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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
RN DA, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2780/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5476/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.06.2025, la Ricorrente_1 Srl, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 0282025009850976000, dell' l'importo complessivo di €129.995,37, emessa a titolo di liquidazioni periodiche dichiarazione Iva anno 2021 e controllo modello 770 anno 2021.
La parte ricorrente eccepisce: 1) la nullità ed inesistenza della cartella di pagamento impugnata;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, impugnate le avverse eccezioni, deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla società contribuente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo PEC in data 17.04.2025, mentre il ricorso è stato notificato alle parti resistenti il 19.06.2025, ossia oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma di legge. Il ricorso deve pertanto essere rigettato in quanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituita.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
RN DA, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2780/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025009850976000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5476/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.06.2025, la Ricorrente_1 Srl, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 0282025009850976000, dell' l'importo complessivo di €129.995,37, emessa a titolo di liquidazioni periodiche dichiarazione Iva anno 2021 e controllo modello 770 anno 2021.
La parte ricorrente eccepisce: 1) la nullità ed inesistenza della cartella di pagamento impugnata;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, impugnate le avverse eccezioni, deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla società contribuente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo PEC in data 17.04.2025, mentre il ricorso è stato notificato alle parti resistenti il 19.06.2025, ossia oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma di legge. Il ricorso deve pertanto essere rigettato in quanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituita.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini