Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 1235
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Sentenza 6 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Franco Pastorelli del Tribunale Ordinario di Livorno, riguarda un'opposizione ex art. 619 c.p.c. al pignoramento presso terzi. L'attrice ha richiesto la revoca di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, sostenendo che il pignoramento fosse legittimo e che il terzo pignorato dovesse riprendere a versare al creditore quanto dovuto. D'altro canto, il convenuto ha eccepito la nullità del titolo esecutivo, sostenendo di non essere il debitore indicato e invocando la prescrizione del credito, nonché l'impignorabilità del proprio stipendio.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice, dichiarando inammissibili le eccezioni del convenuto. Ha argomentato che l'opposizione di terzo non poteva essere utilizzata per contestare la validità del titolo esecutivo o del precetto, poiché tali questioni dovevano essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione. Inoltre, ha evidenziato che le prove documentali presentate dall'attrice dimostravano la coincidenza tra il convenuto e il debitore esecutato, rendendo infondate le pretese di estraneità del convenuto. Pertanto, il Giudice ha revocato la sospensione dell'esecuzione e condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 1235
    Giurisdizione : Trib. Livorno
    Numero : 1235
    Data del deposito : 6 dicembre 2024

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