Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/06/2025, n. 12500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12500 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia in Algeri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 2\5\2025 :
del provvedimento di diniego visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Ambasciata d’Italia in Algeri;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rielvato che
- il ricorrente, cittadino algerino, premesso di aver ricevuto una proposta di lavoro sul territorio nazionale e di essere beneficiario di Nulla Osta al lavoro rilasciato al competente SUI, impugna il provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia in Algeri (Algeria) gli ha negato il visto d’ingresso sul territorio nazionale con la laconica motivazione “mancanza di requisiti”, chiedendone l’annullamento previa sospensiva;
- a sostegno della propria domanda il ricorrente, con tre motivi di ricorso deduce sostanzialmente la violazione di legge relativamente alla disciplina di settore nonché l’eccesso di potere desumibile dalla carenza motivazionale;
- si è costituita in resistenza l’amministrazione degli esteri deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso;
- all’esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la causa è stata tratta in decisione previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. circa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che:
-il ricorso sia fondato, essendo l’atto viziato per l’eccesso di potere manifestatosi nella carenza motivazionale prospettata dal ricorrente, atteso che dalla lettura del provvedimento, anche se congiunta al preavviso di rigetto ed all’incartamento procedimentale, tenuto conto del divieto di motivazione postuma, non è possibile desumere l’iter fattuale e logico-giuridico alla base del provvedimento di diniego;
- restano assorbiti i restanti profili di censura;
- le spese, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.