Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 12/2/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4399/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. DI STEFANO PIETRO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220022333675000, notificato in data 30.01.2023, per la somma complessiva di € 2.839,63, avente ad oggetto la richiesta di pagamento contributi e sanzioni alla gestione commercianti per il periodo dal 02/2021 al 12/2021; parte opponente deduceva la non debenza dei contributi in quanto, nel periodo in contestazione, lo stesso era iscritto alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e svolgeva unicamente funzioni di amministratore della società. Chiedeva, previa sospensione dell'avviso opposto, che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa creditoria. A fondamento della sua tesi richiamava la normativa in materia, ovvero l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 che prevedeva come requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, oltre alla titolarità dell'impresa e alla responsabilità in capo al titolare, lo svolgimento di attività lavorativa con le caratteristiche dell'abitualità e prevalenza.
La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996. E', tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui all'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010. Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto:" In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge , non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996". "L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, CP_1 legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.". La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento recepito in numerose pronunce di questa Corte secondo cui : "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani
o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa". Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal principio dell'attività CP_1 prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".
6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore. Se quindi il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie in cui emerge per tabulas ( cfr. visure ed estratto contributivo ) la sussistenza CP_1 di numerosi rapporti di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa. Nel caso di specie, il ha documentalmente provato di ricoprire le Pt_1 seguenti cariche: Presidente del CDA della società che Parte_2 annovera n. 104 addetti;
presidente del CDA della BIT4 Group s.r.l, società che annovera n. 13 addetti;
Amministratore Unico della A3 Media s.r.l., società che annovera n. 34 addetti;
Amministratore unico della Uanataca Anonima Sociedad Personal, società che annovera n. 9 addetti;
Presidente del CDA della PTBagnoli Amministratore e socio Controparte_2 unico della Amministratore e socio unico della Controparte_3 CP_3
società che annovera n. 11 addetti.
[...]
Per l'esecuzione di tali incarichi, il ricorrente risulta già iscritto alla Gestione Separata dell' in base all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995. CP_1
Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi del 2021 (allegata), emerge che il ha percepito circa 100.000 euro da compensi per lavoro dipendente a Pt_1 tempo determinato, come riportato nei quadri RC1 e RC2. Questi compensi sono da riferirsi all'attività di amministratore svolta per le società sopra citate e non per il lavoro abituale e prevalente prestato nella Ipmotive s.r.l. Pertanto, appare chiaro che il ricorrente non è tenuto a versare i contributi alla Gestione Commercianti come socio d'opera per l'anno 2021, come richiesto dall'Istituto. In effetti, si ritiene che l non abbia adempiuto CP_1 all'onere di dimostrare che il ricorrente partecipasse all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, requisito necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti. L'attività che, secondo la difesa dell' , il Pt_3 ricorrente avrebbe svolto è quella di gestione dell'azienda, che, come evidenziato dalle Sezioni Unite (sentenza 3240/2010), è propria dell'amministratore, il quale si occupa della gestione della società, in particolare dell'organizzazione e del coordinamento dei fattori di produzione, comprendendo sia la fase decisionale che quella attuativa delle scelte aziendali. L' non ha, cioè, dimostrato, né offerto di provare, un diretto CP_1 coinvolgimento dell'istante nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente operativo. La pretesa avanzata dall' con l'atto oggi opposto si appalesa illegittima CP_1
e quindi non dovuta. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito 37120220022333675000 relativo ai Contributi Fissi Gestione Commercianti dal 02/2021 al 12/2021, oltre sanzioni per morosità, notificato in data 30/01/2023; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.800,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. DI STEFANO PIETRO. c) Si comunichi. Così deciso in data 12/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori