CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4608/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4608/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1056/2019, pubblicata in data
04.06.2019
TRA in persona del Legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CC (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._1
sito in Avellino, Corso Europa n.14
APPELLANTE
NONCHE'
(CF: in persona del legale rapp.te p.t. sig. CP_1 P.IVA_1 [...]
, (CF; ), CP_2 Controparte_2 C.F._2 [...]
(CF: rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_2 C.F._3
ZZ (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via Belvedere Studio Sepe n. 111 pagina 1 di 9 APPELLATA
CF: ) in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell'amministratore delegato, dott.ssa , rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni CP_4
CC ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Avellino, Corso Europa n. 72
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ed i fideiussori e , con atto di CP_1 Controparte_2 Parte_3
citazione notificato il 5/10/2013, convenivano innanzi al Tribunale di Avellino la
[...]
per sentir accertare e dichiarare la nullità e la invalidità dei contratti n. Parte_1
250-155083-3 e n. 250-59000014-1, per l'effetto, sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite per interessi, commissioni e spese, oltre al risarcimento dei danni. Chiedevano, quindi, così provvedere: “accertare e dichiarare la nullità e la invalidità dei contratti n. 250-155083-3 e n. 250-59000014-1 con specifico riferimento a: clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali;
anatocismo trimestrale durante tutta la durata del rapporto;
commissioni, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate e pretese;
sistema delle valute fittizie, oltre a quanto altro connesso e dipendente, anche se qui non specificamente enunciato e denunciato;
determinare, di conseguenza, in applicazione dell'art. 117 D.
Lgs. 385/93, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi mediante ctu sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di che trattasi;
determinare il costo effettivo annuo del rapporto bancario ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/96; condannare la convenuta, previa eventuale operazione di compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss. c.c. alla restituzione delle somme
pagina 2 di 9 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione in favore dell'odierno istante;
in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della in ordine a tutte le violazioni denunziate;
condannare Pt_1
la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dalla società
in dipendenza della dichiarazione di nullità, illecità, invalidità, inefficacia o CP_1
comunque illegittimità della pattuizioni, nella somma che sarà determinata da apposita ctu;
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dall'attrice per la perdita di opportunità commerciali e per la contrazione dell'attività e del patrimonio, altre all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, per l'importo non inferiore ad €
100.000,00 (centomila) oltre interessi di mora o, subordinatamente, nella somma che sarà liquidata dal Tribunale in via equitativa;
condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari oltre IVA e Cpa come per legge.”
Si costituiva la contestando le singole doglianze, e, nel merito Parte_1
concludeva per il rigetto della domanda attorea. Spiegava altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di tutti gli attori al pagamento della somma di € 150.201,13, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% dall'8/11/2013. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n 1056/2019, pubblicata in data 04.06.2019, così provvedeva: ACCOGLIE la domanda attrice di accertamento negativo del debito e per
l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 [...]
e , al pagamento in favore della convenuta della CP_2 Parte_2
somma di € 116.271,2i,oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
Rigetta la domanda riconvenzionale della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., perchè infondata avente ad oggetto il
[...]
pagamento del saldo passivo di conto corrente e ogni altra domanda proposta dalle parti. Dichiara integralmente compensate le spese di lite”
La con atto di citazione notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di un motivo di gravame.
pagina 3 di 9 Chiedeva così provvedere: “1) In via immediata sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito accogliere l'appello come proposto dalla
[...]
per tutte le causali ed i motivi innanzi spiegati, Controparte_5
nonché per quanto già eccepito e dedotto in primo grado e, per l'effetto riformare e revocare la sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva ed accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con condanna della società CP_6
in persona del suo legale rappresentante, di e
[...] Controparte_2 Parte_3
, al pagamento solidale, in favore dell'attrice
[...] Controparte_5
della somma di € 116.271,62, accertata come dovuta dal ctu in primo grado, o di
[...]
quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% - comunque nei limiti di quello soglia vigente periodo per periodo, se inferiore - dall'1/10/2013 al soddisfo 3) condannare gli appellati al pagamento delle spese e compenso professionale, iva, cap e spese forfetarie ex art. 15 L.P., del doppio grado del giudizio.”
