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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore – visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; richiamate le note telematiche delle parti sulla rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1159 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, dall'avv. Nicola Montella (c.f. , presso il cui studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Kerbaker n.91, è elettivamente domiciliato
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO
, Tribunale di Napoli) (c.f. Controparte_1
), in persona del curatore, avv. (c.f. , rappresentato e P.IVA_1 CP_2 C.F._3
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gabriele Trombetta (c.f.
, presso il cui studio, sito in Napoli al Viale Gramsci n.19, è elettivamente domiciliato C.F._4
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.4.2025 ha rinunciato agli atti del giudizio in oggetto con dichiarazione notificata Parte_1
alla controparte in data 15.4.2025 ed accettata da quest'ultima in pari data.
Quanto alle spese, il rinunciante ha chiesto disporsi la “compensazione”, mentre il ha dichiarato CP_1
di “rinunciare alle spese del giudizio”, contegno parificabile al “diverso accordo” fatto salvo dalla previsione dell'art. 306 ult. comma c.p.c. al fine di esonerare il giudicante dalla relativa liquidazione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio, con non luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sulla revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c. proposta avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n.4319/2010:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore – visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; richiamate le note telematiche delle parti sulla rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1159 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, dall'avv. Nicola Montella (c.f. , presso il cui studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Kerbaker n.91, è elettivamente domiciliato
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO
, Tribunale di Napoli) (c.f. Controparte_1
), in persona del curatore, avv. (c.f. , rappresentato e P.IVA_1 CP_2 C.F._3
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gabriele Trombetta (c.f.
, presso il cui studio, sito in Napoli al Viale Gramsci n.19, è elettivamente domiciliato C.F._4
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.4.2025 ha rinunciato agli atti del giudizio in oggetto con dichiarazione notificata Parte_1
alla controparte in data 15.4.2025 ed accettata da quest'ultima in pari data.
Quanto alle spese, il rinunciante ha chiesto disporsi la “compensazione”, mentre il ha dichiarato CP_1
di “rinunciare alle spese del giudizio”, contegno parificabile al “diverso accordo” fatto salvo dalla previsione dell'art. 306 ult. comma c.p.c. al fine di esonerare il giudicante dalla relativa liquidazione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio, con non luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sulla revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c. proposta avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n.4319/2010:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello