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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 n.r.g.
3407 avente ad oggetto:
TRA
(c. f. ) elettivamente domiciliato in Montefusco alla Parte_1 C.F._1
via Nazionale Passo Serra n. 11 presso lo studio dell'avv. Celestino Ardolino che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione pec
Email_1
ATTORE
E
(p. iva ,) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla via Corso Europa n. 102 presso lo studio dell'avv. Claudio Sara che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 17.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, la chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non quantificati in euro 45.445,00.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva: che in data 29/05/2019 alle ore 14.00
circa, si trovava, in prossimità del viale di ingresso della propria abitazione, sita in
Montemiletto alla C/da Serra, quando, veniva investito dall'autovettura Fiat ST tg. CK028ZM
di sua proprietà, assicurata per la RCA con e condotta nell'occasione Controparte_2
dalla NU sig.ra ; - che a causa di una improvvisa e repentina manovra di uscita Controparte_3
dal viale di ingresso, l'autovettura Fiat ST lo investiva e lo faceva rovinava a terra;
- che a seguito dell'evento riportava lesioni personali e pertanto veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento;
- che veniva dimesso con “diagnosi di frattura di
D12 con prognosi di giorni 35” .
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società ed Controparte_2
eccepiva l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea;
ne chiedeva il rigetto anche perché infondata nel merito, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento di prova per testi ed interrogatorio formale, nonché C.T.U. medico-legale.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Ritiene il Tribunale che, non possa dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda: fatto storico dell'investimento e correlazione causale tra il dedotto investimento e le lesioni riportate dall'attore. L'attore ha affermato di essere stato investito in prossimità del viale di ingresso della propria abitazione sita in Montemiletto alla c.da Serra, dall'autovettura Fiat ST tg. CK028ZM
di sua proprietà condotta dalla NU sig.ra . A seguito del sinistro riportava Controparte_3
lesioni personali attesa la diagnosi di frattura di D12 con prognosi di 35 giorni.
Tale ricostruzione dei fatti non ha, tuttavia, trovato conferma nelle dichiarazioni generiche e contraddittori, dei due testi escussi. Tali dichiarazioni sono anche in contrasto con quanto affermato nell'interrogatorio formale dall'attore.
In particolare il sig. nel corso dell'interrogatorio formale, ha Parte_1
dichiarato “mia figlia non era presente alla caduta. È venuta in casa solo successivamente e ha
chiamato l'autombulanza. Quindi non poteva sapere cosa fosse successo.”
Contrariamente il teste sig. , nel corso della deposizione testimoniale Testimone_1
afferma: “Ho visto che la Fiat ST, in manovra di retromarcia, ha urtato con il lato guida
altezza specchietto retrovisore sinistro sul lato destro del corpo. è caduto Pt_1 Pt_1
all'indietro di schiena” ed aggiunge, “In casa vi era la figlia di che, vedendo il padre Pt_1
dolorante, ha chiamato un'autombulanza per soccorrerlo”.
Il teste sig.ra nel corso della deposizione testimoniale afferma: “La Fiat Testimone_2
ST ha urtato il sig. che è caduto a terra di schiena, quindi all'indietro”. Pt_1
Dunque, v'è contrasto tra l'attore ed il teste sulla presenza della figlia Testimone_1
dell'attore in casa al momento del sinistro.
Poi, non vi sono dichiarazioni concordanti dei testi sulle modalità dell'investimento e della caduta dell'attore: il teste dice che l'attore sarebbe stato colpito dallo specchietto Tes_1
retrovisore lato guida;
il teste nulla dice in merito, parla genericamente di un urto. Tes_2
Del resto le modalità del sinistro (punto esatto in cui la Fiat ST avrebbe colpito l'attore) non sono state puntualmente descritte neppure in citazione e negli atti di causa. Pertanto, il contrasto segnalato tra le dichiarazioni dell'attore e quelle del teste, nonché
l'insufficienza dell'allegazione dei fatti e delle dichiarazioni testimoniali rende impossibile accertare l'effettiva verificazione del sinistro ed il nesso di causalità.
In diritto, è noto che è onere dell'attore quello di fornire piena prova della veridicità dei fatti come riportati e delle loro conseguenze, in ossequio della regola di cui all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Nel caso in esame, non è stato fornito alcun valido riscontro probatorio che consenta in questa sede di acclarare in modo certo l'effettivo accadimento del sinistro stradale.
È dunque evidente l'insufficienza delle risultanze istruttorie a consentire l'accoglimento della domanda. Tra l'altro, va evidenziato che non sono state depositate fotografie del luogo del sinistro e del veicolo. Né risulta documentato l'intervento di autoambulanza e/o forze dell'ordine. Nessun elemento utile è desumibile dalla CTU medico-legale, attesa la genericità
della considerazioni relative al nesso di causalità.
Tali lacune, unitamente all'incerte risultanze della prova per testi, impediscono di vagliare la veridicità della ricostruzione del fatto storico.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della domanda, secondo le tariffe di cui al D.M 55/14, con applicazione di valori minimi, tenuto conto della bassa complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese lite, che liquida in 3.809,00 oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente, a carico dell'attore, le spese di consulenza medica legale d'ufficio liquidate come da provvedimento del 17.11.2023.
Così deciso in Avellino in data 08.04.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 n.r.g.
3407 avente ad oggetto:
TRA
(c. f. ) elettivamente domiciliato in Montefusco alla Parte_1 C.F._1
via Nazionale Passo Serra n. 11 presso lo studio dell'avv. Celestino Ardolino che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione pec
Email_1
ATTORE
E
(p. iva ,) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla via Corso Europa n. 102 presso lo studio dell'avv. Claudio Sara che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 17.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, la chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non quantificati in euro 45.445,00.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva: che in data 29/05/2019 alle ore 14.00
circa, si trovava, in prossimità del viale di ingresso della propria abitazione, sita in
Montemiletto alla C/da Serra, quando, veniva investito dall'autovettura Fiat ST tg. CK028ZM
di sua proprietà, assicurata per la RCA con e condotta nell'occasione Controparte_2
dalla NU sig.ra ; - che a causa di una improvvisa e repentina manovra di uscita Controparte_3
dal viale di ingresso, l'autovettura Fiat ST lo investiva e lo faceva rovinava a terra;
- che a seguito dell'evento riportava lesioni personali e pertanto veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento;
- che veniva dimesso con “diagnosi di frattura di
D12 con prognosi di giorni 35” .
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società ed Controparte_2
eccepiva l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea;
ne chiedeva il rigetto anche perché infondata nel merito, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento di prova per testi ed interrogatorio formale, nonché C.T.U. medico-legale.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Ritiene il Tribunale che, non possa dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda: fatto storico dell'investimento e correlazione causale tra il dedotto investimento e le lesioni riportate dall'attore. L'attore ha affermato di essere stato investito in prossimità del viale di ingresso della propria abitazione sita in Montemiletto alla c.da Serra, dall'autovettura Fiat ST tg. CK028ZM
di sua proprietà condotta dalla NU sig.ra . A seguito del sinistro riportava Controparte_3
lesioni personali attesa la diagnosi di frattura di D12 con prognosi di 35 giorni.
Tale ricostruzione dei fatti non ha, tuttavia, trovato conferma nelle dichiarazioni generiche e contraddittori, dei due testi escussi. Tali dichiarazioni sono anche in contrasto con quanto affermato nell'interrogatorio formale dall'attore.
In particolare il sig. nel corso dell'interrogatorio formale, ha Parte_1
dichiarato “mia figlia non era presente alla caduta. È venuta in casa solo successivamente e ha
chiamato l'autombulanza. Quindi non poteva sapere cosa fosse successo.”
Contrariamente il teste sig. , nel corso della deposizione testimoniale Testimone_1
afferma: “Ho visto che la Fiat ST, in manovra di retromarcia, ha urtato con il lato guida
altezza specchietto retrovisore sinistro sul lato destro del corpo. è caduto Pt_1 Pt_1
all'indietro di schiena” ed aggiunge, “In casa vi era la figlia di che, vedendo il padre Pt_1
dolorante, ha chiamato un'autombulanza per soccorrerlo”.
Il teste sig.ra nel corso della deposizione testimoniale afferma: “La Fiat Testimone_2
ST ha urtato il sig. che è caduto a terra di schiena, quindi all'indietro”. Pt_1
Dunque, v'è contrasto tra l'attore ed il teste sulla presenza della figlia Testimone_1
dell'attore in casa al momento del sinistro.
Poi, non vi sono dichiarazioni concordanti dei testi sulle modalità dell'investimento e della caduta dell'attore: il teste dice che l'attore sarebbe stato colpito dallo specchietto Tes_1
retrovisore lato guida;
il teste nulla dice in merito, parla genericamente di un urto. Tes_2
Del resto le modalità del sinistro (punto esatto in cui la Fiat ST avrebbe colpito l'attore) non sono state puntualmente descritte neppure in citazione e negli atti di causa. Pertanto, il contrasto segnalato tra le dichiarazioni dell'attore e quelle del teste, nonché
l'insufficienza dell'allegazione dei fatti e delle dichiarazioni testimoniali rende impossibile accertare l'effettiva verificazione del sinistro ed il nesso di causalità.
In diritto, è noto che è onere dell'attore quello di fornire piena prova della veridicità dei fatti come riportati e delle loro conseguenze, in ossequio della regola di cui all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Nel caso in esame, non è stato fornito alcun valido riscontro probatorio che consenta in questa sede di acclarare in modo certo l'effettivo accadimento del sinistro stradale.
È dunque evidente l'insufficienza delle risultanze istruttorie a consentire l'accoglimento della domanda. Tra l'altro, va evidenziato che non sono state depositate fotografie del luogo del sinistro e del veicolo. Né risulta documentato l'intervento di autoambulanza e/o forze dell'ordine. Nessun elemento utile è desumibile dalla CTU medico-legale, attesa la genericità
della considerazioni relative al nesso di causalità.
Tali lacune, unitamente all'incerte risultanze della prova per testi, impediscono di vagliare la veridicità della ricostruzione del fatto storico.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della domanda, secondo le tariffe di cui al D.M 55/14, con applicazione di valori minimi, tenuto conto della bassa complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese lite, che liquida in 3.809,00 oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente, a carico dell'attore, le spese di consulenza medica legale d'ufficio liquidate come da provvedimento del 17.11.2023.
Così deciso in Avellino in data 08.04.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli