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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 194/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 194/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024
d a
OGGETTO: (CF , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
[...] (C.F. , qui rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 cod.: 143121 (C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Accardi
Antonina del Foro di Roma, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), CP C.F._1
(C.F. ), RO C.F._2
(C.F. ), Controparte_6 C.F._3
tutti in proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
VITALI SILVERIO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 23 dicembre
2020, n. 1858/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di SC , contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
1858/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione III Civile, Giudice
Dott.ssa Cristina Mondini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2264/2017, depositata in cancelleria in data 23.12.2020,
2) NEL MERITO per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettando ogni petitum avversario accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano
a) Respingere l'opposizione così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dai Sig.ri , , e Controparte_6 Persona_1 CP CP
nei confronti dell'opposta perché inammissibile, improcedibile e
[...]
comunque infondata in fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia
e comunque legittimità del decreto ingiuntivo n. 142/2017 ing. 52/2017 r.g. emesso in data 10. 01.2017 dal Tribunale di Bergamo G.U. Dott.ssa Silvia
Russo
b) condannare gli opponenti a pagare in solido e per quanto di ragione alla
(cessionaria di ) l'importo € 67.937,64 ovvero CP_1 CP_7
la diversa eventuale somma capitale determinata in corso di causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo al tasso legale pro tempore nonché alle liquidande spese giudiziali.
c) Con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e della fase monitoria e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) sempre nel merito con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”. Degli appellati
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto da Controparte_1
e per essa , qui rappresentata da Controparte_2
perché infondato in fatto e in diritto;
Controparte_8
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario
e chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Persona_1 CP
, e in qualità di fideiussori della società
[...] Controparte_6 CP
(dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. Parte_1
232 del 2014), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
142/2017, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_9
dell'importo di complessivi € 67.937,64, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulla somma capitale di € 62.920,00 e spese legali, a titolo di rate scadute e non pagate, relativamente al contratto di finanziamento n.
00401059057 stipulato da con l'Istituto di credito in data Parte_1
30.11.2012.
Contestati integralmente le produzioni documentali avversarie, l'importo del debito e il conteggio degli interessi, , RO Controparte_6
e a fondamento della propria opposizione, preliminarmente, CP eccepivano che l'atto loro notificato era privo di procura.
Nel merito, invocavano l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., rappresentando come essi, nel 2006, si fossero costituiti fideiussori della società fino alla concorrenza di € 210.000,00, fideiussione Parte_1 poi estesa nel 2009 sino all'importo di € 395.000,00, periodo in cui la società era in bonis; esponevano, inoltre, che, nel 2012, la posizione finanziaria della società si era aggravata, presentando, nei confronti di Controparte_9
un saldo negativo di € 134.296,45, come risultava dall'estratto
[...] conto al 30.11.2012; rappresentavano, quindi, che, in detta situazione,
l'Istituto di credito, senza speciale autorizzazione dei fideiussori, aveva proposto alla società debitrice la stipula del nuovo contratto di finanziamento n. 00401059057, pur consapevole della complessa e grave esposizione finanziaria della come comprovato dal fatto che, nonostante Parte_1
l'importo finanziato (€ 62.920,00) fosse ampiamente coperto dalle fideiussioni già prestate, aveva richiesto, per la concessione del nuovo credito, l'ulteriore garanzia dell'ente di categoria IA Bergamo, il tutto con aggravio dei costi a carico della società.
Per queste ragioni, chiedevano che fosse dichiarata la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., rimanendo obbligata verso la Banca la sola
IA Bergamo.
Si costituiva in giudizio (già Controparte_10 [...]
, contestando l'eccezione preliminare di parte avversa e Controparte_9
insistendo nelle proprie pretese creditorie nei confronti dei fideiussori ingiunti.
In particolare, la CP_9
- rilevato che gli opponenti avevano contestato la quantificazione del credito azionato, evidenziava, in ogni caso, l'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'esistenza, la certezza, la liquidità e la esigibilità del credito;
- sosteneva la natura di contratto autonomo di garanzia, e non di fideiussione, della pattuizione oggetto di causa;
- si opponeva alla pretesa applicabilità dell'art. 1956 cod. civ., mancandone i requisiti oggettivi e soggettivi;
- instava per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, all'esito del deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., rigettava la richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo.
In data 30.05.2019, interveniva nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
e per essa divenuta Controparte_1 Controparte_2
titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di Controparte_7 tra cui quello oggetto di causa.
A seguito del decesso di , il Tribunale, con decreto del Persona_1
12.12.2019, dichiarava l'interruzione del processo che veniva successivamente riassunto degli eredi e CP RO
. Controparte_6
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 1858/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020, il Tribunale di
Bergamo revocava il decreto ingiuntivo n. 142/2017, disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
- escludeva che il contratto oggetto di causa potesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, ritenendo a tal fine insufficiente la previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta nell'art. 7 della pattuizione intercorsa;
- escludeva che la garanzia prestata dall'ente di categoria IA
Bergamo fosse sussidiaria rispetto a quella prestata dagli ingiunti “poiché nel contratto di fideiussione sottoscritto dal legale rappresentante della
non veniva prevista la preventiva escussione del fideiussore Parte_1 principale”;
- rilevava che la non avesse fornito prova riguardo alla mancata CP_9
riscossione, totale o parziale, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito della procedura fallimentare, così non risultando provato il credito nella sua quantificazione.
Hanno proposto appello e per essa Controparte_1 [...]
qui rappresentata da Controparte_2 Controparte_8
chiedendo la riforma della sentenza in forza di quattro motivi.
Si sono costituiti e , CP RO Controparte_6 contestando la fondatezza dell'appello avversario e istando per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 febbraio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 novembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse conclusionali e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo sull'assunto che il credito vantato dall'Istituto istante non fosse certo – e ciò in quanto tale questione non era stata sollevata dall'opponente che aveva eccepito soltanto l'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ..
Rappresentano, quindi, che non avendo parte opponente contestato l'importo del credito azionato, vi sarebbe stato un riconoscimento di debito.
Con il secondo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha qualificato il contratto oggetto di causa come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Lamenta, invero, che, in forza delle previsioni pattizie di cui agli artt. 2, 6, 7, 8 e 9, il giudice avrebbe dovuto riconoscerne l'autonomia rispetto al rapporto garantito, configurandosi così un contratto autonomo di garanzia.
Segnala, pertanto, che ai fideiussori risultavano precluse le eccezioni che avrebbe potuto opporre la debitrice principale, rilevando, in ogni caso, che la questione era da considerarsi irrilevante, avendo gli opponenti semplicemente lamentato la violazione dell'obbligo di condotta in capo al creditore ai sensi dell'art. art 1956 cod. civ..
Con il terzo motivo gli appellanti rappresentano di aver assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza del credito, mediante la produzione del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e contabile di estinzione anticipata, della lettera fideiussoria e relativa estensione della stessa, nonché dell'estratto del conto n. 77535 al 31.12.2012, comprovante l'accredito della somma mutuata a favore di Parte_1
Contestano, quindi, l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1956 cod. civ.
Evidenziano, sul punto, che le linee di credito sono rimaste invariate e che il finanziamento concesso risultava di importo ben inferiore al limite delle fideiussioni prestate (€ 69.035,53 di finanziamento a fronte di fideiussioni per € 395.000,00), mancando così il presupposto oggettivo della disposizione invocata;
rappresentano, in ogni caso, che i sig.ri erano tutti soci della CP
debitrice principale e, in particolare, era Persona_1
amministratore/liquidatore della la sig.ra ra coniuge Parte_1 CP convivente di quest'ultimo e madre degli altri opponenti nonché soci della società. Su queste basi sostengono, quindi, che potesse presumersi la loro piena consapevolezza della situazione finanziaria della società familiare.
Con il quarto motivo censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la garanzia, prestata da IA, non sussidiaria.
Evidenziano, al riguardo, che le garanzie offerte dal consorzio fidi si differenziano rispetto alle fideiussioni rilasciate alla banca erogatrice proprio perché si sostanziano nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero. Su queste basi rappresentano che la ha agito correttamente promuovendo, in primo CP_9
luogo, l'azione nei confronti dei fideiussori, odierni appellati.
Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in considerazione del fatto che gli opponenti, odierni appellati, nell'atto di citazione in opposizione hanno contestato “integralmente le produzioni documentali avversarie,
l'importo del debito e il conteggio degli interessi posto in essere”, sicché, il
Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo sul presupposto che il credito vantato dall'Istituto istante non fosse certo, non ha pronunciato ultra petita.
Nel merito, tuttavia, la Corte ritiene che tale statuizione non possa essere condivisa. Invero, l'Istituto di credito ha pienamente assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, la contabile di estinzione anticipata, la lettera fideiussoria, la relativa estensione della stessa e, soprattutto, l'estratto del conto n. 77535 al
31.12.2012 (doc. n. 3 fascicolo di parte opposta) comprovante l'accredito della somma mutuata a favore di I fideiussori, per contro, Parte_1 non hanno contestato le risultanze dell'estratto conto sopra indicato né allegato e provato di aver provveduto al relativo pagamento, totale o parziale.
Il credito ingiunto risulta, quindi, certo e provato nel suo ammontare.
Il terzo motivo di gravame è fondato.
Rileva la Corte che la disposizione ex art. 1956 cod. civ. è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si fossero aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, limen tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita
“speciale autorizzazione”, purché non preventiva (perché quest'ultima si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Nel caso di specie, tuttavia i fideiussori, odierni appellati, non hanno fornito la prova del presupposto oggettivo dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della , non essendo a tal fine sufficiente il Parte_1
semplice estratto conto al 30.11.2012.
Va, in ogni caso, ricordato che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956
c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass Civ. Sez.
6. Ord. n.
7444/2017).
Le ragioni di tale affermazione risiedono nel fatto che la tutela prescritta dall'art. 1956 cod. civ. deve rispondere ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del “fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito”.
Tale estraneità non è certamente rinvenibile nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie quanto a - il fideiussore è anche amministratore, Persona_1 tant'è che l'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. deve ritenersi implicitamente fornita. Ed, infatti, la richiesta di finanziamento proveniente dal debitore è formulata dal legale rappresentante-fideiussore, certamente a conoscenza delle condizioni economiche del soggetto amministrato- garantito.
Parimenti legittima risulta la presunta consapevolezza dello stato della società da parte di e , soci dell'impresa Controparte_6 RO
a conduzione familiare, nonché di coniuge convivente CP
dell'amministratore e madre degli altri soci. Va, al riguardo, ricordato che
“La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).” (Cass.
17.07.2023, n. 20713; conformi vd. anche: Cass. 4112/2016; Cass.
3761/2006 e Cass. 8486/1995).
Il socio, infatti, ha il potere di intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli sia a sé che alla società, proprio in forza dei diritti spettanti ai soci di una società di capitali tra cui vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (ex art. 2422 cod. civ.) e l'esame dello stato patrimoniale (ex art. 2424 cod. civ.).
In disparte la natura dei rapporti esistenti tra i garanti e il debitore, preme comunque rilevare che i primi, in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto con la erano comunque obbligati a tenersi al corrente delle CP_9
condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Anche in forza di tale clausola, pertanto, può ragionevolmente presumersi che i sig.ri CP
fossero a conoscenza delle condizioni patrimoniali del debitore principale e sarebbero potuti intervenire. Pertanto, in casi quali quello oggetto di giudizio, la richiesta di autorizzazione ex art. 1956 cod. civ. non risulta necessaria poiché può essere ritenuta tacitamente concessa dai fideiussori nei casi in cui questi abbiano - o si può presumere abbiano - perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Il quarto motivo d'appello è fondato.
Osserva il Collegio che la garanzia prestata da Controparte_11
può essere richiesta dalle banche ed altri operatori del settore
[...]
creditizio e finanziario, convenzionati con la cooperativa, al fine di garantire i rapporti che intercorrono tra questi ultimi e i soci della cooperativa (vd. doc.
3 fascicolo di parte opponente, pag. 10). L'oggetto di tale garanzia si distingue nettamente da quella resa dai fideiussori, essendo stata rilasciata per coprire fino al 50% (come si evince dalla delibera di concessione della garanzia, doc. 5 fascicolo di parte opponente) della perdita definitiva subita dall'istituto finanziatore in relazione all'inadempimento del soggetto finanziato relativamente ai rapporti di cui è titolare.
