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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 693/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Parte_1 C.F._1
CARENI e dall'avv. Liliana RULLO entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo MARI del foro di Roma ed ivi P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 114/24 del 19 gennaio
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite,
l'opposizione che ha inteso proporre al decreto n. 583/23 con cui gli è stato ingiunto il Parte_1 pagamento, in favore di (di Controparte_1 seguito, e per brevità, , della somma di € 20.496,00 dovuta a titolo di provvigione per Controparte_1
1 l'attività prestata nell'ambito dell'acquisto, da parte della stessa opponente, di un immobile ad uso abitazione sito in Roma Via Baccina.
1.2. Nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha sinteticamente ricostruito le varie e contrapposte prospettazioni delle parti nei termini di seguito illustrati.
Secondo la , a difettare nella fattispecie è la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria Pt_1 in quanto fondata sulla clausola inserita, peraltro a sua insaputa dalla controparte, all'art. 7 della proposta irrevocabile di acquisto (e sulla quale meglio e più nel dettaglio si tornerà nel prosieguo) da ritenersi vessatoria per aver fatto discendere dalla accettazione del venditore il risultato analogo alla sottoscrizione di un accordo preliminare.
Per converso, la società opposta, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione proposta in data 3 luglio 2023 nonostante il termine perentorio di giorni quaranta, dalla notifica del provvedimento monitorio
(avvenuta il 23 maggio 2023), fosse scadente il 1 luglio 2023.
1.3. Il giudice di prime cure ha definito la lite con una pronunzia in rito omettendo pertanto di entrare (secondo la logica applicazione del principio della ragione più liquida) nella disamina del merito e così ha, aderendo alla tesi di dichiarato tardiva l'opposizione che si sarebbe dovuta spiegare entro e non Controparte_1 oltre il termine del 1 luglio 2023 a nulla rilevando il fatto che quel giorno fosse un sabato così escludendo la possibile applicazione della regola che comporta la proroga del termine scadente il sabato al primo successivo giorno feriale (e quindi di lunedì).
A supporto di tale opzione interpretativa, lo stesso giudice ha menzionato alcuni precedenti di giurisprudenza ed in fatto ha attribuito particolare rilevanza alla circostanza che la notifica dell'opposizione è stata eseguita dal procuratore mediante inoltro dell'atto a mezzo pec e quindi senza avvalersi dell'opera dell'ufficiale giudiziario oppure di quello postale.
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata da attraverso Parte_1
l'articolazione di un unico motivo con il quale ha diffusamente censurato il percorso argomentativo posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Chiaramente, quale corollario logico, prima ancora che giuridico derivante dall'accoglimento del motivo di gravame, l'appellante ha integralmente riprodotto le considerazioni già svolte in prime cure sull'insussistenza della pretesa creditoria insistendo ancora una volta sul carattere vessatorio della clausola riportata all'art. 7 della proposta di acquisto che ha fatto discendere la conclusione dell'accordo preliminare per la compravendita dell'immobile dalla accettazione della proposta da parte del venditore.
A tale fine, in particolare, la ha sottolineato come, a conferma della volontà di non avvalersi di tale Pt_1 clausola, fosse stato già fissato un appuntamento presso uno studio notarile per la redazione dell'accordo preliminare.
2 L'appellata ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per l'integrale conferma della sentenza e comunque per il riconoscimento della fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Muovendo da tali considerazioni, ha chiesto la condanna della controparte per Controparte_1 responsabilità aggravata.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di ulteriori questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Il primo motivo, andando in tal modo a completare quanto, ma in forza di una delibazione sommaria propria di quella fase, già rappresentato in sede di inibitoria, deve ritenersi fondato sicchè sul punto della tardività dell'opposizione il percorso logico ed argomentativo del primo giudice non può essere condiviso.
Correttamente interpretando infatti la posizione assunta dalla giurisprudenza, anche di legittimità prevalente,
è possibile affermare che:
- La disciplina della proroga al primo giorno festivo del termine scadente nella giornata di sabato può trovare applicazione per tutti i procedimenti (come quello in esame) entrati in vigore successivamente al 4 luglio 2009;
- La previsione normativa è certamente applicabile nel caso di termini calcolati in avanti, mentre in effetti maggiori questioni sono sorte relativamente a quelli da calcolarsi a ritroso;
- In giurisprudenza è stato chiarito che“In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico
- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche” non si sottraggono all'applicazione della regola generale (cfr Cass Civ Sez III, 24.3.2023 n. 8496);
- Ed infatti è stato ulteriormente stabilito che “La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello che avviene ex art. 347, primo comma, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Il comma 5 dell'art. 155 c.p.c. dispone, infatti, che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che scadono nella giornata del sabato. Il termine per la costituzione dopo la notifica è tipicamente un atto processuale da compiersi fuori udienza soggetto alla suddetta disciplina di
3 proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato” (cfr Cass.Civ, sez. II, 30 Luglio 2021, n.
21925.).
- Su tale linea interpretativa (seppur nel diverso caso della costituzione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace) è stato ribadito ancor più di recente che” Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito
(compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord.
16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro;
Cass., sez. I, sent.
7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso per cassazione)” (cfr Cass Civ,
Sez III, 12.8.2024 n. 22696);
- L'art. 155 cpc pertanto codifica un principio di portata generale che non può di certo subire applicazioni diverse in base alle varie modalità consentite per l'espletamento di un'attività (come la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo) connesse ad un giudizio;
ne discende che non è possibile prevedere un diverso regime per il solo fatto che la notifica si avvenuta direttamente dalla parte interessata mediante modalità dell'inoltro all'indirizzo di posta certificata della controparte;
- La giurisprudenza, invero genericamente menzionata in sentenza, non può, a fronte delle considerazioni sin qui svolte, consentire un diverso inquadramento dei fatti;
Orbene, ed in conclusione, poiché nella vicenda che ci occupa risulta incontroverso che a fronte della scadenza del termine per la notifica dell'opposizione nella giornata di sabato (1 luglio 2023), la notifica del medesimo atto è intervenuta correttamente e tempestivamente nella giornata di lunedì 3 luglio 2023.
Per tali ragioni, quindi, il motivo deve essere accolto e dalla tempestività dell'opposizione consegue l'indispensabilità di passare alla disamina del merito.
3.L'essenza della lite risiede dunque nell'accertare la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Controparte_1
Tale operazione ermeneutica postula tuttavia l'inquadramento in punto di diritto della domanda e la ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa si è dipanata.
3.1. Sul primo versante, attenendosi anche alla prospettazione contenuta nel ricorso monitorio, deve ritenersi che la ragione giustificativa del credito è stata individuata nell'esistenza di un contratto di mediazione (tipica) intercorso tra le odierne parti in causa.
4 Trattasi, come noto, di una figura negoziale che va distinta dalla mediazione atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate
(cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.
Passando in rassegna la copiosa produzione giurisprudenziale in tema di mediazione (tipica) è possibile affermare che:
- In ordine al diritto alla provvigione “..In base all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell'art.
1755, comma 1, c.c. Al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per
l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un ”preliminare di preliminare“, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4628/2015” (cfr Cass Civ, Sez II, 13.12.2023 n.
34850);
- Ed ancora, “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (cfr Cass Civ,
Sez II, 24.1.2024 n. 2359);
- Con riguardo, invece, al diverso profilo del riparto dell'onere della prova, “Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra
l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento. L'esistenza
5 del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità” (cfr Cass Civ, Sez II, 5.1.2024 n. 403);
3.2. Relativamente al profilo in fatto, merita, attenendosi alla produzione documentale, osservare quanto segue:
- in data 21 settembre 2019, , nella qualità di procuratore speciale della proprietaria CO
