Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 62 4 LA CORTE SUPREMA D Oggetto 51 Comodato macchina SEZIO caffè bar Magistrati: Composta dagli .mi S R.G.N. 5607/98 Presidente Dott. Ernesto LUPO Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Cron. 1017 Consigliere Dott. Michele VARRONE 1837 Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 30/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato COCCO COSTANTINO, che lo difende unitamente all'avvocato FAILLACE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio HI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI 6 APR. 2001 il IL CANCELLIERE LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PETRELLA LUCIANA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA 2000 controricorrente J 1721 avverso la sentenza n. 1247/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 31/10/1997, depositata il 28/11/97; RG.657/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Vincenzo udienza del 30/10/00 dal SALLUZZO;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega Avv. Luigi Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 13 dicembre 1985 DO VE ra, titolare di un'impresa di vendita all'ingrosso di да caffè, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Carla NC ed assumendo: a) che nell'aprile del 1984 si era accordato con la convenuta, che all'epoca gestiva l'esercizio "Caffè Italiano", per fornirle una serie di apparecchiature per la preparazione del caffè ed una cioccolatiera con l'obbligo della restituzione ○ del pagamento del con- trovalore in danaro in caso di cessione dell'azienda; b) che aveva quindi acquistato e posto a disposi- zione della NC tali beni;
c) che questa, dopo avere ceduto l'esercizio in da- ta 31 dicembre 1984, si era rifiutata di riconsegnarli 2 di pagare il prezzo;
ne chiedeva la condanna all'adempimento delle obbligazioni assunte ed al risar- cimento dei danni. La convenuta, costituendosi, contestava la domanda sostenendo di avere acquistato le attrezzature per la somma di L.
3.000.000 e che il AV, presente alle trattative per la cessione dell'azienda, aveva dichia- rato di non essere più creditore di alcuna somma nei suoi confronti. A conclusione dell'istruttoria l'adito Tribunale, con sentenza 25 maggio 1995, condannava la NC al дой pagamento di L. 5.600.000, oltre alla rivalutazione mo- netaria dal 31.12.1984 al 25.2.1995 e agli interessi legali dal 31.12.1984 al saldo. Avverso tale decisione proponeva gravame la Cobian- chi denunciandone l'erroneità: a) per non avere il Tri- bunale considerato che l'uso delle attrezzature era stato concessO per l'esercizio dell'azienda e che il contratto, per effetto della cessione, era passato nel- la titolarità della cessionaria ai sensi dell'art. 2558 C.C., b) per avere applicato all'obbligazione ricono- sciuta a suo carico, costituente debito di valuta, la disciplina propria dei debiti di valore. Resisteva il AV chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 31.10- 3 28.11.1997, accogliendo l'impugnazione, rigettava la domanda del AV e lo condannava a restituire alla NC le somme ricevute in esecuzione della senten- * za di primo grado, oltre agli interessi maturati a de- correre dal 4 giugno 1996, compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il AV affidandone l'accoglimento a tre motivi illu- strati anche da memoria. Resiste con controricorso la NC che deposita a sua volta memoria difensiva. да MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Denuncia con il primo mezzo il ricorrente "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)" soste- nendo che la Corte distrettuale avrebbe posto erronea- mente a fondamento della sua pronuncia fatto diverso da quello messo dal convenuto а fondamento delle sue dife- se ed avrebbe inoltre, sempre erroneamente, preso in considerazione eccezione nuova, non rilevabile d'ufficio, sollevata per la prima volta nel giudizio di appello. Il motivo è destituito di fondamento. Nella specie l'appellante (odierna resistente) non si è limitata a svolgere, così come assume, solo delle 4 nuove deduzioni difensive, ma bensì, introducendo in processo un nuovo rapporto giuridico a sostegno delle sue difese -al limitato fine di escludere gli effetti giuridici del fatto costituitivo del diritto affermato dall'attore- ha sollevato una eccezione nuova. Essa non è tuttavia incorsa in preclusioni di sorta costituendo "jus receptum" nel nostro ordinamento pro- cessuale (v. Cass. 99/3618, 97/8229, 96/6086 e 95/1141) il principio secondo cui, a norma dell'art. 345 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con la L. 353/90 -non applicabile nella specie trattan- dosi di giudizio già pendente alla data del 30 aprile 1995) è consentita all'appellante la proponibilità di eccezioni nuove, anche nel caso in cui venga ampliato il thema decidendum, perché come nel caso che ci occu- pa- formulate nell'atto introduttivo dell'appello e di- rette all'esclusivo fine della reiezione della domanda avversaria.
2. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione al disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c." il AV si duole della valutazione della prova operata dai Giudici d'Appello. Mentre i Giudici di primo grado, assume, sarebbero pervenuti alla loro pronuncia attraverso una corretta valutazione della prova documentale e di quella testi- moniale, quelli d'Appello ne avrebbero effettuato una valutazione non corretta pervenendo a risultati in con- trasto con la rilevata "oggettiva difficoltà di rico- struzione dei rapporti". Trattasi di doglianza caratterizzata da estrema ge- nericità -con la quale il ricorrente, lungi dal preci- sare i pretesi vizi dell'iter argomentativo del deci- dente, si limita a prospettare una propria interpreta- zione e valutazione dei fatti e delle prove acquisite e a sostenere, senza indicarne minimamente le ragioni, che le risultanze processuali supportavano pienamente la decisione di primo grado- e quindi palesemente inam- missibile perché, per il principio di autosufficienza " del ricorso, è necessario che il motivo di impugnazione contenga tutti i necessari elementi di giudizio che consentano alla Corte di Cassazione, senza dover far ricorso ad altri atti o svolgere indagini integrative, di poter procedere al controllo della decisione impu- gnata.
3. Infine con il terzo mezzo il ricorrente, denun- ciando "violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e omessa e insuffi- ciente motivazione circa un punto decisivo della con- 2558, 2560 e 2810troversia, in relazione agli artt. 6 C.C. sostiene che la Corte d'Appello sarebbe incorsa "I in errore nello escludere che il comodato in oggetto avesse carattere personale ritenendo che fosse invece collegato all'azienda (e si trasferisse quindi con la cessione della titolarità). Anche tale censura, estremamente generica ed ai li- dell'ammissibilità, insuscettibile di accogli- miti mento. La Corte territoriale, con approfondite ed artico- giunta alla conclusione -nonargomentazioni, late contestata dal AV- secondo cui esisteva uno stretto collegamento tra la concessione delle attrezzature og- getto del contendere e la fornitura del caffè. E da ta- le collegamento funzionale tra comodato ed esercizio commerciale ha tratto il convincimento che il comodato non aveva carattere personale ma fosse bensì connesso all'attività d'azienda. E a fronte di tale "giudizio in fatto” e della mo- tivazione che l'assiste, che appare adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici, il ricorrente si limita ad insistere nella propria, immotivata, tesi del carattere personale del comodato che finisce per essere solo un'assiomatica affermazione priva di conte- nuto e come tale insuscettibile di esame di questo giu- dice di legittimità. 7 Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- in line 173.000 te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione oltre gli onorari liquidati in Lire duemilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30.10.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. inmo ofol Емин про 4000011 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 280000 Depositata in Cancelleria 806T€12,00 Oggi, lì - 6 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T R O C * AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG. 2004 Serie Registrate in 1 6 1,77 ly 757 vorate e (OUTO CENTOSESSANTUNO 77 ot n. p. 1 I sa A Respon 8