Non viene, quindi, garantito l'adempimento dell'obbligazione principale, bensì il rischio di inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori.
Nel caso di specie, quindi, IA non può essere considerata cofideiussore unitamente a , e Controparte_6 RO CP
poiché la garanzia da essa prestata nulla ha a che vedere con quelle
[...]
da questi ultimi fornite.
Invero, l'importo garantito da IA è pari al 50% del credito concesso da mentre i sig.ri / hanno CP_9 Controparte_9 CP CP prestato nel 2006 una fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza di €
210.000,00, poi estesa nel 2009 sino all'importo di € 395.000,00: di conseguenza, non sussiste nemmeno “lo stesso debito”, quale ulteriore presupposto per ravvisare la “cofideiussione”, nei termini sopra indicati.
Ne risulta la piena legittimità del comportamento della che, in primo CP_9
luogo, ha promosso l'azione nei confronti dei fideiussori, odierni appellati.
Per tutte queste ragioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati a pagare, in solido tra loro, a favore di parte appellante l'importo € 67.937,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento dei motivi sopra indicati è da ritenersi assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tenuto conto della soccombenza degli appellati, CP CP
e vanno condannati al rimborso delle spese di lite
[...] Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio a favore di e per essa Controparte_1
qui rappresentata da Controparte_2 [...]
nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione Controparte_8
dei parametri medi del DM 147/22 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria, per la quale la Corte, in ragione dell'attività concretamente svolta, ritiene di applicare i valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1858/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020,
- condanna e , in solido CP RO Controparte_6
tra loro, a pagare favore di parte appellante l'importo di € 67.937,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in solido CP RO Controparte_6
tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, spese che liquida,
per il giudizio di primo grado in euro 2.430,00 per la fase di studio, euro
1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per la fase istruttoria ed euro
2.025,00 per la fase decisoria;
per il secondo grado in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 194/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 194/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024
d a
OGGETTO: (CF , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
[...] (C.F. , qui rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 cod.: 143121 (C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Accardi
Antonina del Foro di Roma, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), CP C.F._1
(C.F. ), RO C.F._2
(C.F. ), Controparte_6 C.F._3
tutti in proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
VITALI SILVERIO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 23 dicembre
2020, n. 1858/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di SC , contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
1858/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione III Civile, Giudice
Dott.ssa Cristina Mondini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2264/2017, depositata in cancelleria in data 23.12.2020,
2) NEL MERITO per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettando ogni petitum avversario accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano
a) Respingere l'opposizione così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dai Sig.ri , , e Controparte_6 Persona_1 CP CP
nei confronti dell'opposta perché inammissibile, improcedibile e
[...]
comunque infondata in fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia
e comunque legittimità del decreto ingiuntivo n. 142/2017 ing. 52/2017 r.g. emesso in data 10. 01.2017 dal Tribunale di Bergamo G.U. Dott.ssa Silvia
Russo
b) condannare gli opponenti a pagare in solido e per quanto di ragione alla
(cessionaria di ) l'importo € 67.937,64 ovvero CP_1 CP_7
la diversa eventuale somma capitale determinata in corso di causa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo al tasso legale pro tempore nonché alle liquidande spese giudiziali.
c) Con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e della fase monitoria e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) sempre nel merito con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”. Degli appellati
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto da Controparte_1
e per essa , qui rappresentata da Controparte_2
perché infondato in fatto e in diritto;
Controparte_8
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario
e chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Persona_1 CP
, e in qualità di fideiussori della società
[...] Controparte_6 CP
(dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. Parte_1
232 del 2014), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
142/2017, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_9
dell'importo di complessivi € 67.937,64, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulla somma capitale di € 62.920,00 e spese legali, a titolo di rate scadute e non pagate, relativamente al contratto di finanziamento n.
00401059057 stipulato da con l'Istituto di credito in data Parte_1
30.11.2012.
Contestati integralmente le produzioni documentali avversarie, l'importo del debito e il conteggio degli interessi, , RO Controparte_6
e a fondamento della propria opposizione, preliminarmente, CP eccepivano che l'atto loro notificato era privo di procura.
Nel merito, invocavano l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., rappresentando come essi, nel 2006, si fossero costituiti fideiussori della società fino alla concorrenza di € 210.000,00, fideiussione Parte_1 poi estesa nel 2009 sino all'importo di € 395.000,00, periodo in cui la società era in bonis; esponevano, inoltre, che, nel 2012, la posizione finanziaria della società si era aggravata, presentando, nei confronti di Controparte_9
un saldo negativo di € 134.296,45, come risultava dall'estratto
[...] conto al 30.11.2012; rappresentavano, quindi, che, in detta situazione,
l'Istituto di credito, senza speciale autorizzazione dei fideiussori, aveva proposto alla società debitrice la stipula del nuovo contratto di finanziamento n. 00401059057, pur consapevole della complessa e grave esposizione finanziaria della come comprovato dal fatto che, nonostante Parte_1
l'importo finanziato (€ 62.920,00) fosse ampiamente coperto dalle fideiussioni già prestate, aveva richiesto, per la concessione del nuovo credito, l'ulteriore garanzia dell'ente di categoria IA Bergamo, il tutto con aggravio dei costi a carico della società.
Per queste ragioni, chiedevano che fosse dichiarata la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., rimanendo obbligata verso la Banca la sola
IA Bergamo.
Si costituiva in giudizio (già Controparte_10 [...]
, contestando l'eccezione preliminare di parte avversa e Controparte_9
insistendo nelle proprie pretese creditorie nei confronti dei fideiussori ingiunti.
In particolare, la CP_9
- rilevato che gli opponenti avevano contestato la quantificazione del credito azionato, evidenziava, in ogni caso, l'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'esistenza, la certezza, la liquidità e la esigibilità del credito;
- sosteneva la natura di contratto autonomo di garanzia, e non di fideiussione, della pattuizione oggetto di causa;
- si opponeva alla pretesa applicabilità dell'art. 1956 cod. civ., mancandone i requisiti oggettivi e soggettivi;
- instava per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, all'esito del deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., rigettava la richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo.
In data 30.05.2019, interveniva nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
e per essa divenuta Controparte_1 Controparte_2
titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di Controparte_7 tra cui quello oggetto di causa.
A seguito del decesso di , il Tribunale, con decreto del Persona_1
12.12.2019, dichiarava l'interruzione del processo che veniva successivamente riassunto degli eredi e CP RO
. Controparte_6
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 1858/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020, il Tribunale di
Bergamo revocava il decreto ingiuntivo n. 142/2017, disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
- escludeva che il contratto oggetto di causa potesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, ritenendo a tal fine insufficiente la previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta nell'art. 7 della pattuizione intercorsa;
- escludeva che la garanzia prestata dall'ente di categoria IA
Bergamo fosse sussidiaria rispetto a quella prestata dagli ingiunti “poiché nel contratto di fideiussione sottoscritto dal legale rappresentante della
non veniva prevista la preventiva escussione del fideiussore Parte_1 principale”;
- rilevava che la non avesse fornito prova riguardo alla mancata CP_9
riscossione, totale o parziale, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito della procedura fallimentare, così non risultando provato il credito nella sua quantificazione.
Hanno proposto appello e per essa Controparte_1 [...]
qui rappresentata da Controparte_2 Controparte_8
chiedendo la riforma della sentenza in forza di quattro motivi.
Si sono costituiti e , CP RO Controparte_6 contestando la fondatezza dell'appello avversario e istando per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 febbraio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 novembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse conclusionali e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo sull'assunto che il credito vantato dall'Istituto istante non fosse certo – e ciò in quanto tale questione non era stata sollevata dall'opponente che aveva eccepito soltanto l'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ..
Rappresentano, quindi, che non avendo parte opponente contestato l'importo del credito azionato, vi sarebbe stato un riconoscimento di debito.
Con il secondo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha qualificato il contratto oggetto di causa come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Lamenta, invero, che, in forza delle previsioni pattizie di cui agli artt. 2, 6, 7, 8 e 9, il giudice avrebbe dovuto riconoscerne l'autonomia rispetto al rapporto garantito, configurandosi così un contratto autonomo di garanzia.
Segnala, pertanto, che ai fideiussori risultavano precluse le eccezioni che avrebbe potuto opporre la debitrice principale, rilevando, in ogni caso, che la questione era da considerarsi irrilevante, avendo gli opponenti semplicemente lamentato la violazione dell'obbligo di condotta in capo al creditore ai sensi dell'art. art 1956 cod. civ..
Con il terzo motivo gli appellanti rappresentano di aver assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza del credito, mediante la produzione del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e contabile di estinzione anticipata, della lettera fideiussoria e relativa estensione della stessa, nonché dell'estratto del conto n. 77535 al 31.12.2012, comprovante l'accredito della somma mutuata a favore di Parte_1
Contestano, quindi, l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1956 cod. civ.
Evidenziano, sul punto, che le linee di credito sono rimaste invariate e che il finanziamento concesso risultava di importo ben inferiore al limite delle fideiussioni prestate (€ 69.035,53 di finanziamento a fronte di fideiussioni per € 395.000,00), mancando così il presupposto oggettivo della disposizione invocata;
rappresentano, in ogni caso, che i sig.ri erano tutti soci della CP
debitrice principale e, in particolare, era Persona_1
amministratore/liquidatore della la sig.ra ra coniuge Parte_1 CP convivente di quest'ultimo e madre degli altri opponenti nonché soci della società. Su queste basi sostengono, quindi, che potesse presumersi la loro piena consapevolezza della situazione finanziaria della società familiare.
Con il quarto motivo censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la garanzia, prestata da IA, non sussidiaria.
Evidenziano, al riguardo, che le garanzie offerte dal consorzio fidi si differenziano rispetto alle fideiussioni rilasciate alla banca erogatrice proprio perché si sostanziano nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero. Su queste basi rappresentano che la ha agito correttamente promuovendo, in primo CP_9
luogo, l'azione nei confronti dei fideiussori, odierni appellati.
Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in considerazione del fatto che gli opponenti, odierni appellati, nell'atto di citazione in opposizione hanno contestato “integralmente le produzioni documentali avversarie,
l'importo del debito e il conteggio degli interessi posto in essere”, sicché, il
Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo sul presupposto che il credito vantato dall'Istituto istante non fosse certo, non ha pronunciato ultra petita.
Nel merito, tuttavia, la Corte ritiene che tale statuizione non possa essere condivisa. Invero, l'Istituto di credito ha pienamente assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, la contabile di estinzione anticipata, la lettera fideiussoria, la relativa estensione della stessa e, soprattutto, l'estratto del conto n. 77535 al
31.12.2012 (doc. n. 3 fascicolo di parte opposta) comprovante l'accredito della somma mutuata a favore di I fideiussori, per contro, Parte_1 non hanno contestato le risultanze dell'estratto conto sopra indicato né allegato e provato di aver provveduto al relativo pagamento, totale o parziale.
Il credito ingiunto risulta, quindi, certo e provato nel suo ammontare.
Il terzo motivo di gravame è fondato.
Rileva la Corte che la disposizione ex art. 1956 cod. civ. è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si fossero aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, limen tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita
“speciale autorizzazione”, purché non preventiva (perché quest'ultima si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Nel caso di specie, tuttavia i fideiussori, odierni appellati, non hanno fornito la prova del presupposto oggettivo dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della , non essendo a tal fine sufficiente il Parte_1
semplice estratto conto al 30.11.2012.
Va, in ogni caso, ricordato che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956
c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass Civ. Sez.
6. Ord. n.
7444/2017).
Le ragioni di tale affermazione risiedono nel fatto che la tutela prescritta dall'art. 1956 cod. civ. deve rispondere ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del “fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito”.
Tale estraneità non è certamente rinvenibile nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie quanto a - il fideiussore è anche amministratore, Persona_1 tant'è che l'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. deve ritenersi implicitamente fornita. Ed, infatti, la richiesta di finanziamento proveniente dal debitore è formulata dal legale rappresentante-fideiussore, certamente a conoscenza delle condizioni economiche del soggetto amministrato- garantito.
