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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente
2. dott. Emma MANZIONNA Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 277/2022, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
, , quest'ultima rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2 generale rappresentate e difese dall'Avvocato Emanuele Cannalire ed Parte_3 elettivamente domiciliate presso il suo studio;
- appellanti - contro
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardella ed Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 Parte_5 Parte_6
Raffaele Taronna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellati -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Scillitani;
Controparte_3 appellata contumace nonché
– esecutore testamentario;
Controparte_4
; Controparte_5
Appellati contumaci in primo grado -
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di divisione ereditaria.
All'esito dell'udienza collegiale del 11 febbraio 2025, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.02.2025.
Motivi della decisione.
pagina 1 di 19 Con ricorso per sequestro giudiziario depositato il 21 aprile 2008, dinanzi al Tribunale di IA, i germani e chiesero la concessione di un sequestro giudiziario, presso CP_1 Controparte_2
l dei titoli PAC (dal n. 000006945514 al n. 000006945518; dal n. 000006945519 al n. CP_5
000006945519; dal n. 000006945524 al n. 000006945571; dal n. 00001228730 al n.
000012208737; dal n. 000013077099 al n. 000013077099; dal n. 000006945572 al n.
000006945572; dal n. 000013470997 al n. 000013471016) sui terreni ricevuti per testamento dalla loro dante causa deceduta in data 11.12.2007, al fine di assicurare la Persona_1 quota di loro spettanza su detti titoli posseduti dalla loro dante causa, evitando che l'inerzia dell'esecutore testamentario nominato potesse portare alla definitiva perdita di tali diritti su tali titoli PAC.
Al sequestro si associarono anche gli altri germani , e Parte_4 Pt_5 Parte_6
Il sequestro venne concesso prima inaudita altera parte e poi, con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti, in data 13.3.2019, mentre l'esecuzione del sequestro giudiziario nelle forme degli artt. 605 e segg. c.p.c. iniziò il 27 maggio 2008.
Il Giudice della cautela, dopo aver premesso che “ … la pretesa dei ricorrenti (di dividere, con gli altri nipoti della de cuius, i titoli PAC intestati a quest'ultima) trova, infatti, fondamento nel testamento olografo del 31/05/99, nella parte in cui dispone che crediti e debiti eventualmente esistenti al momento dell'apertura della successione siano divisi, in parti uguali, fra tutti i nipoti
(clausola n. 12 del testamento), affermò di non poter aderire alla diversa opzione interpretativa offerta dalla resistente , poiché “ … l'ampiezza della disposizione sub n. 12), Parte_1 relativa a tutti i crediti e a tutti i debiti, non consente di introdurre limitazioni o esclusioni in base alla provenienza del credito o del debito. Né, peraltro, se ne comprenderebbe la ragione, avendo la testatrice disposto dal patrimonio immobiliare in favore di tutti i nipoti, non della sola
” (cfr. cit. ord.). Controparte_6
Con atto di citazione ritualmente introdotto, e iniziarono allora il CP_1 Controparte_2 procedimento di merito, convenendo, dinanzi al Tribunale di IA, gli altri coeredi nominati nel testamento della , ovvero , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e , quest'ultimo nella sua qualità di esecutore testamentario, Controparte_7 nonché , e , oltre che l Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire Controparte_8 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tutti i titoli PAC fissati, dal n. 000006945514 al n. 000006945518; dal n. 000006945519 al n. 000006945519; dal n. 000006945524 al n. 000006945571; dal n.
000012208730 al n. 000012208737; dal n. 000013077099 al n. 000013077099; dal n.
000006945572 al n. 000006945572 e dal n. 000013470997 al n. 000013471016 oggetto di sequestro giudiziario, sono da ritenersi crediti ereditari facenti parte del patrimonio della de cuius,
, e per l'effetto, disporre la loro divisione, all'esito della liquidazione a opera Persona_2
pagina 2 di 19 dell in favore di tutti e otto gli eredi in parti uguali in virtù della clausola n. 12 del CP_5 testamento nella parte in cui dispone che i crediti eventualmente esistenti al momento dell'apertura della successione siano divisi in parti uguali fra tutti i nipoti;
2) per l'effetto, ordinare all e all'esecutore testamentario, di , CP_5 Controparte_4 CP_7 qualora quest'ultimo dovesse continuare a svolgere tale attività, o a chi per lui, in caso di cessazione o sostituzione, a effettuare le liquidazioni di tutti i titoli PAC intestati a Persona_1
anche quelli non ancora fissati al momento della morte, in favore di tutti e otto i nipoti:
[...]
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Controparte_3 [...]
, e , in parti uguali;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
3) con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase di giudizio, quella relativa al sequestro giudiziario, da porre a carico delle parti che si sono opposte alla concessione del sequestro giudiziario, fra cui l'esecutore testamentario e per il presente giudizio di merito da porre a carico di chi si dovesse opporre alla liquidazione così come innanzi richiesta. In aggiunta alla documentazione già prodotta nella fase cautelare si produce copia dell'ordinanza resa dal Giudice dr.ssa Romano in data 11-13/3/2009 con la copia della relata di comunicazione al sottoscritto difensore”.
Si costituirono tutti i convenuti, ad eccezione dell'esecutore testamentario e dell che CP_5 ribadirono nel merito le precedenti difese.
In particolare, ribadì che aveva diritto, in quanto erede universale, ai titoli PAC, Parte_1 richiamando il punto 13) della scheda testamentaria della e rilevò di esserne formalmente CP_2 assegnataria fin dal 29 aprile 2008; pertanto, chiese di revocare il sequestro, con il favore delle spese di lite.
, nell'ipotesi in cui i titoli fossero da considerare appartenenti a tutti i coeredi, chiese Parte_2 di partecipare alla loro distribuzione, mentre chiede di non convalidare il Controparte_3 sequestro, non sussistendone i presupposti.
Con altro e separato ricorso per sequestro giudiziario (n. 1087/10 R.G.), e Controparte_1 CP_2 chiesero al Tribunale di IA di voler autorizzare il sequestro di tutti i beni mobili della de
[...] cuius, ovvero:
1) saldo di conto corrente n. 3777 presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di IA;
2) saldo di conto corrente n. 3842 presso la Banca Popolare di Milano filiale di San Marco in
Lamis;
3) saldo di conto corrente n. 4313 presso la Banca Popolare di Milano filiale di San Marco in
Lamis;
4) saldo di conto corrente n. 20245 presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di IA;
5) certificato di deposito n. 5535805/15 EUR 001 033 presso l CP_9
pagina 3 di 19 6) tutte le somme di cui la sig.ra era ancora creditrice nei confronti del Persona_1 [...]
in virtù della sentenza n. 518/06 del 14/3/2006-17/6/2006, emessa dalla Controparte_10
Corte di Appello di Bari;
7) tutti i beni mobili facenti parte dell'azienda agricola della de cuius che, a detta dell'esecutore testamentario, erano stati inventariati in data 19/12/2007.
Costituitasi, , richiamando sempre il punto n. 13) della scheda testamentaria, Parte_1 precisò che degli altri quattro rapporti bancari, tre risultavano estinti, mentre su uno (n. 4313 presso la Banca Popolare di Milano-filiale di San Marco in Lamis) vi era un attivo di soli €
1.845,00; i beni mobili facenti parte dell'azienda agricola della de cuius non necessitavano, poi, di alcuna gestione.
Chiese pertanto di rigettare il sequestro e, in caso di concessione, di essere nominata custode o che venisse nominato un terzo estraneo.
e , costituitesi con distinte memorie, depositate all'udienza del Pt_2 Controparte_3
21/8/09, chiesero il rigetto della misura cautelare e, in subordine, in ipotesi di concessione del richiesto sequestro, la nomina di un custode terzo.
Con distinta memoria di costituzione, , e , si Parte_4 Parte_5 Parte_6 associarono all'istanza cautelare dei germani e CP_1 Controparte_2
Con ordinanza depositata il 31/12/09, il Giudice designato, dichiarò:
- l'inammissibilità della domanda di sequestro giudiziario dei saldi di conto corrente e di tutte le somme danaro di cui la era ancora creditrice nei confronti del CP_2 Controparte_11 in virtù della sentenza n. 518/06 emessa dalla Corte di Appello di Bari;
- autorizzò parte istante a procedere al sequestro giudiziario del certificato di deposito n.
5535805/15 EUR001033 presso l e dei beni mobili facenti parte dell'azienda agricola CP_9 della de cuius, di cui alla scrittura in data 19.12.07 sottoscritta dall'esecutore testamentario;
- nominò custode giudiziario dei beni in sequestro il dott. Massimo Bonante, fissando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e iniziarono il CP_1 Controparte_2 giudizio di merito, convenendo dinanzi al Tribunale di IA , e Parte_1 Parte_2
nonchè di e gli altri coeredi, per sentire Controparte_3 Controparte_4 CP_7 accogliere nel merito le conclusioni preannunziate nel ricorso cautelare.
I due giudizi vennero riuniti;
quindi, venne disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle parti.
All'esito, con sentenza non definitiva (n. 362/18), il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale proposta da , così disponendo: Parte_1
“1. In accoglimento della domanda degli attori, si accerta che, nell'atto di ultima volontà della de cuius, quest'ultima ha disposto ripartendo in parti uguali i crediti appartenenti alla massa nei
pagina 4 di 19 confronti di terzi, e accerta la natura di credito ereditario dei saldi attivi presso gli Istituti di credito intestati alla de cuius o all'esecutore testamentario e dei crediti derivanti dal risarcimento dei danni liquidati in favore della de cuius in forza di una sentenza CEDU nonchè dei crediti vantati dalla de cuius e derivanti da procedimenti ancora sub iudice;
2. Dichiara che i titoli PAC dal n. 000006945514, n. 000006945518, n. 000006945519, n.
000006945524, n. 000006945571, n. 000012208730, n. 000012208737, n. 000013077099, n.
000006945572, n. 000006945572, oggetto di sequestro giudiziario, non sono crediti ereditari, ma sono intrasmissibili iure ereditario in via autonoma subentrando ad essi gli eredi e/o legati proprietari dei terreni ai quali i titoli PAC si riferiscono;
3. Omissis
4. Spese al definitivo”.
Evidenziò il Tribunale, nella sentenza non definitiva, che la volontà della de cuius era quella di ripartire tutto il patrimonio immobiliare in parti uguali;
i crediti e i debiti tra i nipoti suindicati;
che la testatrice aveva disposto ripartendo in parti uguali i crediti appartenenti alla massa nei confronti dei terzi.
Quanto ai titoli PAC, rilevò che essi davano diritto alla presentazione della domanda di pagamento all condizionata ai presupposti normativi e connesso allo svolgimento di attività agricola;
CP_5 pertanto, detti titoli non erano qualificabili come crediti ereditari, bensì condizionati all'attivazione dell'erede legittimo o testamentario (che avrebbe dovuto aggiornare il fascicolo ai fini della presentazione della domanda).
Ne derivava, pertanto, l'intrasmissibilità mortis causa del titolo ove non fosse stato trasferito all'erede anche il terreno seminativo, in ragione della peculiare natura dei ridetti titoli, che davano diritto ad erogazioni economiche in vista dell'attività agricola posta in essere.
Pertanto, sussisteva il diritto a chiedere l'erogazione da parte dell esclusivamente agli eredi CP_5
e/o legatari che avessero acquistato la proprietà dei relativi terreni seminativi e che non poteva essere la titolare di tali diritti, avendo la testatrice diviso in parti uguali i terreni Parte_1 tra tutti i nipoti.
Quindi, rimetteva la causa sul ruolo “al fine di procedere alla rendicontazione nonché ad istruire le ulteriori domande formulate, nonché al fine di tentare una definizione bonaria della lite”.
Formulata riserva di appello differito avverso la sentenza non definitiva, la causa veniva istruita con una CT, volta ad accertare i beni oggetto della massa e predisporre un progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro.
All'esito, la causa veniva decisa con sentenza nr. 2511/2022, con cui veniva così disposto:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando e richiamando integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 362/2018 dell'01.02.2018, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di divisione ereditaria;
pagina 5 di 19 - revoca il sequestro giudiziario disposto nell'ambito del giudizio n. RG. 1841/2008 e n. RG.
3424/2009;
- pone a carico della massa ereditaria le spese della custodia giudiziale (compenso e spese vive), come liquidate in parte motiva;
- dichiara le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni in parti uguali, con il conseguente diritto della parte che abbia eventualmente pagato una somma maggiore al c.t.u., in forza del relativo decreto di liquidazione, di ripetere dalla controparte la differenza”.
Quanto alla domanda di divisione, questa veniva rigettata in quanto la stessa Parte_1 aveva osservato che, tra i beni da dividere, vi era anche un terreno in Rodi GA appartenente ad altri comproprietari, non coinvolti nel giudizio;
relativamente ai sequestri, il tribunale ne dichiarava l'inefficacia e la revoca, statuendo l'inammissibilità delle domande risarcitorie nei confronti dei due custodi e liquidando le spese della custodia in favore del solo dr.
Bonante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza definitiva n. 2511/22, emessa il 19.10.2022, nonché avverso la sentenza non definitiva n. 362/18, emessa in data 6.2.2018, nell'ambito del procedimento
2949/09, deducendo:
1. l'errata interpretazione delle clausole testamentarie n. 12 e 13, nonché l'errore di interpretazione del testamento contenuto nella sentenza parziale n. 362/18 del 6.2.2018, avverso la quale avevano proposto riserva di appello e integralmente richiamata nella sentenza definitiva;
2. l'omessa e insufficiente istruzione della causa da parte del giudice di prime cure;
3. la mancata verifica dei diritti all'aiuto basati sulla superficie (titoli AGEA o titoli PAC) da parte del CT e l'accertamento delle responsabilità del custode giudiziario Controparte_1
4. le responsabilità del custode giudiziario Dr. Bonante per la perdita di 4000 litri di gasolio, concimi liquidi e per il deperimento dei trattori agricoli;
5. l'omessa liquidazione delle spese da parte dell'esecutore testamentario.
Esponevano gli appellanti, quanto alle clausole n. 12 e 13 del testamento della de cuius
(deceduta il 11.12.2007): Persona_1
- che il giudice della sentenza parziale impugnata aveva svuotato di significato e non compreso appieno il contenuto della clausola testamentaria n. 13 (“per qualsiasi questione immobiliare chiamo erede universale mia PO ”), che costituiva disposizione a titolo Parte_1 universale, e non particolare;
pagina 6 di 19 - che detta clausola ricomprendeva anche i crediti che costituivano frutto o provento di un bene immobile, sicchè l'indennità di esproprio (riversata nel deposito bancario dall'esecutore testamentario) per i giudizi intrapresi dalla de cuius dinanzi alla Corte di appello di Bari e alla
Corte Europea dei diritti dell'uomo su alcuni terreni di sua proprietà, giunti a conclusione dopo la morte della de cuius, le spettava in forza di detta clausola, come pure i diritti all'aiuto da parte dell maturati in adesione alle procedura poste in essere dopo la riforma della PAC (politica CP_5 agricola comune) del 2003, che proseguivano con l'erede universale, trattandosi di questioni inerenti il complesso immobiliare;
- che sia le somme derivanti dal procedimento di espropriazione che i titoli PAC nei confronti dell in quanto connesse “a questioni immobiliari”, rientravano nella disposizione CP_5 testamentaria di cui alla clausola 13 e, pertanto, erano ad essa attribuibili;
- che essi non andavano compresi tra i crediti ereditari, di cui alla clausola n. 12 del testamento
(in base alla quale “qualora vi fossero debiti o crediti da concludere, tutti i miei sunnominati nipoti vi devono concorrere in parti uguali, utilizzando per i debiti le rendite delle mie proprietà”);
- che era errata l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “detti titoli PAC erano intrasmissibili per via ereditaria o in via autonoma, subentrando ad essi gli eredi e/o legatari o proprietari dei terreni ai quali i titoli pac si riferiscono”, posto che non solo erano trasmissibili per via ereditaria, come chiarito dalla stessa ma potevano essere disaccoppiati dal CP_12 CP_5 terreno sui quali in passato erano stati gestiti.
- che, con riferimento alla sentenza definitiva, la causa non era stata correttamente istruita, posto che non era stato ordinato al CT di accertare l'importo esatto delle indennità frutto delle cause pendenti (€ 48.000,00), né il CT aveva esaminato il rendiconto dell'esecutore testamentario, dove vi erano riportate le spese ed anche i crediti e debiti dell'asse ereditario;
- che non era stata infine stabilita la quota parte relativa alle imposte ipotecarie e catastali dei coeredi anticipata con somme rivenienti dalla cassa comune e mai restituita;
CP_2
- che i due procedimenti per sequestro erano stati disposti illegittimamente, poiché la
[...]
aveva gestito i titoli ai fini della loro utile conservazione e, peraltro, i sequestranti Parte_1 CP_5 non avevano fatto nulla per evitare che perissero, soprattutto il custode, che non aveva proceduto alla trascrizione della custodia al Registro Titoli Nazionale, sicchè era errata l'affermazione contenuta in sentenza che non si potesse sindacare la responsabilità del custode Controparte_1 stante la sua negligenza e inerzia nella custodia degli stessi titoli;
- che, quanto all'operato dell'altro custode, dr. anche in questo caso vi era stata CP_13 la negligenza del custode e l'errata statuizione in ordine alla inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno;
- che mancava la statuizione nella sentenza definitiva delle spese dell'esecutore testamentario da parte della massa, che erano state pagate solo dalle sorelle . Pt_1
Tanto premesso, chiedevano:
pagina 7 di 19 - di accogliere la domanda della convenuta ed accertare che i titoli siccome Parte_1 CP_5 il credito rinveniente dalla sentenza contro il ed altresì il credito Controparte_10 rinveniente da altri procedimenti giudiziari (giudizio I e II grado dinanzi alla Corte di Strasburgo) non costituendo un credito ereditario, ma frutto di procedimenti ablativi pendenti al momento della morte, erano da annoverare secondo la volontà della de cuius in “qualsiasi questione connessa con la proprietà immobiliare” di cui la PO, , è erede universale in Parte_1 forza della clausola n.13, conclusiva del testamento, e come tali esclusiva titolare e beneficiaria;
- di accertare che i diritti all'aiuto (alias titoli dovevano essere ricompresi nella massa e CP_5 sussumibili nella clausola 13, di cui la Signora è la beneficiaria;
Parte_1
- di accertare che i procedimenti ablativi pendenti al momento della morte e procedimenti che ne erano susseguiti siano compresi nella massa, e che le indennità scaturite dalle sentenze non erano i frutti o i proventi, e che il tutto fosse ricompreso nella clausola testamentaria n.13, di cui la
Signora era la beneficiaria;
Parte_1
- di accertare la complessiva massa ereditaria relativa alla successione della de cuius Persona_1
[...]
- di rigettare la domanda di sequestro presentata da e sia con riferimento CP_1 Controparte_2 ai titoli, Agea o Pac, sia con riferimento alle somme derivanti dalla Sentenza Cedu ed ai beni mobili, stante la palese infondatezza sia del fumus boni juris che del periculum in mora.
- di condannare il custode a risarcire il danno creato alla massa costituito dalla Controparte_1 perdita dei titoli (salvo verificare, in esito all'appello alla sentenza parziale, che si è trattato CP_5 di un danno reso alla sola ). Parte_1
- di condannare altresì il Custode Dott. Bonante per la perdita del gasolio e dei concimi liquidi, nonché per il deperimento dei trattori agricoli, come sopra rappresentato.
- di accertare e dichiarare la liquidazione delle spese dell'esecutore testamentario, siccome richieste e documentate, ponendole a carico della massa ereditaria, in conformità alla clausola testamentaria n. 12.
Si costituivano i sigg. , e , i quali resistevano all'appello, Parte_4 Pt_5 Parte_6 evidenziando l'ineccepibilità delle statuizioni contenute nella sentenza parziale prima e in quella definitiva poi, concludendo per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Si costituivano altresì e , i quali evidenziavano che avevano adito il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di IA in primo grado per fare accertare che tutti i titoli PAC fossero da considerare crediti ereditari, facenti parte del patrimonio della de cuius e, per l'effetto, disporne la divisione all'esito della loro liquidazione ad opera dell in favore di tutti e otto gli eredi in parti uguali, CP_5 in forza della clausola n. 12) del testamento;
che tale azione era seguita a quella cautelare iniziata sempre dinanzi al tribunale di IA e conclusasi con decreto di sequestro dei titoli PAC intestati alla de cuius e inserito nel fascicolo della sua azione da agricola, non oggetto di sequestro;
che a tale sequestro seguiva un altro che aveva riguardato tutti i beni mobili e il deposito di somme pagina 8 di 19 vincolate presso l di cui era stato nominato custode il dr. , che aveva operato CP_9 Per_3 la distribuzione delle somme in otto parti uguali e si era assunto la custodia dei beni mobili depositati in località Mezzanagrande;
che il custode dei titoli PAC non aveva potuto esercitare la gestione di tali titoli in quanto alla data del sequestro essi risultavano già materialmente trasferiti nel fascicolo produttori di , che li aveva potuti esercitare in modo agevole, sicchè Parte_1 avevano ottenuto dal giudice di IA che le somme percepite dall e quelle ancora da CP_5 erogare venissero fatte confluire in un libretto di deposito intestato al custode e vincolato Con all'ordine del Giudice (libretto presso la di Milano agenzia 280 di IA), dove erano confluite solo parte di dette somme riscosse, perché l'altra metà era stata illegittimamente trattenuta per spese di gestione della fissazione dei titoli;
che erano confluiti nel fascicolo di parte atti e documenti che non erano stati depositati da nei termini concessi e, ciò Parte_1 nonostante, posti a fondamento della consulenza da parte del CT, per la determinazione dei debiti ereditari e, in particolare, delle spese sostenute dall'esecutore testamentario ( del CP_4 gallo di ), il quale aveva effettuato spese non giustificate che non erano mai state CP_7 rendicontate in modo formale;
che il CT aveva inoltre ritenuto sostenute, da parte di Parte_1
, rilevanti spese per la gestione di tali titoli PAC, che non erano state in alcun modo
[...] rendicontate, utilizzando materiale fornito dalla controparte in modo del tutto irrituale.
Pertanto, chiedevano lo stralcio dal fascicolo di detto materiale e che venisse ordinato a un nuovo
CT di operare la ricognizione dell'asse ereditario senza prendere in considerazione quei debiti ereditari contabilizzati sulla base di quella documentazione di cui era stato chiesto lo stralcio.
In ordine ai motivi di appello, ne evidenziavano la totale infondatezza alla stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza parziale e definitiva, nonchè nei procedimenti cautelari.
Pertanto, concludevano affinchè venisse stralciata tutta la documentazione, utilizzata dal CT,
Dott. agr. nella sua relazione, depositata in modo irrituale nel fascicolo di Persona_4 primo grado e precisamente, in data 24/04/2013, quando il CT stava espletando la sua consulenza e ad insaputa di tutte le altre parti processuali, insistendo per l'integrale rigetto dei cinque motivi di appello, che erano privi di giuridico fondamento;
nella denegata ipotesi di accoglimento, si insisteva per la divisione dei beni mobili in otto quote, in base al progetto divisionale del CT Per_4
Con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa.
Diritto.
1.- Il primo motivo di appello (relativo alla sentenza parziale impugnata) si è incentrato sul fatto che il primo Giudice avrebbe errato nell'interpretazione delle due clausole del testamento di redatto il 31 maggio 1999 e pubblicato in data 31.01.2008 dal Notaio di IA Persona_1
, con il quale la aveva disposto dei suoi beni, in favore dei propri nipoti e Persona_5 CP_2 previsto, alla clausola 12 che: “qualora vi fossero crediti o debiti da concludere, tutti i miei
pagina 9 di 19 sunnominati nipoti vi devono concorrere in parti uguali, utilizzando per i debiti le rendite delle mie proprietà”; e, alla clausola 13: “Non ho altro da aggiungere. Per qualsiasi questione connessa alla mia proprietà immobiliare chiamo erede universale mia PO ”. Parte_1
1.1. - Hanno premesso le appellanti che il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva accertato la natura di credito ereditario dei saldi attivi presso gli istituti di credito intestati alla de cuius o all'esecutore testamentario, nonchè dei crediti derivanti dal risarcimento del danni liquidati in favore della de cuius in forza di una sentenza CEDU e di quelli derivanti da procedimento ancora sub iudice;
quanto ai titoli aveva dichiarato “che i titoli PAC … oggetto di sequestro CP_5 giudiziario non sono crediti ereditari, ma sono intrasmissibili iure ereditario in via autonoma subentrando ad essi gli eredi e/o legati proprietari dei terreni ai quali i titoli PAC si riferiscono”
(cfr. cit. sent.).
A detta di parte appellante, detta statuizione sarebbe errata, in quanto detti titoli consacrerebbero diritti che spettavano solo ad , in quanto nominata erede universale per “qualsiasi Parte_1 questione connessa alla proprietà immobiliare” della de cuius e, nella specie, non v'era alcun dubbio che dovese trattarsi di diritti “connessi a proprietà immobiliare”, non necessariamente legati al terreno attribuito all'erede o legatario, posto che era possibile dissociare il titolo dai terreni per i quali erano stati gestiti [anche se, per gestirli, occorreva adempiere ai presupposti normativi richiesti dall'Unione europea (tra cui, l'essere agricoltore iscritto alla CCII e abbinare il titolo ai terreni agricoli, pena la perdita del diritto)].
2. - A parere della Corte, il motivo è infondato, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal
Giudice di prime cure.
2.1. - Ha evidenziato il Tribunale nella sentenza parziale impugnata che “… non si può ritenere che entrino in successione i titoli PAC, poiché gli stessi non si possono qualificare come crediti ereditari, essendo condizionati allo svolgimento dell'attività agricola e potendo gli stessi qualificarsi come diritti a presentare la domanda per ottenere il pagamento dei contributi nazionali ed europei per lo svolgimento dell'attività agricola condizionati al suo effettivo svolgimento.
Peraltro, a seguito della morte della de cuius, il subentro nel fascicolo aziendale è condizionato all'attivazione dell'erede legittimo o testamentario e non si traduce in un diretto valore monetario, salvo se non sia subentrato l'erede a domanda già presentata dal de cuius, rappresentando esclusivamente il diritto di azionare la domanda di erogazione del contributo, che è condizionata alla ricorrenza dei presupposti normativi previsti dai regolamenti UE e nazionali e allo svolgimento dell'attività agricola successivamente alla morte del de cuius;
pertanto non può qualificarsi in nessun caso come credito ereditario che sarebbe stato ripartito tra i nipoti ai sensi della clausola
12 della scheda testamentaria … non può ritenersi neppure valida l'interpretazione della clausola testamentaria n. 13 prospettata dalla convenuta , in quanto la de cuius non può Parte_1 disporre dei titoli PAC in maniera autonoma dalla disposizione patrimoniale con la quale lega le proprietà immobiliari alle quali i benefici economici afferiscono, in quanto i predetti titoli sono
pagina 10 di 19 condizionati unicamente allo svolgimento dell'attività agricola per ogni singolo appezzamento di terreno. Pertanto sussiste il diritto a chiedere l'erogazione dei fondi esclusivamente ai legatari/eredi che hanno acquistato la proprietà dei terreni seminativi. Non possono pertanto essere oggetto di autonoma disposizione patrimoniale, prescindendo dalla proprietà immobiliare alla quale afferiscono, in quanto sono strettamente connessi allo svolgimento delle attività agricola
e funzionali unicamente alla stessa … tale interpretazione non sarebbe valida in quanto la circostanza che tali benefici siano esclusivamente connessi allo svolgimento dell'attività agricola esclude che possano essere oggetto di disposizione patrimoniale a titolo universale a favore di un erede… ovvero lo stesso non sia anche istituito erede dei terreni a cui afferiscono i titoli.
Diversamente opinando si riconoscerebbe il contributo economico in capo a un soggetto che non svolge l'attività agricola in vista del quale il beneficio è erogato …”.
2.2. - Ora, come osservato dalla Suprema Corte in recente sentenza (v. Cass. 27578/2024),
“considerando le previsioni dell'art. 46 Reg. CE n. 1792/2003, la nota 21-3-2006 prot. 222 del
Ministero delle Politiche Agricole e la risoluzione 114/E del 17-10-2006 dell'Agenzia delle Entrate, il diritto all'aiuto è “diritto a contenuto patrimoniale trasmissibile mortis causa” e costituisce “
… il titolo del diritto al pagamento del premio, rispetto al quale l'estensione dei terreni e la condizionalità attengono solo all'eventuale decadenza del diritto all'aiuto e non si pongono in rapporto di corrispettività con il premio erogato” (cfr. cit. sent.).
I diritti all'aiuto sono dunque trasferibili, sia per atti tra vivi che per successione ereditaria, e quindi è il cessionario ad avere diritto alla riscossione dell'aiuto (cfr. Cass. Sez. 3 24-4-2019 n.
11199).
La disposizione dell'art. 46, par. 1 e 2, Reg. CE 1782/2003 (che testualmente recita: "I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati") prevede il trasferimento del diritto all'aiuto anche mortis causa e non distingue il diritto all'aiuto dal diritto al premio, ma contempla la c.d. "utilizzazione" del diritto all'aiuto, e cioè l'esercizio di un unico diritto: è corretto anche ritenere che i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità incidano sul diritto già esistente, comportandone, se non rispettati, la decadenza del diritto all'aiuto e non si pongano in rapporto di corrispettività rispetto a un distinto diritto al pagamento del premio.
Inoltre, la previsione dell'art. 46 citato comporta che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti, nel caso di successione mortis causa, anche a comunione ereditaria tra coeredi non agricoltori (cfr. cit. sent.).
Ne consegue anche che, “fino a che non sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità sono quelli che erano in capo al de cuius, in relazione ai titoli caduti in successione”. Trattandosi di diritti all'aiuto pagina 11 di 19 trasferibili per successione ereditaria, essi spettavano pertanto a tutti i coeredi della successione di . Persona_6
2.3. - Ora, è la stessa parte appellante a citare nell'atto di appello un primo testamento1 (del
30.5.1999), in forza del quale (pag. 22 atto di appello) la de cuius ha nominato i suoi nipoti eredi universali “… e, come tali, successori anche dei rapporti, dei giudizi pendenti al momento della morte, cioè del diritto controverso, e anche delle posizioni soggettive nei confronti della P.A. quali sono i diritti all'aiuto basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE n. 1782/03, che presuppongono la continuità dei rapporti giuridici” (v. atto di appello); secondo le sorelle , nel secondo Pt_1 testamento (in cui sono presenti le clausole 12 e 13) vi sarebbe la previsione del prosieguo dei rapporti, sia del diritto controverso che dei rapporti nei confronti della P.A., attraverso la citata disposizione n. 13.
2.4. - Ma il tentativo di dimostrare che il secondo testamento mirava a disciplinare i rapporti pendenti nei confronti della P.A., in forza della clausola n. 13, non appare condivisibile, non essendovi nel concreto alcuna “questione connessa alla proprietà immobiliare” della de cuius, né costituendo (come ritenuto dalle appellanti) il secondo testamento (del 31.5.1999) “un prosieguo dei rapporti con la P.A.”.
2.5. - Una volta stabilito che, con il primo testamento, la de cuius aveva nominato i suoi otto nipoti eredi universali, i diritti rappresentati dai titoli PAC, in quanto acquisiti dalla de cuius ed aventi contenuto patrimoniale, erano come tali trasmissibili mortis causa, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice e, quindi, appartenenti alla comunione ereditaria.
2.6. - Con il secondo testamento, infatti, la de cuius aveva disposto di legati in favore dei nipoti, confermando la nomina di esecutore testamentario (in favore del marito di ) e Parte_1 prevedendo quelle due clausole (n. 12 e 13) a chiusura complessiva dei due testamenti. Ma ciò non vale a ritenere che solo la fosse deputata a succedere nei titoli PAC, in Parte_1 quanto questi erano “connessi alla proprietà immobiliare”; se la de cuius aveva istituito tutti i suoi nipoti quali eredi universali con il primo testamento (non revocato, né incompatibile col secondo), pubblicato in data 11.12.2007, ne deriva che il diritto in questione, in quanto non ancora esigibile dall rientrava nel complesso della massa ereditaria, per cui non costituiva né un credito né CP_5 un diritto attribuito per via testamentaria ad , bensì si trattata di un diritto Parte_1 trasmesso a tutti gli eredi, ovvero agli otto nipoti.
2.7. - Né può dirsi che si tratta di diritto che origina, in senso lato, da questioni immobiliari, posto che i titoli (originariamente intestati alla de cuius) facevano parte del patrimonio comune in quanto caduti in successione e, quindi, tutti gli importi riscossi da dopo l'apertura Parte_1
pagina 12 di 19 della successione - per detti titoli - sono frutti appartenenti alla comunione ereditaria, che ad essa devono essere restituiti.
Reputa invero la Corte che l'espressione “qualsiasi questione” sia, più che altro, da intendere nel senso di qualsiasi contestazione, ovvero controversia legata alla proprietà immobiliare della de cuius e proveniente da terzi, non già nel senso di attribuire ad diritti che erano Parte_1 già acquisiti in capo alla de cuius, trasmissibili mortis causa ai coeredi, che dovevano essere semplicemente gestiti dalla comunione ereditaria.
I titoli all'aiuto configurano infatti una posizione giuridica soggettiva nascente da atto amministrativo, in forza del quale il titolare ha diritto, nel concorso delle altre condizioni previste dalla normativa di settore, di ricevere il pagamento di somma di denaro pagata dall dal CP_5 diritto all'aiuto nasce il diritto al pagamento di una somma di denaro e il diritto all'aiuto è pertanto un diritto a contenuto patrimoniale e, per quel che interessa, trasmissibile mortis causa;
le circolari hanno chiarito che il trasferimento poteva essere eseguito a favore della massa CP_5 ereditaria e poteva procedersi allo scioglimento della comunione solo sulla base di un atto scritto registrato, con il quale gli eredi provvedevano allo scioglimento della comunione e all'attribuzione dei titoli a uno o più eredi;
quello della successione ereditaria in comunione e della trasmissione al coerede è l'unico caso nel quale il beneficiario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
3. - Ne deriva, pertanto, la legittimità del ricorso per sequestro giudiziario richiesto dagli odierni appellati, sussistendo controversia sulla titolarità di detti diritti appartenenti – come detto - alla massa ereditaria e non a un solo coerede.
3.1. - La circostanza che, poi, detti aiuti comunitari (in un primo tempo percepiti perché
aveva provveduto alla voltura di essi in suo favore e poi, dopo due, anni, non era Parte_1 riuscita ad abbinarli a 84 ettari di terreno) siano andati perduti perché il custode nominato,
non avrebbe intestato i titoli presso il Registro Nazionale Titoli, non vale né a Controparte_1 rendere illegittimo il sequestro giudiziario richiesto né, tantomeno, a configurare in questa sede responsabilità del custode.
3.2. - Solo per inciso, la responsabilità del custode, per comportamento doloso o colposo, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta (v. Cass. 870/1996, 5824/1993).
4. - Venendo adesso alla questione relativa alle indennità di esproprio, frutto dei procedimenti ablativi intrapresi nei confronti della de cuius e pendenti al momento della morte, derivanti da sentenza CEDU, che l'esecutore testamentario ha provveduto a depositare in un libretto di risparmio, anch'esse oggetto di separato ricorso per sequestro giudiziario (intrapreso sempre dai germani , va detto che, anche in questo caso, il motivo di appello (che tenta di CP_2 ricomprendere dette indennità nell'ambito della sfera patrimoniale di , trattandosi Parte_1
pagina 13 di 19 di asserita “questione connessa alla proprietà immobiliare della de cuius”) è infondato, poichè si tratta di somme attribuite in favore della de cuius e, quindi, crediti dell'eredità.
Sicchè, dette somme sono state correttamente attribuite alla comunione ereditaria, non potendo ritenersi che la formula “qualsiasi questione connessa alla proprietà immobiliare” possa ricomprendere anche somme dovute alla de cuius in forza di precedenti procedimenti ablativi, stante il fatto che si tratta di indennità e, quindi, di crediti rientranti nell'ambito della disposizione sub 12, relativa “a tutti i crediti e debiti della de cuius”, senza alcuna limitazione in ordine alla provenienza del credito o del debito.
4.1. - Ne consegue che la sentenza non definitiva impugnata con la riserva di appello va integralmente confermata e l'appello, sul punto, è da rigettare.
5. - Venendo adesso alla impugnazione della sentenza definitiva, relativa alla domanda (rigettata) di divisione, alla revoca dei sequestri, alla responsabilità del custode, alle spese da rimborsare all'esecutore testamentario e di CT, va premesso che l'appello si è incentrato sul fatto che il primo giudice avrebbe proceduto ad istruire la causa di divisione in modo incompleto, posto che il
CT nominato:
a) non aveva accertato l'importo esatto delle indennità, frutto delle cause pendenti (non risultando compresa la somma di € 48.000,00 ricevuta dal Marco in Lamis), CP_10
b) non aveva utilizzato il resoconto dell'esecutore testamentario dove erano riportate le spese, i debiti e crediti dell'asse ereditario;
c) non aveva stabilito la quota parte delle imposte ipotecarie e catastali dei coeredi che erano state anticipate dalle germane e mai restituite;
Pt_1
d) non aveva quantificato i frutti in denaro percepibili con l'esercizio di tali diritti.
5.1. - A parere della Corte, la sentenza è nulla e va rimessa al primo Giudice, per le ragioni che seguono.
5.2. - Il primo Giudice ha rigettato la domanda di divisione per il fatto che esisteva, nella massa da dividere, anche un altro immobile, rappresentato da un terreno in Rodi GA, appartenente ad altri comproprietari (terzi rispetto all'eredità) che, in base alla denuncia di successione, l'esecutore aveva intestato a tutti congiuntamente, identificato catastalmente al fg.
11, p.lla 297, di ha 0.17.81, appartenente alla de cuius per ¼. A detta del primo Giudice, non era possibile procedere alla divisione anche di tale quota (1/4) del bene immobile in questione, posto che sarebbe stato necessario produrre, oltre al titolo di provenienza degli immobili in capo alla de cuius, anche regolare certificazione notarile, contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore o contro a far tempo dalla data di acquisto di tali cespiti sino alla apertura della successione, poiché solamente attraverso tale documentazione sarebbe stato possibile verificare se un determinato bene fosse ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento della instaurazione del giudizio.
pagina 14 di 19 Ne derivava, a parere del primo Giudice, che sussisteva a carico delle parti un rigoroso onere di fornire la prova relativa, nell'ambito di un giudizio di divisione relativo alla suddetta comproprietà
o contitolarità di diritto reale.
Inoltre, in mancanza di un necessario accordo tra i condividenti e, tenuto conto dell'opposizione manifestata dalla coerede convenuta , non era possibile neppure procedere alla divisione Pt_1 parziale dell'eredità relitta della de cuius.
5.3. - Ora, detta motivazione è certamente errata.
5.4 - E' errata poichè la Corte di Cassazione, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (Cass. n. 1309-1966).
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021), con questo non sostenendo che la divisione immobiliare possa farsi "sulla parola", ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico
(cfr. Cass. n. 21716-2020), come nel concreto (dove il CT ha effettuato le sue ricerche e desunto l'appartenenza alla massa di tale quota del bene immobile), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
5.4. - La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105-1987; n. 15504-2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n. 4353-1980).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass.,
S.U., n. 25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia pagina 15 di 19 tipicamente costitutiva e traslativa. La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa.
5.5. - Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
6.- sul punto, va detto che parte appellante non ha spiegato motivo di appello sulla statuizione del primo giudice, secondo cui la suddetta documentazione costituisce condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
7. - Va però osservato che la sentenza non è senz'altro condivisibile – ed è nulla - nella parte in cui ha evidenziato che non poteva procedersi allo scioglimento della comunione, perché i condividenti non avevano chiesto o non si fossero accordati per la divisione parziale (ossia della restante massa escluso il bene in comunione con terzi soggetti).
Se ciò è vero, è altresì vero che il primo Giudice avrebbe dovuto farne derivare la conseguenza della pretermissione di alcuni litisconsorti necessari, ed ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
7.1. - L'art. 784 c.p.c., sancisce invero che "le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono". Nell'interpretazione che la giurisprudenza ha offerto della norma, è stato chiarito come la stessa trovi applicazione fintantoché persista lo stato di comunione pagina 16 di 19 ereditaria, che vien meno con l'attribuzione - giudiziale o stragiudiziale - delle quote ai singoli coeredi (si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013).
7.2. - Più nello specifico, "il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art.
784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019; che sul punto riprende: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998, ove si evidenzia altresì che una sentenza di tal fatta, avente natura dichiarativa, non può che dispiegare i propri effetti nei confronti dei partecipanti alla comunione).
7.3. - Nell'odierna controversia, l'estromissione di una delle parti dal contraddittorio risulta dovuta al fatto che - benchè fosse stato richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_1
– non è stato ordinato d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari del
[...] diritto di proprietà sull'immobile in Rodi GA (e sull'aia che pure farebbe parte della comunione, come indicato da ). Parte_1
8. – Ora, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 c.p.c., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14654 del 11/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15358 del 05/12/2001).
8.1. - La peculiarità del litisconsorzio necessario fa sì che, e proprio in relazione alle controversie in tema di scioglimento della comunione ereditaria, ancorché uno dei coeredi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24751 del 05/11/2013), che per l'effetto deve quindi essere chiamato a partecipare al relativo giudizio di appello.
8.2. - Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che nel caso di specie il litisconsorzio necessario, imposto dall'art. 784 c.p.c., in ragione della natura divisoria ereditaria della controversia, nonché dal fatto che giusta l'art. 102 del Codice la relativa sentenza non potesse pronunciarsi che in confronto di più parti, sia stato violato (cfr., ad es., Cass. n. 4353/1980, Cass.
n. 6735/1986 e Cass. n. 7954/1998).
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condividenti permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte.
9. - Pertanto, in definitiva, anche ed indipendentemente dalla proposizione di un espresso motivo di appello sul punto, la Corte deve provvedere alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, dovendo rilevare che i litisconsorti necessari, rappresentati dai proprietari dell'immobile in Rodi GA e dell'aia indicata dalla , non sono stati citati nel Pt_1
pagina 17 di 19 giudizio di primo grado ed avrebbero dovuto essere chiamati d'ufficio dallo stesso giudice nel corso dello svolgimento della causa in primo grado.
9.1. - Nei casi di litisconsorzio necessario, infatti, l'esigenza di integrità del contraddittorio si impone fin dal momento della vocatio in ius (e tale va mantenuta per l'intero corso del processo), con la conseguenza che, ove la prima sentenza sia stata pronunciata a contraddittorio non integro
(e ciò anche a seguito di intervenuta estromissione indebita, come nella fattispecie qui in esame), il giudice di primo grado deve essere nuovamente investito della piena cognizione della causa
(cfr., ex multis, Cass. n. 1535/2010, Cass. n. 7998/2012 e Cass. n. 12959/2014).
9.2. - Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello oppure in mancanza di impugnazione sul punto e senza che a ciò osti la dichiarazione di contumacia del litisconsorte pretermesso ancorché contenute in sentenza (Cass.
84/1628; 21/38024).
9.3. - Il Collegio, quindi, decidendo sull'appello, deve dichiarare la nullità della sentenza definitiva impugnata e rinviare la causa al giudice di primo grado (proprio per effetto dell'indispensabilità di garantire il litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti, davanti al quale le parti hanno l'onere di riassumerla nel termine stabilito dall'art. 354 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18127 del 26/07/2013; Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01; con l'unica eccezione dell'asso-luta originaria radicale improponibilità della domanda: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv.
663431 - 01).
10. - Quanto alle spese, quelle relative alla impugnazione della sentenza parziale debbono poste a carico di parte appellante, giusta soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (parametri minimi, D.M. 55/14 e succ. modific.).
Relativamente alle spese della sentenza definitiva, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 -
01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del
05/05/2003, Rv. 562602 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).
pagina 18 di 19 Nella specie, il vizio è stato rilevato d'ufficio dalla Corte, sicchè sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, non avendo nessuna delle parti dato luogo alla nullità ed avendo anzi le sorelle evidenziato al giudice il difetto di integrità del contraddittorio. Pt_1
Ne deriva che, dovendo decidere unitariamente il giudizio, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese del grado di giudizio, restando parte appellante gravata del pagamento della residua metà, giusta soccombenza nella sentenza parziale, nella misura liquidata in dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; parametri medi, fase di studio, introduttiva, di trattazione, decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
e , e Parte_6 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di IA in data 1°.2.20218
[...] nel giudizio avente nr. Rg. 2949/09, cui è stato riunito il procedimento avente nr. 1087/10, così provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva impugnata;
- dichiara la nullità della sentenza definitiva, depositata il 18.10.2022 e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di IA;
- dichiara tenute e condanne le appellanti al pagamento di metà delle spese del grado del giudizio, che si liquidano, per l'intero, in favore di e in complessivi € CP_1 Controparte_2
9.991,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge e in favore di , e Parte_4 Pt_5 Parte_6 in complessivi € 9.991,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, compensando la residua
[...] metà;
- nulla per le spese nei confronti degli altri appellati contumaci;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11 febbraio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… Largo ai giovani, per cui i miei eredi saranno i miei nipoti , , , CP_6 CP_3 Parte_4
, , , e . Nomino esecutore testamentario mio PO di Pt_2 Pt_5 Parte_6 CP_2 CP_1 CP_4
, l'apertura del testamento sarà effettuata un giorno dopo la mia sepoltura … “ CP_7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente
2. dott. Emma MANZIONNA Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 277/2022, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
, , quest'ultima rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2 generale rappresentate e difese dall'Avvocato Emanuele Cannalire ed Parte_3 elettivamente domiciliate presso il suo studio;
- appellanti - contro
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardella ed Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 Parte_5 Parte_6
Raffaele Taronna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellati -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Scillitani;
Controparte_3 appellata contumace nonché
– esecutore testamentario;
Controparte_4
; Controparte_5
Appellati contumaci in primo grado -
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di divisione ereditaria.
All'esito dell'udienza collegiale del 11 febbraio 2025, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.02.2025.
Motivi della decisione.
pagina 1 di 19 Con ricorso per sequestro giudiziario depositato il 21 aprile 2008, dinanzi al Tribunale di IA, i germani e chiesero la concessione di un sequestro giudiziario, presso CP_1 Controparte_2
l dei titoli PAC (dal n. 000006945514 al n. 000006945518; dal n. 000006945519 al n. CP_5
000006945519; dal n. 000006945524 al n. 000006945571; dal n. 00001228730 al n.
000012208737; dal n. 000013077099 al n. 000013077099; dal n. 000006945572 al n.
000006945572; dal n. 000013470997 al n. 000013471016) sui terreni ricevuti per testamento dalla loro dante causa deceduta in data 11.12.2007, al fine di assicurare la Persona_1 quota di loro spettanza su detti titoli posseduti dalla loro dante causa, evitando che l'inerzia dell'esecutore testamentario nominato potesse portare alla definitiva perdita di tali diritti su tali titoli PAC.
Al sequestro si associarono anche gli altri germani , e Parte_4 Pt_5 Parte_6
Il sequestro venne concesso prima inaudita altera parte e poi, con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti, in data 13.3.2019, mentre l'esecuzione del sequestro giudiziario nelle forme degli artt. 605 e segg. c.p.c. iniziò il 27 maggio 2008.
Il Giudice della cautela, dopo aver premesso che “ … la pretesa dei ricorrenti (di dividere, con gli altri nipoti della de cuius, i titoli PAC intestati a quest'ultima) trova, infatti, fondamento nel testamento olografo del 31/05/99, nella parte in cui dispone che crediti e debiti eventualmente esistenti al momento dell'apertura della successione siano divisi, in parti uguali, fra tutti i nipoti
(clausola n. 12 del testamento), affermò di non poter aderire alla diversa opzione interpretativa offerta dalla resistente , poiché “ … l'ampiezza della disposizione sub n. 12), Parte_1 relativa a tutti i crediti e a tutti i debiti, non consente di introdurre limitazioni o esclusioni in base alla provenienza del credito o del debito. Né, peraltro, se ne comprenderebbe la ragione, avendo la testatrice disposto dal patrimonio immobiliare in favore di tutti i nipoti, non della sola
” (cfr. cit. ord.). Controparte_6
Con atto di citazione ritualmente introdotto, e iniziarono allora il CP_1 Controparte_2 procedimento di merito, convenendo, dinanzi al Tribunale di IA, gli altri coeredi nominati nel testamento della , ovvero , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e , quest'ultimo nella sua qualità di esecutore testamentario, Controparte_7 nonché , e , oltre che l Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire Controparte_8 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tutti i titoli PAC fissati, dal n. 000006945514 al n. 000006945518; dal n. 000006945519 al n. 000006945519; dal n. 000006945524 al n. 000006945571; dal n.
000012208730 al n. 000012208737; dal n. 000013077099 al n. 000013077099; dal n.
000006945572 al n. 000006945572 e dal n. 000013470997 al n. 000013471016 oggetto di sequestro giudiziario, sono da ritenersi crediti ereditari facenti parte del patrimonio della de cuius,
, e per l'effetto, disporre la loro divisione, all'esito della liquidazione a opera Persona_2
pagina 2 di 19 dell in favore di tutti e otto gli eredi in parti uguali in virtù della clausola n. 12 del CP_5 testamento nella parte in cui dispone che i crediti eventualmente esistenti al momento dell'apertura della successione siano divisi in parti uguali fra tutti i nipoti;
2) per l'effetto, ordinare all e all'esecutore testamentario, di , CP_5 Controparte_4 CP_7 qualora quest'ultimo dovesse continuare a svolgere tale attività, o a chi per lui, in caso di cessazione o sostituzione, a effettuare le liquidazioni di tutti i titoli PAC intestati a Persona_1
anche quelli non ancora fissati al momento della morte, in favore di tutti e otto i nipoti:
[...]
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Controparte_3 [...]
, e , in parti uguali;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
3) con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase di giudizio, quella relativa al sequestro giudiziario, da porre a carico delle parti che si sono opposte alla concessione del sequestro giudiziario, fra cui l'esecutore testamentario e per il presente giudizio di merito da porre a carico di chi si dovesse opporre alla liquidazione così come innanzi richiesta. In aggiunta alla documentazione già prodotta nella fase cautelare si produce copia dell'ordinanza resa dal Giudice dr.ssa Romano in data 11-13/3/2009 con la copia della relata di comunicazione al sottoscritto difensore”.
Si costituirono tutti i convenuti, ad eccezione dell'esecutore testamentario e dell che CP_5 ribadirono nel merito le precedenti difese.
In particolare, ribadì che aveva diritto, in quanto erede universale, ai titoli PAC, Parte_1 richiamando il punto 13) della scheda testamentaria della e rilevò di esserne formalmente CP_2 assegnataria fin dal 29 aprile 2008; pertanto, chiese di revocare il sequestro, con il favore delle spese di lite.
, nell'ipotesi in cui i titoli fossero da considerare appartenenti a tutti i coeredi, chiese Parte_2 di partecipare alla loro distribuzione, mentre chiede di non convalidare il Controparte_3 sequestro, non sussistendone i presupposti.
Con altro e separato ricorso per sequestro giudiziario (n. 1087/10 R.G.), e Controparte_1 CP_2 chiesero al Tribunale di IA di voler autorizzare il sequestro di tutti i beni mobili della de
[...] cuius, ovvero:
1) saldo di conto corrente n. 3777 presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di IA;
2) saldo di conto corrente n. 3842 presso la Banca Popolare di Milano filiale di San Marco in
Lamis;
3) saldo di conto corrente n. 4313 presso la Banca Popolare di Milano filiale di San Marco in
Lamis;
4) saldo di conto corrente n. 20245 presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di IA;
5) certificato di deposito n. 5535805/15 EUR 001 033 presso l CP_9
pagina 3 di 19 6) tutte le somme di cui la sig.ra era ancora creditrice nei confronti del Persona_1 [...]
in virtù della sentenza n. 518/06 del 14/3/2006-17/6/2006, emessa dalla Controparte_10
Corte di Appello di Bari;
7) tutti i beni mobili facenti parte dell'azienda agricola della de cuius che, a detta dell'esecutore testamentario, erano stati inventariati in data 19/12/2007.
Costituitasi, , richiamando sempre il punto n. 13) della scheda testamentaria, Parte_1 precisò che degli altri quattro rapporti bancari, tre risultavano estinti, mentre su uno (n. 4313 presso la Banca Popolare di Milano-filiale di San Marco in Lamis) vi era un attivo di soli €
1.845,00; i beni mobili facenti parte dell'azienda agricola della de cuius non necessitavano, poi, di alcuna gestione.
Chiese pertanto di rigettare il sequestro e, in caso di concessione, di essere nominata custode o che venisse nominato un terzo estraneo.
e , costituitesi con distinte memorie, depositate all'udienza del Pt_2 Controparte_3
21/8/09, chiesero il rigetto della misura cautelare e, in subordine, in ipotesi di concessione del richiesto sequestro, la nomina di un custode terzo.
Con distinta memoria di costituzione, , e , si Parte_4 Parte_5 Parte_6 associarono all'istanza cautelare dei germani e CP_1 Controparte_2
Con ordinanza depositata il 31/12/09, il Giudice designato, dichiarò:
- l'inammissibilità della domanda di sequestro giudiziario dei saldi di conto corrente e di tutte le somme danaro di cui la era ancora creditrice nei confronti del CP_2 Controparte_11 in virtù della sentenza n. 518/06 emessa dalla Corte di Appello di Bari;
- autorizzò parte istante a procedere al sequestro giudiziario del certificato di deposito n.
5535805/15 EUR001033 presso l e dei beni mobili facenti parte dell'azienda agricola CP_9 della de cuius, di cui alla scrittura in data 19.12.07 sottoscritta dall'esecutore testamentario;
- nominò custode giudiziario dei beni in sequestro il dott. Massimo Bonante, fissando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e iniziarono il CP_1 Controparte_2 giudizio di merito, convenendo dinanzi al Tribunale di IA , e Parte_1 Parte_2
nonchè di e gli altri coeredi, per sentire Controparte_3 Controparte_4 CP_7 accogliere nel merito le conclusioni preannunziate nel ricorso cautelare.
I due giudizi vennero riuniti;
quindi, venne disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle parti.
All'esito, con sentenza non definitiva (n. 362/18), il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale proposta da , così disponendo: Parte_1
“1. In accoglimento della domanda degli attori, si accerta che, nell'atto di ultima volontà della de cuius, quest'ultima ha disposto ripartendo in parti uguali i crediti appartenenti alla massa nei
pagina 4 di 19 confronti di terzi, e accerta la natura di credito ereditario dei saldi attivi presso gli Istituti di credito intestati alla de cuius o all'esecutore testamentario e dei crediti derivanti dal risarcimento dei danni liquidati in favore della de cuius in forza di una sentenza CEDU nonchè dei crediti vantati dalla de cuius e derivanti da procedimenti ancora sub iudice;
2. Dichiara che i titoli PAC dal n. 000006945514, n. 000006945518, n. 000006945519, n.
000006945524, n. 000006945571, n. 000012208730, n. 000012208737, n. 000013077099, n.
000006945572, n. 000006945572, oggetto di sequestro giudiziario, non sono crediti ereditari, ma sono intrasmissibili iure ereditario in via autonoma subentrando ad essi gli eredi e/o legati proprietari dei terreni ai quali i titoli PAC si riferiscono;
3. Omissis
4. Spese al definitivo”.
Evidenziò il Tribunale, nella sentenza non definitiva, che la volontà della de cuius era quella di ripartire tutto il patrimonio immobiliare in parti uguali;
i crediti e i debiti tra i nipoti suindicati;
che la testatrice aveva disposto ripartendo in parti uguali i crediti appartenenti alla massa nei confronti dei terzi.
Quanto ai titoli PAC, rilevò che essi davano diritto alla presentazione della domanda di pagamento all condizionata ai presupposti normativi e connesso allo svolgimento di attività agricola;
CP_5 pertanto, detti titoli non erano qualificabili come crediti ereditari, bensì condizionati all'attivazione dell'erede legittimo o testamentario (che avrebbe dovuto aggiornare il fascicolo ai fini della presentazione della domanda).
Ne derivava, pertanto, l'intrasmissibilità mortis causa del titolo ove non fosse stato trasferito all'erede anche il terreno seminativo, in ragione della peculiare natura dei ridetti titoli, che davano diritto ad erogazioni economiche in vista dell'attività agricola posta in essere.
Pertanto, sussisteva il diritto a chiedere l'erogazione da parte dell esclusivamente agli eredi CP_5
e/o legatari che avessero acquistato la proprietà dei relativi terreni seminativi e che non poteva essere la titolare di tali diritti, avendo la testatrice diviso in parti uguali i terreni Parte_1 tra tutti i nipoti.
Quindi, rimetteva la causa sul ruolo “al fine di procedere alla rendicontazione nonché ad istruire le ulteriori domande formulate, nonché al fine di tentare una definizione bonaria della lite”.
Formulata riserva di appello differito avverso la sentenza non definitiva, la causa veniva istruita con una CT, volta ad accertare i beni oggetto della massa e predisporre un progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro.
All'esito, la causa veniva decisa con sentenza nr. 2511/2022, con cui veniva così disposto:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando e richiamando integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 362/2018 dell'01.02.2018, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di divisione ereditaria;
pagina 5 di 19 - revoca il sequestro giudiziario disposto nell'ambito del giudizio n. RG. 1841/2008 e n. RG.
3424/2009;
- pone a carico della massa ereditaria le spese della custodia giudiziale (compenso e spese vive), come liquidate in parte motiva;
- dichiara le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni in parti uguali, con il conseguente diritto della parte che abbia eventualmente pagato una somma maggiore al c.t.u., in forza del relativo decreto di liquidazione, di ripetere dalla controparte la differenza”.
Quanto alla domanda di divisione, questa veniva rigettata in quanto la stessa Parte_1 aveva osservato che, tra i beni da dividere, vi era anche un terreno in Rodi GA appartenente ad altri comproprietari, non coinvolti nel giudizio;
relativamente ai sequestri, il tribunale ne dichiarava l'inefficacia e la revoca, statuendo l'inammissibilità delle domande risarcitorie nei confronti dei due custodi e liquidando le spese della custodia in favore del solo dr.
Bonante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza definitiva n. 2511/22, emessa il 19.10.2022, nonché avverso la sentenza non definitiva n. 362/18, emessa in data 6.2.2018, nell'ambito del procedimento
2949/09, deducendo:
1. l'errata interpretazione delle clausole testamentarie n. 12 e 13, nonché l'errore di interpretazione del testamento contenuto nella sentenza parziale n. 362/18 del 6.2.2018, avverso la quale avevano proposto riserva di appello e integralmente richiamata nella sentenza definitiva;
2. l'omessa e insufficiente istruzione della causa da parte del giudice di prime cure;
3. la mancata verifica dei diritti all'aiuto basati sulla superficie (titoli AGEA o titoli PAC) da parte del CT e l'accertamento delle responsabilità del custode giudiziario Controparte_1
4. le responsabilità del custode giudiziario Dr. Bonante per la perdita di 4000 litri di gasolio, concimi liquidi e per il deperimento dei trattori agricoli;
5. l'omessa liquidazione delle spese da parte dell'esecutore testamentario.
Esponevano gli appellanti, quanto alle clausole n. 12 e 13 del testamento della de cuius
(deceduta il 11.12.2007): Persona_1
- che il giudice della sentenza parziale impugnata aveva svuotato di significato e non compreso appieno il contenuto della clausola testamentaria n. 13 (“per qualsiasi questione immobiliare chiamo erede universale mia PO ”), che costituiva disposizione a titolo Parte_1 universale, e non particolare;
pagina 6 di 19 - che detta clausola ricomprendeva anche i crediti che costituivano frutto o provento di un bene immobile, sicchè l'indennità di esproprio (riversata nel deposito bancario dall'esecutore testamentario) per i giudizi intrapresi dalla de cuius dinanzi alla Corte di appello di Bari e alla
Corte Europea dei diritti dell'uomo su alcuni terreni di sua proprietà, giunti a conclusione dopo la morte della de cuius, le spettava in forza di detta clausola, come pure i diritti all'aiuto da parte dell maturati in adesione alle procedura poste in essere dopo la riforma della PAC (politica CP_5 agricola comune) del 2003, che proseguivano con l'erede universale, trattandosi di questioni inerenti il complesso immobiliare;
- che sia le somme derivanti dal procedimento di espropriazione che i titoli PAC nei confronti dell in quanto connesse “a questioni immobiliari”, rientravano nella disposizione CP_5 testamentaria di cui alla clausola 13 e, pertanto, erano ad essa attribuibili;
- che essi non andavano compresi tra i crediti ereditari, di cui alla clausola n. 12 del testamento
(in base alla quale “qualora vi fossero debiti o crediti da concludere, tutti i miei sunnominati nipoti vi devono concorrere in parti uguali, utilizzando per i debiti le rendite delle mie proprietà”);
- che era errata l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “detti titoli PAC erano intrasmissibili per via ereditaria o in via autonoma, subentrando ad essi gli eredi e/o legatari o proprietari dei terreni ai quali i titoli pac si riferiscono”, posto che non solo erano trasmissibili per via ereditaria, come chiarito dalla stessa ma potevano essere disaccoppiati dal CP_12 CP_5 terreno sui quali in passato erano stati gestiti.
- che, con riferimento alla sentenza definitiva, la causa non era stata correttamente istruita, posto che non era stato ordinato al CT di accertare l'importo esatto delle indennità frutto delle cause pendenti (€ 48.000,00), né il CT aveva esaminato il rendiconto dell'esecutore testamentario, dove vi erano riportate le spese ed anche i crediti e debiti dell'asse ereditario;
- che non era stata infine stabilita la quota parte relativa alle imposte ipotecarie e catastali dei coeredi anticipata con somme rivenienti dalla cassa comune e mai restituita;
CP_2
- che i due procedimenti per sequestro erano stati disposti illegittimamente, poiché la
[...]
aveva gestito i titoli ai fini della loro utile conservazione e, peraltro, i sequestranti Parte_1 CP_5 non avevano fatto nulla per evitare che perissero, soprattutto il custode, che non aveva proceduto alla trascrizione della custodia al Registro Titoli Nazionale, sicchè era errata l'affermazione contenuta in sentenza che non si potesse sindacare la responsabilità del custode Controparte_1 stante la sua negligenza e inerzia nella custodia degli stessi titoli;
- che, quanto all'operato dell'altro custode, dr. anche in questo caso vi era stata CP_13 la negligenza del custode e l'errata statuizione in ordine alla inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno;
- che mancava la statuizione nella sentenza definitiva delle spese dell'esecutore testamentario da parte della massa, che erano state pagate solo dalle sorelle . Pt_1
Tanto premesso, chiedevano:
pagina 7 di 19 - di accogliere la domanda della convenuta ed accertare che i titoli siccome Parte_1 CP_5 il credito rinveniente dalla sentenza contro il ed altresì il credito Controparte_10 rinveniente da altri procedimenti giudiziari (giudizio I e II grado dinanzi alla Corte di Strasburgo) non costituendo un credito ereditario, ma frutto di procedimenti ablativi pendenti al momento della morte, erano da annoverare secondo la volontà della de cuius in “qualsiasi questione connessa con la proprietà immobiliare” di cui la PO, , è erede universale in Parte_1 forza della clausola n.13, conclusiva del testamento, e come tali esclusiva titolare e beneficiaria;
- di accertare che i diritti all'aiuto (alias titoli dovevano essere ricompresi nella massa e CP_5 sussumibili nella clausola 13, di cui la Signora è la beneficiaria;
Parte_1
- di accertare che i procedimenti ablativi pendenti al momento della morte e procedimenti che ne erano susseguiti siano compresi nella massa, e che le indennità scaturite dalle sentenze non erano i frutti o i proventi, e che il tutto fosse ricompreso nella clausola testamentaria n.13, di cui la
Signora era la beneficiaria;
Parte_1
- di accertare la complessiva massa ereditaria relativa alla successione della de cuius Persona_1
[...]
- di rigettare la domanda di sequestro presentata da e sia con riferimento CP_1 Controparte_2 ai titoli, Agea o Pac, sia con riferimento alle somme derivanti dalla Sentenza Cedu ed ai beni mobili, stante la palese infondatezza sia del fumus boni juris che del periculum in mora.
- di condannare il custode a risarcire il danno creato alla massa costituito dalla Controparte_1 perdita dei titoli (salvo verificare, in esito all'appello alla sentenza parziale, che si è trattato CP_5 di un danno reso alla sola ). Parte_1
- di condannare altresì il Custode Dott. Bonante per la perdita del gasolio e dei concimi liquidi, nonché per il deperimento dei trattori agricoli, come sopra rappresentato.
- di accertare e dichiarare la liquidazione delle spese dell'esecutore testamentario, siccome richieste e documentate, ponendole a carico della massa ereditaria, in conformità alla clausola testamentaria n. 12.
Si costituivano i sigg. , e , i quali resistevano all'appello, Parte_4 Pt_5 Parte_6 evidenziando l'ineccepibilità delle statuizioni contenute nella sentenza parziale prima e in quella definitiva poi, concludendo per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Si costituivano altresì e , i quali evidenziavano che avevano adito il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di IA in primo grado per fare accertare che tutti i titoli PAC fossero da considerare crediti ereditari, facenti parte del patrimonio della de cuius e, per l'effetto, disporne la divisione all'esito della loro liquidazione ad opera dell in favore di tutti e otto gli eredi in parti uguali, CP_5 in forza della clausola n. 12) del testamento;
che tale azione era seguita a quella cautelare iniziata sempre dinanzi al tribunale di IA e conclusasi con decreto di sequestro dei titoli PAC intestati alla de cuius e inserito nel fascicolo della sua azione da agricola, non oggetto di sequestro;
che a tale sequestro seguiva un altro che aveva riguardato tutti i beni mobili e il deposito di somme pagina 8 di 19 vincolate presso l di cui era stato nominato custode il dr. , che aveva operato CP_9 Per_3 la distribuzione delle somme in otto parti uguali e si era assunto la custodia dei beni mobili depositati in località Mezzanagrande;
che il custode dei titoli PAC non aveva potuto esercitare la gestione di tali titoli in quanto alla data del sequestro essi risultavano già materialmente trasferiti nel fascicolo produttori di , che li aveva potuti esercitare in modo agevole, sicchè Parte_1 avevano ottenuto dal giudice di IA che le somme percepite dall e quelle ancora da CP_5 erogare venissero fatte confluire in un libretto di deposito intestato al custode e vincolato Con all'ordine del Giudice (libretto presso la di Milano agenzia 280 di IA), dove erano confluite solo parte di dette somme riscosse, perché l'altra metà era stata illegittimamente trattenuta per spese di gestione della fissazione dei titoli;
che erano confluiti nel fascicolo di parte atti e documenti che non erano stati depositati da nei termini concessi e, ciò Parte_1 nonostante, posti a fondamento della consulenza da parte del CT, per la determinazione dei debiti ereditari e, in particolare, delle spese sostenute dall'esecutore testamentario ( del CP_4 gallo di ), il quale aveva effettuato spese non giustificate che non erano mai state CP_7 rendicontate in modo formale;
che il CT aveva inoltre ritenuto sostenute, da parte di Parte_1
, rilevanti spese per la gestione di tali titoli PAC, che non erano state in alcun modo
[...] rendicontate, utilizzando materiale fornito dalla controparte in modo del tutto irrituale.
Pertanto, chiedevano lo stralcio dal fascicolo di detto materiale e che venisse ordinato a un nuovo
CT di operare la ricognizione dell'asse ereditario senza prendere in considerazione quei debiti ereditari contabilizzati sulla base di quella documentazione di cui era stato chiesto lo stralcio.
In ordine ai motivi di appello, ne evidenziavano la totale infondatezza alla stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza parziale e definitiva, nonchè nei procedimenti cautelari.
Pertanto, concludevano affinchè venisse stralciata tutta la documentazione, utilizzata dal CT,
Dott. agr. nella sua relazione, depositata in modo irrituale nel fascicolo di Persona_4 primo grado e precisamente, in data 24/04/2013, quando il CT stava espletando la sua consulenza e ad insaputa di tutte le altre parti processuali, insistendo per l'integrale rigetto dei cinque motivi di appello, che erano privi di giuridico fondamento;
nella denegata ipotesi di accoglimento, si insisteva per la divisione dei beni mobili in otto quote, in base al progetto divisionale del CT Per_4
Con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa.
Diritto.
1.- Il primo motivo di appello (relativo alla sentenza parziale impugnata) si è incentrato sul fatto che il primo Giudice avrebbe errato nell'interpretazione delle due clausole del testamento di redatto il 31 maggio 1999 e pubblicato in data 31.01.2008 dal Notaio di IA Persona_1
, con il quale la aveva disposto dei suoi beni, in favore dei propri nipoti e Persona_5 CP_2 previsto, alla clausola 12 che: “qualora vi fossero crediti o debiti da concludere, tutti i miei
pagina 9 di 19 sunnominati nipoti vi devono concorrere in parti uguali, utilizzando per i debiti le rendite delle mie proprietà”; e, alla clausola 13: “Non ho altro da aggiungere. Per qualsiasi questione connessa alla mia proprietà immobiliare chiamo erede universale mia PO ”. Parte_1
1.1. - Hanno premesso le appellanti che il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva accertato la natura di credito ereditario dei saldi attivi presso gli istituti di credito intestati alla de cuius o all'esecutore testamentario, nonchè dei crediti derivanti dal risarcimento del danni liquidati in favore della de cuius in forza di una sentenza CEDU e di quelli derivanti da procedimento ancora sub iudice;
quanto ai titoli aveva dichiarato “che i titoli PAC … oggetto di sequestro CP_5 giudiziario non sono crediti ereditari, ma sono intrasmissibili iure ereditario in via autonoma subentrando ad essi gli eredi e/o legati proprietari dei terreni ai quali i titoli PAC si riferiscono”
(cfr. cit. sent.).
A detta di parte appellante, detta statuizione sarebbe errata, in quanto detti titoli consacrerebbero diritti che spettavano solo ad , in quanto nominata erede universale per “qualsiasi Parte_1 questione connessa alla proprietà immobiliare” della de cuius e, nella specie, non v'era alcun dubbio che dovese trattarsi di diritti “connessi a proprietà immobiliare”, non necessariamente legati al terreno attribuito all'erede o legatario, posto che era possibile dissociare il titolo dai terreni per i quali erano stati gestiti [anche se, per gestirli, occorreva adempiere ai presupposti normativi richiesti dall'Unione europea (tra cui, l'essere agricoltore iscritto alla CCII e abbinare il titolo ai terreni agricoli, pena la perdita del diritto)].
2. - A parere della Corte, il motivo è infondato, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal
Giudice di prime cure.
2.1. - Ha evidenziato il Tribunale nella sentenza parziale impugnata che “… non si può ritenere che entrino in successione i titoli PAC, poiché gli stessi non si possono qualificare come crediti ereditari, essendo condizionati allo svolgimento dell'attività agricola e potendo gli stessi qualificarsi come diritti a presentare la domanda per ottenere il pagamento dei contributi nazionali ed europei per lo svolgimento dell'attività agricola condizionati al suo effettivo svolgimento.
Peraltro, a seguito della morte della de cuius, il subentro nel fascicolo aziendale è condizionato all'attivazione dell'erede legittimo o testamentario e non si traduce in un diretto valore monetario, salvo se non sia subentrato l'erede a domanda già presentata dal de cuius, rappresentando esclusivamente il diritto di azionare la domanda di erogazione del contributo, che è condizionata alla ricorrenza dei presupposti normativi previsti dai regolamenti UE e nazionali e allo svolgimento dell'attività agricola successivamente alla morte del de cuius;
pertanto non può qualificarsi in nessun caso come credito ereditario che sarebbe stato ripartito tra i nipoti ai sensi della clausola
12 della scheda testamentaria … non può ritenersi neppure valida l'interpretazione della clausola testamentaria n. 13 prospettata dalla convenuta , in quanto la de cuius non può Parte_1 disporre dei titoli PAC in maniera autonoma dalla disposizione patrimoniale con la quale lega le proprietà immobiliari alle quali i benefici economici afferiscono, in quanto i predetti titoli sono
pagina 10 di 19 condizionati unicamente allo svolgimento dell'attività agricola per ogni singolo appezzamento di terreno. Pertanto sussiste il diritto a chiedere l'erogazione dei fondi esclusivamente ai legatari/eredi che hanno acquistato la proprietà dei terreni seminativi. Non possono pertanto essere oggetto di autonoma disposizione patrimoniale, prescindendo dalla proprietà immobiliare alla quale afferiscono, in quanto sono strettamente connessi allo svolgimento delle attività agricola
e funzionali unicamente alla stessa … tale interpretazione non sarebbe valida in quanto la circostanza che tali benefici siano esclusivamente connessi allo svolgimento dell'attività agricola esclude che possano essere oggetto di disposizione patrimoniale a titolo universale a favore di un erede… ovvero lo stesso non sia anche istituito erede dei terreni a cui afferiscono i titoli.
Diversamente opinando si riconoscerebbe il contributo economico in capo a un soggetto che non svolge l'attività agricola in vista del quale il beneficio è erogato …”.
2.2. - Ora, come osservato dalla Suprema Corte in recente sentenza (v. Cass. 27578/2024),
“considerando le previsioni dell'art. 46 Reg. CE n. 1792/2003, la nota 21-3-2006 prot. 222 del
Ministero delle Politiche Agricole e la risoluzione 114/E del 17-10-2006 dell'Agenzia delle Entrate, il diritto all'aiuto è “diritto a contenuto patrimoniale trasmissibile mortis causa” e costituisce “
… il titolo del diritto al pagamento del premio, rispetto al quale l'estensione dei terreni e la condizionalità attengono solo all'eventuale decadenza del diritto all'aiuto e non si pongono in rapporto di corrispettività con il premio erogato” (cfr. cit. sent.).
I diritti all'aiuto sono dunque trasferibili, sia per atti tra vivi che per successione ereditaria, e quindi è il cessionario ad avere diritto alla riscossione dell'aiuto (cfr. Cass. Sez. 3 24-4-2019 n.
11199).
La disposizione dell'art. 46, par. 1 e 2, Reg. CE 1782/2003 (che testualmente recita: "I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati") prevede il trasferimento del diritto all'aiuto anche mortis causa e non distingue il diritto all'aiuto dal diritto al premio, ma contempla la c.d. "utilizzazione" del diritto all'aiuto, e cioè l'esercizio di un unico diritto: è corretto anche ritenere che i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità incidano sul diritto già esistente, comportandone, se non rispettati, la decadenza del diritto all'aiuto e non si pongano in rapporto di corrispettività rispetto a un distinto diritto al pagamento del premio.
Inoltre, la previsione dell'art. 46 citato comporta che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti, nel caso di successione mortis causa, anche a comunione ereditaria tra coeredi non agricoltori (cfr. cit. sent.).
Ne consegue anche che, “fino a che non sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità sono quelli che erano in capo al de cuius, in relazione ai titoli caduti in successione”. Trattandosi di diritti all'aiuto pagina 11 di 19 trasferibili per successione ereditaria, essi spettavano pertanto a tutti i coeredi della successione di . Persona_6
2.3. - Ora, è la stessa parte appellante a citare nell'atto di appello un primo testamento1 (del
30.5.1999), in forza del quale (pag. 22 atto di appello) la de cuius ha nominato i suoi nipoti eredi universali “… e, come tali, successori anche dei rapporti, dei giudizi pendenti al momento della morte, cioè del diritto controverso, e anche delle posizioni soggettive nei confronti della P.A. quali sono i diritti all'aiuto basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE n. 1782/03, che presuppongono la continuità dei rapporti giuridici” (v. atto di appello); secondo le sorelle , nel secondo Pt_1 testamento (in cui sono presenti le clausole 12 e 13) vi sarebbe la previsione del prosieguo dei rapporti, sia del diritto controverso che dei rapporti nei confronti della P.A., attraverso la citata disposizione n. 13.
2.4. - Ma il tentativo di dimostrare che il secondo testamento mirava a disciplinare i rapporti pendenti nei confronti della P.A., in forza della clausola n. 13, non appare condivisibile, non essendovi nel concreto alcuna “questione connessa alla proprietà immobiliare” della de cuius, né costituendo (come ritenuto dalle appellanti) il secondo testamento (del 31.5.1999) “un prosieguo dei rapporti con la P.A.”.
2.5. - Una volta stabilito che, con il primo testamento, la de cuius aveva nominato i suoi otto nipoti eredi universali, i diritti rappresentati dai titoli PAC, in quanto acquisiti dalla de cuius ed aventi contenuto patrimoniale, erano come tali trasmissibili mortis causa, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice e, quindi, appartenenti alla comunione ereditaria.
2.6. - Con il secondo testamento, infatti, la de cuius aveva disposto di legati in favore dei nipoti, confermando la nomina di esecutore testamentario (in favore del marito di ) e Parte_1 prevedendo quelle due clausole (n. 12 e 13) a chiusura complessiva dei due testamenti. Ma ciò non vale a ritenere che solo la fosse deputata a succedere nei titoli PAC, in Parte_1 quanto questi erano “connessi alla proprietà immobiliare”; se la de cuius aveva istituito tutti i suoi nipoti quali eredi universali con il primo testamento (non revocato, né incompatibile col secondo), pubblicato in data 11.12.2007, ne deriva che il diritto in questione, in quanto non ancora esigibile dall rientrava nel complesso della massa ereditaria, per cui non costituiva né un credito né CP_5 un diritto attribuito per via testamentaria ad , bensì si trattata di un diritto Parte_1 trasmesso a tutti gli eredi, ovvero agli otto nipoti.
2.7. - Né può dirsi che si tratta di diritto che origina, in senso lato, da questioni immobiliari, posto che i titoli (originariamente intestati alla de cuius) facevano parte del patrimonio comune in quanto caduti in successione e, quindi, tutti gli importi riscossi da dopo l'apertura Parte_1
pagina 12 di 19 della successione - per detti titoli - sono frutti appartenenti alla comunione ereditaria, che ad essa devono essere restituiti.
Reputa invero la Corte che l'espressione “qualsiasi questione” sia, più che altro, da intendere nel senso di qualsiasi contestazione, ovvero controversia legata alla proprietà immobiliare della de cuius e proveniente da terzi, non già nel senso di attribuire ad diritti che erano Parte_1 già acquisiti in capo alla de cuius, trasmissibili mortis causa ai coeredi, che dovevano essere semplicemente gestiti dalla comunione ereditaria.
I titoli all'aiuto configurano infatti una posizione giuridica soggettiva nascente da atto amministrativo, in forza del quale il titolare ha diritto, nel concorso delle altre condizioni previste dalla normativa di settore, di ricevere il pagamento di somma di denaro pagata dall dal CP_5 diritto all'aiuto nasce il diritto al pagamento di una somma di denaro e il diritto all'aiuto è pertanto un diritto a contenuto patrimoniale e, per quel che interessa, trasmissibile mortis causa;
le circolari hanno chiarito che il trasferimento poteva essere eseguito a favore della massa CP_5 ereditaria e poteva procedersi allo scioglimento della comunione solo sulla base di un atto scritto registrato, con il quale gli eredi provvedevano allo scioglimento della comunione e all'attribuzione dei titoli a uno o più eredi;
quello della successione ereditaria in comunione e della trasmissione al coerede è l'unico caso nel quale il beneficiario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
3. - Ne deriva, pertanto, la legittimità del ricorso per sequestro giudiziario richiesto dagli odierni appellati, sussistendo controversia sulla titolarità di detti diritti appartenenti – come detto - alla massa ereditaria e non a un solo coerede.
3.1. - La circostanza che, poi, detti aiuti comunitari (in un primo tempo percepiti perché
aveva provveduto alla voltura di essi in suo favore e poi, dopo due, anni, non era Parte_1 riuscita ad abbinarli a 84 ettari di terreno) siano andati perduti perché il custode nominato,
non avrebbe intestato i titoli presso il Registro Nazionale Titoli, non vale né a Controparte_1 rendere illegittimo il sequestro giudiziario richiesto né, tantomeno, a configurare in questa sede responsabilità del custode.
3.2. - Solo per inciso, la responsabilità del custode, per comportamento doloso o colposo, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta (v. Cass. 870/1996, 5824/1993).
4. - Venendo adesso alla questione relativa alle indennità di esproprio, frutto dei procedimenti ablativi intrapresi nei confronti della de cuius e pendenti al momento della morte, derivanti da sentenza CEDU, che l'esecutore testamentario ha provveduto a depositare in un libretto di risparmio, anch'esse oggetto di separato ricorso per sequestro giudiziario (intrapreso sempre dai germani , va detto che, anche in questo caso, il motivo di appello (che tenta di CP_2 ricomprendere dette indennità nell'ambito della sfera patrimoniale di , trattandosi Parte_1
pagina 13 di 19 di asserita “questione connessa alla proprietà immobiliare della de cuius”) è infondato, poichè si tratta di somme attribuite in favore della de cuius e, quindi, crediti dell'eredità.
Sicchè, dette somme sono state correttamente attribuite alla comunione ereditaria, non potendo ritenersi che la formula “qualsiasi questione connessa alla proprietà immobiliare” possa ricomprendere anche somme dovute alla de cuius in forza di precedenti procedimenti ablativi, stante il fatto che si tratta di indennità e, quindi, di crediti rientranti nell'ambito della disposizione sub 12, relativa “a tutti i crediti e debiti della de cuius”, senza alcuna limitazione in ordine alla provenienza del credito o del debito.
4.1. - Ne consegue che la sentenza non definitiva impugnata con la riserva di appello va integralmente confermata e l'appello, sul punto, è da rigettare.
5. - Venendo adesso alla impugnazione della sentenza definitiva, relativa alla domanda (rigettata) di divisione, alla revoca dei sequestri, alla responsabilità del custode, alle spese da rimborsare all'esecutore testamentario e di CT, va premesso che l'appello si è incentrato sul fatto che il primo giudice avrebbe proceduto ad istruire la causa di divisione in modo incompleto, posto che il
CT nominato:
a) non aveva accertato l'importo esatto delle indennità, frutto delle cause pendenti (non risultando compresa la somma di € 48.000,00 ricevuta dal Marco in Lamis), CP_10
b) non aveva utilizzato il resoconto dell'esecutore testamentario dove erano riportate le spese, i debiti e crediti dell'asse ereditario;
c) non aveva stabilito la quota parte delle imposte ipotecarie e catastali dei coeredi che erano state anticipate dalle germane e mai restituite;
Pt_1
d) non aveva quantificato i frutti in denaro percepibili con l'esercizio di tali diritti.
5.1. - A parere della Corte, la sentenza è nulla e va rimessa al primo Giudice, per le ragioni che seguono.
5.2. - Il primo Giudice ha rigettato la domanda di divisione per il fatto che esisteva, nella massa da dividere, anche un altro immobile, rappresentato da un terreno in Rodi GA, appartenente ad altri comproprietari (terzi rispetto all'eredità) che, in base alla denuncia di successione, l'esecutore aveva intestato a tutti congiuntamente, identificato catastalmente al fg.
11, p.lla 297, di ha 0.17.81, appartenente alla de cuius per ¼. A detta del primo Giudice, non era possibile procedere alla divisione anche di tale quota (1/4) del bene immobile in questione, posto che sarebbe stato necessario produrre, oltre al titolo di provenienza degli immobili in capo alla de cuius, anche regolare certificazione notarile, contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore o contro a far tempo dalla data di acquisto di tali cespiti sino alla apertura della successione, poiché solamente attraverso tale documentazione sarebbe stato possibile verificare se un determinato bene fosse ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento della instaurazione del giudizio.
pagina 14 di 19 Ne derivava, a parere del primo Giudice, che sussisteva a carico delle parti un rigoroso onere di fornire la prova relativa, nell'ambito di un giudizio di divisione relativo alla suddetta comproprietà
o contitolarità di diritto reale.
Inoltre, in mancanza di un necessario accordo tra i condividenti e, tenuto conto dell'opposizione manifestata dalla coerede convenuta , non era possibile neppure procedere alla divisione Pt_1 parziale dell'eredità relitta della de cuius.
5.3. - Ora, detta motivazione è certamente errata.
5.4 - E' errata poichè la Corte di Cassazione, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (Cass. n. 1309-1966).
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021), con questo non sostenendo che la divisione immobiliare possa farsi "sulla parola", ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico
(cfr. Cass. n. 21716-2020), come nel concreto (dove il CT ha effettuato le sue ricerche e desunto l'appartenenza alla massa di tale quota del bene immobile), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
5.4. - La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105-1987; n. 15504-2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n. 4353-1980).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass.,
S.U., n. 25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia pagina 15 di 19 tipicamente costitutiva e traslativa. La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa.
5.5. - Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
6.- sul punto, va detto che parte appellante non ha spiegato motivo di appello sulla statuizione del primo giudice, secondo cui la suddetta documentazione costituisce condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
7. - Va però osservato che la sentenza non è senz'altro condivisibile – ed è nulla - nella parte in cui ha evidenziato che non poteva procedersi allo scioglimento della comunione, perché i condividenti non avevano chiesto o non si fossero accordati per la divisione parziale (ossia della restante massa escluso il bene in comunione con terzi soggetti).
Se ciò è vero, è altresì vero che il primo Giudice avrebbe dovuto farne derivare la conseguenza della pretermissione di alcuni litisconsorti necessari, ed ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
7.1. - L'art. 784 c.p.c., sancisce invero che "le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono". Nell'interpretazione che la giurisprudenza ha offerto della norma, è stato chiarito come la stessa trovi applicazione fintantoché persista lo stato di comunione pagina 16 di 19 ereditaria, che vien meno con l'attribuzione - giudiziale o stragiudiziale - delle quote ai singoli coeredi (si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013).
7.2. - Più nello specifico, "il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art.
784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019; che sul punto riprende: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998, ove si evidenzia altresì che una sentenza di tal fatta, avente natura dichiarativa, non può che dispiegare i propri effetti nei confronti dei partecipanti alla comunione).
7.3. - Nell'odierna controversia, l'estromissione di una delle parti dal contraddittorio risulta dovuta al fatto che - benchè fosse stato richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_1
– non è stato ordinato d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari del
[...] diritto di proprietà sull'immobile in Rodi GA (e sull'aia che pure farebbe parte della comunione, come indicato da ). Parte_1
8. – Ora, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 c.p.c., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14654 del 11/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15358 del 05/12/2001).
8.1. - La peculiarità del litisconsorzio necessario fa sì che, e proprio in relazione alle controversie in tema di scioglimento della comunione ereditaria, ancorché uno dei coeredi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24751 del 05/11/2013), che per l'effetto deve quindi essere chiamato a partecipare al relativo giudizio di appello.
8.2. - Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che nel caso di specie il litisconsorzio necessario, imposto dall'art. 784 c.p.c., in ragione della natura divisoria ereditaria della controversia, nonché dal fatto che giusta l'art. 102 del Codice la relativa sentenza non potesse pronunciarsi che in confronto di più parti, sia stato violato (cfr., ad es., Cass. n. 4353/1980, Cass.
n. 6735/1986 e Cass. n. 7954/1998).
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condividenti permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte.
9. - Pertanto, in definitiva, anche ed indipendentemente dalla proposizione di un espresso motivo di appello sul punto, la Corte deve provvedere alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, dovendo rilevare che i litisconsorti necessari, rappresentati dai proprietari dell'immobile in Rodi GA e dell'aia indicata dalla , non sono stati citati nel Pt_1
pagina 17 di 19 giudizio di primo grado ed avrebbero dovuto essere chiamati d'ufficio dallo stesso giudice nel corso dello svolgimento della causa in primo grado.
9.1. - Nei casi di litisconsorzio necessario, infatti, l'esigenza di integrità del contraddittorio si impone fin dal momento della vocatio in ius (e tale va mantenuta per l'intero corso del processo), con la conseguenza che, ove la prima sentenza sia stata pronunciata a contraddittorio non integro
(e ciò anche a seguito di intervenuta estromissione indebita, come nella fattispecie qui in esame), il giudice di primo grado deve essere nuovamente investito della piena cognizione della causa
(cfr., ex multis, Cass. n. 1535/2010, Cass. n. 7998/2012 e Cass. n. 12959/2014).
9.2. - Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello oppure in mancanza di impugnazione sul punto e senza che a ciò osti la dichiarazione di contumacia del litisconsorte pretermesso ancorché contenute in sentenza (Cass.
84/1628; 21/38024).
9.3. - Il Collegio, quindi, decidendo sull'appello, deve dichiarare la nullità della sentenza definitiva impugnata e rinviare la causa al giudice di primo grado (proprio per effetto dell'indispensabilità di garantire il litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti, davanti al quale le parti hanno l'onere di riassumerla nel termine stabilito dall'art. 354 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18127 del 26/07/2013; Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01; con l'unica eccezione dell'asso-luta originaria radicale improponibilità della domanda: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv.
663431 - 01).
10. - Quanto alle spese, quelle relative alla impugnazione della sentenza parziale debbono poste a carico di parte appellante, giusta soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (parametri minimi, D.M. 55/14 e succ. modific.).
Relativamente alle spese della sentenza definitiva, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 -
01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del
05/05/2003, Rv. 562602 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).
pagina 18 di 19 Nella specie, il vizio è stato rilevato d'ufficio dalla Corte, sicchè sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, non avendo nessuna delle parti dato luogo alla nullità ed avendo anzi le sorelle evidenziato al giudice il difetto di integrità del contraddittorio. Pt_1
Ne deriva che, dovendo decidere unitariamente il giudizio, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese del grado di giudizio, restando parte appellante gravata del pagamento della residua metà, giusta soccombenza nella sentenza parziale, nella misura liquidata in dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; parametri medi, fase di studio, introduttiva, di trattazione, decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
e , e Parte_6 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di IA in data 1°.2.20218
[...] nel giudizio avente nr. Rg. 2949/09, cui è stato riunito il procedimento avente nr. 1087/10, così provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva impugnata;
- dichiara la nullità della sentenza definitiva, depositata il 18.10.2022 e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di IA;
- dichiara tenute e condanne le appellanti al pagamento di metà delle spese del grado del giudizio, che si liquidano, per l'intero, in favore di e in complessivi € CP_1 Controparte_2
9.991,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge e in favore di , e Parte_4 Pt_5 Parte_6 in complessivi € 9.991,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, compensando la residua
[...] metà;
- nulla per le spese nei confronti degli altri appellati contumaci;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11 febbraio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… Largo ai giovani, per cui i miei eredi saranno i miei nipoti , , , CP_6 CP_3 Parte_4
, , , e . Nomino esecutore testamentario mio PO di Pt_2 Pt_5 Parte_6 CP_2 CP_1 CP_4
, l'apertura del testamento sarà effettuata un giorno dopo la mia sepoltura … “ CP_7