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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13674/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( , rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. PEREZ
IMMACOLATA ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
Ricorrente
CONTRO
e dif. come in atti dall'Avv. PATTI ANTONINO ( ) presso il cui studio è C.F._4
domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/01/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 47 e ss. c.p.c., il 13/12/2023, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
. Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 12/07/2017 ad Acireale (CT) e dal quale è nata la figlia (nt. il 19/07/2018), era entrato irrimediabilmente Persona_1
in crisi.
All'udienza del 19/06/2024 il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e rinviava la causa al fine di permettere le integrazioni in materia di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Transitata la causa innanzi al giudice delegato, all'udienza del 22.01.2025 le parti chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni concordate tra di esse come da accordo depositato e integrato a verbale.
Il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 CP
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il
[...] comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, le parti si riportavano al piano genitoriale depositato al fascicolo telematico in data 16.01.2025, integrato dalle condizioni indicate in seno al verbale del 22.01.2025, ovvero: << “ disporre affido condiviso della figlia minore ” “ il sig. Persona_1 [...]
si obbliga nei confronti della sig.ra a versare la somma di CP Parte_1
€ 120,00 mensili entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, e a versare € 280,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT, dal momento della Persona_1
domanda “. >>.
Tutto ciò premesso, gli accordi così come proposti dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto idonei a garantire alla prole minore tempi adeguati di permanenza con entrambi i genitori, tenendo conto anche della tenera età di . Per_1
verrà quindi affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre regolato secondo quanto previsto concordemente dalle parti in seno al piano genitoriale.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, che risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Va, altresì, posto a carico di entrambi le parti il 50% delle spese straordinarie, come da congiunta richiesta, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato. Quanto alle statuizioni accessorie d'ordine economiche che regolano i rapporti tra le parti, queste vengono recepite nel presente provvedimento formandone parte integrante.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
- Pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al piano genitoriale del 16.01.25 come integrato a verbale di udienza del 22.01.25, e ordina all'Ufficiale di Stato civile del comune di ACIREALE di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 26, P I, anno 2017, ai sensi del DPR 396/2000.
- Dispone l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e regola Per_1
il diritto di visita del padre come da piano genitoriale sottoscritto dalle parti;
- Onera del pagamento di € 280,00 mensili per il mantenimento Controparte_1
della figlia minore, da corrispondere alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Onera del pagamento di €. 120,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del coniuge entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Spese compensate.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Acireale (CT).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
24/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE MARIACONCETTA GENNARO MASSIMO ESCHER