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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
P.I. n. ), nella sua qualità di mandataria di P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 n. ), con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA PARINI P.IVA_2
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRO CP_1 C.F._1
BASSOI e SERENA PAGANI
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 619 c.p.c. al pignoramento presso terzi R.G. E. n. 708/2021 posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, previa assunzione degli incombenti istruttori ritenuti necessari ed opportuni, così giudicare. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021- 1 R.G.E. e, per l'effetto, ordinare che il terzo pignorato riprenda a versare al creditore procedente quanto assegnato dal Giudice dell'Esecuzione; IN VIA ISTRUTTORIA ordinarsi alle competenti
Autorità amministrative e tributarie (Agenzia delle Entrate territorialmente competente) l'esibizione dello storico del codice fiscale del Sig. (già ; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi. CP_1 P_
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, nel prendere atto della qualità del sig. di persona diversa da quella indicata nel tiolo esecutivo per il quale è CP_1 stata intrapresa la procedura esecutiva: in via preliminare pronunciare l'intervenuta prescrizione del credito per la mancata esistenza del titolo esecutivo emesso nei confronti del comparente e di ogni
pagina 1 di 10 altro elemento interruttivo;
in via principale: dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento presso terzi di cui al R.Es. nn. 708/2021 come sopra caduto sulla somma della retribuzione dovuta al sig.
considerato che
il debito ingiunto n. 718/2015 emesso dal Tribunale di Livorno riguarda CP_1 un debito contratto da tale sig. persona diversa dall'opponente e che lo stesso non è mai Parte_3 stato notificato al convenuto;
conseguentemente ordinare al terzo di liberare/restituire la somma accantonata a seguito della notifica del pignoramento;
in via subordinata: dichiarare che a seguito della procedura intrapresa dal creditore procedente nulla è dovuto dal sig. al creditore CP_1 pignorante stante la mancanza del titolo;
in via ulteriore subordinata: nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere infondati i motivi dell'odierna posizione e confermare il pignoramento come caduto sullo stipendio del sig. voglia accertare l'impignorabilità per superamento dello stesso CP_1 dei limiti di legge previsti per le somme pignorabili, previa valutazione della situazione economica dello stesso alla luce dell'attuale stato di famiglia, come da certificato in atti. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento oltre forfait al 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione
1. Su ricorso della cui la aveva ceduto il credito maturato a seguito CP_3 Pt_1 Controparte_4
del finanziamento stipulato in data 05.04.2004 con il Tribunale di Livorno, con decreto P_
ingiuntivo emesso in data 17.05.2015, ingiungeva a il pagamento della somma residua di Parte_3
detto finanziamento pari ad Euro 7.270,10. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato a P_
(previa correzione a mano della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento), e, a seguito della
[...]
mancata opposizione da parte dell'ingiunto veniva emesso decreto di definitiva esecutorietà dello stesso ex art. 647 c.p.c..
1.1. Successivamente, in data 02.07.2020, cedeva un pacchetto di crediti in sofferenza, CP_5
comprensivo di quello oggetto del presente giudizio, a a cui faceva seguito la Parte_2
stipula di un contratto di mandato tra le medesime parti con cui veniva incaricata di riscuotere CP_3
il suddetto credito in nome e per conto della mandante.
1.2. La società mandataria procedeva, quindi, a notificare precetto nei cfr. di e atto di P_
pignoramento (per la somma di Euro 8.985,21) presso U. DE CO & CA S.r.l., quale terzo- datore di lavoro del medesimo soggetto. A seguito di ciò, questi proponeva ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione, eccependo la propria terzietà rispetto al debitore esecutato e, conseguentemente, l'impignorabilità del proprio stipendio, adducendo a sostegno di ciò la differenza tra il nome indicato nel titolo esecutivo formato contro il suddetto debitore ( (peraltro differente anche da quello indicato nel precetto e nell'atto di Parte_3
pignoramento ( ed il proprio ( , con conseguente ed ulteriore divergenza nei P_ CP_1 relativi codici fiscali (nei primi due casi nell'ultimo ). C.F._2 C.F._1
pagina 2 di 10 1.3. La prima fase del giudizio di opposizione si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione in via cautelare del processo esecutivo e l'assegnazione di un termine di novanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito presso l'intestato Tribunale.
2. Il giudizio di cognizione veniva tempestivamente instaurato dalla presente parte attrice, la quale, contestando che alla differenza formale nei dati anagrafici del debitore esecutato e del titolare delle somme pignorate corrispondesse un'effettiva distinzione soggettiva degli stessi, (attribuendo, anzi, tale divergenza ad un mero cambio di nome all'anagrafe del medesimo soggetto: prima poi P_
, domandava la revoca del provvedimento di sospensione dell'espropriazione già azionata. CP_1
2.1. L'odierno convenuto, costituitosi in giudizio, riproponeva le medesime argomentazioni e difese già espresse nella fase cautelare del giudizio di opposizione, le quali possono così brevemente riassumersi nelle seguenti eccezioni:
a) nullità o inesistenza del titolo esecutivo in quanto formato nei confronti di un soggetto terzo rispetto alla parte pignorata, con conseguente “improcedibilità” (così nella comparsa) del pignoramento;
b) invalidità del precetto, in ragione dell'indicazione di un nome differente per il debitore esecutato rispetto al nominativo indicato nel titolo esecutivo, nonché in ragione dell'apposizione della formula esecutiva in data successiva alla notifica del precetto medesimo;
c) invalidità della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, poiché rivolte ad un destinatario differente dai soggetti formalmente indicati negli stessi atti, il quale, in ragione di ciò, sarebbe stato impossibilitato a ritirarli presso le poste o la casa comunale;
d) inesistenza della propria posizione debitoria nei confronti di in quanto soggetto del Parte_2
tutto estraneo al debitore esecutato, con conseguente impignorabilità del proprio stipendio;
e) prescrizione del credito vantato prima da e poi ceduto a a causa CP_5 Parte_2 della nullità del titolo esecutivo e dell'invalida notifica dei predetti atti aventi efficacia interruttiva della medesima;
f) in ogni caso, impignorabilità del proprio stipendio in quanto il nucleo familiare del sig. sarebbe CP_1
al di sotto della soglia di povertà assoluta calcolata in base agli indici ISTAT.
3. Preliminarmente, va osservato come nel nostro ordinamento sia vigente il c.d. principio della ragione più liquida, in ragione del quale, se sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che, pertanto possono venire legittimamente assorbite. Tale principio, unitamente ad esigenze di economia processuale, consente, inoltre, di escludere che il giudice sia vincolato all'ordine con cui le parti abbiano espressamente scandito l'esame delle proprie eccezioni e difese, subordinando l'esame delle une al rigetto di quelle poste in posizione prioritaria, sempre che la parte non dimostri la pagina 3 di 10 sussistenza di un interesse meritevole di tutela al rispetto dell'ordine predisposto per l'esame e la decisione delle proprie difese (vedasi il caso delle eccezioni di compensazione e di avvenuto adempimento). A fortiori, deve ritenersi che il suddetto vincolo non sussista laddove l'ordine predisposto dalla parte, oltre a non essere supportato da alcuna motivato interesse, risulti in contrasto - come nel caso di specie - con un criterio di coerenza e di priorità logico-giuridica.
4. Ciò detto, occorre, innanzitutto, precisare che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. rappresenta il rimedio che l'ordinamento appresta in favore di quel soggetto - diverso da colui cui il creditore procedente abbia fatto assumere il ruolo di esecutato (mediante indicazione formalizzata nel titolo esecutivo e/o nel precetto) - che intende far valere la titolarità di un diritto autonomo (sul piano sostanziale); incompatibile rispetto a quello che, a seguito e per il tramite del pignoramento, viene riconosciuto in capo al debitore esecutato su di uno specifico bene;
comunque (se sostanzialmente dipendente dalla situazione giuridica soggettiva dell'esecutato) prevalente rispetto all'effetto di conservazione giuridica (relativa o processuale) prodotto dal perfezionarsi dell'atto di pignoramento;
e, quindi, opponibile al creditore procedente oltre che, conseguentemente, anche all'eventuale soggetto aggiudicatario del bene o assegnatario del diritto di credito. Ciò al fine di consentire a tale soggetto terzo di far accertare, seppur con efficacia limitata al solo processo esecutivo, il proprio diritto sul bene pignorato e sottrarlo così all'esecuzione forzata.
Da quanto appena detto si ricava che l'opposizione di terzo è necessariamente successiva al pignoramento, in quanto, prima del pignoramento stesso, il terzo non può lamentare alcun pregiudizio, visto che non sono ancora stati individuati, come appartenenti alla titolarità e, quindi, alla responsabilità patrimoniale del debitore, beni che, invece, non ne facevano parte.
Nella fase prodromica all'espropriazione forzata, infatti, non è possibile configurare un conflitto tra il terzo ed il creditore procedente poiché, nella suddetta fase, appunto, non è ancora stato individuato né conservato giuridicamente (circostanza che si verifica solamente a seguito del perfezionarsi del pignoramento secondo le differenti modalità che dipendono dal tipo di espropriazione posta in essere: mobiliare, immobiliare, presso terzi) ciò che sarà l'oggetto del processo esecutivo.
Non è un caso, per l'appunto, che il legislatore del processo civile abbia previsto la possibilità di azionare, in una fase prodromica all'esecuzione forzata (in senso proprio), i soli giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., ovvero quei rimedi esperibili dallo stesso debitore esecutato, il quale manifesta già in tale fase temporale un interesse concreto ed attuale a contestare l'an ed il quomodo dell'esecuzione forzata. Il legislatore ha, quindi, implicitamente negato la sussistenza, in capo al soggetto terzo, di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. direttamente contro il titolo esecutivo e/o il precetto, posto che nessun pagina 4 di 10 pregiudizio concreto ed attuale può scaturire dagli stessi atti con riferimento alla sua posizione giuridico-patrimoniale. Nell'espropriazione forzata, infatti, la divergenza esistente tra il diritto da tutelare in via esecutiva ed il o i diritti oggetto del processo esecutivo nonché la circostanza che solamente il o i secondi siano nell'asserita titolarità del terzo fanno sì che questi non abbia alcun interesse a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata né l'esistenza del diritto da tutelare.
Per il terzo è assolutamente indifferente che il pignorato sia effettivamente debitore, che il creditore procedente abbia un titolo esecutivo valido;
al terzo interessa l'altro diritto coinvolto nell'espropriazione, cioè la sussistenza nel patrimonio dell'esecutato del diritto che è oggetto di esecuzione. Egli non vuole impedire l'esecuzione, ma sottrarre ad essa i beni sui quali vanta un diritto incompatibile con l'esecuzione medesima.
5. Fatta tale generica premessa, si possono trarre le conseguenze pratiche di quanto sopra evidenziato nel caso in esame. Da quanto sopra enunciato pare evidente l'inammissibilità delle domande formulate da parte convenuta nell'atto di opposizione riproposte nel presente giudizio, con riferimento alla nullità
e/o inesistenza del titolo esecutivo, alla irregolarità formale del precetto, alla sopravvenuta inesistenza del diritto da tutelare (per prescrizione), nonché all'impignorabilità dello stipendio, posto che si tratterebbe di questioni affrontabili, talune, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
(implicanti, perciò solo, una posizione sostanziale del tutto incompatibile con quella rivestita dall'odierno convenuto dinanzi a questo Tribunale, fondata sull'insistentemente asserita terzietà rispetto al debitore esecutato), tal'altre, in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
In sostanza, delle due l'una: o il sig. riconosce la propria qualità di debitore esecutato ed agisce in CP_1 sede di opposizione all'esecuzione, facendo valere l'inesistenza ab origine o sopravvenuta del diritto del creditore procedente e/o l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, o in sede di opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità di precetto e/o pignoramento, l'irregolarità formale degli stessi e/o del titolo esecutivo, nonché l'invalidità delle relative notificazioni;
oppure egli agisce come soggetto terzo rispetto al debitore esecutato, dimostrando che il diritto di credito oggetto della esecuzione non è nella titolarità del debitore esecutato, per rientrare nel suo patrimonio, autonomo e diverso rispetto a quello del debitore esecutato. Ciò che certamente egli non può fare è esplicare difese processuali che implicano una contestuale assunzione di due vesti tra loro del tutto incompatibili
(quella di debitore e quella di terzo).
5.1. È, poi, il caso di rilevare che la sovrapposizione e la confusione di posizioni sostanziali di per sé inconciliabili operata a più riprese da parte del convenuto esclude che questo Giudice possa riqualificare il presente procedimento come mera opposizione all'esecuzione. La circostanza che la difesa del sig. tanto nella fase cautelare quanto nella fase di merito, si sia prevalentemente CP_1
pagina 5 di 10 incentrata sulla sua asserita estraneità rispetto al debitore esecutato e sulla conseguente inesistenza di una posizione debitoria in capo a sé e nei confronti della (oltre che su aspetti che Parte_2
implicano inequivocabilmente un interesse riconducibile esclusivamente a chi è debitore delle somme contestate) esclude, infatti, che si possa dare attuazione ai principi di prevalenza della sostanza sulla forma, dello iura novit curia e, quindi, riqualificare il presente giudizio come di opposizione all'esecuzione tout court. Infatti costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui il limite posto al giudice nel potere di riqualificazione della domanda è quello rappresentato dal divieto di sostituire alla domanda proposta altra domanda. La Suprema Corte ha infatti costantemente affermato il seguente principio:
Sussiste violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice sostituisce d'ufficio e si pronuncia su di un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite, questo, cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice del merito. (cfr. tra le altre Cass. 26 del 03/01/2002).
La questione circa l'effettiva qualifica attribuibile dell'odierno convenuto quale mero terzo piuttosto che come esecutato, quindi, dovrà essere esaminata e decisa esclusivamente ai fini dell'accoglimento o del rigetto nel merito della domanda di parte attrice, lasciando, tuttavia, ferma l'inammissibilità di ogni altra domanda incompatibile con la tipologia di giudizio di cognizione prescelta dalla stessa parte convenuta, in base al principio di non contraddizione e di coerenza espresso dal brocardo nemo potest venire contra factum proprium.
Senza tener conto del fatto che, in base all'ulteriore principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., eventuali vizi che dovessero colpire il titolo esecutivo di formazione giudiziale debbono essere fatti necessariamente valere con le forme ed i tempi propri dei mezzi di impugnazione previsti per il relativo procedimento e, quindi, nel caso di giudizio monitorio, tramite opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardiva ex art. 650 c.p.c. (dando prova, in quest'ultimo caso, del mancato tempestivo rispetto del termine a causa, dell'irregolarità della notifica;
a condizione che non siano già decorsi, tuttavia, più di dieci giorni dal avvenuta conoscenza del pignoramento - termina già decorso nel caso di specie -).
5.2. In secondo luogo, per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede quale termine perentorio ultimo per la proposizione della stessa (nel caso in cui si contesti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto solamente ove si dia prova dell'impossibilità di proporre tale opposizione prima dell'inizio dell'espropriazione forzata) il ventesimo giorno successivo all'avvenuta conoscenza da parte del debitore esecutato del compiuto pignoramento (termine, anch'esso, già scaduto nel caso di specie).
pagina 6 di 10 6. Passando, quindi, all'esame dell'eccezione che pare prioritaria dal punto di vista logico-giuridico, nonché l'unica coerente con il tipo di procedimento di cognizione prescelto e, come tale, ammissibile - ovvero quella concernente l'asserita estraneità del soggetto convenuto rispetto al debitore esecutato e la non pignorabilità del proprio credito presso il terzo-datore di lavoro, in quanto non rientrante nella garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. poiché non coincidente con il diritto da tutelare in sede esecutiva - , se ne deve rilevare l'infondatezza.
6.1. Innanzitutto, parte convenuta fonda la opposizione di terzo, come già riportato in precedenza, sulla divergenza tra il proprio nome e codice fiscale ed il nome e c.f. del soggetto indicato nel titolo esecutivo e nel precetto, oltre che nel pignoramento (come già detto, la questione circa l'eventuale irregolarità o invalidità del precetto o del pignoramento a causa di una differenza tra il nominativo indicato nello stesso ed il nome indicato nel decreto ingiuntivo non può essere esaminata in queste sede, esulando dall'oggetto dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., dovendo, tutt'al più, esser fatta valere, a suo tempo, in sede di opposizione agli atti esecutivi). Orbene, a fronte della prova documentale di tale fatto, il difensore di parte convenuta non offre alcuna giustificazione in merito alla circostanza che, per i due diversi nominativi, a cui si intende far corrispondere una differenza sostanziale ed effettiva tra le parti coinvolte nella procedura esecutiva, vi è, invece, una totale coincidenza della data di nascita, del paese di provenienza e del luogo di residenza. Al contrario, parte attrice ha fornito una copiosa e composita produzione documentale (buste paga, certificati di stato di famiglia, certificati di matrimonio, certificati dello storico di residenza, copia della patente di guida, ecc., relativi ad ambedue i nominativi) volta a provare, seppur in via indiretta e presuntiva, la coincidenza, al di là della mera differenza nei nomi, tra e allegando che la stessa dipende, niente meno, che CP_1 P_ da un aggiornamento del nome all'anagrafica da parte del medesimo individuo.
6.2. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2727 e ss. c.c. e 116, comma 1, c.p.c., la decisione della presente causa può essere fondata anche su presunzioni semplici, liberamente valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice, purché dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre sent. 9054/2022), il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
“concordanza”, richiamato solo in caso di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola
- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza. In base a questo orientamento, pertanto, il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e pagina 7 di 10 nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Dalla documentazione prodotta agli atti (cfr. doc. 7, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice) si ricava complessivamente quanto segue: sia che risultano nati in Albania, ad Elbasan, il 21.02.1977; CP_1 P_
per entrambi il nucleo familiare risulta composto anche da nata ad [...], il Persona_1
08.01.1979, nata a [...], il [...], e da nata a [...] il [...]. Per_2 Parte_4
In base ai certificati dello stato di famiglia aggiornati al 1.01.2014 e al 1.01.2020, rispettivamente, sia che ed il relativo nucleo familiare (identico) sono risultati residenti in [...]
Bengasi 97/A;
In base al certificato dello storico di residenza aggiornato alla data del 9.7.2021, è risultato CP_1
residente ai seguenti indirizzi in ordine cronologico:
a) Via della Torretta n. 9, LI, (dal 1996 al 2001), tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso;
P_
b) Via Gramsci n. 71, LI, (dal 14.07.2001 al 16.07.2003) tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso;
P_
c) Via Anzilotti n. 18, LI (dal 16.07.2003 al 2.12.2009) tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso, inoltre, anche nella busta P_
paga del 2004 risulta che fosse ivi residente, così come ulteriore conferma di ciò si P_
rinviene dal contratto di finanziamento stipulato nel 2004 sempre da P_
d) Via Bengasi 97/A, LI (dal 2.12.2009 fino alla data odierna), tuttavia dal certificato dello stato di famiglia aggiornato al 2014 risulta che, fino a quel momento, unico ivi residente insieme a e fosse . Persona_1 Pt_4 Per_2 P_
Oltre a ciò, dall'estratto dell'Agenzia delle Entrate relativo al Codice fiscale di (cfr. doc. P_
14 di parte attrice) risulta che lo stesso è ancora valido ma non più utilizzabile in quanto aggiornato in un altro codice (ignoto).
Si aggiunga, poi, che U. DE CO & CA S.r.l., ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, ha provveduto a dare immediata esecuzione allo stesso, pignorando lo stipendio di CP_1
nonostante che nel precetto fosse indicato il nominativo , e ha riportato il vecchio nome P_
anche nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.. Parte convenuta contesta la rilevanza di ciò, posto che nella busta paga del 2021 risultava già il nome tuttavia, ciò non è dirimente posto che la CP_1
busta paga potrebbe non essere stata formata direttamente dal datore di lavoro bensì da un soggetto pagina 8 di 10 terzo (ad es. uno studio del lavoro) e che al primo potrebbe, quindi, risultare ancora il vecchio nome del proprio dipendente. Ciò, del resto trova sostengo nel fatto che questi risulta, in base alla busta paga, esser stato assunto in data 30.3.2013, ovvero quando, in base al certificato dello stato di famiglia del
2014, in via Bengasi risultava ancora residente anche se nello stesso lasso temporale, in base P_
al certificato dello storico di residenza aggiornato al 2021, nella stessa abitazione appariva residente il solo . CP_1
6.3. In definitiva, da tutto quanto esposto (coincidenza in punto di luogo e data di nascita, di nucleo familiare, dei molteplici luoghi di residenza in cui gli stessi avrebbero vissuto contemporaneamente Contr seppur in modo concorrente, attestazione da parte dell' che il c.f. relativo al primo nome è stato aggiornato in un nuovo c.f. non meglio precisato) risulta evidente, sulla base dei fatti noti (certamente dotati dei requisiti della gravità e della precisione) l'univoca convergenza degli stessi verso la dimostrazione che ha provveduto al cambio del proprio nome in con P_ CP_1 conseguente aggiornamento del codice fiscale, in un momento ricompreso all'interno della seguente forbice temporale 1.1.2014 - 1.1.2020.
7. In definitiva pertanto deve essere dichiarata inammissibile la opposizione proposta da CP_1
nella parte in cui la stessa è qualificabile come opposizione alla esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi e deve essere rigettata la opposizione dallo stesso proposta là dove è qualificabile come opposizione di terzo alla esecuzione, essendo dimostrato che il debitore e l'odierno opponente, oggi convenuto, sono la stessa persona.
La domanda di parte attrice proposta nel presente giudizio di merito deve trovare accoglimento.
Pertanto deve essere revocato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021-1 R.G.E. poiché sono stati legittimante sottoposti a pignoramento, nei limiti di legge, i crediti vantati da nei confronti di U. DE CP_1
CO & CA S.r.l., sorti in conseguenza del rapporto di lavoro in essere tra dette parti.
Spetterà poi al giudice della esecuzione, a seguito della riassunzione del processo esecutivo, sospeso in forza della ordinanza del 25.11.2021, decidere in merito alla assegnazione delle somme pignorate dal creditore procedente (non risultando agli atti che sia stata già emessa la ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, che peraltro avrebbe reso inammissibile la opposizione di terzo, alla luce del disposto dell'art. 619 c.p.c.) e vagliare la eccezione di impignorabilità proposta da
[...]
CP_1
8. Ad abundantiam infine può rilevarsi che ove fossero ritenuti ammissibili i profili di opposizione relativi alla nullità o inesistenza del titolo esecutivo, in quanto formato nei confronti di un soggetto terzo rispetto alla parte pignorata, all'invalidità del precetto in ragione dell'indicazione di un nome pagina 9 di 10 differente per il debitore esecutato rispetto al nominativo indicato nel titolo esecutivo, alla invalidità della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, poiché rivolti ad un destinatario differente dai soggetti formalmente indicati negli stessi atti, il quale, in ragione di ciò, sarebbe stato impossibilitato a ritirarli presso le poste o la casa comunale, gli stessi sarebbero infondati nel merito, alla luce della perfetta coincidenza, per quanto suddetto, tra il soggetto nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo, notificato lo stesso, il precetto, il pignoramento e il soggetto esecutato. Dunque le relative domande se non fossero considerate inammissibili andrebbero rigettate nel merito.
9. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri del D.M.
55/2014 aggiornati dal D.M. 37/2018 prima e dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della controversia, pari ad € 8.985,21, ed all'attività difensiva espletata, vanno liquidate a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice nella misura complessiva di € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio, di cui € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al 15% sui compensi sopra liquidati a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre iva e oneri previdenziali, come per legge ed oltre ad € 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la opposizione proposta da nella parte in cui la stessa è CP_1
qualificabile come opposizione alla esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi;
Rigetta la opposizione di terzo alla esecuzione proposta da CP_1
- revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal giudice della esecuzione del Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021-1 R.G.E. accertando che sono stati legittimante sottoposti a pignoramento, nei limiti di legge, i crediti vantati da nei CP_1
confronti di U. DE CO & CA S.r.l., sorti in conseguenza del rapporto di lavoro in essere tra dette parti.
- Condanna il convenuto a rimborsare alla quale mandataria di CP_1 CP_5 [...]
le pese di lite che liquida nella misura di € 5.077,00, oltre al 15% dei compensi sopra Parte_2
liquidati a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre iva e oneri previdenziali, come per legge ed oltre ad € 264,00 per esborsi.
Livorno, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
P.I. n. ), nella sua qualità di mandataria di P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 n. ), con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA PARINI P.IVA_2
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRO CP_1 C.F._1
BASSOI e SERENA PAGANI
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 619 c.p.c. al pignoramento presso terzi R.G. E. n. 708/2021 posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, previa assunzione degli incombenti istruttori ritenuti necessari ed opportuni, così giudicare. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021- 1 R.G.E. e, per l'effetto, ordinare che il terzo pignorato riprenda a versare al creditore procedente quanto assegnato dal Giudice dell'Esecuzione; IN VIA ISTRUTTORIA ordinarsi alle competenti
Autorità amministrative e tributarie (Agenzia delle Entrate territorialmente competente) l'esibizione dello storico del codice fiscale del Sig. (già ; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi. CP_1 P_
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, nel prendere atto della qualità del sig. di persona diversa da quella indicata nel tiolo esecutivo per il quale è CP_1 stata intrapresa la procedura esecutiva: in via preliminare pronunciare l'intervenuta prescrizione del credito per la mancata esistenza del titolo esecutivo emesso nei confronti del comparente e di ogni
pagina 1 di 10 altro elemento interruttivo;
in via principale: dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento presso terzi di cui al R.Es. nn. 708/2021 come sopra caduto sulla somma della retribuzione dovuta al sig.
considerato che
il debito ingiunto n. 718/2015 emesso dal Tribunale di Livorno riguarda CP_1 un debito contratto da tale sig. persona diversa dall'opponente e che lo stesso non è mai Parte_3 stato notificato al convenuto;
conseguentemente ordinare al terzo di liberare/restituire la somma accantonata a seguito della notifica del pignoramento;
in via subordinata: dichiarare che a seguito della procedura intrapresa dal creditore procedente nulla è dovuto dal sig. al creditore CP_1 pignorante stante la mancanza del titolo;
in via ulteriore subordinata: nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere infondati i motivi dell'odierna posizione e confermare il pignoramento come caduto sullo stipendio del sig. voglia accertare l'impignorabilità per superamento dello stesso CP_1 dei limiti di legge previsti per le somme pignorabili, previa valutazione della situazione economica dello stesso alla luce dell'attuale stato di famiglia, come da certificato in atti. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento oltre forfait al 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione
1. Su ricorso della cui la aveva ceduto il credito maturato a seguito CP_3 Pt_1 Controparte_4
del finanziamento stipulato in data 05.04.2004 con il Tribunale di Livorno, con decreto P_
ingiuntivo emesso in data 17.05.2015, ingiungeva a il pagamento della somma residua di Parte_3
detto finanziamento pari ad Euro 7.270,10. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato a P_
(previa correzione a mano della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento), e, a seguito della
[...]
mancata opposizione da parte dell'ingiunto veniva emesso decreto di definitiva esecutorietà dello stesso ex art. 647 c.p.c..
1.1. Successivamente, in data 02.07.2020, cedeva un pacchetto di crediti in sofferenza, CP_5
comprensivo di quello oggetto del presente giudizio, a a cui faceva seguito la Parte_2
stipula di un contratto di mandato tra le medesime parti con cui veniva incaricata di riscuotere CP_3
il suddetto credito in nome e per conto della mandante.
1.2. La società mandataria procedeva, quindi, a notificare precetto nei cfr. di e atto di P_
pignoramento (per la somma di Euro 8.985,21) presso U. DE CO & CA S.r.l., quale terzo- datore di lavoro del medesimo soggetto. A seguito di ciò, questi proponeva ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione, eccependo la propria terzietà rispetto al debitore esecutato e, conseguentemente, l'impignorabilità del proprio stipendio, adducendo a sostegno di ciò la differenza tra il nome indicato nel titolo esecutivo formato contro il suddetto debitore ( (peraltro differente anche da quello indicato nel precetto e nell'atto di Parte_3
pignoramento ( ed il proprio ( , con conseguente ed ulteriore divergenza nei P_ CP_1 relativi codici fiscali (nei primi due casi nell'ultimo ). C.F._2 C.F._1
pagina 2 di 10 1.3. La prima fase del giudizio di opposizione si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione in via cautelare del processo esecutivo e l'assegnazione di un termine di novanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito presso l'intestato Tribunale.
2. Il giudizio di cognizione veniva tempestivamente instaurato dalla presente parte attrice, la quale, contestando che alla differenza formale nei dati anagrafici del debitore esecutato e del titolare delle somme pignorate corrispondesse un'effettiva distinzione soggettiva degli stessi, (attribuendo, anzi, tale divergenza ad un mero cambio di nome all'anagrafe del medesimo soggetto: prima poi P_
, domandava la revoca del provvedimento di sospensione dell'espropriazione già azionata. CP_1
2.1. L'odierno convenuto, costituitosi in giudizio, riproponeva le medesime argomentazioni e difese già espresse nella fase cautelare del giudizio di opposizione, le quali possono così brevemente riassumersi nelle seguenti eccezioni:
a) nullità o inesistenza del titolo esecutivo in quanto formato nei confronti di un soggetto terzo rispetto alla parte pignorata, con conseguente “improcedibilità” (così nella comparsa) del pignoramento;
b) invalidità del precetto, in ragione dell'indicazione di un nome differente per il debitore esecutato rispetto al nominativo indicato nel titolo esecutivo, nonché in ragione dell'apposizione della formula esecutiva in data successiva alla notifica del precetto medesimo;
c) invalidità della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, poiché rivolte ad un destinatario differente dai soggetti formalmente indicati negli stessi atti, il quale, in ragione di ciò, sarebbe stato impossibilitato a ritirarli presso le poste o la casa comunale;
d) inesistenza della propria posizione debitoria nei confronti di in quanto soggetto del Parte_2
tutto estraneo al debitore esecutato, con conseguente impignorabilità del proprio stipendio;
e) prescrizione del credito vantato prima da e poi ceduto a a causa CP_5 Parte_2 della nullità del titolo esecutivo e dell'invalida notifica dei predetti atti aventi efficacia interruttiva della medesima;
f) in ogni caso, impignorabilità del proprio stipendio in quanto il nucleo familiare del sig. sarebbe CP_1
al di sotto della soglia di povertà assoluta calcolata in base agli indici ISTAT.
3. Preliminarmente, va osservato come nel nostro ordinamento sia vigente il c.d. principio della ragione più liquida, in ragione del quale, se sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che, pertanto possono venire legittimamente assorbite. Tale principio, unitamente ad esigenze di economia processuale, consente, inoltre, di escludere che il giudice sia vincolato all'ordine con cui le parti abbiano espressamente scandito l'esame delle proprie eccezioni e difese, subordinando l'esame delle une al rigetto di quelle poste in posizione prioritaria, sempre che la parte non dimostri la pagina 3 di 10 sussistenza di un interesse meritevole di tutela al rispetto dell'ordine predisposto per l'esame e la decisione delle proprie difese (vedasi il caso delle eccezioni di compensazione e di avvenuto adempimento). A fortiori, deve ritenersi che il suddetto vincolo non sussista laddove l'ordine predisposto dalla parte, oltre a non essere supportato da alcuna motivato interesse, risulti in contrasto - come nel caso di specie - con un criterio di coerenza e di priorità logico-giuridica.
4. Ciò detto, occorre, innanzitutto, precisare che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. rappresenta il rimedio che l'ordinamento appresta in favore di quel soggetto - diverso da colui cui il creditore procedente abbia fatto assumere il ruolo di esecutato (mediante indicazione formalizzata nel titolo esecutivo e/o nel precetto) - che intende far valere la titolarità di un diritto autonomo (sul piano sostanziale); incompatibile rispetto a quello che, a seguito e per il tramite del pignoramento, viene riconosciuto in capo al debitore esecutato su di uno specifico bene;
comunque (se sostanzialmente dipendente dalla situazione giuridica soggettiva dell'esecutato) prevalente rispetto all'effetto di conservazione giuridica (relativa o processuale) prodotto dal perfezionarsi dell'atto di pignoramento;
e, quindi, opponibile al creditore procedente oltre che, conseguentemente, anche all'eventuale soggetto aggiudicatario del bene o assegnatario del diritto di credito. Ciò al fine di consentire a tale soggetto terzo di far accertare, seppur con efficacia limitata al solo processo esecutivo, il proprio diritto sul bene pignorato e sottrarlo così all'esecuzione forzata.
Da quanto appena detto si ricava che l'opposizione di terzo è necessariamente successiva al pignoramento, in quanto, prima del pignoramento stesso, il terzo non può lamentare alcun pregiudizio, visto che non sono ancora stati individuati, come appartenenti alla titolarità e, quindi, alla responsabilità patrimoniale del debitore, beni che, invece, non ne facevano parte.
Nella fase prodromica all'espropriazione forzata, infatti, non è possibile configurare un conflitto tra il terzo ed il creditore procedente poiché, nella suddetta fase, appunto, non è ancora stato individuato né conservato giuridicamente (circostanza che si verifica solamente a seguito del perfezionarsi del pignoramento secondo le differenti modalità che dipendono dal tipo di espropriazione posta in essere: mobiliare, immobiliare, presso terzi) ciò che sarà l'oggetto del processo esecutivo.
Non è un caso, per l'appunto, che il legislatore del processo civile abbia previsto la possibilità di azionare, in una fase prodromica all'esecuzione forzata (in senso proprio), i soli giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., ovvero quei rimedi esperibili dallo stesso debitore esecutato, il quale manifesta già in tale fase temporale un interesse concreto ed attuale a contestare l'an ed il quomodo dell'esecuzione forzata. Il legislatore ha, quindi, implicitamente negato la sussistenza, in capo al soggetto terzo, di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. direttamente contro il titolo esecutivo e/o il precetto, posto che nessun pagina 4 di 10 pregiudizio concreto ed attuale può scaturire dagli stessi atti con riferimento alla sua posizione giuridico-patrimoniale. Nell'espropriazione forzata, infatti, la divergenza esistente tra il diritto da tutelare in via esecutiva ed il o i diritti oggetto del processo esecutivo nonché la circostanza che solamente il o i secondi siano nell'asserita titolarità del terzo fanno sì che questi non abbia alcun interesse a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata né l'esistenza del diritto da tutelare.
Per il terzo è assolutamente indifferente che il pignorato sia effettivamente debitore, che il creditore procedente abbia un titolo esecutivo valido;
al terzo interessa l'altro diritto coinvolto nell'espropriazione, cioè la sussistenza nel patrimonio dell'esecutato del diritto che è oggetto di esecuzione. Egli non vuole impedire l'esecuzione, ma sottrarre ad essa i beni sui quali vanta un diritto incompatibile con l'esecuzione medesima.
5. Fatta tale generica premessa, si possono trarre le conseguenze pratiche di quanto sopra evidenziato nel caso in esame. Da quanto sopra enunciato pare evidente l'inammissibilità delle domande formulate da parte convenuta nell'atto di opposizione riproposte nel presente giudizio, con riferimento alla nullità
e/o inesistenza del titolo esecutivo, alla irregolarità formale del precetto, alla sopravvenuta inesistenza del diritto da tutelare (per prescrizione), nonché all'impignorabilità dello stipendio, posto che si tratterebbe di questioni affrontabili, talune, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
(implicanti, perciò solo, una posizione sostanziale del tutto incompatibile con quella rivestita dall'odierno convenuto dinanzi a questo Tribunale, fondata sull'insistentemente asserita terzietà rispetto al debitore esecutato), tal'altre, in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
In sostanza, delle due l'una: o il sig. riconosce la propria qualità di debitore esecutato ed agisce in CP_1 sede di opposizione all'esecuzione, facendo valere l'inesistenza ab origine o sopravvenuta del diritto del creditore procedente e/o l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, o in sede di opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità di precetto e/o pignoramento, l'irregolarità formale degli stessi e/o del titolo esecutivo, nonché l'invalidità delle relative notificazioni;
oppure egli agisce come soggetto terzo rispetto al debitore esecutato, dimostrando che il diritto di credito oggetto della esecuzione non è nella titolarità del debitore esecutato, per rientrare nel suo patrimonio, autonomo e diverso rispetto a quello del debitore esecutato. Ciò che certamente egli non può fare è esplicare difese processuali che implicano una contestuale assunzione di due vesti tra loro del tutto incompatibili
(quella di debitore e quella di terzo).
5.1. È, poi, il caso di rilevare che la sovrapposizione e la confusione di posizioni sostanziali di per sé inconciliabili operata a più riprese da parte del convenuto esclude che questo Giudice possa riqualificare il presente procedimento come mera opposizione all'esecuzione. La circostanza che la difesa del sig. tanto nella fase cautelare quanto nella fase di merito, si sia prevalentemente CP_1
pagina 5 di 10 incentrata sulla sua asserita estraneità rispetto al debitore esecutato e sulla conseguente inesistenza di una posizione debitoria in capo a sé e nei confronti della (oltre che su aspetti che Parte_2
implicano inequivocabilmente un interesse riconducibile esclusivamente a chi è debitore delle somme contestate) esclude, infatti, che si possa dare attuazione ai principi di prevalenza della sostanza sulla forma, dello iura novit curia e, quindi, riqualificare il presente giudizio come di opposizione all'esecuzione tout court. Infatti costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui il limite posto al giudice nel potere di riqualificazione della domanda è quello rappresentato dal divieto di sostituire alla domanda proposta altra domanda. La Suprema Corte ha infatti costantemente affermato il seguente principio:
Sussiste violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice sostituisce d'ufficio e si pronuncia su di un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite, questo, cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice del merito. (cfr. tra le altre Cass. 26 del 03/01/2002).
La questione circa l'effettiva qualifica attribuibile dell'odierno convenuto quale mero terzo piuttosto che come esecutato, quindi, dovrà essere esaminata e decisa esclusivamente ai fini dell'accoglimento o del rigetto nel merito della domanda di parte attrice, lasciando, tuttavia, ferma l'inammissibilità di ogni altra domanda incompatibile con la tipologia di giudizio di cognizione prescelta dalla stessa parte convenuta, in base al principio di non contraddizione e di coerenza espresso dal brocardo nemo potest venire contra factum proprium.
Senza tener conto del fatto che, in base all'ulteriore principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., eventuali vizi che dovessero colpire il titolo esecutivo di formazione giudiziale debbono essere fatti necessariamente valere con le forme ed i tempi propri dei mezzi di impugnazione previsti per il relativo procedimento e, quindi, nel caso di giudizio monitorio, tramite opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardiva ex art. 650 c.p.c. (dando prova, in quest'ultimo caso, del mancato tempestivo rispetto del termine a causa, dell'irregolarità della notifica;
a condizione che non siano già decorsi, tuttavia, più di dieci giorni dal avvenuta conoscenza del pignoramento - termina già decorso nel caso di specie -).
5.2. In secondo luogo, per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede quale termine perentorio ultimo per la proposizione della stessa (nel caso in cui si contesti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto solamente ove si dia prova dell'impossibilità di proporre tale opposizione prima dell'inizio dell'espropriazione forzata) il ventesimo giorno successivo all'avvenuta conoscenza da parte del debitore esecutato del compiuto pignoramento (termine, anch'esso, già scaduto nel caso di specie).
pagina 6 di 10 6. Passando, quindi, all'esame dell'eccezione che pare prioritaria dal punto di vista logico-giuridico, nonché l'unica coerente con il tipo di procedimento di cognizione prescelto e, come tale, ammissibile - ovvero quella concernente l'asserita estraneità del soggetto convenuto rispetto al debitore esecutato e la non pignorabilità del proprio credito presso il terzo-datore di lavoro, in quanto non rientrante nella garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. poiché non coincidente con il diritto da tutelare in sede esecutiva - , se ne deve rilevare l'infondatezza.
6.1. Innanzitutto, parte convenuta fonda la opposizione di terzo, come già riportato in precedenza, sulla divergenza tra il proprio nome e codice fiscale ed il nome e c.f. del soggetto indicato nel titolo esecutivo e nel precetto, oltre che nel pignoramento (come già detto, la questione circa l'eventuale irregolarità o invalidità del precetto o del pignoramento a causa di una differenza tra il nominativo indicato nello stesso ed il nome indicato nel decreto ingiuntivo non può essere esaminata in queste sede, esulando dall'oggetto dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., dovendo, tutt'al più, esser fatta valere, a suo tempo, in sede di opposizione agli atti esecutivi). Orbene, a fronte della prova documentale di tale fatto, il difensore di parte convenuta non offre alcuna giustificazione in merito alla circostanza che, per i due diversi nominativi, a cui si intende far corrispondere una differenza sostanziale ed effettiva tra le parti coinvolte nella procedura esecutiva, vi è, invece, una totale coincidenza della data di nascita, del paese di provenienza e del luogo di residenza. Al contrario, parte attrice ha fornito una copiosa e composita produzione documentale (buste paga, certificati di stato di famiglia, certificati di matrimonio, certificati dello storico di residenza, copia della patente di guida, ecc., relativi ad ambedue i nominativi) volta a provare, seppur in via indiretta e presuntiva, la coincidenza, al di là della mera differenza nei nomi, tra e allegando che la stessa dipende, niente meno, che CP_1 P_ da un aggiornamento del nome all'anagrafica da parte del medesimo individuo.
6.2. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2727 e ss. c.c. e 116, comma 1, c.p.c., la decisione della presente causa può essere fondata anche su presunzioni semplici, liberamente valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice, purché dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre sent. 9054/2022), il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
“concordanza”, richiamato solo in caso di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola
- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza. In base a questo orientamento, pertanto, il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e pagina 7 di 10 nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Dalla documentazione prodotta agli atti (cfr. doc. 7, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice) si ricava complessivamente quanto segue: sia che risultano nati in Albania, ad Elbasan, il 21.02.1977; CP_1 P_
per entrambi il nucleo familiare risulta composto anche da nata ad [...], il Persona_1
08.01.1979, nata a [...], il [...], e da nata a [...] il [...]. Per_2 Parte_4
In base ai certificati dello stato di famiglia aggiornati al 1.01.2014 e al 1.01.2020, rispettivamente, sia che ed il relativo nucleo familiare (identico) sono risultati residenti in [...]
Bengasi 97/A;
In base al certificato dello storico di residenza aggiornato alla data del 9.7.2021, è risultato CP_1
residente ai seguenti indirizzi in ordine cronologico:
a) Via della Torretta n. 9, LI, (dal 1996 al 2001), tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso;
P_
b) Via Gramsci n. 71, LI, (dal 14.07.2001 al 16.07.2003) tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso;
P_
c) Via Anzilotti n. 18, LI (dal 16.07.2003 al 2.12.2009) tale risulta essere stato anche il luogo di residenza di in base alla copia della patente dello stesso, inoltre, anche nella busta P_
paga del 2004 risulta che fosse ivi residente, così come ulteriore conferma di ciò si P_
rinviene dal contratto di finanziamento stipulato nel 2004 sempre da P_
d) Via Bengasi 97/A, LI (dal 2.12.2009 fino alla data odierna), tuttavia dal certificato dello stato di famiglia aggiornato al 2014 risulta che, fino a quel momento, unico ivi residente insieme a e fosse . Persona_1 Pt_4 Per_2 P_
Oltre a ciò, dall'estratto dell'Agenzia delle Entrate relativo al Codice fiscale di (cfr. doc. P_
14 di parte attrice) risulta che lo stesso è ancora valido ma non più utilizzabile in quanto aggiornato in un altro codice (ignoto).
Si aggiunga, poi, che U. DE CO & CA S.r.l., ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, ha provveduto a dare immediata esecuzione allo stesso, pignorando lo stipendio di CP_1
nonostante che nel precetto fosse indicato il nominativo , e ha riportato il vecchio nome P_
anche nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.. Parte convenuta contesta la rilevanza di ciò, posto che nella busta paga del 2021 risultava già il nome tuttavia, ciò non è dirimente posto che la CP_1
busta paga potrebbe non essere stata formata direttamente dal datore di lavoro bensì da un soggetto pagina 8 di 10 terzo (ad es. uno studio del lavoro) e che al primo potrebbe, quindi, risultare ancora il vecchio nome del proprio dipendente. Ciò, del resto trova sostengo nel fatto che questi risulta, in base alla busta paga, esser stato assunto in data 30.3.2013, ovvero quando, in base al certificato dello stato di famiglia del
2014, in via Bengasi risultava ancora residente anche se nello stesso lasso temporale, in base P_
al certificato dello storico di residenza aggiornato al 2021, nella stessa abitazione appariva residente il solo . CP_1
6.3. In definitiva, da tutto quanto esposto (coincidenza in punto di luogo e data di nascita, di nucleo familiare, dei molteplici luoghi di residenza in cui gli stessi avrebbero vissuto contemporaneamente Contr seppur in modo concorrente, attestazione da parte dell' che il c.f. relativo al primo nome è stato aggiornato in un nuovo c.f. non meglio precisato) risulta evidente, sulla base dei fatti noti (certamente dotati dei requisiti della gravità e della precisione) l'univoca convergenza degli stessi verso la dimostrazione che ha provveduto al cambio del proprio nome in con P_ CP_1 conseguente aggiornamento del codice fiscale, in un momento ricompreso all'interno della seguente forbice temporale 1.1.2014 - 1.1.2020.
7. In definitiva pertanto deve essere dichiarata inammissibile la opposizione proposta da CP_1
nella parte in cui la stessa è qualificabile come opposizione alla esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi e deve essere rigettata la opposizione dallo stesso proposta là dove è qualificabile come opposizione di terzo alla esecuzione, essendo dimostrato che il debitore e l'odierno opponente, oggi convenuto, sono la stessa persona.
La domanda di parte attrice proposta nel presente giudizio di merito deve trovare accoglimento.
Pertanto deve essere revocato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021-1 R.G.E. poiché sono stati legittimante sottoposti a pignoramento, nei limiti di legge, i crediti vantati da nei confronti di U. DE CP_1
CO & CA S.r.l., sorti in conseguenza del rapporto di lavoro in essere tra dette parti.
Spetterà poi al giudice della esecuzione, a seguito della riassunzione del processo esecutivo, sospeso in forza della ordinanza del 25.11.2021, decidere in merito alla assegnazione delle somme pignorate dal creditore procedente (non risultando agli atti che sia stata già emessa la ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, che peraltro avrebbe reso inammissibile la opposizione di terzo, alla luce del disposto dell'art. 619 c.p.c.) e vagliare la eccezione di impignorabilità proposta da
[...]
CP_1
8. Ad abundantiam infine può rilevarsi che ove fossero ritenuti ammissibili i profili di opposizione relativi alla nullità o inesistenza del titolo esecutivo, in quanto formato nei confronti di un soggetto terzo rispetto alla parte pignorata, all'invalidità del precetto in ragione dell'indicazione di un nome pagina 9 di 10 differente per il debitore esecutato rispetto al nominativo indicato nel titolo esecutivo, alla invalidità della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, poiché rivolti ad un destinatario differente dai soggetti formalmente indicati negli stessi atti, il quale, in ragione di ciò, sarebbe stato impossibilitato a ritirarli presso le poste o la casa comunale, gli stessi sarebbero infondati nel merito, alla luce della perfetta coincidenza, per quanto suddetto, tra il soggetto nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo, notificato lo stesso, il precetto, il pignoramento e il soggetto esecutato. Dunque le relative domande se non fossero considerate inammissibili andrebbero rigettate nel merito.
9. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri del D.M.
55/2014 aggiornati dal D.M. 37/2018 prima e dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della controversia, pari ad € 8.985,21, ed all'attività difensiva espletata, vanno liquidate a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice nella misura complessiva di € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio, di cui € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al 15% sui compensi sopra liquidati a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre iva e oneri previdenziali, come per legge ed oltre ad € 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la opposizione proposta da nella parte in cui la stessa è CP_1
qualificabile come opposizione alla esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi;
Rigetta la opposizione di terzo alla esecuzione proposta da CP_1
- revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del giorno 25.11.2021 emesso dal giudice della esecuzione del Tribunale di Livorno nel procedimento n. 708/2021-1 R.G.E. accertando che sono stati legittimante sottoposti a pignoramento, nei limiti di legge, i crediti vantati da nei CP_1
confronti di U. DE CO & CA S.r.l., sorti in conseguenza del rapporto di lavoro in essere tra dette parti.
- Condanna il convenuto a rimborsare alla quale mandataria di CP_1 CP_5 [...]
le pese di lite che liquida nella misura di € 5.077,00, oltre al 15% dei compensi sopra Parte_2
liquidati a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre iva e oneri previdenziali, come per legge ed oltre ad € 264,00 per esborsi.
Livorno, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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