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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
R.G. n. 7263/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2 Controparte_1 minorenne
3 Persona_1 Parte_1
4 Controparte_2
5 CP_3 Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 14.01.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice Pt_1 dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 18,00
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 7263/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 7263 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_1
2
Parte_2 Controparte_1 minorenne
3 Persona_1 Parte_1
4 Controparte_2 Controparte_1
5 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 14.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.04.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nata a [...]/SP –Brasile il 12.07.1972, C.F. Parte_1
, residente in [...]de Jesus n. 318 –Itapu –Niteroi –RJ – C.F._1 NumeroDiC_ CAP 24346-134 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 18.05.2023;
nata a [...]/SP –Brasile il 12.07.1972, C.F. Parte_1
, residente in [...]de Jesus n. 318 –Itapu –Niteroi –RJ – C.F._1 NumeroDiC_ CAP 24346-134 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 18.05.2023, per sé e unitamente a nato a [...]/RJ –Brasile il 03.02.1966, Controparte_6 C.F. , residente in [...], S/N –Lote 25 , Caxito, –cap C.F._2 CP_7NumeroDiC_ 24910-010 –Brasile,identificato con documento n. rilasciato il 17.08.2017,in qualità di genitori esercentila responsabilità genitoriale sul figlio minore 2. nato a [...]/RJ –Brasile il 26.07.2006, C.F. Controparte_8
, residente in [...]de Jesus n. 318 –Itapu –Niteroi –RJ – C.F._3 NumeroDiC_ CAP 24346-134 –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 20.02.2020;
3. nato a [...]/SP –Brasile il 01.03.1974, C.F. Parte_3
, residente in [...]n. 85 –Apartamento 74 –Vila Sorocabana – C.F._4 GU . SP –CAP 07022-280 –Brasile, identificato con documento n. rilasciato Numer_4 il 17.10.2019;
4. nato a [...]/RJ –Brasile il Controparte_2 C.F._ 16.12.1999, C.F. , residente in [...]de Jesus n. 318 C.F._5 Cod
–Brasile, identificato con documento n. rilasciato C.F._7 C.F._9 Numero_1 il 14.02.2022;
5. nato a [...]/RJ –Brasile il 07.12.1997, Controparte_5
C.F. , residente in [...]de Jesus n. 318 –Itapu –Niteroi – C.F._10 NumeroDiC_ RJ –CAP –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il C.F._11 07.01.2016;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato Controparte_9 civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con compensazione delle spese di giudizio
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il Persona_2 10.10.1884, figlio di e , che non si era mai Persona_3 Persona_4 naturalizzato brasiliana, né mai aveva rinunciato alla cittadinanza Italiana;
in data 19.05.1906, si univa in matrimonio con e dalla Persona_2 Controparte_10 loro unione nasceva in Brasile, in data 22.03.1911, il quale, in data Persona_5 21.09.1935, si univa in matrimonio con Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 3
-dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 06.11.1949, che si univa Persona_7 con e dall'unione nascevano in Brasile due figli: Persona_8
in data 12.07.1972 “ricorrente” Parte_1
• in data 01.03.1974 “ricorrente”. Dall'unione di Parte_3 [...]
e nascevano in Brasile tre figli: Parte_3 Controparte_8
➢ in data 07.12.1997 “ricorrente” Controparte_5
➢ in data 16.12.1999 “ricorrente” Controparte_2
➢ in data 26.07.2006 “ricorrente” Controparte_8
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti della cittadina italiana nato a [...] Persona_2
(TV) il 10.10.1884
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 4
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 18,00
Lecce-Venezia, 14.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5