Art. 1.
Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicita', i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilita' dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale .
Si applica la pena di cui all' articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.
Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicita', i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilita' dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale .
Si applica la pena di cui all' articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.