 Col secondo motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. in cui il
Tribunale sarebbe incorso nel non aver valorizzato la documentazione prodotta dall'attore e costituita da schede contabili a copertura dei periodi in cui non c'era continuità negli estratti conto bancari, benché il CTU le avesse ritenute congrue e coerenti nelle risultanze contabili.
Col terzo motivo di impugnazione deduce il vizio costituito dalla mancata considerazione di documentazione agli atti in prime cure prodotta da parte appellante e pretermessa nella valutazione del Tribunale benché proveniente dalla parte contro cui veniva prodotta.
5.1. Atteso che la prima censura attiene al principio di non contestazione che parte appellante riferisce ai documenti allegati all'atto introduttivo, questa Corte deve effettuare una preliminare precisazione quanto alla sfera applicativa del principio stesso.
5.2. Intervenuta sul punto, la giurisprudenza nomofilattica ha avuto modo di precisare che: “…deve preliminarmente rilevarsi come il principio di non contestazione operi soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (Cass.
Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n.
3306, Rv. 657014-01)…” (Cass. civ., III, 26.06.2023, n.ro 18221)
5.3. Facendo buon governo di questo principio di diritto ormai confermato da giurisprudenza di legittimità consolidata, atteso che parte appellante incentra lo sviluppo del motivo sulla non contestazione analitica dei documenti, non dei fatti che con gli stessi si intende dimostrare, è evidente che non possono trarsi dal principio di non contestazione le conseguenze che intende ricavarvi parte appellante.
5.4. Deve comunque precisarsi che l'asserita equiparazione delle schede contabili predisposte dalla parte – i c.d. mastrini depositati in prime cure - agli estratti di conto corrente neppure può assumersi a fondamento della censura atteso che le sole scritture contabili regolarmente tenute e vidimate possono vedersi ascritto il valore di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. Anche ad un superficiale esame è evidente che i detti mastrini non hanno tale caratteristica e al più agli stessi può riconoscersi un mero valore indiziario.
E' evidentemente infondato il primo motivo di gravame.
5.5. Procedendo alla disamina del secondo motivo di impugnazione, la censura si incentra oltre che sulle argomentazioni di cui al primo motivo – vale a dire
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pag. 7 l'insussistente applicabilità della non contestazione ai documenti – l'affermazione del
Tribunale secondo cui le schede contabili hanno una valenza probante del tutto inadeguata ed insufficiente, inidonea a consentire una ricostruzione dell'eventuale indebito percepito dalla CP_5
5.6. Deve sul punto rilevarsi che la norma dell'art. 116 c.p.c. sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale. Deve ribadirsi come la stessa sia ravvisabile solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618; nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv.
658840-02, Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01, oltre a
Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 66311801).
5.7. Precisa la giurisprudenza di legittimità che “…la violazione dell'art. 116 c.p.c., non
e', pertanto, denunciabile "quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove" e ciò perché "le prove devono essere dal giudice valutate secondo il "suo" - precisa l'art. 116
- prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 34786 del 2021).
Difatti, “…se è vero che l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo "suo" non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva", perché si tratta pur sempre
"dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del "prudente" apprezzamento" (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la "legge non parla di "suo apprezzamento", ma di "suo prudente apprezzamento""), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova…in conclusione, l'art. 116 c.p.c., fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021)
5.8. Va da sé che, nell'esercizio nel caso di specie del principio di prudente apprezzamento nella valutazione del materiale probatorio, se il giudicante ha inteso discostarsi da quanto l'ausiliare nel solo primo conteggio – antecedente quindi alla relazione integrativa di prime cure – ha ritenuto coerente ed attendibile, ciò rientra nella
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pag. 8 corretta applicazione dell'art. 116 c.p.c., peraltro a fronte di una successiva relazione che ha superato la prima.
Va da sé che anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
5.9. Quanto al terzo motivo col quale parte appellante censura ex art. 115 c.p.c. l'aver assunto il Tribunale a fondamento della decisione il saldo del primo estratto conto per il periodo per il quale si ravvisa una serie continua di cui v'è prova in atti attribuendo così rilevanza ai “buchi temporali” in favore della banca, lo stesso è fondato nel senso che si dirà.
5.10. Va osservato, quanto alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente bancario in vista della ripetizione di indebito promossa dal correntista quanto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, con un orientamento interpretativo cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, laddove si sia in presenza di documentazione incompleta per ricostruire l'intero andamento del rapporto.
5.11. Insegna la giurisprudenza nomofilattica anche recente (Cass. civ., I, 03.03.2025
n.ro 5577): “…laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n.
10293 del 2023).”
5.12. Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi - invero come affermato da Cass. n.
37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e
Cass. n. 22290 del 2023) “…consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità
e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che
l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.”.
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pag. 9 5.13. A fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, pertanto, il giudice ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.
23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie.
5.14. Inoltre "…per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019) In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ". (Cass. n.
1736/2024).
5.15. Correttamente, seguendo questo orientamento, anche questa Corte si è avvalsa dell'assistenza dell'ausiliare che, peraltro, a completamento delle operazioni e all'esito della proposizione del giudizio di appello, ha ricevuto nuovo incarico conclusosi, nel contraddittorio tecnico ritualmente espletato, col deposito della relazione definitiva in cui lo stesso, pur rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte, si è attenuto agli specifici quesiti rivoltigli dalla Corte.
5.16. La risposta al secondo quesito, poiché riferito quest'ultimo espressamente alla documentazione incompleta per i periodi intermedi e alla domanda proposta dal correntista, appare evidentemente logica nei presupposti e nelle conclusioni, pertanto condivisibile da questa Corte.
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pag. 10 5.17. In particolare l'ausiliare ha prospettato due ipotesi, una delle quali tiene conto sia degli estratti conto che delle scritture formate unilateralmente da parte appellante, la seconda delle quali invece fonda sia sugli estratti conto che, per i periodi non documentati, su raccordi determinati dallo stesso CTU con la precisazione che per detti periodi non sono stati operati raccordi.
5.18. La seconda ipotesi che appare evidentemente coerente col quesito di cui al punto
B) formulato da questa Corte evidenzia comunque una situazione creditoria per il correntista. Sul punto non ci si può esimere dalle risposte alle osservazioni mosse al
CTU dal CTP, in primo luogo quanto alla diversità di risposte rispetto a quanto statuito nella relazione di prime cure. Del pari quanto alla metodologia delle scritture di raccordo, peraltro oggetto dello stesso quesito, la risposta appare puntuale e condivisibile e similmente per il ricalcolo relativo a tutti i periodi documentati e così quanto ad eventuali errori rettificati nella relazione definitiva.
Del pari l'espunzione delle spese, in quanto non pattuite, è stata effettuata in risposta al quesito della Corte di Appello.
5.19. Conclusivamente il ricalcolo effettuato dal CTU in applicazione dei criteri dettati dalla Corte di Appello ed all'esito delle risposte alle osservazioni del CT di parte appellata perviene ad un credito in favore del correntista, odierna parte appellante, pari a euro 44.617,49 che è la somma alla cui restituzione va condannata l'odierna appellata.
6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso l'esito complessivo del giudizio con l'accoglimento sostanziale dell'impugnazione e la riforma della sentenza di prime cure, vengono liquidate con riguardo ai due gradi di giudizio in dispositivo nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 56.000,00 valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e in persona del l.r. contro Parte_1 CP_1 [...] in persona del l.r. avverso la sentenza 246/2016 del Tribunale di CP_8
NE così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto:
a) condanna parte appellata in persona del l.r. al Controparte_8 pagamento del 65% della somma di euro 44.617,49 in favore di Parte_1
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pag. 11 b) condanna parte appellata in persona del l.r. al Controparte_8 pagamento del 35% della somma di euro 44.617,49 in favore di in persona CP_1 del l.r.;
2) condanna al pagamento in favore di e Controparte_8 Parte_1 di delle spese del grado che si liquidano in euro 7.616,00 per il giudizio di CP_1 primo grado e in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 669/2016 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 246/2016 del Tribunale di NE tra:
Tra: (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Manzione presso il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ), alla Via Germania Ovest n. 5, appellante
e
in persona del legale rappresentante , (C.F. , CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione con il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ), alla Via Germania Ovest n. 5, appellante contro
(C.F. ) (già in persona Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 CP_5 del l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Albano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Potenza alla Via Siracusa n.97 appellato
Conclusioni: come rassegnate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 03.04.2009 evocava in giudizio Parte_1 [...] divenuta e oggi e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 premetteva di aver intrattenuto col detto istituto di credito un conto corrente affidato con n.ro 1139. Deduceva a supporto della domanda che l'istituto di credito, oltre a determinare e mutare arbitrariamente il tasso d'interesse creditore, aveva applicato variazioni non pattuite del tasso di interesse debitore, in ogni caso vessatorie, in uno all'applicazione di spese e commissioni, in uno alle altre condizioni mai concordate per iscritto.
1.1. Deduceva, ancora, che quanto agli importi messi a disposizione la aveva CP_5 violato il divieto di anatocismo e la disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari, applicando la cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi ai tassi d'uso su piazza;
precisava, ancora di aver ceduto alla il 35% di quanto spettantele per CP_1
i titoli dedotti in lite e chiedeva, di conseguenza, che il Tribunale, disponesse in via istruttoria l'acquisizione degli estratti conto mancanti, rispetto a quelli prodotti da esso attore.
1.2. Concludeva quindi perché il Tribunale dichiarasse l'invalidità delle clausole applicate per la disciplina degli interessi dovuti dalla parte attrice, in particolare riguardo alla capitalizzazione trimestrale e ai tassi d'uso su piazza, nonché delle modalità riguardanti la determinazione delle valute e delle commissioni, non dovute, con condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore di esso attore e della cessionaria rispettivamente nella misura del 65% e del 35%, delle CP_1 somme spettanti all'esito dell'accertamento.
1.3. Si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda e Controparte_6
l'avvenuta pattuizione delle condizioni contrattuali applicate.
In particolare la banca convenuta impugnava in uno all'atto di citazione la documentazione allo stesso allegata mediante generico riferimento nel verbale di prima udienza.
1.4. Veniva disposta consulenza tecnica di ufficio formulando all'ausiliare i seguenti quesiti:
a) Ricostruire il rapporto in atto;
b) Accertare a quale saggio di interessi convenzionali sia stato applicato al rapporto dedotto in giudizio;
c) Verificare se la misura dello stesso sia stata determinata per iscritto o se essa sia stata comunque applicata in ragione di discipline vincolanti su scala nazionale;
d) In caso di mancata determinazione del tasso di interessi convenzionali, sostituisca agli interessi convenzionali calcolati dalla Banca gli interessi in misura legale fino all'entrata in vigore della L.n. 154/1992, e successivamente a tale data il tasso
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pag. 2 nominale indicato dal meccanismo di integrazione previsto nell'art. 5 della l. n.
154/1992 e nell'art. 117 co. 7 D. Lvo n. 385/1993;
e) Confrontare gli interessi praticati nel rapporto di lite con i tassi indicati nelle rilevazioni compiute dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 7 marzo 1996 n. 108, approntando un prospetto del saldo di conto che ritenga non dovuti gli interessi in caso di superamento dei tassi di soglia trimestrali;
f) Sottrarre dal saldo di conto azionato l'importo addebitabile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla senza alcun calcolo degli interessi CP_5 debitori, neanche con capitalizzazione annuale, fino al 30.6.2000;
g) Eliminare le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, se non contrattualmente determinate tra le parti per iscritto;
h) Inserire in ogni caso nel calcolo le spese dovute all'Istituto;
i) Indicare la somma complessivamente dovuta all'Istituto di Credito;
l) Quantifichi gli eventuali interessi pagati all'Istituto di credito “Banca Popolare di
Salerno”;
m) Accertare quanto altro utile a fini di giustizia.”
1.5. A seguito del rinvio per la precisazione delle conclusioni il Tribunale riteneva di rimettere la causa sul ruolo formulando il seguente quesito integrativo all'ausiliare:
“assumendo quale riferimento contabile, ai fini delle operazioni di ricalcolo, il saldo del primo estratto conto successivo, cioè dell'estratto conto da cui ha inizio la serie contabile continua di cui vi è prova in atti”.
2. Con la sentenza n.ro 246/2016 del 20.07.2016 il Tribunale di NE accoglieva parzialmente la domanda.
2.1. Riteneva preliminarmente il Tribunale che quanto alla cessione parziale del credito operata dall'attore in favore di la stessa dovesse considerarsi valida Pt_1 CP_1 ed efficace non essendo necessario un atto formale di notifica al debitore ceduto.
Osservava, ancora, che neppure era necessario, per la validità della cessione, che il credito fosse liquido ed esigibile, ben potendosi cedere un credito anche futuro, fermo che lo stesso sarà poi esigibile nell'ammontare che dovesse risultare accertato all'esito del giudizio.
2.2. Rigettata l'eccezione di prescrizione perché intempestiva, essendosi la banca convenuta costituitasi tardivamente, il Tribunale richiamava la giurisprudenza formatasi
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pag. 3 in materia di anatocismo e ripetizione di indebito bancario, in particolare quanto all'onere della prova.
2.3. Osservava il Tribunale che agli atti non risultava depositato un contratto firmato che desse conto delle condizioni economiche onde correttamente il CTU aveva determinato i tassi di interesse nella misura legale per i periodi fino al 08.07.1992 e, per il periodo successivo, facendo riferimento ai tassi dei BOT a 12 mesi con le modalità di cui all'art. 117 del D. L.vo 385/1993.
2.4. Richiamata l'evoluzione normativa intervenuta in materia di interessi passivi, il
Tribunale, riteneva corrette le operazioni effettuate dal CTU nella propria relazione, atteso che questi aveva escluso ogni forma di capitalizzazione fino alla data del
30.06.2000 e che per il periodo successivo rilevava che la banca si era attenuta a quanto deliberato dal CICR, aveva depurato il rapporto dedotto in giudizio della commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita, assumeva come base di partenza per il ricalcolo il saldo risultante dal primo estratto conto di cui v'era una serie continua.
2.5. Il Tribunale pertanto condannava in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. al pagamento, in favore di del 65% del complessivo Parte_1 importo di € 12.060,21, oltre interessi al tasso legale sulla quota di capitale spettante a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo. Del pari condannava Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in CP_1 persona del l.r. del 35% del complessivo importo di € 12.060,21, oltre interessi al tasso legale sulla misura spettante a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo.
3. Avverso la sentenza n.ro 246/2016 del Tribunale di NE proponeva appello e, a supporto, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1). Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 167 c.p.c.
2) Violazione dell'art. 116 c.p.c.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c.
3.1. Si costituiva in persona del l.r. (già Controparte_8 CP_6
deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.
3.2. Ritenuto necessario ricorrere ad una più completa ricostruzione del rapporto di conto corrente veniva conferito nuovo incarico al CTU cui venivano formulati i seguenti quesiti:
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pag. 4 “Ritenuta la necessità di un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare l'esatto dare avere tenendo conto degli estratti conto caratterizzati da carenze documentali intermedie e delle schede contabili;
ritenuto di affidare l'incarico allo stesso consulente già nominato nel corso del giudizio di primo grado sottoponendogli i quesiti cui ha risposto nel corso del giudizio di prime cure ed effettuando un duplice conteggio (un'ipotesi di ricalcolo tenendo conto anche degli estratti conto caratterizzati da carenze documentali intermedie e un'altra ipotesi di ricalcolo tenendo conto non solo di tutti gli estratti conto ma anche delle schede contabili), conteggio secondo i seguenti criteri:
A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto, dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto da1 correntista;
B) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:
e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato, e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale, risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.”
3.3. Convocato il CTU perché lo stesso fornisse i chiarimenti richiesti dalle parti, lo stesso compariva all'udienza del 04.04.2023.
3.4. All'udienza del 01.10.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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pag. 5 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Si esaminano per comodità espositiva congiuntamente i motivi di gravame.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso, a suo dire, il Tribunale non facendo buon governo del principio di non contestazione, attesa la produzione documentale costituita anche da scritture interne di produzione attorea mai analiticamente contestate all'atto della costituzione in giudizio.
