Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2025, proposto dalla società RR Cost. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albanella, non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti inoltrato dalla ricorrente in data 19.02.2025;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Albanella di dare riscontro alla istanza di accesso agli atti inoltrata in data 19 febbraio 2025, trasmettendo copia della documentazione richiesta con la menzionata istanza del 19.02.2025 ed inoltre per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione a fronte della stessa istanza nella parte in cui chiedeva la trasmissione di specifiche notizie sul procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la RR SR (in seguito anche Società) ha impugnato il silenzio-diniego (ex art. 25 L. 241/1990) formatosi il 21.3.2025 opposto dal Comune di Albanella alla sua richiesta di accesso agli atti presentata il 19.2.2025.
1.1 La ricorrente ha premesso di essere stata aggiudicataria di una gara di appalto per “ Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale ...” presso il Comune e che nel corso dell’esecuzione del contratto sono nel tempo sorti contrasti quanto a una parte dei pagamenti che, a suo dire, pur se dovuti, le sarebbero stati negati.
Ha ricordato inoltre la Società che, in particolare, per ottenere i pagamenti a suo dire dovuti aveva adito il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di Imprese - chiedendo l’emissione di decreti ingiuntivi per ottenere i pagamenti residui. Avverso i provvedimenti monitori, ha soggiunto la ricorrente, il Comune aveva interposto opposizione conclusasi con la sentenza n.1654/2025 con la quale il Tribunale ha riconosciuto solo in parte le spettanze vantate dell’interessata.
2. Intendendo proporre appello avverso la prefata sentenza la Società, con l’istanza del 19.2.2025, formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ha chiesto l’accesso agli atti per ottenere copia dei documenti necessari a coltivare l’impugnazione in appello della prefata sentenza e segnatamente : “ all’atto, definito di “approvazione”, prot. n.8399 del 05.10.2017; alla determina n. 16 del 19.07.2019” ; nella medesima istanza la società ha inoltre richiesto “ di confermare - che il pagamento nei confronti della RR Cost. S.r.l. è avvenuto in regime di iva in split payment; - che il finanziamento regionale per l’esecuzione dei lavori è stato integralmente ricevuto ”.
3. Poiché l’istanza non è stata riscontrata dal Comune l’interessata ha introdotto il gravame odierno in cui ha dedotto “ I. Violazione di legge (art. 3 e 22 l. 241/90; art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33) - violazione del giusto procedimento - violazione eccesso di potere (difetto di motivazione - difetto di istruttoria - arbitrarietà; II. Violazione di legge (art. 97 Costituzione; art. 3 e 22 l. 241/1990; art. 3 d.lgs. 33/2023; artt. 53 e 97 d.lgs. 50/2016) - violazione del giusto procedimento - Violazione dell’art. 3 e 22 l. 241/90 - Eccesso di potere (difetto di motivazione – difetto di istruttoria - arbitrarietà) ”.
In sintesi l’omessa ostensione da parte del Comune della documentazione richiesta e il mancato riscontro all’ulteriore istanza sollecitatoria di una risposta avrebbero fin qui impedito all’interessata di proporre appello utilizzando documentazione in possesso del Comune e da lei invece non ancora conosciuta. Inoltre la ricorrente ha lamentato che il mancato riscontro le avrebbe impedito anche di esercitare al riguardo qualunque tipo di difesa.
4. Il Comune, cui l’ostensione documentale era stata richiesta, non ha difatti fornito alcun riscontro alla istante, così formandosi sull’istanza il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
5. L’Amministrazione comunale intimata, sebbene resa rettamente destinataria della notifica del ricorso, non si è nemmeno costituita nel presente giudizio.
6. In vista della camera di consiglio odierna, non di meno, parte ricorrente ha depositato la determina 16/2019 oggetto della richiesta ostensiva e che ha soddisfatto solo in parte la pretesa della ricorrente.
All’odierna camera di consiglio, sentita la parte come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte fondato nei sensi che seguono e per il resto inammissibile.
7.1 In primo luogo è d’uopo che il Collegio si occupi di qualificare ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. l’intera domanda giudiziale. Non v’è dubbio infatti che quanto alla richiesta ostensione dei documenti la RR SR abbia proposto un ricorso avverso il diniego d’accesso, formatosi per NT , ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e dell’art. 25 L. 241/1990.
7.1.2 Tuttavia l’istanza presentata dalla Società aveva un oggetto composito, poiché, oltre alla documentazione innanzi richiamata l’interessata aveva altresì richiesto che il Comune confermasse “ che il pagamento nei confronti della RR Cost. S.r.l. è avvenuto in regime di iva in split payment; - che il finanziamento regionale per l’esecuzione dei lavori è stato integralmente ricevuto ”. Ebbene, questo segmento della domanda non è ascrivibile a un ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. bensì a un ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune su un’istanza; di conseguenza lo stesso va inquadrato quale ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e come tale va scrutinato.