, ha conferito all'odierna parte appellata l'incarico di procedere alla vendita dell'immobile sito Parte_2 in Roma Via Baccina;
P
- il 22 febbraio 2020, ha, a sua volta, sottoscritto la proposta all'acquisto del predetto immobile;
Pt_1 nell'atto risultano riportate le seguenti condizioni: a) il corrispettivo della vendita, pari a 420.000 euro;
b) la presentazione per sanare alcune irregolarità urbanistiche ed edilizie di una SCIA2 nonché anche di un condono
(di cui sono state indicate le coordinate identificative n. 1404/86 n. 1844 n. progressivo 0384877609) e di ulteriori vincoli di natura reale gravati sull'immobile (il piccolo vano presente nel sottoscala verrà chiuso in quanto non di proprietà della venditrice. La tettoia nel giardino pavimentato verrà rimosso se richiesto dal proponente (…); l'assenza del certificato di agibilità e degli impianti;
c) le modalità di pagamento: € 5.000,00
a titolo di caparra confirmatoria;
ulteriori € 80.000,00 entro il 20 marzo 2020 sempre a tale titolo;
il saldo al momento della firma del rogito entro la data del 30 marzo/settembre (non è di facile letture il numero riportato nel documento) 2020 con espressa indicazione anche del notaio;
d) la durata della proposta (sino al 27 febbraio
2020); e) la conclusione dell'accordo preliminare con l'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del venditore (art 7);
- l'accettazione è intervenuta il 24 febbraio 2020 e di conseguenza di essa la ha avuto contezza il 27 Pt_1 febbraio 2020;
- alla stessa data della firma della proposta di acquisto, la ha riconosciuto a titolo di provvigione per la Pt_1 conclusione dell'affare la somma di € 16.800,00;
- agli inizi del marzo 2020, la proposta è stata registrata;
- nel periodo immediatamente successivo a tali accadimenti, tra le odierne parti in causa sono intercorse comunicazioni;
in una di queste del 26 marzo 2020 (prodotta e non disconosciuta e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione) la ha chiaramente manifestato la sua intenzione di portarsi (anche Pt_1 senza la firma del rogito) avanti con l'arredamento della casa;
- tuttavia, la stessa in data 20 aprile 2020 ha informato la controparte della propria intenzione di voler revocare la proposta di acquisto a seguito della sopraggiunta pandemia;
- la ha anche sporta denunzia querela ritenendo che nel testo della proposta vi fosse stata l'aggiunta a Pt_1 sua insaputa di alcune clausole;
il procedimento penale è stato definito con l'archiviazione;
3.3.1. Dal quadro, in fatto ed in diritto, tratteggiato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
6 -il rapporto negoziale tra l'agenzia e la deve correttamente inquadrarsi all'interno Controparte_1 Pt_1 dello schema tipico del contratto di mediazione;
- risulta difatti documentato per tabulas che il mediatore si è adoperato per la definizione dell'operazione di vendita dell'immobile sito in Roma Via Baccina ed a tal fine ha dapprima conseguito l'incarico da parte del soggetto venditore e successivamente, come peraltro agevolmente comprovato dalla sequenza sopra riferita, ha provveduto ad individuare un acquirente nella persona di che ha sottoscritto la proposta Parte_1 di acquisto;
- allo stesso tempo, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che la suddetta proposta è stata accettata dal proprietario dell'immobile;
- dopo qualche tempo, la (che comunque aveva in precedenza riconosciuta la provvigione con una Pt_1 dichiarazione non disconosciuta e di conseguenza parimenti utilizzabile ai fini della decisione) ha inteso revocare la proposta e quindi di non essere più interessata la perfezionamento dell'atto di acquisto;
3.3.2. In corso di causa, e quindi con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha in estrema sintesi Pt_4
(risiedendo in tale aspetto la contestazione della debenza della somma) lamentato il carattere vessatorio della clausola inserita al n. 7 della proposta di acquisto così chiaramente negando la conclusione di un accordo preliminare che, secondo la giurisprudenza già citata, rappresenta il requisito minimo indispensabile per il maturare del diritto alla provvigione pur prescindendo dal fatto che a tale accordo non abbia fatto seguito la sottoscrizione del definitivo oppure (a questo punto il promissario acquirente) non sia stata proposta azione in sede giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod civ.
Scendendo ancor più nel dettaglio, deve comunque aggiungersi che, a riscontro delle proprie asserzioni,
l'odierna appellante ha (seppur soltanto in sede di comparsa conclusionale del presente giudizio) lamentato che tale clausola risulta in contrasto anche con il codice del consumo (articoli 33 e 34 ) pertanto ne va dichiarata l'inefficacia non essendo stata fornita la prova che sia stata oggetto di specifica contrattazione.
L'appellante, infine e sempre in sede di scritti difensivi finali, ha invocato l'eccessiva onerosità della provvigione così volendo intendere che la vessatorietà deve essere valutata anche sotto tale specifico aspetto.
