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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/06/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 406 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato l'8 aprile 2024,
avente ad oggetto:
ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA,
promossa da:
c.f. , res.te alla Spezia (SP), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Alberto SASSI (indirizzo p.e.c. ed elettivamente Email_1
domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
Ente di diritto Parte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Patrizia SANGUINETI e dall'avv. Alberto FUOCHI, elettivamente domiciliato come in atti
(indirizzi p.e.c. e Email_2
, Email_4
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, propone opposizione all'intimazione di pagamento di n. Controparte_1
056202290000459311/000, in riferimento agli avvisi di addebito nn. CP_2
35620180000738477000=, 35620180001590744000=, 35620190000788806000=, formulando le conclusioni di cui in ricorso. Conviene in giudizio l CP_2
L si costituisce e resiste al ricorso, concludendo come in atti per CP_2
l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda avversaria.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. Viene impugnata l'intimazione di pagamento, ex art. 50, comma 2, d.p.R. n. 602 del
1973, sopra riportata;
la competenza spetta al giudice del lavoro, qualora (o nella parte in cui) i crediti sottesi a detto atto abbiano natura previdenziale (v. Cass., ord., 11 dic. 2012, n.
22730, Id. 30 apr. 2014, n. 9953).
Nel caso di specie, l'intimazione è impugnata, ai sensi dell'art. 615, c.p.c., limitatamente alla parte che fa riferimento agli atti impositivi per crediti previdenziali;
sussiste quindi la giurisdizione del giudice del lavoro.
La legittimazione passiva compete all e non ad - che è il soggetto che CP_2 CP_1 ha formato e notificato detto atto -, poiché non sono dedotti vizi propri di quest'ultimo, ma soltanto ragioni riguardanti gli atti impositivi dell' ed i crediti previdenziali ivi portati. CP_2
Si tratta dunque di una azione di accertamento negativo del credito contributivo
(Cass., s.u.., ord., 22 lug. 2015, n. 15354, Cass., ord., 4 lug. 2019, n. 18041), ovvero - ove dedotto che la notifica degli atti impositivi, a suo tempo, non è stata validamente eseguita - di una opposizione ai ruoli ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L'impugnazione degli atti impositivi, in uno con l'asserzione di non averne mai avuto notifica (o valida notifica), determina la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.; da ult., v. art. 12, comma 4 bis, d.p.R. n. 602, cit., Cass., s.u., 6 set. 2022, n. 26283).
3. E' quindi necessario, preliminarmente, verificare se gli atti impositivi siano stati a suo tempo validamente notificati.
Esaminando gli atti prodotti dall' si rileva che gli avvisi di addebito sono stati CP_2
notificati a mezzo del Servizio postale con raccomandate ricevute il 17 luglio 2018 (per l'avviso n. 3562018***477000=), ovvero, per effetto della compiuta giacenza, il 9 febbraio
2019 ed il 29 agosto 2019 (per gli altri due, rispettivamente), agli indirizzi propri del ricorrente nel corso del tempo [v. docc. nn. 2) ss., . CP_2
4. Ora, per la notificazione degli avvisi di addebito, ex art. 30, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modd., nella L. n. 122 del 2010, valgono le medesime disposizioni vigenti per la notificazione delle cartelle esattoriali.
Infatti, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78, consente la notifica tramite messi comunali (e allora si rientra nel caso dell'art. 60, d.p.R. n. 600 del 1973) ovvero in via diretta (e allora vale l'art. 26, d.p.R. n. 602 del 1973): cosí, p. es., Cass. 19 lug. 2018, n. 19270.
Nel caso di specie, le notifiche sono avvenute per via diretta tramite il Servizio postale ed, al riguardo, l'art. 26, d.p.R. n. 602 (secondo il regime pro tempore vigente), richiede soltanto l'inoltro della raccomandata senza altra formalità, anche qualora la stessa (come nel caso di specie) sia ritirata da persona diversa dal destinatario (Cass., s.u., 28 set. 2016,
n. 19071, in motivaz., p. 5 e, poi, ex multis, Cass., ord., 21 feb. 2020, n. 4556, Id., ord., 9 feb. 2022, n. 4160, Id., ord., 12 dic. 2023, n. 34765) od abbia eseguito la compiuta giacenza
(Cass., ord., 28 mag. 2020, n. 10131).
Non si richiede l'osservanza delle regole di cui alla L. n. 890 del 1982 (Cass., ord., 11 apr. 2024, n. 9866), non si richiede la stesura di una specifica relata diversa dalle risultanze della spedizione a mezzo del Servizio postale (Cass. 21 lug. 2021, n. 20769; Id., ord., 21 feb. 2021, n. 4275); ciò vale anche per la notifica del preavviso di fermo (Cass., ord., 3 apr.
2018, n. 8086) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria (Cass., ord., 13 lug. 2017, n.
17248).
5. Va aggiunto, a chiusura dell'esame dei motivi correlati alle notificazioni, che le produzioni dell' sono in formato telematico, ma non vi è stato disconoscimento e va CP_2
ricordato che, per gli atti prodotti in copia, la giurisprudenza più recente, alla stregua del tenore dell'art. 2719, c.c., non ne ammette un generico disconoscimento rispetto all'originale. E' stato infatti affermato che il disconoscimento, in primo luogo, non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (cosí Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526, Id., ord., 19 gen. 2018, n. 1250).
Nel caso, come detto, non vi è alcun disconoscimento, tantomeno specifico.
6. Le notifiche degli atti impositivi sono dunque giuridicamente esistenti, valide ed efficaci.
7. Tale conclusione preclude quindi al ricorrente di contestare oggi il merito della pretesa contributiva portata negli avvisi di addebito, che è divenuta irretrattabile per il decorso del termine di quaranta giorni dalla data della loro notificazione (art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999; in giur. v., per tutte, Cass. 27 feb. 2007, n. 4506, Id., ord., 18 mag. 2018, n. 12200;
Cass., s.u., 17 nov. 2016, n. 23397).
Tra le altre, sono quindi precluse tutte le contestazioni (p. es., sulla sussistenza del presupposto dell'obbligo contributivo) e le eccezioni (p. es., di decadenza e prescrizione) traenti fondamento su fatti antecedenti alla data di notifica degli atti impositivi medesimi.
8. Nel caso di specie, il ricorrente non può più, quindi, contestare il presupposto dell'obbligazione contributiva (illegittima sua iscrizione nella Gestione commercianti), basandosi su rilievi (assenza dei relativi presupposti) che egli avrebbe già potuto e dovuto sollevare a seguito della notifica degli atti impositivi.
9. Rimane l'esame dell'eccezione di prescrizione, relativamente al periodo successivo alla notifica dei ridetti atti.
10. Posto che, pur dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46, cit., la prescrizione dei contributi rimane quinquennale, ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 (v. ancora, per tutte, Cass., s.u., n. 23397 del 2016, Cass., ord., 27 gen. 2020, n. 1826), la stessa non si è certamente maturata per i crediti portati nell'avviso n. 3562019***806000=.
Infatti, quest'ultimo è stato notificato il 29 agosto 2019 e l'intimazione di pagamento di causa (che ha efficacia interruttiva della prescrizione, ex art. 2943, c.c.: così già Cass. 24 gen. 2013, n. 1658) il 2 aprile 2024 [v. doc. n. 8), conv.].
11. Per quanto riguarda i crediti portati negli altri due atti impositivi, per effetto della nota emergenza pandemica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti normativi, nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, è stata inibita l'attività di riscossione, con conseguente sospensione dei termini prescrizionali (v. d.l. n. 18 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 27 del 2020, d.l. n. 34 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 77 del 2020, d.l. n. 104 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 126 del 2020, d.l. n. 125 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 159 del 2020, d.l. n. 137 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 176 del
2020, d.l. n. 183 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 21 del 2021, fino al d.l. n. 73 del
2021, conv., con modd., nella L. n. 106 del 2021, che ha abrogato pure il d.l. n. 99 del 2021; si veda anche, in generale, l'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015).
12. Alla luce di ciò, l'eccezione di prescrizione è complessivamente infondata.
13. Per tutte queste ragioni, l'opposizione non può trovare ingresso.
14. Le spese seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 26.000,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%.
15. La particolarità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in Euro 3.290,00= per competenze legali, oltre spese gen.li;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 03/06/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)