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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio –– Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 592/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce all'atto di appello dell'Avv. Silvia Mantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via N. Fabrizi n. 215 appellante contro
, (c.f.: ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Ferdinando Mambella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Balilla n.16 appellata nonché contro
(CF: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore in carica , , Controparte_3 con sede in Pescara alla Via Monte Sirente n. 28, in persona del socio accomandatario, legale rappresentante in carica, Dr. , rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Corrado Piscione in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello rilasciata in virtù di delibera assembleare del 30.06.2023 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesilvano, al C.so Umberto 188, Galleria Europa
1; appellato nonché contro
, (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_4 C.F._3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avvocato Paola Marinari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale G. Marconi
n.77. appellato avverso
la sentenza n. 621/2023 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 02.05.2023, resa nel giudizio civile rg. 559/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'AQUILA, contrariis reiectis per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in parziale riforma della sentenza n. 621/2023, resa dal
Tribunale di PESCARA, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, R.G.N.559/2020, pubblicata il 02/05/2023, notificata il giorno 03/05/2023:
- in via principale e nel merito,
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “”dichiari il Tribunale la carenza del potere rappresentativo dell'Amministratore, , che aveva omesso di riferire in Assemblea sia Controparte_4
l'esistenza del danno subito dall'attore, che la pendenza del presente giudizio, nonché ritardato la denuncia all'Istituto assicuratore del . Nel merito, accertata la CP_2 fondatezza della domanda da lui formulata, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dal suo nucleo famigliare, liquidati nella misura che si riterrà di giustizia, ritenendo inesistenti nulle e prive di efficacia giuridica le conclusioni rassegnate dal sig. in quanto relative ad Controparte_4 altra e diversa causa.”” , e per l'effetto,- rideterminare in misura maggiore - rispetto a quello liquidato dal Tribunale in €.1.800,00 oltre accessori – il risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'appellante; oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi secondo giustizia;
- in ogni caso, riformare la decisione sulle spese legali assunta in primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“… Voglia: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso in appello presentato dal SI. perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e confermare la Sentenza n. 621/2023 RG Sent. emessa nella causa n. 559/2020 RG dal Tribunale di Pescara in data 2.5.2023; IN SUBORDINE: ove l'Ecc.ma Corte dovesse accogliere in tutto o anche in parte le domande presentate dall'appellante, e si dovesse ritenere una responsabilità da parte del e/o Controparte_5 dell'Amm.re si chiede di rideterminare le responsabilità in capo Controparte_4 alla SI.ra , di liquidare i danni secondo equità e pro quota e Controparte_1 comunque nella misura massima di €. 1.800,00, posto che non v'è stata richiesta di CTU da parte dell'appellante, con conseguente rideterminazione delle spese di giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellato CP_2
“… il , in persona dell'amministratore in carica, conclude chiedendo che il CP_2 proposto appello sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della Sentenza di primo grado e con vittoria delle spese del grado”.
Per l'appellato CP_4
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza n. Parte_1 621/2023 del Tribunale di Pescara e condannarlo all'integrale refusione delle spese del presente giudizio nei confronti del sig. ”. Controparte_4
pag. 2/12 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. , proprietario di un'unità immobiliare (int. 9) ubicata al quinto Parte_2 piano del fabbricato denominato “Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124
“ con sede in Pescara, sul rilievo di avere subito danni all'interno del proprio immobile e segnatamente nel bagno con doccia derivati da infiltrazioni, iniziate nel 2018 e non riparate nonostante numerose segnalazioni effettuate all'amministratore pro tempore del Condominio e provenienti dall'appartamento sovrastante (int.11), di proprietà di dalla Controparte_1 stessa locato a terzi - citava innanzi al Tribunale di Pescara , Controparte_1 il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124 in persona del suo amministratore p.t., nonché l'amministratore condominiale, Controparte_4 in proprio che non si era attivato prontamente per la soluzione della problematica omettendo di segnalare tempestivamente il danno alla Compagnia di assicurazione del Condominio. L'attore chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido, ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, patiti per l'importo da liquidarsi in via equitativa quantificato in € 25.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese. Nello Controparte_1 specifico, eccepiva: l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, prevista per le cause di natura condominiale, così come della negoziazione assistita, trattandosi di controversia di valore inferiore ad € 50.000,00. Deduceva che la riparazione della denunciata anomalia, comunicata alla convenuta solo in data 17.9.2019, non richiedeva una spesa superiore ad € 1.300,00. Al riguardo precisava di essersi immediatamente attivata per risolvere l'inconveniente lamentato, partecipando ai sopralluoghi che avevano consentito di accertare la natura condominiale della condotta riparata dalla ditta LE a spese dell'attore nel mese di ottobre del 2019 e che lo stesso LE in un colloquio telefonico intercorso con il marito della convenuta aveva riferito che la pretesa risarcitoria avanzata da nella misura di €. Pt_2
9.500,00 era esagerata, considerato che i lavori di ripristino erano costati 1.300,00 euro e che non era necessario per la loro esecuzione intervenire dall'appartamento sovrastante di proprietà della stessa . CP_1
3. Si costituivano con atti separati il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124, nonché personalmente, assumendo che la prima Controparte_4 comunicazione delle denunciate infiltrazioni era stata effettuata dall'attore, all'amministratore condominiale, poco prima del sopralluogo compiuto dal medesimo nel mese di marzo 2019. All'esito del sopralluogo, effettuato alla presenza dell'amministratore e dei due condomini e si era Pt_2 CP_1 accertato che la causa della perdita d'acqua era da ricondurre all'innesto della braga con la colonna di scarico e che il lavoro, quindi, doveva essere fatto a cura e spese della proprietaria del piano sovrastante. Entrambi contestavano nel quantum l'entità dei danni richiesti dall'attore.
pag. 3/12 4. Espletata prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Pescara – sulla base dell'istruttoria svolta – considerava che il danno dovesse essere ricondotto al giunto di intersezione
(raccordo a V) tra lo scarico del bagno della convenuta e lo scarico delle CP_1 acque meteoriche proveniente da un terrazzino, posto al sesto piano, per tale ragione tale raccordo non poteva farsi rientrare nella proprietà condominiale, e i costi per la sostituzione dovevano essere posti a carico della sola convenuta
. Escludeva pertanto una responsabilità del e di conseguenza CP_1 CP_2 anche dell'amministratore condominiale, che reputava irritualmente convenuto in proprio e per la quantificazione dei danni considerava che l'attore aveva già provveduto a proprie spese al pagamento della ditta LE che aveva eseguito i lavori versando l'importo di €. 1.300,00 e l'attore aveva inoltre diritto alla rifusione delle spese per la rimozione dell'intonaco ammalorato e la successiva ripresa dell'intonaco nelle parti dove era stato rimosso e l'importo di tali lavori, sulla base del computo metrico allegato dall'attore, poteva essere quantificato nella somma complessiva di € 500,00. Non riconosceva la liquidazione di altri danni considerato il tempestivo intervenuto di rispetto alla Controparte_1 denuncia effettuata dall'attore il 16.09.2019. Condannava quindi
[...]
a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni la somma di € CP_1
1.800,00 oltre interessi legali dal 15.10.2019 al saldo. Rigettava la domanda formulata nei confronti degli altri convenuti. Compensava nella misura del 50% le spese di lite tra attore e condannando quest'ultima alla refusione del CP_1 restante 50%, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore. Condannava l'attore a pagare le spese di lite degli altri convenuti, che liquidava, per ciascuno in € 2.552,00 oltre accessori di legge.
5. Avverso la prefata sentenza e per la sua parziale riforma ha proposto appello
[...]
censurandola: A) nella parte in cui ha rigettato la domanda Parte_2 formulata dall'attore nei confronti del , nonostante la tardiva CP_2 gestione del sinistro da parte dall'amministratore e la rottura anche della colonna di scarico verticale delle acque meteoriche di proprietà condominiale quale concorrente causa delle infiltrazioni e dei danni subiti dall'attore nella propria unità immobiliare, ferma l'accertata responsabilità della convenuta per CP_1 la rottura del giunto di intersezione a “V” tra lo scarico del bagno del suo appartamento e la colonna di scarico delle acque meteoriche, il tutto comprovato dall'intero corredo probatorio non inficiato dalle prove valorizzate nell'impugnata sentenza;
B) nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto , attesa la CP_2 concorsuale responsabilità dello stesso per i danni subiti;
C) nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti dell'allora amministratore , nonostante la negligenza mostrata nel Controparte_4 portare a conoscenza dell'assemblea il contenzioso con l'appellante per i danni da questi subiti per non avere adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti ex art. 1129 c.c. secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1710 e ss. c.c. con conseguente aggravamento dei danni subiti pag. 4/12 dall'appellante.D) nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto .E) nella parte in cui Controparte_4 ha liquidato il risarcimento in favore dell'attore nella limitata somma di € 1.800,00 oltre accessori, a titolo esclusivo di danni materiali, importo considerato incongruo ed erroneamente determinato alla luce della documentazione in atti, con esclusione dei danni non materiali subiti pur essendo stato l'appellante con la sua famiglia costretto ad utilizzare per un lungo periodo il locale bagno in un ambiente insano e malsicuro, in stato di degrado ed invaso da muffe nocive, il che avrebbe imposto una liquidazione seppure equitativa del danno. F)sul capo della sentenza che ha compensato nella misura del 50% le spese di lite dovute di in favore dell'attore. Controparte_1 L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita l'appellata che, riguardo alle censure mosse Controparte_1 avverso i capi di sentenza che hanno escluso la responsabilità solidale del convenuto nella verificazione dei danni oggetto della pretesa CP_2 risarcitoria, nulla ha eccepito, in quanto è lo stesso appellante a specificare che la responsabilità non sia addebitabile alla sola , ma si tratti Controparte_1 invece di una responsabilità concorrente e solidale;
ha rilevato che l'atteggiamento omissivo e tardivo nella riparazione del danno è da imputare sia a che al con conseguente ripartizione delle responsabilità Parte_1 CP_2 e incidenza sull'entità dei danni cagionati e ha sottolineato come la tardività degli interventi da parte del Condominio e del suo Amministratore hanno contribuito ad aggravare la situazione, concorrendo così all'evoluzione peggiorativa dei danni già in essere. Ha concordato con l'appellante sulla circostanza che i fenomeni infiltrativi ed i danni che ne sono conseguiti fossero di pertinenza in quanto avevano interessato la colonna di scarico CP_6 proveniente dal terrazzo ed il tubo a “V” tra il 5° ed il 6° piano, e ha ritenuto di condividere anche la doglianza circa l'errata imputazione delle spese di lite in capo all'attore risultando invece soccombente il Ha contrastato CP_2 invece le censure relative all'erroneità del quantum liquidato, reputando congrua la valutazione effettuata dal giudice di primo grado non trovando spazio ulteriori pretese economiche sulla scorta di interventi che avevano comportato il rifacimento ex novo dell'intero bagno dell'attore. Ha altresì contestato, la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali, ed ha ribadito come senza dubbio l'inerzia dell'appellante abbia notevolmente contribuito alla diffusione dei danni ed all'insorgenza di muffe, altrimenti evitabili con un intervento tempestivo, ha sottolineato l'esosità della richiesta avanzata e la mancanza di prova sul punto. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese nei rapporti tra lei e l'attore come operata nella gravata sentenza. Ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello e in subordine, in caso di accoglimento del gravame in ordine alla responsabilità del Condominio e/o dell'amministratore di rideterminare la responsabilità in capo a e liquidare i danni Controparte_1 pro quota nella misura massima già riconosciuta.
pag. 5/12 7. Si è costituito il appellato per chiedere l'integrale rigetto CP_2 dell'appello. Ha contestato la circostanza riferita dall'attore secondo cui le infiltrazioni sarebbero state denunciate già dall'agosto 2018 non essendo stata fornita prova al riguardo, essendo l'amministratore e quindi il Condominio venuto a conoscenza delle predette infiltrazioni solo poco prima dell'accesso del 25.03.2019 quando venne invitato a prendere visione dell'appartamento dell'attore senza poter entrare nell'appartamento di , ingresso che venne CP_1 effettuato il 23.9.2019 a seguito del quale l'amministratore provvide con nota del 15.10.2019 a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, benché il danno fosse imputabile alla rottura della c.d. “braga”(di proprietà esclusiva della condomina ) e non alla colonna di scarico condominiale. Ha escluso CP_1 quindi che le infiltrazioni possano derivare da proprietà condominiali ed ha ribadito che nessuna responsabilità poteva essere addotta al . Ha CP_2 contrastato ogni ulteriore pretesa economica avanzata dall'attore. Ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado.
8. Si è costituito che ha contrastato il gravame assumendo la Controparte_4 contraddittorietà delle affermazioni dell'attore contenute nell'atto introduttivo del giudizio nella parte in cui rappresenta che all'esito del sopralluogo effettuato in data 23.9.2019 presso l'appartamento dell'attore alla presenza dell'amministratore, di e di un suo tecnico di fiducia, veniva Controparte_1 concordato tra lui e la proprietaria dell'appartamento del piano sovrastante di risolvere il problema tra di loro senza richiedere al alcun tipo di CP_2 intervento, proprio in ragione della natura privata del bene da sostituire, motivo per il quale la Compagnia di assicurazione a cui la denuncia del sinistro era stata comunque inoltrata dal non risarciva il danno lamentato. Ha quindi CP_2 ribadito che nessun addebito era ascrivibile all'amministratore del Condominio che per ben due volte si era recato nell'appartamento di per verificare Parte_1 lo stato dei luoghi e le possibili cause dei danni, individuandole correttamente sin dal mese di marzo 2019 nella rottura di una tubazione non avente natura condominiale. Ha contrastato ogni censura concludendo per il rigetto del gravame.
