Articolo 19 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 18
Versione
31 marzo 1953
Art. 19.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 31 marzo 1953