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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL AN sono comparsi l'avv. Norberto Manenti per parte attrice e l'avv. Sandro D'Alessandro in sostituzione dell'avv. Lucia Marini per parte convenuta
[...]
. Controparte_1
L'Avv. Manenti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. D'Alessandro, per la parte convenuta , precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi a quelle della pro successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL AN,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Norberto Manenti, sito in Roma viale delle Milizie n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Lucia Marini sito in Roma via Santa Costanza n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio e che in data Controparte_1 CP_2
6.12.2013, alle ore 2,15 circa, in Civitavecchia, lungo la via Aurelia Nord, era a bordo dell'autovettura BMW 330 D targato BW079ZN, quale trasportato, di proprietà e condotta da (assicurata con la compagnia CP_2 [...]
nr. Poliz 73520); che quando l'auto era gi Controparte_1
n via Flavio Gioia, per cause non accertate, era uscita fuori di strada ed era andata ad urtare contro il muro di cinta del cimitero comunale e contro un palo dell'illuminazione; che dopo aver urtato il muro è stato scaraventato fuori dall'auto sul marciapiedi dinnanzi al cimitero;
che sul luogo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto e anche l'autoambulanza che aveva trasportato presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchi ri gli avevano diagnosticato “DEFORMAZIONE A CUNEO SOMA D 12, IRREGOLARITÀ IX COSTA DI DX, TRAUMA CRANICO MINORE CON FRATTURA COMPOSTA OSSE PROPRIE DEL NASO INTERRUZIONE PROFILO CORTICALE PARETE MEDIALE
[...]
SX CON QUOTA EMATICA”. CP_3 cora, che aveva subito un danno biologico temporaneo e permanente;
che aveva diritto alla personalizzazione del danno non patrimoniale;
che l'offerta dell'assicurazione di euro 8.212,66 era insufficiente rispetto all'effettivo ammontare del danno subito;
che non era stato liquidato nemmeno il compenso per l'assistenza stragiudiziale. Concludeva, infine, nel seguente modo: “1) accertare e dichiarare il diritto del sig. quale terzo trasportato sull'autoveicolo BMW 330 D Parte_1 targ proprietà e condotta dal Sig. (assicurata con CP_2 la compagnia nr. Polizza nr. 0 , al risarcimento Controparte_1 di tutti i dann inistro de quo, descritto in premessa;
2) per l'effetto, condannare la compagnia in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. al risarcimento di CP_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subi dal sig. Parte_1 all'esito dell'istruttoria espletata per l'importo che verrà dete
[...]
di causa o che sarà giudicato equo e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che Controparte_1 era alla guida del mezzo e che non aveva, comunque, fatto Parte_1 lle cinture di sicurezza;
che i danni erano eccessivi e sproporzionati nella misura indicata dall'attore.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu cinematica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Vale premettere che sull'azione del terzo trasportato ex art. 141 del Cod. Ass. l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/09/2022, n. 27263; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/10/2019, n. 25033). L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (così si è espressa nel corso del giudizio con pronuncia di Cass. civ. Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318). Nella specie, tuttavia, vale evidenziare che il sinistro è avvenuto senza lo scontro o il coinvolgimento di due veicoli, dunque l'azione del terzo trasportato appare inammissibile.
5.Pur essendo inammissibile l'azione ex art. 141 cod. ass. per l'assenza di un coinvolgimento di due veicoli, sussistono i presupposti per riqualificare l'azione ai sensi dell'art. 2054 c.c. ed ex art. 144 cod. ass., in quanto viene comunque affermata con la citazione la responsabilità del conducente del veicolo ove la vittima era traportata. Contr La responsabilità dell'autista della è acclarata all'esito della ctu cinematica laddove ha riscontrato che venuto in uscita da una curva ha perso il controllo dell'auto e ha invaso l'opposta corsia di marcia puntando verso il marciapiede e il retrostante muro di cinta del cimitero senza tracce di frenata. La ctu cinematica ha anche riferito che “si può ritenere che l'attore sedesse sul sedile anteriore a fianco dell'autista al momento del sinistro e che sia stato sbalzato fuori dall'auto durante le ultime evoluzioni della stessa prima dello stato di quiete” e tuttavia sul corretto uso delle cinture di sicurezza ha aggiunto
“In conseguenza di quanto sopra assunto, è presumibile che l'attore non abbia fatto corretto uso della cintura di sicurezza: se l'avesse utilizzata correttamente sarebbe rimasto vincolato al sedile e sarebbe potuto scendere dall'auto unicamente se fosse riuscito a sganciarsi da solo la cintura o se fosse stato aiutato dai soccorritori”. E' evidente, pertanto, che non avendo fatto uso delle cinture di sicurezza l'attore è stato sbalzato fuori dal veicolo andando ad impattare contro il muro. infatti il teste ha riferito che “avanti a me vedevo un'auto che dal Tes_1 senso opposto ontrollo e urtava sull'angolo del muro di cinta del cimitero vecchio. L'auto dopo l'urto faceva dei giri su sè stessa e vedevo che sbalzava il passeggero dal lato destro, sbatteva la testa sul muro e si riversava in terra”. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (n. 23804/2024), ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato impone al giudice una comparazione tra la gravità delle condotte delle parti e una valutazione controfattuale, volta a stabilire quale tra i comportamenti in esame abbia concretamente inciso in misura prevalente sull'evento dannoso. Comparando la gravità delle due condotte si ritiene il comportamento imperito ed imprudente del conducente che ha perso totalmente ed inspiegabilmente il controllo del veicolo, prevalente rispetto alla pure colposa condotta dell'attore che non faceva uso delle cinture di sicurezza. La condotta colposa del conducente deve apprezzarsi nella misura del 70 % mentre quella dell'attore è del 30%.
6.Con ordinanza del 20.12.2024 veniva dal giudice disposta la ctu medico legale con la seguente motivazione che qui si riporta e si conferma “l'azione ex art. 141 cod. ass. è inammissibile per l'assenza di un coinvolgimento di due veicoli, ma sussistono i presupposti per riqualificare l'azione ai sensi dell'art. 2054 c.c., in quanto viene comunque affermata con la citazione la responsabilità del conducente del veicolo ove la vittima era traportata;
considerato che
dalla ctu cinematica è emerso che l'attore era trasportato all'interno del veicolo e le dichiarazioni del teste acquisite dagli operanti intervenuti sul posto hanno chiarito l'effettivo errore di guida del conducente;
che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, in termini di gravità della colpa e di contributo effettivo alla produzione dei danni, appare equivalente all'errore di guida del conducente;
considerato, pertanto, che ove venissero confermate le quantificazioni dei danni indicati dall'attore risulterebbe un residuo credito, pure operando la decurtazione del concorso di colpa e l'acconto già versato;
”. Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu in ordine al danno biologico temporaneo e permanente “si deve riconoscere al Signor in seguito al sinistro in oggetto, numero 20 (venti) Pt_1 giorni l'Inabilità Tem ea Parziale al 75%, numero 20 (venti) giorni di ITP al 50% e di ulteriori giorni 20 (venti) di ITP al 25% (…) si ritiene che a seguito dell'incidente occorsogli in data 06/12/2013 il periziando ha avuto postumi permanenti correlati tali da poter essere valutati come danno biologico nella misura del 7% (sette per cento)”. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 18.07.2025 spetta all'attore, 44 anni all'epoca del sinistro: euro 10.634,97 per invalidità permanente pari al 7%, euro 1.685,40 per inabilità temporanea per un totale complessivo di euro 12.320,37. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie è stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicchè appare congruo un incremento pari al 10% pari ad euro 1.232,03. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. Vanno aggiunti euro 65,65 per spese mediche. La somma complessiva dovuta per danno non patrimoniale era pertanto pari ad euro 13.552,40, ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa in capo al danneggiato per l'omesso uso delle cinture di sicurezza, per un importo di euro 9.486,68, oltre euro 42,67 per spese mediche. L'assicurazione in fase stragiudiziale ha corrisposto in data 13.07.2017 la somma di euro 8.212,66. A questo punto devalutando la somma di euro 9.486,68 alla data del sinistro del 6.12.2013 risulta una somma dovuta di euro 7.820,84 per danno non patrimoniale. Rivalutando l'importo di euro 7.820,84 annualmente e calcolandovi gli interessi legali sino alla data del pagamento di euro 8.212,66 in data 13.07.2017, si trae un importo dovuto di euro 8.049,58. Dunque, dai calcoli sopra svolti l'importo di euro 8.212,66 era satisfattivo rispetto al dovuto alla data del 13.07.2017 di euro 8.049,58 pur aggiungendo le ulteriori minime spese mediche riportate in perizia.
7.In conclusione, la domanda va respinta in quanto infondata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il DM vigente, il valore indeterminabile della domanda e il grado di complessità della causa.
9.Le spese delle due ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RESPINGE la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
lite da liquidarsi nella somma di Controparte_1
3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
EL AN
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL AN sono comparsi l'avv. Norberto Manenti per parte attrice e l'avv. Sandro D'Alessandro in sostituzione dell'avv. Lucia Marini per parte convenuta
[...]
. Controparte_1
L'Avv. Manenti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. D'Alessandro, per la parte convenuta , precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi a quelle della pro successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL AN,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Norberto Manenti, sito in Roma viale delle Milizie n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Lucia Marini sito in Roma via Santa Costanza n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio e che in data Controparte_1 CP_2
6.12.2013, alle ore 2,15 circa, in Civitavecchia, lungo la via Aurelia Nord, era a bordo dell'autovettura BMW 330 D targato BW079ZN, quale trasportato, di proprietà e condotta da (assicurata con la compagnia CP_2 [...]
nr. Poliz 73520); che quando l'auto era gi Controparte_1
n via Flavio Gioia, per cause non accertate, era uscita fuori di strada ed era andata ad urtare contro il muro di cinta del cimitero comunale e contro un palo dell'illuminazione; che dopo aver urtato il muro è stato scaraventato fuori dall'auto sul marciapiedi dinnanzi al cimitero;
che sul luogo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto e anche l'autoambulanza che aveva trasportato presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchi ri gli avevano diagnosticato “DEFORMAZIONE A CUNEO SOMA D 12, IRREGOLARITÀ IX COSTA DI DX, TRAUMA CRANICO MINORE CON FRATTURA COMPOSTA OSSE PROPRIE DEL NASO INTERRUZIONE PROFILO CORTICALE PARETE MEDIALE
[...]
SX CON QUOTA EMATICA”. CP_3 cora, che aveva subito un danno biologico temporaneo e permanente;
che aveva diritto alla personalizzazione del danno non patrimoniale;
che l'offerta dell'assicurazione di euro 8.212,66 era insufficiente rispetto all'effettivo ammontare del danno subito;
che non era stato liquidato nemmeno il compenso per l'assistenza stragiudiziale. Concludeva, infine, nel seguente modo: “1) accertare e dichiarare il diritto del sig. quale terzo trasportato sull'autoveicolo BMW 330 D Parte_1 targ proprietà e condotta dal Sig. (assicurata con CP_2 la compagnia nr. Polizza nr. 0 , al risarcimento Controparte_1 di tutti i dann inistro de quo, descritto in premessa;
2) per l'effetto, condannare la compagnia in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. al risarcimento di CP_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subi dal sig. Parte_1 all'esito dell'istruttoria espletata per l'importo che verrà dete
[...]
di causa o che sarà giudicato equo e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che Controparte_1 era alla guida del mezzo e che non aveva, comunque, fatto Parte_1 lle cinture di sicurezza;
che i danni erano eccessivi e sproporzionati nella misura indicata dall'attore.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu cinematica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Vale premettere che sull'azione del terzo trasportato ex art. 141 del Cod. Ass. l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/09/2022, n. 27263; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/10/2019, n. 25033). L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (così si è espressa nel corso del giudizio con pronuncia di Cass. civ. Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318). Nella specie, tuttavia, vale evidenziare che il sinistro è avvenuto senza lo scontro o il coinvolgimento di due veicoli, dunque l'azione del terzo trasportato appare inammissibile.
5.Pur essendo inammissibile l'azione ex art. 141 cod. ass. per l'assenza di un coinvolgimento di due veicoli, sussistono i presupposti per riqualificare l'azione ai sensi dell'art. 2054 c.c. ed ex art. 144 cod. ass., in quanto viene comunque affermata con la citazione la responsabilità del conducente del veicolo ove la vittima era traportata. Contr La responsabilità dell'autista della è acclarata all'esito della ctu cinematica laddove ha riscontrato che venuto in uscita da una curva ha perso il controllo dell'auto e ha invaso l'opposta corsia di marcia puntando verso il marciapiede e il retrostante muro di cinta del cimitero senza tracce di frenata. La ctu cinematica ha anche riferito che “si può ritenere che l'attore sedesse sul sedile anteriore a fianco dell'autista al momento del sinistro e che sia stato sbalzato fuori dall'auto durante le ultime evoluzioni della stessa prima dello stato di quiete” e tuttavia sul corretto uso delle cinture di sicurezza ha aggiunto
“In conseguenza di quanto sopra assunto, è presumibile che l'attore non abbia fatto corretto uso della cintura di sicurezza: se l'avesse utilizzata correttamente sarebbe rimasto vincolato al sedile e sarebbe potuto scendere dall'auto unicamente se fosse riuscito a sganciarsi da solo la cintura o se fosse stato aiutato dai soccorritori”. E' evidente, pertanto, che non avendo fatto uso delle cinture di sicurezza l'attore è stato sbalzato fuori dal veicolo andando ad impattare contro il muro. infatti il teste ha riferito che “avanti a me vedevo un'auto che dal Tes_1 senso opposto ontrollo e urtava sull'angolo del muro di cinta del cimitero vecchio. L'auto dopo l'urto faceva dei giri su sè stessa e vedevo che sbalzava il passeggero dal lato destro, sbatteva la testa sul muro e si riversava in terra”. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (n. 23804/2024), ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato impone al giudice una comparazione tra la gravità delle condotte delle parti e una valutazione controfattuale, volta a stabilire quale tra i comportamenti in esame abbia concretamente inciso in misura prevalente sull'evento dannoso. Comparando la gravità delle due condotte si ritiene il comportamento imperito ed imprudente del conducente che ha perso totalmente ed inspiegabilmente il controllo del veicolo, prevalente rispetto alla pure colposa condotta dell'attore che non faceva uso delle cinture di sicurezza. La condotta colposa del conducente deve apprezzarsi nella misura del 70 % mentre quella dell'attore è del 30%.
6.Con ordinanza del 20.12.2024 veniva dal giudice disposta la ctu medico legale con la seguente motivazione che qui si riporta e si conferma “l'azione ex art. 141 cod. ass. è inammissibile per l'assenza di un coinvolgimento di due veicoli, ma sussistono i presupposti per riqualificare l'azione ai sensi dell'art. 2054 c.c., in quanto viene comunque affermata con la citazione la responsabilità del conducente del veicolo ove la vittima era traportata;
considerato che
dalla ctu cinematica è emerso che l'attore era trasportato all'interno del veicolo e le dichiarazioni del teste acquisite dagli operanti intervenuti sul posto hanno chiarito l'effettivo errore di guida del conducente;
che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, in termini di gravità della colpa e di contributo effettivo alla produzione dei danni, appare equivalente all'errore di guida del conducente;
considerato, pertanto, che ove venissero confermate le quantificazioni dei danni indicati dall'attore risulterebbe un residuo credito, pure operando la decurtazione del concorso di colpa e l'acconto già versato;
”. Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu in ordine al danno biologico temporaneo e permanente “si deve riconoscere al Signor in seguito al sinistro in oggetto, numero 20 (venti) Pt_1 giorni l'Inabilità Tem ea Parziale al 75%, numero 20 (venti) giorni di ITP al 50% e di ulteriori giorni 20 (venti) di ITP al 25% (…) si ritiene che a seguito dell'incidente occorsogli in data 06/12/2013 il periziando ha avuto postumi permanenti correlati tali da poter essere valutati come danno biologico nella misura del 7% (sette per cento)”. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 18.07.2025 spetta all'attore, 44 anni all'epoca del sinistro: euro 10.634,97 per invalidità permanente pari al 7%, euro 1.685,40 per inabilità temporanea per un totale complessivo di euro 12.320,37. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie è stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicchè appare congruo un incremento pari al 10% pari ad euro 1.232,03. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. Vanno aggiunti euro 65,65 per spese mediche. La somma complessiva dovuta per danno non patrimoniale era pertanto pari ad euro 13.552,40, ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa in capo al danneggiato per l'omesso uso delle cinture di sicurezza, per un importo di euro 9.486,68, oltre euro 42,67 per spese mediche. L'assicurazione in fase stragiudiziale ha corrisposto in data 13.07.2017 la somma di euro 8.212,66. A questo punto devalutando la somma di euro 9.486,68 alla data del sinistro del 6.12.2013 risulta una somma dovuta di euro 7.820,84 per danno non patrimoniale. Rivalutando l'importo di euro 7.820,84 annualmente e calcolandovi gli interessi legali sino alla data del pagamento di euro 8.212,66 in data 13.07.2017, si trae un importo dovuto di euro 8.049,58. Dunque, dai calcoli sopra svolti l'importo di euro 8.212,66 era satisfattivo rispetto al dovuto alla data del 13.07.2017 di euro 8.049,58 pur aggiungendo le ulteriori minime spese mediche riportate in perizia.
7.In conclusione, la domanda va respinta in quanto infondata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il DM vigente, il valore indeterminabile della domanda e il grado di complessità della causa.
9.Le spese delle due ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RESPINGE la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
lite da liquidarsi nella somma di Controparte_1
3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
EL AN