Tali argomentazioni però non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise in quanto:
- Risulta innanzitutto oltremodo disagevole ipotizzare che la clausola in questione (che ha formalizzato la conclusione del preliminare nel momento della accettazione della proposta di acquisto) non fosse nota alla;
Pt_1
- Plurime infatti si sono rivelate le ragioni, pacificamente emerse nel corso del giudizio, a supporto di tale opzione interpretativa;
va tenuto conto del comportamento successivo tenuto dalla stessa parte che dopo la firma della proposta e dell'avvenuta accettazione del venditore ha rappresentato al mediatore la propria intenzione di voler attivarsi sin da subito per l'arredamento dell'abitazione; nella nota del mese di aprile 2020, con cui ha palesato il proposito di revocare la proposta di acquisto si è fatto cenno
7 unicamente alla sopraggiunta emergenza sanitaria da covid;
non è stata sollevata alcuna contestazione in ordine al riconoscimento della provvigione;
- Volendo, in ogni caso, scendere ancor più nel dettaglio, deve considerarsi ulteriormente che: la proposta di acquisto, come peraltro già anticipato, ha riportato l'indicazione dell'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, la data per la sottoscrizione dell'accordo; di conseguenza, facendo applicazione di principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, esso può essere qualificato alla stregua di un contratto preliminare il cui consenso è stato manifestato dalle parti secondo il meccanismo, espressamente riconosciuto dall'art. 1326 cod civ, della proposta e dell'accettazione;
- Con riguardo poi all'asserita vessatorietà dell'art. 7 e quindi della clausola che ha previsto che con l'accettazione della proposta la conclusione del preliminare (idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione) è doveroso precisare che la vessatorietà (peraltro genericamente adombrata dall'appellante) deve tradursi in uno squilibrio tale da alterare il sinallagma contrattuale;
un'ipotesi di tale alterazione può sussistere nel caso in cui il diritto alla maturazione del compenso da parte del mediatore viene di fatto anticipato al momento della formazione di un accordo per la vendita del bene;
nella fattispecie un tale squilibrio, interpretando la prospettazione dell'appellante, deriva proprio dal fatto che non vi è stata alcuna manifestazione del consenso e che pertanto ci si trova ancora in una fase preparatoria;
la violazione anche della normativa in tema di tutela del consumatore (in astratto certamente ipotizzabile) è stata tuttavia sollevata per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale nel corso del presente giudizio così come l'ulteriore argomento della eccessività della provvigione;
- Anche il richiamo (operato sempre in sede di scritti difensivi finali) ad un precedente oggetto di giudizio da parte di questa Corte Territoriale (definito all'esito della cassazione con rinvio della prima sentenza di appello) non può ritenersi sufficiente a sostegno delle ragioni dell'appellante; con la pronunzia n. 9612/23 la S.C. ha chiarito che “Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti”; il precedente, tuttavia, presenta, all'evidenza delle coordinate giuridiche diverse rispetto al caso che ci occupa in quanto dalla lettura delle decisioni prodotte si evince che quello che, nelle intenzioni del mediatore avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua di un preliminare, in realtà risultava di alcuni elementi essenziali in tal senso quali le modalità di pagamento del corrispettivo nonché il termine per la sottoscrizione del rogito
(elementi di contro pienamente presenti nel caso di specie);
8 - In definitiva, quindi, l'art. 7 della proposta di acquisto non presenta, alla luce del complessivo contenuto della stessa, profili tali di squilibrio;
ed infatti, detta clausola si è limitata unicamente a prevedere che l'adesione alla proposta comporta l'effetto di conclusione di un accordo preliminare ed a questo punto, facendo buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi il diritto alla provvigione da parte del mediatore;
- Di certo, proprio secondo la consolidata giurisprudenza, deve escludersi che la mancata (trattandosi di dato pacifico) sottoscrizione
- Sulla quantificazione, le eventuali censure sollevate (quand'anche non fossero ritenute tardive) non colgono nel segno alla luce della dichiarazione sottoscritta dalla stessa appellante con cui la stessa si è riconosciuta debitrice della somma (che già maggiorata dell'IVA) è stata posta a fondamento dell'iniziativa monitoria;
Per tali ragioni, quindi, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della parte appellata la somma di € 2.906,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
5.201 ad € 26.000,00 con applicazione valori minimi alla luce della fondatezza comunque del primo motivo di appello ) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 114/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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