9. All'udienza del 13.11.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. I motivi di gravame individuati nell'atto di citazione di appello nei punti da A a
D, attesa la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminati e devono trovare positivo riscontro per le ragioni di seguito espresse.
11. Il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulla natura privata e non condominiale del manufatto danneggiato che aveva causato le pag. 6/12 infiltrazioni all'interno del bagno dell'attore, basandosi essenzialmente sulla deposizione del teste escusso all'udienza del 2.02.2022 e Testimone_1 sull'ascolto, tramite il cellulare del teste (marito della convenuta Testimone_2
), avvenuto nella stessa udienza - della telefonata registrata, intercorsa tra CP_1
e tecnico intervenuto su incarico di per Testimone_2 CP_7 Pt_2 eseguire le riparazioni (la registrazione era stata prodotta dalla parte convenuta mediante allegazione di CD del quale non era stato possibile l'ascolto). CP_1
Tuttavia, le ragioni addotte nella sentenza impugnata per escludere la responsabilità del convenuto non possono essere condivise in CP_2 quanto frutto di una lettura parziale dell'intero compendio probatorio.
12. Ed invero, occorre osservare innanzitutto come dai documenti presenti in atti si rilevi che la ditta intervenuta su richiesta di Controparte_8 Parte_2 per effettuare le riparazioni necessarie ad ovviare alle infiltrazioni in essere presso l'appartamento di quest'ultimo sito in Pescara Corso Vittorio Emanuele 124, 5° piano, int. 9, in una dichiarazione del 9.11.2019 a firma di CP_7
ha specificato i lavori effettuati indicandoli in: “Riparazione e messa in
[...] sicurezza della colonna scarico dal 5° piano al terrazzo (con relativa catramizzazione) con riallaccio scolo terrazzo e riparazione sulla “V” del 5° e 6° piano con chiusura delle parti danneggiate” chiarendo l'impossibilità di accesso all'appartamento sovrastante posto al 6° piano di proprietà di
[...]
e della necessità di sostituzione della colonna di scarico per il CP_1 riscontro di ulteriori perdite (all. n. 14 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore). Nella ricevuta n. 1 del 9.11.2019 rilasciata da Controparte_9 in favore di nella descrizione della prestazione resa viene Parte_2 riportato:” Riparazione e messa in sicurezza colonna scarico da 5° piano a terrazzo con riallaccio scolo terrazzo e riparazione sul “V” di 5° e 6° piano con chiusura della parte danneggiata”. La riparazione della colonna di scarico dal terrazzo al 5° piano da parte della ditta LE trova peraltro conferma oltre che nella foto allegata alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc dell'attore che mostra la presenza di un operaio al lavoro sulla terrazza di copertura dell'edificio condominiale, con accanto varie tubature e lastre di guaina bituminosa, anche nella lettera del 12.11.2019 inviata dallo Studio Chiavarini a
( all. n. 13 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore) Parte_2 con la quale l'amministratore p.t. del facendo riferimento a CP_2 colloqui intercorsi afferma: “dal momento che gli operai hanno terminato i lavori di riparazione della colonna è necessario ripristinare la tinteggiatura.
Pertanto, resto in attesa di conoscere da Lei la data in cui sarà possibile provvedere al ripristino della tinteggiatura delle pareti…” avvalorando appunto che l'intervento eseguito da LE aveva riguardato anche la tubazione condominiale, diversamente non trovando giustificazione l'interessamento del alla tinteggiatura del locale dell'attore. CP_2
13. D'altra parte, lo stesso teste addotto dalla convenuta ha Testimone_1 confermato di essere stato convocato da per accertare l'apertura di CP_1 traccia che il tecnico incaricato da aveva effettuato e di avere visto che Pt_2
pag. 7/12 era stato sostituito un giunto di intersezione (raccordo a V) tra lo scarico del bagno della SI.ra e lo scarico delle acque meteoriche, che il giunto era CP_1 stato estratto ed era rovinato e gli operai lo stavano sostituendo. Ha poi dichiarato che la colonna di scarico stava ancora murata e l'unica apertura di traccia era quella relativa al giunto a V. Poi però, su esplicita domanda del difensore della convenuta (avv. Mambella), ha affermato di non sapere CP_1 dire se in un momento successivo era stata o meno sostituita anche la colonna di scarico -lunga circa 3 metri- nel tratto dal terrazzo al 5° piano. Il teste _2
, marito di ha dichiarato, in merito alle riparazioni, di
[...] Controparte_1 aver sentito parlare di un tubo discendente a V che era stato sostituito, che nessun lavoro era stato effettuato nell'appartamento della moglie e che LE aveva affermato che non era necessario intervenire nel bagno di e che lo CP_1 stesso aveva riferito che i danni si riferivano a tubi verticali, con ciò confermando che l'intervento aveva interessato oltre il raccordo a “V” anche le tubature verticali.
14. Nessun valore probatorio può poi essere attribuito alla registrazione della conversazione telefonica prodotta dalla convenuta mediante allegazione di un CD – neppure depositato dall'appellata in questa sede – atteso che, come da costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. 12206/1993; Cass.
8219/1996; Cass. 5259/2017, 1250/2018, Cass. 30977/2024), affinché il giudice possa desumerne argomenti di prova è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione si svolge, sia parte in causa, presupposto quindi non sussistente nel caso di specie essendo la dedotta telefonata intercorsa tra _2
(marito della convenuta) e entrambi soggetti estranei e non
[...] CP_7 parti del pendente contenzioso.
15. Alla luce quindi della rivisitazione dell'intero compendio istruttorio e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in generale: “ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c., sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 c.c., giustificano l'obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale: rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell'edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all'uso di tutti i condomini, restando, viceversa, esclusi dalla proprietà condominiale quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (ex multis: Cass. Sez. 2, 18/12/1995, n. 12894; Cass. Sez. 2,
17/01/2018, n. 1027) (così: Cass. 15302/2022), va esclusa dalla proprietà condominiale solo la sostituzione della cd. braga (cioè, l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale) mentre la colonna verticale di scarico dal terrazzo di copertura dell'edificio, servendo all'uso (e al godimento) di tutti i condomini, ha natura condominiale e come tale comporta che anche il pag. 8/12 appellato sia tenuto a concorrere solidalmente al ristoro dei danni CP_2 subiti da per le infiltrazioni subite all'interno del proprio Parte_2 appartamento nel locale bagno. Va poi ricordato che la Suprema Corte ha affermato: ”Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno” (Cass. ord. 7044/2020).
16. Ai fini del contributo causale alla determinazione del danno, non può trascurarsi inoltre l'inerzia mostrata da parte di amministratore Parte_3 del Condominio C.so Vittorio Emanuele n. 124 all'epoca dei fatti che pur essendo stato informato con email del 3.12.2018 ( all. 27 alla memoria ex art. 183 VI° c. n. 2 cpc dell'attore) dal condomino della presenza di Pt_2 infiltrazioni nel soffitto del bagno del suo appartamento ed invitato ad un sopralluogo interessando anche la proprietà dell'immobile sovrastante, ha compiuto detto sopralluogo solo alla fine del mese di marzo 2019 senza informare la proprietaria dell'appartamento al 6° piano che risulta essere stata notiziata della problematica dallo stesso con raccomandata a.r. del Pt_2
17.09.2019 e che nella sua missiva di risposta effettuata in pari data -indirizzata per conoscenza anche allo essere venuta a Controparte_10 conoscenza solo in quell'occasione dell'accaduto in quanto nessuno l'aveva in precedenza informata. Risulta poi documentato dallo stesso convenuto che la denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazione Controparte_4 venne effettuata dall'amministratore solo il 15.10.2019, dunque Parte_4 con colpevole ritardo, concorrendo così anche il comportamento negligente ed omissivo dell'amministratore all'evoluzione peggiorativa del danno con conseguente sua personale corresponsabilità in via solidale nell'evento.
17. La censura mossa dall'appellante sulla misura del quantum risarcito indicata dal Tribunale di Pescara in €. 1.800,00, importo ritenuto incongruo e non satisfattivo rispetto ai danni patiti, è infondata e non può essere accolta, essendo la sentenza di primo grado sul punto congruamente motivata e pienamente condivisibile.
18. Ed invero risulta, che abbia sopportato l'esborso dell'importo Parte_2 di €. 1.300,00 (vi è in atti bonifico del 15.10.2019) a titolo di pagamento dei lavori effettuati dalla Ditta LE Costruzioni di cui alla ricevuta n. 1 del 9.11.2019 rilasciata da cifra ritenuta dallo stesso LE Controparte_9 congrua per i lavori eseguiti (così nella dichiarazione del 9.11.2019 a firma di pag. 9/12 all. n. 14 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore) e che CP_11 correttamente il Giudice di primo grado ha riconosciuto come dovuta in favore dell'attore. Non può essere invece riconosciuta a fini risarcitori, come richiesto dall'appellante, la somma di €. 6.710,00 pagata da alla ditta Pt_2 [...]
di (rapporto di intervento n. 9/2020 Controparte_12 CP_13 del 11.05.2020 - allegato n. 19 alla memoria ex art. 183 VI° c. n. 2 cpc dell'attore) in quanto nel citato documento non vengono indicati gli importi delle singole lavorazioni elencate e nello stesso sono inclusi anche interventi non riconducibili al lamentato danno da infiltrazioni che quindi non possono essere risarciti, come ad esempio il rifacimento delle piastrelle (pareti e pavimento), il rifacimento scarichi e tubazioni multi strato da 16, rifacimento dell'impianto elettrico, installazione di nuova cabina doccia, tutte opere che prevedono il ripristino dell'intero bagno e non solo delle parti danneggiate. Si considera pertanto adeguato il riconoscimento dell'importo equitativamente determinato di
€. 500,00 già ammesso dal Giudice di primo grado in favore dell'attore per la rimozione dell'intonaco ammalorato dalle infiltrazioni e per il suo ripristino in aggiunta alle somme esborsate per il pagamento dei lavori effettuati dalla Ditta
LE.
19. L'appellante ha poi lamentato il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del danno non patrimoniale asseritamente patito essendo stato costretto in uno alla sua famiglia ad utilizzare per un lungo periodo il locale bagno in un ambiente insano e malsicuro, in stato di degrado ed invaso da muffe nocive e ciò avrebbe imposto una sua liquidazione quantomeno in via equitativa ex art.1226
c.c..
20. Anche tale censura non si ritiene fondata. Occorre infatti al riguardo richiamare l'univoco indirizzo giurisprudenziale secondo il quale: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa “(Cass. 33276/2023; Cass. 29206/2019). È stato anche chiarito, con preciso riferimento al c.d. danno esistenziale, che non si ha diritto al risarcimento per un lieve mutamento peggiorativo della propria quotidianità e delle proprie abitudini di vita, perché “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, (v. Cass.,
3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361. E già
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza a in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non
pag. 10/12 patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Cass., 16/11/2017, n. 27229;
Cass., 11/4/2017, n. 9250; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 30/6/2011, n. 14402”. (Cass. n. 2056/2018), pertanto, come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, tale tipo di danno deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.
(Cass. n. 2228/2012; Cass. n. 10527/2011), e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già semplicemente formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto.
21. Orbene, nella specie non risulta provato dall'odierno appellante quale tipo di danno non patrimoniale lo stesso abbia subito, atteso che il bagno nel quale si sono verificate le infiltrazioni (bagno di servizio con doccia), per stessa affermazione dell'attore, è stato comunque utilizzato pur essendo l'appartamento dotato di altro bagno con vasca (così viene esposto nell'atto di citazione di primo grado) e ciò potrebbe anche aver comportato dei disagi ma non certo lesioni di diritti inviolabili o sconvolgimenti esistenziali riconducibili all'attore non essendo comunque stata fornita alcuna dimostrazione al riguardo. In mancanza di prova, non vi è spazio per una liquidazione, neppure equitativa del pregiudizio non patrimoniale rivendicato.
22. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016), e allora, in ragione appunto dell'esito complessivo della lite, e del principio della soccombenza, tutti i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado in favore dell'appellante. Le spese innanzi indicate vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia in base al decisum (vd. Cass. 9237/2022), e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 e dell'attività espletata quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel grado di appello. In ragione della regolamentazione ex novo delle spese, resta quindi assorbito il motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato al 50% le spese di lite con la convenuta ponendo a carico di quest'ultima solo la restante parte CP_1 e ha condannato l'attore alle spese di giudizio in favore degli altri convenuti tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Parte_2
Tribunale di Pescara, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 - accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da accerta Parte_2
e dichiara la responsabilità solidale di tutte le parti convenute per i fatti per cui è causa e condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, dell'importo di €. 1.800,00 oltre interessi legali dal 15.10.2019 al saldo;
- condanna gli appellati in solido a rimborsare in favore dell'appellante, le spese del doppio grado di giudizio, facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in complessivi €. 2.835,26 di cui €. 283,26 per spese ed €.2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 2.305,00 di cui €. 382,50 per spese ed €. 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 6.5.2025, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausilirio estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio –– Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 592/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce all'atto di appello dell'Avv. Silvia Mantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via N. Fabrizi n. 215 appellante contro
, (c.f.: ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Ferdinando Mambella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Balilla n.16 appellata nonché contro
(CF: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore in carica , , Controparte_3 con sede in Pescara alla Via Monte Sirente n. 28, in persona del socio accomandatario, legale rappresentante in carica, Dr. , rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Corrado Piscione in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello rilasciata in virtù di delibera assembleare del 30.06.2023 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesilvano, al C.so Umberto 188, Galleria Europa
1; appellato nonché contro
, (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_4 C.F._3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avvocato Paola Marinari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale G. Marconi
n.77. appellato avverso
la sentenza n. 621/2023 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 02.05.2023, resa nel giudizio civile rg. 559/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'AQUILA, contrariis reiectis per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in parziale riforma della sentenza n. 621/2023, resa dal
Tribunale di PESCARA, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, R.G.N.559/2020, pubblicata il 02/05/2023, notificata il giorno 03/05/2023:
- in via principale e nel merito,
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “”dichiari il Tribunale la carenza del potere rappresentativo dell'Amministratore, , che aveva omesso di riferire in Assemblea sia Controparte_4
l'esistenza del danno subito dall'attore, che la pendenza del presente giudizio, nonché ritardato la denuncia all'Istituto assicuratore del . Nel merito, accertata la CP_2 fondatezza della domanda da lui formulata, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dal suo nucleo famigliare, liquidati nella misura che si riterrà di giustizia, ritenendo inesistenti nulle e prive di efficacia giuridica le conclusioni rassegnate dal sig. in quanto relative ad Controparte_4 altra e diversa causa.”” , e per l'effetto,- rideterminare in misura maggiore - rispetto a quello liquidato dal Tribunale in €.1.800,00 oltre accessori – il risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'appellante; oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi secondo giustizia;
- in ogni caso, riformare la decisione sulle spese legali assunta in primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“… Voglia: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso in appello presentato dal SI. perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e confermare la Sentenza n. 621/2023 RG Sent. emessa nella causa n. 559/2020 RG dal Tribunale di Pescara in data 2.5.2023; IN SUBORDINE: ove l'Ecc.ma Corte dovesse accogliere in tutto o anche in parte le domande presentate dall'appellante, e si dovesse ritenere una responsabilità da parte del e/o Controparte_5 dell'Amm.re si chiede di rideterminare le responsabilità in capo Controparte_4 alla SI.ra , di liquidare i danni secondo equità e pro quota e Controparte_1 comunque nella misura massima di €. 1.800,00, posto che non v'è stata richiesta di CTU da parte dell'appellante, con conseguente rideterminazione delle spese di giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellato CP_2
“… il , in persona dell'amministratore in carica, conclude chiedendo che il CP_2 proposto appello sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della Sentenza di primo grado e con vittoria delle spese del grado”.
Per l'appellato CP_4
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza n. Parte_1 621/2023 del Tribunale di Pescara e condannarlo all'integrale refusione delle spese del presente giudizio nei confronti del sig. ”. Controparte_4
pag. 2/12 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. , proprietario di un'unità immobiliare (int. 9) ubicata al quinto Parte_2 piano del fabbricato denominato “Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124
“ con sede in Pescara, sul rilievo di avere subito danni all'interno del proprio immobile e segnatamente nel bagno con doccia derivati da infiltrazioni, iniziate nel 2018 e non riparate nonostante numerose segnalazioni effettuate all'amministratore pro tempore del Condominio e provenienti dall'appartamento sovrastante (int.11), di proprietà di dalla Controparte_1 stessa locato a terzi - citava innanzi al Tribunale di Pescara , Controparte_1 il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124 in persona del suo amministratore p.t., nonché l'amministratore condominiale, Controparte_4 in proprio che non si era attivato prontamente per la soluzione della problematica omettendo di segnalare tempestivamente il danno alla Compagnia di assicurazione del Condominio. L'attore chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido, ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, patiti per l'importo da liquidarsi in via equitativa quantificato in € 25.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese. Nello Controparte_1 specifico, eccepiva: l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, prevista per le cause di natura condominiale, così come della negoziazione assistita, trattandosi di controversia di valore inferiore ad € 50.000,00. Deduceva che la riparazione della denunciata anomalia, comunicata alla convenuta solo in data 17.9.2019, non richiedeva una spesa superiore ad € 1.300,00. Al riguardo precisava di essersi immediatamente attivata per risolvere l'inconveniente lamentato, partecipando ai sopralluoghi che avevano consentito di accertare la natura condominiale della condotta riparata dalla ditta LE a spese dell'attore nel mese di ottobre del 2019 e che lo stesso LE in un colloquio telefonico intercorso con il marito della convenuta aveva riferito che la pretesa risarcitoria avanzata da nella misura di €. Pt_2
9.500,00 era esagerata, considerato che i lavori di ripristino erano costati 1.300,00 euro e che non era necessario per la loro esecuzione intervenire dall'appartamento sovrastante di proprietà della stessa . CP_1
3. Si costituivano con atti separati il Condominio Corso Vittorio Emanuele n. 124, nonché personalmente, assumendo che la prima Controparte_4 comunicazione delle denunciate infiltrazioni era stata effettuata dall'attore, all'amministratore condominiale, poco prima del sopralluogo compiuto dal medesimo nel mese di marzo 2019. All'esito del sopralluogo, effettuato alla presenza dell'amministratore e dei due condomini e si era Pt_2 CP_1 accertato che la causa della perdita d'acqua era da ricondurre all'innesto della braga con la colonna di scarico e che il lavoro, quindi, doveva essere fatto a cura e spese della proprietaria del piano sovrastante. Entrambi contestavano nel quantum l'entità dei danni richiesti dall'attore.
pag. 3/12 4. Espletata prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Pescara – sulla base dell'istruttoria svolta – considerava che il danno dovesse essere ricondotto al giunto di intersezione
(raccordo a V) tra lo scarico del bagno della convenuta e lo scarico delle CP_1 acque meteoriche proveniente da un terrazzino, posto al sesto piano, per tale ragione tale raccordo non poteva farsi rientrare nella proprietà condominiale, e i costi per la sostituzione dovevano essere posti a carico della sola convenuta
. Escludeva pertanto una responsabilità del e di conseguenza CP_1 CP_2 anche dell'amministratore condominiale, che reputava irritualmente convenuto in proprio e per la quantificazione dei danni considerava che l'attore aveva già provveduto a proprie spese al pagamento della ditta LE che aveva eseguito i lavori versando l'importo di €. 1.300,00 e l'attore aveva inoltre diritto alla rifusione delle spese per la rimozione dell'intonaco ammalorato e la successiva ripresa dell'intonaco nelle parti dove era stato rimosso e l'importo di tali lavori, sulla base del computo metrico allegato dall'attore, poteva essere quantificato nella somma complessiva di € 500,00. Non riconosceva la liquidazione di altri danni considerato il tempestivo intervenuto di rispetto alla Controparte_1 denuncia effettuata dall'attore il 16.09.2019. Condannava quindi
[...]
a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni la somma di € CP_1
1.800,00 oltre interessi legali dal 15.10.2019 al saldo. Rigettava la domanda formulata nei confronti degli altri convenuti. Compensava nella misura del 50% le spese di lite tra attore e condannando quest'ultima alla refusione del CP_1 restante 50%, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore. Condannava l'attore a pagare le spese di lite degli altri convenuti, che liquidava, per ciascuno in € 2.552,00 oltre accessori di legge.
5. Avverso la prefata sentenza e per la sua parziale riforma ha proposto appello
[...]
censurandola: A) nella parte in cui ha rigettato la domanda Parte_2 formulata dall'attore nei confronti del , nonostante la tardiva CP_2 gestione del sinistro da parte dall'amministratore e la rottura anche della colonna di scarico verticale delle acque meteoriche di proprietà condominiale quale concorrente causa delle infiltrazioni e dei danni subiti dall'attore nella propria unità immobiliare, ferma l'accertata responsabilità della convenuta per CP_1 la rottura del giunto di intersezione a “V” tra lo scarico del bagno del suo appartamento e la colonna di scarico delle acque meteoriche, il tutto comprovato dall'intero corredo probatorio non inficiato dalle prove valorizzate nell'impugnata sentenza;
B) nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto , attesa la CP_2 concorsuale responsabilità dello stesso per i danni subiti;
C) nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti dell'allora amministratore , nonostante la negligenza mostrata nel Controparte_4 portare a conoscenza dell'assemblea il contenzioso con l'appellante per i danni da questi subiti per non avere adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti ex art. 1129 c.c. secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1710 e ss. c.c. con conseguente aggravamento dei danni subiti pag. 4/12 dall'appellante.D) nella parte in cui ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto .E) nella parte in cui Controparte_4 ha liquidato il risarcimento in favore dell'attore nella limitata somma di € 1.800,00 oltre accessori, a titolo esclusivo di danni materiali, importo considerato incongruo ed erroneamente determinato alla luce della documentazione in atti, con esclusione dei danni non materiali subiti pur essendo stato l'appellante con la sua famiglia costretto ad utilizzare per un lungo periodo il locale bagno in un ambiente insano e malsicuro, in stato di degrado ed invaso da muffe nocive, il che avrebbe imposto una liquidazione seppure equitativa del danno. F)sul capo della sentenza che ha compensato nella misura del 50% le spese di lite dovute di in favore dell'attore. Controparte_1 L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita l'appellata che, riguardo alle censure mosse Controparte_1 avverso i capi di sentenza che hanno escluso la responsabilità solidale del convenuto nella verificazione dei danni oggetto della pretesa CP_2 risarcitoria, nulla ha eccepito, in quanto è lo stesso appellante a specificare che la responsabilità non sia addebitabile alla sola , ma si tratti Controparte_1 invece di una responsabilità concorrente e solidale;
ha rilevato che l'atteggiamento omissivo e tardivo nella riparazione del danno è da imputare sia a che al con conseguente ripartizione delle responsabilità Parte_1 CP_2 e incidenza sull'entità dei danni cagionati e ha sottolineato come la tardività degli interventi da parte del Condominio e del suo Amministratore hanno contribuito ad aggravare la situazione, concorrendo così all'evoluzione peggiorativa dei danni già in essere. Ha concordato con l'appellante sulla circostanza che i fenomeni infiltrativi ed i danni che ne sono conseguiti fossero di pertinenza in quanto avevano interessato la colonna di scarico CP_6 proveniente dal terrazzo ed il tubo a “V” tra il 5° ed il 6° piano, e ha ritenuto di condividere anche la doglianza circa l'errata imputazione delle spese di lite in capo all'attore risultando invece soccombente il Ha contrastato CP_2 invece le censure relative all'erroneità del quantum liquidato, reputando congrua la valutazione effettuata dal giudice di primo grado non trovando spazio ulteriori pretese economiche sulla scorta di interventi che avevano comportato il rifacimento ex novo dell'intero bagno dell'attore. Ha altresì contestato, la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali, ed ha ribadito come senza dubbio l'inerzia dell'appellante abbia notevolmente contribuito alla diffusione dei danni ed all'insorgenza di muffe, altrimenti evitabili con un intervento tempestivo, ha sottolineato l'esosità della richiesta avanzata e la mancanza di prova sul punto. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese nei rapporti tra lei e l'attore come operata nella gravata sentenza. Ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello e in subordine, in caso di accoglimento del gravame in ordine alla responsabilità del Condominio e/o dell'amministratore di rideterminare la responsabilità in capo a e liquidare i danni Controparte_1 pro quota nella misura massima già riconosciuta.
pag. 5/12 7. Si è costituito il appellato per chiedere l'integrale rigetto CP_2 dell'appello. Ha contestato la circostanza riferita dall'attore secondo cui le infiltrazioni sarebbero state denunciate già dall'agosto 2018 non essendo stata fornita prova al riguardo, essendo l'amministratore e quindi il Condominio venuto a conoscenza delle predette infiltrazioni solo poco prima dell'accesso del 25.03.2019 quando venne invitato a prendere visione dell'appartamento dell'attore senza poter entrare nell'appartamento di , ingresso che venne CP_1 effettuato il 23.9.2019 a seguito del quale l'amministratore provvide con nota del 15.10.2019 a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, benché il danno fosse imputabile alla rottura della c.d. “braga”(di proprietà esclusiva della condomina ) e non alla colonna di scarico condominiale. Ha escluso CP_1 quindi che le infiltrazioni possano derivare da proprietà condominiali ed ha ribadito che nessuna responsabilità poteva essere addotta al . Ha CP_2 contrastato ogni ulteriore pretesa economica avanzata dall'attore. Ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado.
8. Si è costituito che ha contrastato il gravame assumendo la Controparte_4 contraddittorietà delle affermazioni dell'attore contenute nell'atto introduttivo del giudizio nella parte in cui rappresenta che all'esito del sopralluogo effettuato in data 23.9.2019 presso l'appartamento dell'attore alla presenza dell'amministratore, di e di un suo tecnico di fiducia, veniva Controparte_1 concordato tra lui e la proprietaria dell'appartamento del piano sovrastante di risolvere il problema tra di loro senza richiedere al alcun tipo di CP_2 intervento, proprio in ragione della natura privata del bene da sostituire, motivo per il quale la Compagnia di assicurazione a cui la denuncia del sinistro era stata comunque inoltrata dal non risarciva il danno lamentato. Ha quindi CP_2 ribadito che nessun addebito era ascrivibile all'amministratore del Condominio che per ben due volte si era recato nell'appartamento di per verificare Parte_1 lo stato dei luoghi e le possibili cause dei danni, individuandole correttamente sin dal mese di marzo 2019 nella rottura di una tubazione non avente natura condominiale. Ha contrastato ogni censura concludendo per il rigetto del gravame.
9. All'udienza del 13.11.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. I motivi di gravame individuati nell'atto di citazione di appello nei punti da A a
D, attesa la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminati e devono trovare positivo riscontro per le ragioni di seguito espresse.
11. Il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulla natura privata e non condominiale del manufatto danneggiato che aveva causato le pag. 6/12 infiltrazioni all'interno del bagno dell'attore, basandosi essenzialmente sulla deposizione del teste escusso all'udienza del 2.02.2022 e Testimone_1 sull'ascolto, tramite il cellulare del teste (marito della convenuta Testimone_2
), avvenuto nella stessa udienza - della telefonata registrata, intercorsa tra CP_1
e tecnico intervenuto su incarico di per Testimone_2 CP_7 Pt_2 eseguire le riparazioni (la registrazione era stata prodotta dalla parte convenuta mediante allegazione di CD del quale non era stato possibile l'ascolto). CP_1
Tuttavia, le ragioni addotte nella sentenza impugnata per escludere la responsabilità del convenuto non possono essere condivise in CP_2 quanto frutto di una lettura parziale dell'intero compendio probatorio.
12. Ed invero, occorre osservare innanzitutto come dai documenti presenti in atti si rilevi che la ditta intervenuta su richiesta di Controparte_8 Parte_2 per effettuare le riparazioni necessarie ad ovviare alle infiltrazioni in essere presso l'appartamento di quest'ultimo sito in Pescara Corso Vittorio Emanuele 124, 5° piano, int. 9, in una dichiarazione del 9.11.2019 a firma di CP_7
ha specificato i lavori effettuati indicandoli in: “Riparazione e messa in
[...] sicurezza della colonna scarico dal 5° piano al terrazzo (con relativa catramizzazione) con riallaccio scolo terrazzo e riparazione sulla “V” del 5° e 6° piano con chiusura delle parti danneggiate” chiarendo l'impossibilità di accesso all'appartamento sovrastante posto al 6° piano di proprietà di
[...]
e della necessità di sostituzione della colonna di scarico per il CP_1 riscontro di ulteriori perdite (all. n. 14 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore). Nella ricevuta n. 1 del 9.11.2019 rilasciata da Controparte_9 in favore di nella descrizione della prestazione resa viene Parte_2 riportato:” Riparazione e messa in sicurezza colonna scarico da 5° piano a terrazzo con riallaccio scolo terrazzo e riparazione sul “V” di 5° e 6° piano con chiusura della parte danneggiata”. La riparazione della colonna di scarico dal terrazzo al 5° piano da parte della ditta LE trova peraltro conferma oltre che nella foto allegata alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc dell'attore che mostra la presenza di un operaio al lavoro sulla terrazza di copertura dell'edificio condominiale, con accanto varie tubature e lastre di guaina bituminosa, anche nella lettera del 12.11.2019 inviata dallo Studio Chiavarini a
( all. n. 13 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore) Parte_2 con la quale l'amministratore p.t. del facendo riferimento a CP_2 colloqui intercorsi afferma: “dal momento che gli operai hanno terminato i lavori di riparazione della colonna è necessario ripristinare la tinteggiatura.
Pertanto, resto in attesa di conoscere da Lei la data in cui sarà possibile provvedere al ripristino della tinteggiatura delle pareti…” avvalorando appunto che l'intervento eseguito da LE aveva riguardato anche la tubazione condominiale, diversamente non trovando giustificazione l'interessamento del alla tinteggiatura del locale dell'attore. CP_2
13. D'altra parte, lo stesso teste addotto dalla convenuta ha Testimone_1 confermato di essere stato convocato da per accertare l'apertura di CP_1 traccia che il tecnico incaricato da aveva effettuato e di avere visto che Pt_2
pag. 7/12 era stato sostituito un giunto di intersezione (raccordo a V) tra lo scarico del bagno della SI.ra e lo scarico delle acque meteoriche, che il giunto era CP_1 stato estratto ed era rovinato e gli operai lo stavano sostituendo. Ha poi dichiarato che la colonna di scarico stava ancora murata e l'unica apertura di traccia era quella relativa al giunto a V. Poi però, su esplicita domanda del difensore della convenuta (avv. Mambella), ha affermato di non sapere CP_1 dire se in un momento successivo era stata o meno sostituita anche la colonna di scarico -lunga circa 3 metri- nel tratto dal terrazzo al 5° piano. Il teste _2
, marito di ha dichiarato, in merito alle riparazioni, di
[...] Controparte_1 aver sentito parlare di un tubo discendente a V che era stato sostituito, che nessun lavoro era stato effettuato nell'appartamento della moglie e che LE aveva affermato che non era necessario intervenire nel bagno di e che lo CP_1 stesso aveva riferito che i danni si riferivano a tubi verticali, con ciò confermando che l'intervento aveva interessato oltre il raccordo a “V” anche le tubature verticali.
14. Nessun valore probatorio può poi essere attribuito alla registrazione della conversazione telefonica prodotta dalla convenuta mediante allegazione di un CD – neppure depositato dall'appellata in questa sede – atteso che, come da costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. 12206/1993; Cass.
8219/1996; Cass. 5259/2017, 1250/2018, Cass. 30977/2024), affinché il giudice possa desumerne argomenti di prova è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione si svolge, sia parte in causa, presupposto quindi non sussistente nel caso di specie essendo la dedotta telefonata intercorsa tra _2
(marito della convenuta) e entrambi soggetti estranei e non
[...] CP_7 parti del pendente contenzioso.
15. Alla luce quindi della rivisitazione dell'intero compendio istruttorio e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in generale: “ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c., sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 c.c., giustificano l'obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale: rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell'edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all'uso di tutti i condomini, restando, viceversa, esclusi dalla proprietà condominiale quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (ex multis: Cass. Sez. 2, 18/12/1995, n. 12894; Cass. Sez. 2,
17/01/2018, n. 1027) (così: Cass. 15302/2022), va esclusa dalla proprietà condominiale solo la sostituzione della cd. braga (cioè, l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale) mentre la colonna verticale di scarico dal terrazzo di copertura dell'edificio, servendo all'uso (e al godimento) di tutti i condomini, ha natura condominiale e come tale comporta che anche il pag. 8/12 appellato sia tenuto a concorrere solidalmente al ristoro dei danni CP_2 subiti da per le infiltrazioni subite all'interno del proprio Parte_2 appartamento nel locale bagno. Va poi ricordato che la Suprema Corte ha affermato: ”Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno” (Cass. ord. 7044/2020).
16. Ai fini del contributo causale alla determinazione del danno, non può trascurarsi inoltre l'inerzia mostrata da parte di amministratore Parte_3 del Condominio C.so Vittorio Emanuele n. 124 all'epoca dei fatti che pur essendo stato informato con email del 3.12.2018 ( all. 27 alla memoria ex art. 183 VI° c. n. 2 cpc dell'attore) dal condomino della presenza di Pt_2 infiltrazioni nel soffitto del bagno del suo appartamento ed invitato ad un sopralluogo interessando anche la proprietà dell'immobile sovrastante, ha compiuto detto sopralluogo solo alla fine del mese di marzo 2019 senza informare la proprietaria dell'appartamento al 6° piano che risulta essere stata notiziata della problematica dallo stesso con raccomandata a.r. del Pt_2
17.09.2019 e che nella sua missiva di risposta effettuata in pari data -indirizzata per conoscenza anche allo essere venuta a Controparte_10 conoscenza solo in quell'occasione dell'accaduto in quanto nessuno l'aveva in precedenza informata. Risulta poi documentato dallo stesso convenuto che la denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazione Controparte_4 venne effettuata dall'amministratore solo il 15.10.2019, dunque Parte_4 con colpevole ritardo, concorrendo così anche il comportamento negligente ed omissivo dell'amministratore all'evoluzione peggiorativa del danno con conseguente sua personale corresponsabilità in via solidale nell'evento.
17. La censura mossa dall'appellante sulla misura del quantum risarcito indicata dal Tribunale di Pescara in €. 1.800,00, importo ritenuto incongruo e non satisfattivo rispetto ai danni patiti, è infondata e non può essere accolta, essendo la sentenza di primo grado sul punto congruamente motivata e pienamente condivisibile.
18. Ed invero risulta, che abbia sopportato l'esborso dell'importo Parte_2 di €. 1.300,00 (vi è in atti bonifico del 15.10.2019) a titolo di pagamento dei lavori effettuati dalla Ditta LE Costruzioni di cui alla ricevuta n. 1 del 9.11.2019 rilasciata da cifra ritenuta dallo stesso LE Controparte_9 congrua per i lavori eseguiti (così nella dichiarazione del 9.11.2019 a firma di pag. 9/12 all. n. 14 del fascicolo di primo grado cartaceo dell'attore) e che CP_11 correttamente il Giudice di primo grado ha riconosciuto come dovuta in favore dell'attore. Non può essere invece riconosciuta a fini risarcitori, come richiesto dall'appellante, la somma di €. 6.710,00 pagata da alla ditta Pt_2 [...]
di (rapporto di intervento n. 9/2020 Controparte_12 CP_13 del 11.05.2020 - allegato n. 19 alla memoria ex art. 183 VI° c. n. 2 cpc dell'attore) in quanto nel citato documento non vengono indicati gli importi delle singole lavorazioni elencate e nello stesso sono inclusi anche interventi non riconducibili al lamentato danno da infiltrazioni che quindi non possono essere risarciti, come ad esempio il rifacimento delle piastrelle (pareti e pavimento), il rifacimento scarichi e tubazioni multi strato da 16, rifacimento dell'impianto elettrico, installazione di nuova cabina doccia, tutte opere che prevedono il ripristino dell'intero bagno e non solo delle parti danneggiate. Si considera pertanto adeguato il riconoscimento dell'importo equitativamente determinato di
€. 500,00 già ammesso dal Giudice di primo grado in favore dell'attore per la rimozione dell'intonaco ammalorato dalle infiltrazioni e per il suo ripristino in aggiunta alle somme esborsate per il pagamento dei lavori effettuati dalla Ditta
LE.
19. L'appellante ha poi lamentato il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del danno non patrimoniale asseritamente patito essendo stato costretto in uno alla sua famiglia ad utilizzare per un lungo periodo il locale bagno in un ambiente insano e malsicuro, in stato di degrado ed invaso da muffe nocive e ciò avrebbe imposto una sua liquidazione quantomeno in via equitativa ex art.1226
c.c..
20. Anche tale censura non si ritiene fondata. Occorre infatti al riguardo richiamare l'univoco indirizzo giurisprudenziale secondo il quale: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa “(Cass. 33276/2023; Cass. 29206/2019). È stato anche chiarito, con preciso riferimento al c.d. danno esistenziale, che non si ha diritto al risarcimento per un lieve mutamento peggiorativo della propria quotidianità e delle proprie abitudini di vita, perché “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, (v. Cass.,
3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361. E già
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza a in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non
pag. 10/12 patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Cass., 16/11/2017, n. 27229;
Cass., 11/4/2017, n. 9250; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 30/6/2011, n. 14402”. (Cass. n. 2056/2018), pertanto, come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, tale tipo di danno deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.
(Cass. n. 2228/2012; Cass. n. 10527/2011), e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già semplicemente formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto.
21. Orbene, nella specie non risulta provato dall'odierno appellante quale tipo di danno non patrimoniale lo stesso abbia subito, atteso che il bagno nel quale si sono verificate le infiltrazioni (bagno di servizio con doccia), per stessa affermazione dell'attore, è stato comunque utilizzato pur essendo l'appartamento dotato di altro bagno con vasca (così viene esposto nell'atto di citazione di primo grado) e ciò potrebbe anche aver comportato dei disagi ma non certo lesioni di diritti inviolabili o sconvolgimenti esistenziali riconducibili all'attore non essendo comunque stata fornita alcuna dimostrazione al riguardo. In mancanza di prova, non vi è spazio per una liquidazione, neppure equitativa del pregiudizio non patrimoniale rivendicato.
22. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016), e allora, in ragione appunto dell'esito complessivo della lite, e del principio della soccombenza, tutti i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado in favore dell'appellante. Le spese innanzi indicate vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia in base al decisum (vd. Cass. 9237/2022), e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 e dell'attività espletata quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel grado di appello. In ragione della regolamentazione ex novo delle spese, resta quindi assorbito il motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato al 50% le spese di lite con la convenuta ponendo a carico di quest'ultima solo la restante parte CP_1 e ha condannato l'attore alle spese di giudizio in favore degli altri convenuti tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. 621/2023 del Parte_2
Tribunale di Pescara, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 - accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da accerta Parte_2
e dichiara la responsabilità solidale di tutte le parti convenute per i fatti per cui è causa e condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, dell'importo di €. 1.800,00 oltre interessi legali dal 15.10.2019 al saldo;
- condanna gli appellati in solido a rimborsare in favore dell'appellante, le spese del doppio grado di giudizio, facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in complessivi €. 2.835,26 di cui €. 283,26 per spese ed €.2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 2.305,00 di cui €. 382,50 per spese ed €. 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 6.5.2025, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausilirio estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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