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pag. 6 Col secondo motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. in cui il
Tribunale sarebbe incorso nel non aver valorizzato la documentazione prodotta dall'attore e costituita da schede contabili a copertura dei periodi in cui non c'era continuità negli estratti conto bancari, benché il CTU le avesse ritenute congrue e coerenti nelle risultanze contabili.
Col terzo motivo di impugnazione deduce il vizio costituito dalla mancata considerazione di documentazione agli atti in prime cure prodotta da parte appellante e pretermessa nella valutazione del Tribunale benché proveniente dalla parte contro cui veniva prodotta.
5.1. Atteso che la prima censura attiene al principio di non contestazione che parte appellante riferisce ai documenti allegati all'atto introduttivo, questa Corte deve effettuare una preliminare precisazione quanto alla sfera applicativa del principio stesso.
5.2. Intervenuta sul punto, la giurisprudenza nomofilattica ha avuto modo di precisare che: “…deve preliminarmente rilevarsi come il principio di non contestazione operi soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (Cass.
Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n.
3306, Rv. 657014-01)…” (Cass. civ., III, 26.06.2023, n.ro 18221)
5.3. Facendo buon governo di questo principio di diritto ormai confermato da giurisprudenza di legittimità consolidata, atteso che parte appellante incentra lo sviluppo del motivo sulla non contestazione analitica dei documenti, non dei fatti che con gli stessi si intende dimostrare, è evidente che non possono trarsi dal principio di non contestazione le conseguenze che intende ricavarvi parte appellante.
5.4. Deve comunque precisarsi che l'asserita equiparazione delle schede contabili predisposte dalla parte – i c.d. mastrini depositati in prime cure - agli estratti di conto corrente neppure può assumersi a fondamento della censura atteso che le sole scritture contabili regolarmente tenute e vidimate possono vedersi ascritto il valore di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. Anche ad un superficiale esame è evidente che i detti mastrini non hanno tale caratteristica e al più agli stessi può riconoscersi un mero valore indiziario.
E' evidentemente infondato il primo motivo di gravame.
5.5. Procedendo alla disamina del secondo motivo di impugnazione, la censura si incentra oltre che sulle argomentazioni di cui al primo motivo – vale a dire
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pag. 7 l'insussistente applicabilità della non contestazione ai documenti – l'affermazione del
Tribunale secondo cui le schede contabili hanno una valenza probante del tutto inadeguata ed insufficiente, inidonea a consentire una ricostruzione dell'eventuale indebito percepito dalla CP_5
5.6. Deve sul punto rilevarsi che la norma dell'art. 116 c.p.c. sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale. Deve ribadirsi come la stessa sia ravvisabile solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618; nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv.
658840-02, Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01, oltre a
Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 66311801).
5.7. Precisa la giurisprudenza di legittimità che “…la violazione dell'art. 116 c.p.c., non
e', pertanto, denunciabile "quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove" e ciò perché "le prove devono essere dal giudice valutate secondo il "suo" - precisa l'art. 116
- prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 34786 del 2021).
Difatti, “…se è vero che l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo "suo" non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva", perché si tratta pur sempre
"dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del "prudente" apprezzamento" (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la "legge non parla di "suo apprezzamento", ma di "suo prudente apprezzamento""), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova…in conclusione, l'art. 116 c.p.c., fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021)
5.8. Va da sé che, nell'esercizio nel caso di specie del principio di prudente apprezzamento nella valutazione del materiale probatorio, se il giudicante ha inteso discostarsi da quanto l'ausiliare nel solo primo conteggio – antecedente quindi alla relazione integrativa di prime cure – ha ritenuto coerente ed attendibile, ciò rientra nella
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pag. 8 corretta applicazione dell'art. 116 c.p.c., peraltro a fronte di una successiva relazione che ha superato la prima.
Va da sé che anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
5.9. Quanto al terzo motivo col quale parte appellante censura ex art. 115 c.p.c. l'aver assunto il Tribunale a fondamento della decisione il saldo del primo estratto conto per il periodo per il quale si ravvisa una serie continua di cui v'è prova in atti attribuendo così rilevanza ai “buchi temporali” in favore della banca, lo stesso è fondato nel senso che si dirà.
5.10. Va osservato, quanto alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente bancario in vista della ripetizione di indebito promossa dal correntista quanto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, con un orientamento interpretativo cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, laddove si sia in presenza di documentazione incompleta per ricostruire l'intero andamento del rapporto.
5.11. Insegna la giurisprudenza nomofilattica anche recente (Cass. civ., I, 03.03.2025
n.ro 5577): “…laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n.
10293 del 2023).”
5.12. Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi - invero come affermato da Cass. n.
37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e
Cass. n. 22290 del 2023) “…consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità
e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che
l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.”.
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pag. 9 5.13. A fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, pertanto, il giudice ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.
23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie.
5.14. Inoltre "…per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019) In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ". (Cass. n.
1736/2024).
5.15. Correttamente, seguendo questo orientamento, anche questa Corte si è avvalsa dell'assistenza dell'ausiliare che, peraltro, a completamento delle operazioni e all'esito della proposizione del giudizio di appello, ha ricevuto nuovo incarico conclusosi, nel contraddittorio tecnico ritualmente espletato, col deposito della relazione definitiva in cui lo stesso, pur rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte, si è attenuto agli specifici quesiti rivoltigli dalla Corte.
5.16. La risposta al secondo quesito, poiché riferito quest'ultimo espressamente alla documentazione incompleta per i periodi intermedi e alla domanda proposta dal correntista, appare evidentemente logica nei presupposti e nelle conclusioni, pertanto condivisibile da questa Corte.
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pag. 10 5.17. In particolare l'ausiliare ha prospettato due ipotesi, una delle quali tiene conto sia degli estratti conto che delle scritture formate unilateralmente da parte appellante, la seconda delle quali invece fonda sia sugli estratti conto che, per i periodi non documentati, su raccordi determinati dallo stesso CTU con la precisazione che per detti periodi non sono stati operati raccordi.
5.18. La seconda ipotesi che appare evidentemente coerente col quesito di cui al punto
B) formulato da questa Corte evidenzia comunque una situazione creditoria per il correntista. Sul punto non ci si può esimere dalle risposte alle osservazioni mosse al
CTU dal CTP, in primo luogo quanto alla diversità di risposte rispetto a quanto statuito nella relazione di prime cure. Del pari quanto alla metodologia delle scritture di raccordo, peraltro oggetto dello stesso quesito, la risposta appare puntuale e condivisibile e similmente per il ricalcolo relativo a tutti i periodi documentati e così quanto ad eventuali errori rettificati nella relazione definitiva.
Del pari l'espunzione delle spese, in quanto non pattuite, è stata effettuata in risposta al quesito della Corte di Appello.
5.19. Conclusivamente il ricalcolo effettuato dal CTU in applicazione dei criteri dettati dalla Corte di Appello ed all'esito delle risposte alle osservazioni del CT di parte appellata perviene ad un credito in favore del correntista, odierna parte appellante, pari a euro 44.617,49 che è la somma alla cui restituzione va condannata l'odierna appellata.
6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso l'esito complessivo del giudizio con l'accoglimento sostanziale dell'impugnazione e la riforma della sentenza di prime cure, vengono liquidate con riguardo ai due gradi di giudizio in dispositivo nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 56.000,00 valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e in persona del l.r. contro Parte_1 CP_1 [...] in persona del l.r. avverso la sentenza 246/2016 del Tribunale di CP_8
NE così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto:
a) condanna parte appellata in persona del l.r. al Controparte_8 pagamento del 65% della somma di euro 44.617,49 in favore di Parte_1
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pag. 11 b) condanna parte appellata in persona del l.r. al Controparte_8 pagamento del 35% della somma di euro 44.617,49 in favore di in persona CP_1 del l.r.;
2) condanna al pagamento in favore di e Controparte_8 Parte_1 di delle spese del grado che si liquidano in euro 7.616,00 per il giudizio di CP_1 primo grado e in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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