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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 22/10/2025 davanti a ES IG, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1176/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Maria Vittoria Patarnello in sostituzione dell'avv. DE BENEDITTIS CARMINE, per parte convenuta l'avv. Nicola
Colarusso in sostituzione dell'avv. DI MARTINO GABRIELLA
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. L'avv. Patarnello insiste per la distrazione delle spese in favore dell'avv. De Benedittis, antistario.
In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:31, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in assenza delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di ES IG, giudice onorario, nella camera di consiglio del 08.10.2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1176/2019 R.G. proposta da
(c.f. nato a [...] al LT Parte_1 C.F._1
(IS) il 19 dicembre 1949, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine De Benedittis del Foro di Campobasso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n. 40/B
contro
, (C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriella Di Controparte_2
RT e DA NO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Colarusso in Frosolone (IS), via Filangieri n. 50
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio la , deducendo di aver Controparte_1 stipulato in data 18 dicembre 2008 il contratto di finanziamento n. 01670311 per l'importo di € 28.000,00, da restituire in 84 rate mensili di importo crescente (da €
282,00 fino alla 24ª, € 563,00 dalla 25ª alla 60ª e € 845,00 fino all'84ª), con tasso nominale del 12,90% e T.A.E.G. del 13,96%.
L'attore ha riferito di aver regolarmente pagato le prime 48 rate, con scadenza gennaio 2013, dopo di che la società finanziaria, con lettera raccomandata del 2 settembre 2019, gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di €
37.999,77, oltre interessi di mora a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Ha evidenziato inoltre che già nel 2012 aveva tentato una definizione a saldo e stralcio per € 15.500,00 a fronte di un debito dichiarato di € 24.746,34, ma senza ricevere riscontro, e che solo successivamente aveva incaricato un tecnico di redigere una perizia contabile sulle condizioni economiche del contratto.
Da tale perizia sarebbe emerso che il tasso di mora del 30% pattuito nel contratto superava la soglia d'usura del 15,945% fissata dalla Banca d'Italia per il
IV trimestre 2008, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. nn. 350, 602,
603/2013 e ord. 27442/2018), l'attore ha sostenuto che anche il tasso di mora deve essere considerato ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) e che il superamento del tasso soglia comporta la gratuità del finanziamento limitatamente agli interessi.
Ha inoltre dichiarato che, secondo la perizia, il debito residuo alla data dell'ultimo pagamento era pari a € 21.628,88, mentre gli interessi usurari versati
2 ammontavano a € 13.640,20, da compensarsi ai sensi dell'art. 1243 c.c., con riconoscimento in favore della convenuta del solo capitale residuo di € 7.988,42.
Ha infine chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la verifica del tasso di mora e del TAEG effettivo, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento delle spese di lite.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“1) DICHIARARE usurario, ai sensi della Legge n.108/96, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di finanziamento n. 01670311 acceso dal sig. Parte_1
in data 18.12.2008 con la società (
[...] Controparte_1 Controparte_1
) pari al 30%, in quanto eccedente il tasso soglia per la categoria di
[...] credito “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalla Banche” nel periodo di rilevazione del IV trimestre 2008 a cura del Ministero del Tesoro sulla
G.U., allegato A, fissato nella misura del 15.945%;
2) DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento di cui è causa ai sensi dell'art.1419,2° comma, c.c. nella parte relativa alla pattuizione del tasso di interesse;
3) DICHIARARE, per effetto del superamento del tasso soglia dell'interesse di mora, pattuito nel contratto di finanziamento di cui è causa, rilevato al punto 1), non dovuti gli interessi sino alla 48° rata pagata e quindi azzerati ai sensi dell'art.1815, 2° comma, c.c.;
4) DICHIARARE che gli interessi siano azzerati ai sensi dell'art.1815,2° comma,
c.c., per tutto il piano di ammortamento residuo e, quindi, sino alla 84° rata;
5) CONDANNARE la società , in persona del Controparte_1
Liquidatore p.t., alla restituzione degli interessi usurari di cui al punto 3), pagati sino alla rata n.48 dall'attore ed ammontanti a complessivi Euro 13.640,20;
6) COMPENSARE, ai sensi dell'art.1243 c.c., la somma di Euro 13.640,20 dovuta in restituzione all'attore con il debito residuo di Euro 21.628,68 rilevato alla data dell'ultimo pagamento effettuato dall'attore, riconoscendo quale residuo capitale dovuto alla conventa, per differenza, la sola somma di Euro 7.988,42;
7) CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.”
La si è ritualmente costituita contestando Controparte_1 integralmente le domande dell'attore, sia in via pregiudiziale che nel merito.
In via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dall'art. 5 del
3 D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti finanziari. Secondo la convenuta, l'attore avrebbe dovuto attivare la procedura di mediazione prima di promuovere il giudizio, poiché si tratta di condizione di procedibilità non sanabile in via successiva.
Nel merito, la società ha affermato che il contratto di finanziamento è stato regolarmente erogato nel dicembre 2008 e che il ha pagato 48 rate, Pt_1 spesso con ritardo, interrompendo poi ogni ulteriore pagamento.
A fronte di tale inadempimento, la convenuta ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e, con diffida del 23 ottobre 2013, ha richiesto il saldo dell'intero debito residuo.
Ha rilevato che l'attore non ha mai sollevato contestazioni per oltre sei anni e che la lettera del 10 aprile 2012, richiamata dall'attore come proposta di saldo e stralcio, non costituisce prova di alcun accordo, potendo semmai configurare un riconoscimento di debito.
La convenuta ha inoltre eccepito la totale inattendibilità della perizia di parte, priva di sottoscrizione e di criteri tecnici verificabili, osservando che, secondo la giurisprudenza costante, tale elaborato ha mero valore difensivo e non probatorio. Ha negato in ogni caso che il contratto presenti profili di usura, sostenendo che i tassi applicati sono conformi alla legge e che la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori è infondata, essendo stata espressamente esclusa dalla Cassazione (sent. n. 17447/2019), la quale ha chiarito che i due tassi sono alternativi e non sommabili ai fini della verifica del superamento della soglia d'usura.
In conclusione, la ha chiesto: CP_1
“in via preliminare, nel rito:
- dichiarare improcedibile il procedimento stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/10 così come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/13 per i motivi tutti espressi nel presente atto.
In subordine, nel merito:
- respingere tutte le altre domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi espressi nel presente atto.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il sig. tenuto al pagamento della somma di euro Parte_1
4 37.999,77 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa;
- per l'effetto condannare sig. al pagamento della somma di euro 37.999,77 Parte_1 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. che la domanda fosse dichiarata improcedibile per difetto di mediazione o, in subordine, rigettata nel merito in quanto infondata, con condanna dell'attore alle spese di lite.”
Dopo la mediazione, la controversia è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Lo svolgimento della mediazione ha sanato il vizio di improcedibilità.
Nel merito, la domanda proposta ruota intorno all'accertamento della usurarietà - e dunque della nullità - della clausola contenuta nell'art. 16 prevede un interesse di mora al tasso del 2,5% mensile (pari al 30% annuo). Corre
l'obbligo di precisare che il citato art. 16 del contratto prevede anche una cosiddetta clausola di salvaguardia del seguente preciso tenore: “e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Il tema della validità della clausola di salvaguardia è stato recentemente oggetto di attento esame da parte della Suprema Corte. In particolare, la
Cassazione civile, sez. III, con l'ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024, in motivazione ha affermato:
2.2 L'articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla;
e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.
Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per
5 tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo - confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante".
2.3 Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l'applicazione dell'articolo 1, primo comma, possa essere "disattivata" dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella "di salvaguardia" invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità.
2.4 Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola
- nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione").
Questo giudice non vede il motivo per cui discostarsi dall'orientamento appena espresso.
In buona sintesi, come icasticamente argomenta la sentenza sopra citata, una clausola non può proteggere il contrato da sé stesso, ma può soltanto intervenire a proteggere il contratto da eventuali variazioni successive, ovvero da nullità sopravvenute. Ove invece la previsione contrattuale è radicalmente nulla, perché ab origine prevede l'applicazione di un tasso usurario, la clausola non può intervenire successivamente a sanare una nullità che già si è realizzata.
Ne discende la nullità della clausola che determina la misura degli interessi moratori. Pertanto, in applicazione dell'1815, co. 2°, c.c., nulla è dovuto a titolo di interessi moratori.
Ma la nullità della clausola non travolge il resto del contratto, restando salva l'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, anche in
6 applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, c.c. (in tal senso Cassazione civile
S.U. n. 19597/2020; Cassazione civile, sez. I, n.145/2023).
Ne discende il parziale accoglimento della domanda principale.
Ciò premesso, occorre osservare che, con la lettera con la convenuta comunica la decadenza dal beneficio del termine, la comunica il CP_1 credito residuo ammontante, per capitale, a € 23.656,83 al 9 ottobre 2013.
Pertanto in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attore deve essere condannato al pagamento della somma dovuta per capitale oltre interessi successivi alla decadenza dal beneficio del termine sulla sola quota di capitale non pagata al tasso contrattualmente pattuito (12,24%).
Di qui l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale.
Preme infine stigmatizzare il comportamento della società convenuta che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, formula una domanda che capitalizza gli interessi corrispettivi indicati nel piano di ammortamento e li cumula agli interessi moratori (peraltro usurari) realizzando così un effetto moltiplicativo assolutamente illegittimo (“per l'effetto condannare sig. al Parte_1 pagamento della somma di euro 37.999,77 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa”).
Per effetto della soccombenza reciproca le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
ES IG, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, iscritta al RG 1176/2019
[...]
In parziale accoglimento della domanda principale
• dichiara la nullità della clausola che determina la misura degli interessi moratori;
per l'effetto
• in applicazione dell'1815, co. 2°, c.c., dichiara che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
7 • condanna al pagamento della somma di € 23.656,83 Parte_1 oltre interessi successivi al 9 ottobre 2013 sulla sola quota di capitale non pagata al tasso contrattualmente pattuito.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
ES IG
giudice onorario
8
Verbale di udienza
All'udienza del 22/10/2025 davanti a ES IG, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1176/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Maria Vittoria Patarnello in sostituzione dell'avv. DE BENEDITTIS CARMINE, per parte convenuta l'avv. Nicola
Colarusso in sostituzione dell'avv. DI MARTINO GABRIELLA
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. L'avv. Patarnello insiste per la distrazione delle spese in favore dell'avv. De Benedittis, antistario.
In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:31, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in assenza delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di ES IG, giudice onorario, nella camera di consiglio del 08.10.2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1176/2019 R.G. proposta da
(c.f. nato a [...] al LT Parte_1 C.F._1
(IS) il 19 dicembre 1949, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine De Benedittis del Foro di Campobasso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n. 40/B
contro
, (C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriella Di Controparte_2
RT e DA NO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nicola Colarusso in Frosolone (IS), via Filangieri n. 50
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio la , deducendo di aver Controparte_1 stipulato in data 18 dicembre 2008 il contratto di finanziamento n. 01670311 per l'importo di € 28.000,00, da restituire in 84 rate mensili di importo crescente (da €
282,00 fino alla 24ª, € 563,00 dalla 25ª alla 60ª e € 845,00 fino all'84ª), con tasso nominale del 12,90% e T.A.E.G. del 13,96%.
L'attore ha riferito di aver regolarmente pagato le prime 48 rate, con scadenza gennaio 2013, dopo di che la società finanziaria, con lettera raccomandata del 2 settembre 2019, gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di €
37.999,77, oltre interessi di mora a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Ha evidenziato inoltre che già nel 2012 aveva tentato una definizione a saldo e stralcio per € 15.500,00 a fronte di un debito dichiarato di € 24.746,34, ma senza ricevere riscontro, e che solo successivamente aveva incaricato un tecnico di redigere una perizia contabile sulle condizioni economiche del contratto.
Da tale perizia sarebbe emerso che il tasso di mora del 30% pattuito nel contratto superava la soglia d'usura del 15,945% fissata dalla Banca d'Italia per il
IV trimestre 2008, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. nn. 350, 602,
603/2013 e ord. 27442/2018), l'attore ha sostenuto che anche il tasso di mora deve essere considerato ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) e che il superamento del tasso soglia comporta la gratuità del finanziamento limitatamente agli interessi.
Ha inoltre dichiarato che, secondo la perizia, il debito residuo alla data dell'ultimo pagamento era pari a € 21.628,88, mentre gli interessi usurari versati
2 ammontavano a € 13.640,20, da compensarsi ai sensi dell'art. 1243 c.c., con riconoscimento in favore della convenuta del solo capitale residuo di € 7.988,42.
Ha infine chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la verifica del tasso di mora e del TAEG effettivo, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento delle spese di lite.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“1) DICHIARARE usurario, ai sensi della Legge n.108/96, il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di finanziamento n. 01670311 acceso dal sig. Parte_1
in data 18.12.2008 con la società (
[...] Controparte_1 Controparte_1
) pari al 30%, in quanto eccedente il tasso soglia per la categoria di
[...] credito “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalla Banche” nel periodo di rilevazione del IV trimestre 2008 a cura del Ministero del Tesoro sulla
G.U., allegato A, fissato nella misura del 15.945%;
2) DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento di cui è causa ai sensi dell'art.1419,2° comma, c.c. nella parte relativa alla pattuizione del tasso di interesse;
3) DICHIARARE, per effetto del superamento del tasso soglia dell'interesse di mora, pattuito nel contratto di finanziamento di cui è causa, rilevato al punto 1), non dovuti gli interessi sino alla 48° rata pagata e quindi azzerati ai sensi dell'art.1815, 2° comma, c.c.;
4) DICHIARARE che gli interessi siano azzerati ai sensi dell'art.1815,2° comma,
c.c., per tutto il piano di ammortamento residuo e, quindi, sino alla 84° rata;
5) CONDANNARE la società , in persona del Controparte_1
Liquidatore p.t., alla restituzione degli interessi usurari di cui al punto 3), pagati sino alla rata n.48 dall'attore ed ammontanti a complessivi Euro 13.640,20;
6) COMPENSARE, ai sensi dell'art.1243 c.c., la somma di Euro 13.640,20 dovuta in restituzione all'attore con il debito residuo di Euro 21.628,68 rilevato alla data dell'ultimo pagamento effettuato dall'attore, riconoscendo quale residuo capitale dovuto alla conventa, per differenza, la sola somma di Euro 7.988,42;
7) CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.”
La si è ritualmente costituita contestando Controparte_1 integralmente le domande dell'attore, sia in via pregiudiziale che nel merito.
In via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dall'art. 5 del
3 D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti finanziari. Secondo la convenuta, l'attore avrebbe dovuto attivare la procedura di mediazione prima di promuovere il giudizio, poiché si tratta di condizione di procedibilità non sanabile in via successiva.
Nel merito, la società ha affermato che il contratto di finanziamento è stato regolarmente erogato nel dicembre 2008 e che il ha pagato 48 rate, Pt_1 spesso con ritardo, interrompendo poi ogni ulteriore pagamento.
A fronte di tale inadempimento, la convenuta ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e, con diffida del 23 ottobre 2013, ha richiesto il saldo dell'intero debito residuo.
Ha rilevato che l'attore non ha mai sollevato contestazioni per oltre sei anni e che la lettera del 10 aprile 2012, richiamata dall'attore come proposta di saldo e stralcio, non costituisce prova di alcun accordo, potendo semmai configurare un riconoscimento di debito.
La convenuta ha inoltre eccepito la totale inattendibilità della perizia di parte, priva di sottoscrizione e di criteri tecnici verificabili, osservando che, secondo la giurisprudenza costante, tale elaborato ha mero valore difensivo e non probatorio. Ha negato in ogni caso che il contratto presenti profili di usura, sostenendo che i tassi applicati sono conformi alla legge e che la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori è infondata, essendo stata espressamente esclusa dalla Cassazione (sent. n. 17447/2019), la quale ha chiarito che i due tassi sono alternativi e non sommabili ai fini della verifica del superamento della soglia d'usura.
In conclusione, la ha chiesto: CP_1
“in via preliminare, nel rito:
- dichiarare improcedibile il procedimento stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/10 così come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/13 per i motivi tutti espressi nel presente atto.
In subordine, nel merito:
- respingere tutte le altre domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi espressi nel presente atto.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il sig. tenuto al pagamento della somma di euro Parte_1
4 37.999,77 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa;
- per l'effetto condannare sig. al pagamento della somma di euro 37.999,77 Parte_1 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. che la domanda fosse dichiarata improcedibile per difetto di mediazione o, in subordine, rigettata nel merito in quanto infondata, con condanna dell'attore alle spese di lite.”
Dopo la mediazione, la controversia è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Lo svolgimento della mediazione ha sanato il vizio di improcedibilità.
Nel merito, la domanda proposta ruota intorno all'accertamento della usurarietà - e dunque della nullità - della clausola contenuta nell'art. 16 prevede un interesse di mora al tasso del 2,5% mensile (pari al 30% annuo). Corre
l'obbligo di precisare che il citato art. 16 del contratto prevede anche una cosiddetta clausola di salvaguardia del seguente preciso tenore: “e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Il tema della validità della clausola di salvaguardia è stato recentemente oggetto di attento esame da parte della Suprema Corte. In particolare, la
Cassazione civile, sez. III, con l'ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024, in motivazione ha affermato:
2.2 L'articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla;
e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.
Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per
5 tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo - confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante".
2.3 Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l'applicazione dell'articolo 1, primo comma, possa essere "disattivata" dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella "di salvaguardia" invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità.
2.4 Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola
- nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione").
Questo giudice non vede il motivo per cui discostarsi dall'orientamento appena espresso.
In buona sintesi, come icasticamente argomenta la sentenza sopra citata, una clausola non può proteggere il contrato da sé stesso, ma può soltanto intervenire a proteggere il contratto da eventuali variazioni successive, ovvero da nullità sopravvenute. Ove invece la previsione contrattuale è radicalmente nulla, perché ab origine prevede l'applicazione di un tasso usurario, la clausola non può intervenire successivamente a sanare una nullità che già si è realizzata.
Ne discende la nullità della clausola che determina la misura degli interessi moratori. Pertanto, in applicazione dell'1815, co. 2°, c.c., nulla è dovuto a titolo di interessi moratori.
Ma la nullità della clausola non travolge il resto del contratto, restando salva l'applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, anche in
6 applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, c.c. (in tal senso Cassazione civile
S.U. n. 19597/2020; Cassazione civile, sez. I, n.145/2023).
Ne discende il parziale accoglimento della domanda principale.
Ciò premesso, occorre osservare che, con la lettera con la convenuta comunica la decadenza dal beneficio del termine, la comunica il CP_1 credito residuo ammontante, per capitale, a € 23.656,83 al 9 ottobre 2013.
Pertanto in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attore deve essere condannato al pagamento della somma dovuta per capitale oltre interessi successivi alla decadenza dal beneficio del termine sulla sola quota di capitale non pagata al tasso contrattualmente pattuito (12,24%).
Di qui l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale.
Preme infine stigmatizzare il comportamento della società convenuta che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, formula una domanda che capitalizza gli interessi corrispettivi indicati nel piano di ammortamento e li cumula agli interessi moratori (peraltro usurari) realizzando così un effetto moltiplicativo assolutamente illegittimo (“per l'effetto condannare sig. al Parte_1 pagamento della somma di euro 37.999,77 pari alle rate scadute e impagate e alle rate a scadere per le quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dall'1.01.2019 all'effettivo saldo, o dalla diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà in corso di causa”).
Per effetto della soccombenza reciproca le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
ES IG, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, iscritta al RG 1176/2019
[...]
In parziale accoglimento della domanda principale
• dichiara la nullità della clausola che determina la misura degli interessi moratori;
per l'effetto
• in applicazione dell'1815, co. 2°, c.c., dichiara che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
7 • condanna al pagamento della somma di € 23.656,83 Parte_1 oltre interessi successivi al 9 ottobre 2013 sulla sola quota di capitale non pagata al tasso contrattualmente pattuito.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
ES IG
giudice onorario
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