8. Principiando, a questo punto, dalla disamina della parte del ricorso avente a oggetto la richiesta ostensiva, in primo luogo non è dubbio l’astratto interesse di principio della ricorrente alla conoscenza degli atti del procedimento. La medesima difatti ha necessità di ottenere la documentazione ancora non trasmessa per tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria: la Società ha dunque chiesto di conoscere gli atti del procedimento, onde potersi difendere o, meglio, poter perseguire al meglio la propria difesa nell’alveo del gravame da esperire innanzi alla Corte di Appello. Detta fattispecie rientra quindi pienamente nel fuoco dell’art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990, che recita: “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Come la giurisprudenza ha in proposito recentemente ribadito: “L’ordinamento riconosce una tutela preminente all'accesso defensionale (art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ovvero all'accesso documentale propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio, atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti. Il legislatore ha in tal senso operato ab origine una valutazione di prevalenza dell'interesse ostensivo, ove per l'appunto connesso alla necessità di curare ovvero difendere i propri interessi giuridici, rispetto agli interessi, pubblici e privati eventualmente antagonisti. L'assoluta preminenza riconosciuta dal legislatore al diritto di accesso per esigenze difensive trova conferma nella circostanza per cui il medesimo è accordato indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da "curare" ovvero "difendere", nonché dalla rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall'interessato, la cui concreta valutazione va essenzialmente apprezzata nell'ambito del relativo giudizio di merito, non essendo la stessa rimessa né all'Amministrazione né al giudice adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a.. Costoro, invero, non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato o da instaurare. (T.A.R. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n. 20/2024).
8.1 Del resto non è possibile ravvisare in concreto l’esistenza di alcuna ragione impeditiva dell’ostensione di cui si tratta al cospetto dell’interesse personale, attuale e concreto della ricorrente alla conoscenza degli atti richiesti e solo in parte trasmessi, evidentemente funzionali ai fini della necessaria conoscenza, da parte sua, della documentazione necessaria a proseguire il giudizio civile in svolgimento.
E non v’è dubbio che la proiezione difensiva dell’accesso documentale ex art. 22 e ss. L. 241/1990 possa essere garantita anche a fronte di un’istanza, come quella formulata nell’odierna vicenda, prospetticamente rivolta alla tutela in giudizio di una posizione giuridicamente rilevante. Ed infatti, “ Per la rilevata autonomia della situazione legittimante, l'accesso non presuppone necessariamente l'instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio, in quanto la necessità della difesa di un interesse giuridicamente rilevante lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva, con la conseguenza che l'accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto” (così, tra le più recenti, TAR Molise, n. 61/2024 e TAR Campania, sez. IV, n. 2176/2023).
9. Per quanto esposto l’impugnato diniego tacito di accesso deve allora essere annullato, e va quindi ordinato al Comune di Albanella di consentire l'accesso alla documentazione richiesta e ancora non ostesa entro trenta giorni dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
10. In ragione dell’adempimento parziale già avvenuto il Tribunale può al momento soprassedere sulla domanda di nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta per consentire il completamento della già avviata ostensione. Alla instata nomina il Tribunale provvederà invece lì dove la ricorrente dovesse farne istanza comunicando la mancata esecuzione della sentenza.
11. Si può così passare a esaminare il segmento della domanda, innanzi già qualificata come ricorso avverso il silenzio. Ebbene il Collegio reputa che l’istanza rivolta all’emissione di specifici provvedimenti vada dichiarata inammissibile, condividendo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui dal giudizio sul diniego di accesso, ancorchè espresso per NT , esula la diversa domanda avente a oggetto l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso diverso dall’ostensione della documentazione. Difatti “ La richiesta declaratoria dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso esula pertanto dall’oggetto del contendere del presente procedimento giudiziari” (Consiglio di Stato, sez. III n. 2401/2017).
Conclusivamente il ricorso avverso il diniego tacito di accesso agli atti è accolto nella parte ancora d’interesse del ricorrente a seguito della parziale e dichiarata ostensione; di conseguenza il Comune di Albanella è condannato a trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza l’atto ancora non trasmesso a seguito della istanza. La domanda rivolta all’accertamento del silenzio inadempimento è invece inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso e delle peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere equitativamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di accesso agli atti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Albanella a trasmettere il documento richiesto e non ancora osteso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza; dichiara inammissibile la domanda di accertamento del silenzio inadempimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO