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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 19/02/2025, nella causa n. 10269/2024 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a parte ricorrente Parte_1 avv. Grande Carmela
e parte convenuta contumace Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 17.11.2021, celebratasi mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base alle previsioni normative dettate dalla pandemia in atto, pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità e dello status di handicap in condizione di gravità dalla visita di revisione o dalla data ritenuta di giustizia con condanna del convenuto al pagamento dei ratei maturati ed interessi. L' è rimasto contumace. CP_2
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'udienza di data 20.1.2025 sono state depositate note di trattazione scritta , ex art 127 ter cpc.
oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito individuati.
L'espletata c.t.u. conclude che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste per ottenere la pensione di inabilità dalla data della vista di revisione del 4.10.2022 e che non ha i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità.
Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al riconoscimento del diritto di cui all'art. 12 legge
118/71 e rigettato nel resto.
Le spese processuali devono essere, pertanto, compensate fra le parti e le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà in relazione alla circostanza che la autodichiarazione oltre a non contenere i dati del sottoscrittore, è anche priva di data e quindi difetta egli elementi essenziali che la dichiarazione stessa deve avere per potere efficacemente sostituire la “certificazione”di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è dalla data della vista di revisione (4.10.2022) nelle condizioni previste per ottenere la pensione di inabilità e rigetta nel resto il ricorso perché non ha i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità; spese di lite interamente compensate fra le parti;
spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà.
Roma, 19.2.2025
Il Giudice
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso Controparte_1
depositato il …………, nella causa iscritta al n. 10269/2024 R.G.A.C.:
a) …
b) …
c) condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di Via Tuscolana,1390 00174 Roma ITALIA delle spese processuali, Pt_1
liquidandole in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 800,00 per diritti e euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Roma, 19/02/2025 Il Giudice
Anna Pagotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 19/02/2025, nella causa n. 10269/2024 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a parte ricorrente Parte_1 avv. Grande Carmela
e parte convenuta contumace Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 17.11.2021, celebratasi mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base alle previsioni normative dettate dalla pandemia in atto, pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità e dello status di handicap in condizione di gravità dalla visita di revisione o dalla data ritenuta di giustizia con condanna del convenuto al pagamento dei ratei maturati ed interessi. L' è rimasto contumace. CP_2
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, per l'udienza di data 20.1.2025 sono state depositate note di trattazione scritta , ex art 127 ter cpc.
oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito individuati.
L'espletata c.t.u. conclude che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste per ottenere la pensione di inabilità dalla data della vista di revisione del 4.10.2022 e che non ha i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità.
Il Giudice non ritiene vi siano ragioni per discostarsi della conclusione del consulente, basata su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Si aggiunga che le parti non hanno formulato specifiche critiche all'operato del c.t.u.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al riconoscimento del diritto di cui all'art. 12 legge
118/71 e rigettato nel resto.
Le spese processuali devono essere, pertanto, compensate fra le parti e le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà in relazione alla circostanza che la autodichiarazione oltre a non contenere i dati del sottoscrittore, è anche priva di data e quindi difetta egli elementi essenziali che la dichiarazione stessa deve avere per potere efficacemente sostituire la “certificazione”di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è dalla data della vista di revisione (4.10.2022) nelle condizioni previste per ottenere la pensione di inabilità e rigetta nel resto il ricorso perché non ha i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità; spese di lite interamente compensate fra le parti;
spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà.
Roma, 19.2.2025
Il Giudice
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso Controparte_1
depositato il …………, nella causa iscritta al n. 10269/2024 R.G.A.C.:
a) …
b) …
c) condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di Via Tuscolana,1390 00174 Roma ITALIA delle spese processuali, Pt_1
liquidandole in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 800,00 per diritti e euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Roma, 19/02/2025 Il Giudice
Anna Pagotto