Parimenti legittima risulta la presunta consapevolezza dello stato della società da parte di e , soci dell'impresa Controparte_6 RO
a conduzione familiare, nonché di coniuge convivente CP
dell'amministratore e madre degli altri soci. Va, al riguardo, ricordato che
“La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).” (Cass.
17.07.2023, n. 20713; conformi vd. anche: Cass. 4112/2016; Cass.
3761/2006 e Cass. 8486/1995).
Il socio, infatti, ha il potere di intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli sia a sé che alla società, proprio in forza dei diritti spettanti ai soci di una società di capitali tra cui vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (ex art. 2422 cod. civ.) e l'esame dello stato patrimoniale (ex art. 2424 cod. civ.).
In disparte la natura dei rapporti esistenti tra i garanti e il debitore, preme comunque rilevare che i primi, in forza dell'art. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto con la erano comunque obbligati a tenersi al corrente delle CP_9
condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Anche in forza di tale clausola, pertanto, può ragionevolmente presumersi che i sig.ri CP
fossero a conoscenza delle condizioni patrimoniali del debitore principale e sarebbero potuti intervenire. Pertanto, in casi quali quello oggetto di giudizio, la richiesta di autorizzazione ex art. 1956 cod. civ. non risulta necessaria poiché può essere ritenuta tacitamente concessa dai fideiussori nei casi in cui questi abbiano - o si può presumere abbiano - perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Il quarto motivo d'appello è fondato.
Osserva il Collegio che la garanzia prestata da Controparte_11
può essere richiesta dalle banche ed altri operatori del settore
[...]
creditizio e finanziario, convenzionati con la cooperativa, al fine di garantire i rapporti che intercorrono tra questi ultimi e i soci della cooperativa (vd. doc.
3 fascicolo di parte opponente, pag. 10). L'oggetto di tale garanzia si distingue nettamente da quella resa dai fideiussori, essendo stata rilasciata per coprire fino al 50% (come si evince dalla delibera di concessione della garanzia, doc. 5 fascicolo di parte opponente) della perdita definitiva subita dall'istituto finanziatore in relazione all'inadempimento del soggetto finanziato relativamente ai rapporti di cui è titolare.
Non viene, quindi, garantito l'adempimento dell'obbligazione principale, bensì il rischio di inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori.
Nel caso di specie, quindi, IA non può essere considerata cofideiussore unitamente a , e Controparte_6 RO CP
poiché la garanzia da essa prestata nulla ha a che vedere con quelle
[...]
da questi ultimi fornite.
Invero, l'importo garantito da IA è pari al 50% del credito concesso da mentre i sig.ri / hanno CP_9 Controparte_9 CP CP prestato nel 2006 una fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza di €
210.000,00, poi estesa nel 2009 sino all'importo di € 395.000,00: di conseguenza, non sussiste nemmeno “lo stesso debito”, quale ulteriore presupposto per ravvisare la “cofideiussione”, nei termini sopra indicati.
Ne risulta la piena legittimità del comportamento della che, in primo CP_9
luogo, ha promosso l'azione nei confronti dei fideiussori, odierni appellati.
Per tutte queste ragioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati a pagare, in solido tra loro, a favore di parte appellante l'importo € 67.937,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento dei motivi sopra indicati è da ritenersi assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tenuto conto della soccombenza degli appellati, CP CP
e vanno condannati al rimborso delle spese di lite
[...] Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio a favore di e per essa Controparte_1
qui rappresentata da Controparte_2 [...]
nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione Controparte_8
dei parametri medi del DM 147/22 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria, per la quale la Corte, in ragione dell'attività concretamente svolta, ritiene di applicare i valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1858/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020,
- condanna e , in solido CP RO Controparte_6
tra loro, a pagare favore di parte appellante l'importo di € 67.937,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in solido CP RO Controparte_6
tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, spese che liquida,
per il giudizio di primo grado in euro 2.430,00 per la fase di studio, euro
1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per la fase istruttoria ed euro
2.025,00 per la fase decisoria;
per il secondo grado in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli