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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11719/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UR IA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/10/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 29 settembre 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12549/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u., sostenendo che: “la relazione del nominato C.T.U., si palesa poco puntuale
1 nella disamina generale circa l'effetto altamente invalidante delle patologie sofferte (…) e non appare condivisibile per ciò che concerne le conclusioni cui perviene.” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria dell'8 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_1 quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Viste le doglianze formulate nell'opposizione e vista la tipologia delle patologie controverse veniva disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanze del 25 ottobre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta perché, dopo il primo c.t.u., anche il secondo medico ha escluso la fondatezza della pretesa attorea.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott.ssa ha posto la Per_1 seguente diagnosi: “Ciò premesso, si valutano i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento che, secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. 18/80, modificato dalla L. 508/88, sono: 1) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2) necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La deambulazione, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, non deve intendersi in termini di mera motricità nell'uso meccanico degli arti inferiori, in una semplice successione che consente lo spostamento del corpo in avanti e indietro, ma secondo un significato più estensivo anche nel poter e saper andare verso, nel muoversi con sicurezza sufficiente sia nell'ambiente domestico sia al di fuori del proprio domicilio. Per atti quotidiani della vita, invece, si intendono quelle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale e dell'ambiente domestico, e quelle funzioni fisiologiche indispensabili per condurre una vita sufficientemente decorosa. Le infermità di cui è affetta la periziata, sulla base degli accertamenti effettuati nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che non incidano in maniera significativa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, e nelle abilità manuali e strumentali della vita quotidiana, non evidenziandosi un quadro clinico tale da rendere la periziata abbisognevole di assistenza continua. Infatti, per quanto evidenziato, la marcia non
è totalmente abolita, la motilità attiva agli arti risulta garantita;
inoltre, non sono presenti deficit neurologici che inficiano le funzioni motorie, né deficit cognitivi con compromissione delle funzioni cognitive superiori.” concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato dott.ssa UR, la quale, pur riconoscendo la sussistenza di diverse patologie “Poliartrosi
2 amodesta incidenza funzionale, diabete mellito tipo 2, aumento ponderale, incontinenza urinaria, cardiopatia ipertensiva” ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione depositata il 5 dicembre 2024: “Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Le patologie di cui è affetta l'istante non sono né gravi né pregiudizievoli tali da limitare qualsivoglia attività sia motoria che relazionale. Da quanto esposto, a parere della scrivente non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente
e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana
(lavarsi, vestirsi), dipendendo pertanto totalmente dagli altri”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato (la perfetta convergenza dei due ausiliari, infatti, esclude la necessità del richiamo della seconda c.t.u. richiesto dalla ricorrente con le note conclusionali) e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11719/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UR IA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/10/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 29 settembre 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12549/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u., sostenendo che: “la relazione del nominato C.T.U., si palesa poco puntuale
1 nella disamina generale circa l'effetto altamente invalidante delle patologie sofferte (…) e non appare condivisibile per ciò che concerne le conclusioni cui perviene.” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria dell'8 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_1 quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Viste le doglianze formulate nell'opposizione e vista la tipologia delle patologie controverse veniva disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanze del 25 ottobre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta perché, dopo il primo c.t.u., anche il secondo medico ha escluso la fondatezza della pretesa attorea.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott.ssa ha posto la Per_1 seguente diagnosi: “Ciò premesso, si valutano i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento che, secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. 18/80, modificato dalla L. 508/88, sono: 1) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2) necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La deambulazione, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, non deve intendersi in termini di mera motricità nell'uso meccanico degli arti inferiori, in una semplice successione che consente lo spostamento del corpo in avanti e indietro, ma secondo un significato più estensivo anche nel poter e saper andare verso, nel muoversi con sicurezza sufficiente sia nell'ambiente domestico sia al di fuori del proprio domicilio. Per atti quotidiani della vita, invece, si intendono quelle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale e dell'ambiente domestico, e quelle funzioni fisiologiche indispensabili per condurre una vita sufficientemente decorosa. Le infermità di cui è affetta la periziata, sulla base degli accertamenti effettuati nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che non incidano in maniera significativa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, e nelle abilità manuali e strumentali della vita quotidiana, non evidenziandosi un quadro clinico tale da rendere la periziata abbisognevole di assistenza continua. Infatti, per quanto evidenziato, la marcia non
è totalmente abolita, la motilità attiva agli arti risulta garantita;
inoltre, non sono presenti deficit neurologici che inficiano le funzioni motorie, né deficit cognitivi con compromissione delle funzioni cognitive superiori.” concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato dott.ssa UR, la quale, pur riconoscendo la sussistenza di diverse patologie “Poliartrosi
2 amodesta incidenza funzionale, diabete mellito tipo 2, aumento ponderale, incontinenza urinaria, cardiopatia ipertensiva” ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione depositata il 5 dicembre 2024: “Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Le patologie di cui è affetta l'istante non sono né gravi né pregiudizievoli tali da limitare qualsivoglia attività sia motoria che relazionale. Da quanto esposto, a parere della scrivente non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente
e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana
(lavarsi, vestirsi), dipendendo pertanto totalmente dagli altri”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato (la perfetta convergenza dei due ausiliari, infatti, esclude la necessità del richiamo della seconda c.t.u. richiesto dalla ricorrente con le note conclusionali) e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
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