Nel giudizio così incardinato si costituivano gli appellati, i quali, si opponevano all'avversa pretesa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze.
Nel corso del procedimento interveniva in giudizio la Controparte_7
nella qualità di nuova titolare del credito prospettando che: “con
[...]
contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 29.06.2020 e con efficacia economica e giuridica dal 1.07. 2020, la Parte_1 [...]
Straordinaria ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un Controparte_8 CP_3
portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1.06.2020; ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14.07. 2020, parte II, n° 82 (allegato n. 2); per effetto della cessione di cui al punto 1, la è subentrata nella titolarità del credito CP_3
già vantato dalla Banca Popolare di Bari soc. coop.va p.a. nei confronti degli appellati, con tutte le relative garanzie”.
pagina 4 di 9 La quindi, si riportava e faceva proprie le Controparte_7
medesime conclusioni rassegnate dalla Parte_1
La Corte, all'udienza del 22.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alle statuizioni contenute nella sentenza appellata ed aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, gli interessi anatocistici, l'usura, nonché sulla domanda di risarcimento formulata in prime cure dalla e dai fideiussori, non essendo CP_1
stati proposti sulle stesse né appello principale, né appello incidentale.
Venendo al merito, la (ora Parte_1 Controparte_7 CP_7
ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di un
[...]
motivo di appello: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c., 1242 e segg c.c.,
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione delle prove.
Ebbene, dalla disamina della relazione redatta dal CTU in primo grado, dott.ssa
[...]
depositata in data 29.09.2017, si evince che il consulente accertava un saldo Persona_1
negativo finale per il correntista pari ad € 119.322,37. Ciò nonostante, il Tribunale, sebbene nella parte motiva della sentenza impugnata da atto della presenza dei contratti, degli estratti conto, della corretta applicazione della capitalizzazione, nonché della quantificazione cui è pervenuto il consulente, richiamando altresì le conclusioni della relazione peritale, erroneamente ed immotivatamente dichiara infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto di credito (“Resta nel contempo respinta, perché infondata, la domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente” pag. 12, sent. I grado). Più precisamente, il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al pagamento di € 30.744,56 a favore pagina 5 di 9 della correntista senza considerare che il CTU nominato aveva rideterminato il saldo finale in € 119.322,37.
All'uopo si osserva che l'art. 2697 cc disciplina il riparto dell'onere della prova, stabilendo che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Orbene, la recente giurisprudenza della Cassazione, in particolare, è costante nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali o anatocistici) a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Ed invero, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. (Cass. civ. ordinanza n. 23852 del 29/10/2020). Pertanto, appurato che, tutte le volte in cui è la banca ad agire in giudizio per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, sarà essa stessa a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, non vi sono dubbi sull'assolvimento di tali oneri da parte dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, infatti, in primo grado, la appellante ha dimostrato l'esistenza Pt_1
dei rapporti bancari impugnati con la produzione degli estratti conto relativi ai conti impugnati e, precisamente: c/c n.155085-3, estratti dal 16/09/2005 al 08/11/023, conto anticipi, estratti dal 23.11.2005 alla chiusura, (Cfr. allegati alla produzione di parte I grado).
Quanto alla quantificazione del dovuto, rileva la Corte che dall'elaborato, redatto dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa improntato a validi schemi logici Persona_1
e tecnici e pienamente condiviso da questo collegio, è emerso quanto segue: "Dall'esame
pagina 6 di 9 del conto corrente di corrispondenza ordinario n.250/155085-3, intestato alla CP_1
si evidenzia quanto in appresso. Come già anticipato, la ha applicato tassi
[...] Pt_1
d'interesse reciproci, evidenziando alla data del 30.09.2013 un saldo negativo di -
€150.096,93. Il conto corrente di corrispondenza ordinario è stato tenuto col metodo scalare con procedimento amburghese. In tale ipotesi: a) Il metodo richiede la rilevazione cronologica delle operazioni via via compiute per data e per valuta;
18 b)
La compilazione periodica dello scalare per valuta (o staffa), nel quale tutte le operazioni sono riportate in ordine di valuta. I giorni sono calcolati da una valuta all'altra secondo il calendario civile, moltiplicando, inoltre, i saldi per i giorni e dividendo il risultato ottenuto per 1000 si ottengono i Numeri;
in tal modo i saldi negativi generano Numeri Debitori, mentre quelli positivi Numeri Creditori. Come già evidenziato al paragrafo 2.3, sul conto corrente ordinario sono stati addebitati anche gli interessi, le spese e le competenze del conto anticipi s.b.f., e tale meccanismo ha determinato un ulteriore aggravio di costi a carico della correntista. Dunque, la prima azione svolta, per la rielaborazione del conto corrente ordinario, è stata quella di depurare i suddetti costi del conto anticipi s.b.f. dal conteggio degli interessi, spese e competenze. Successivamente si è proceduto al ricalcolo della commissione di massimo scoperto, in base a quanto disposto dal G.I., ovvero alla esclusione della sua capitalizzazione in luogo della capitalizzazione trimestrale applicata dalla La Pt_1
rielaborazione del conto ordinario, effettuata con i criteri sopra esposti, ha determinato una differenza in favore della pari a Euro 30.635,41 esemplificata nella CP_1
tabella sottostante. Per i dettagli di calcolo si rimanda alle tabelle di calcolo qui accluse:
Minori interessi Dare E29.581,01
Minore CMS €1.041,37
Maggiori interessi Avere €13,03
Differenza €30.635,41
pagina 7 di 9 Allo stesso modo si è provveduto a rielaborare il conto anticipo su fatture. Sulla base dei dati disponibili la rielaborazione effettuata ha determinato un minore importo
d'interessi passivi in favore della correntista per Euro 139,15. In ultima analisi, dal saldo negativo cosi come calcolato dalla di -€150.096,93 del conto ordinario Pt_1
andranno detratte le differenze in favore della correntista, risultanti dalla presente perizia, così determinate: €150.096,93 + €30.635,41 + €139,15 = -€119.322,37 (minor saldo negativo del conto ordinario n.250/155085-3).” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio primo grado).
In definitiva, questa Corte, accertato che l'Istituto di credito ha correttamente assolto il suo onere probatorio, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 Parte_2
della e di di € Controparte_3 Parte_1
119.322,37 quale saldo del conto corrente così come rideterminato dal CTU, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% dal 01/10/2013 al soddisfo.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritiene questa Corte che le spese processuali del doppio grado del giudizio possono essere compensate per la metà. La residua metà, ex art 91 cpc, segue la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello, con attribuzione in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di contro e da Parte_1 CP_1 Controparte_3
contro e avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_2
1056/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 04.06.2019, così provvede:
a) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il conto corrente bancario n. 250/155085-3 presentava al 30.09.2013 un saldo positivo a favore di di €119.322,37; Parte_1
b) Condanna e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 Parte_2
di e di della Parte_1 Controparte_3
somma di € 119.322,37, oltre interessi come in motivazione;
c) Compensa per metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna e al pagamento della residua metà in CP_1 Controparte_2 Parte_2
favore di di contro e di Parte_1 CP_1 Controparte_3
, quanto al primo grado, in € 155,00 per spese ed in € 2.538,50 per
[...]
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio in € 175,00 per spese ed in € 2.783,00, per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Parte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4608/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1056/2019, pubblicata in data
04.06.2019
TRA in persona del Legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CC (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._1
sito in Avellino, Corso Europa n.14
APPELLANTE
NONCHE'
(CF: in persona del legale rapp.te p.t. sig. CP_1 P.IVA_1 [...]
, (CF; ), CP_2 Controparte_2 C.F._2 [...]
(CF: rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_2 C.F._3
ZZ (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via Belvedere Studio Sepe n. 111 pagina 1 di 9 APPELLATA
CF: ) in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell'amministratore delegato, dott.ssa , rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni CP_4
CC ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Avellino, Corso Europa n. 72
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ed i fideiussori e , con atto di CP_1 Controparte_2 Parte_3
citazione notificato il 5/10/2013, convenivano innanzi al Tribunale di Avellino la
[...]
per sentir accertare e dichiarare la nullità e la invalidità dei contratti n. Parte_1
250-155083-3 e n. 250-59000014-1, per l'effetto, sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite per interessi, commissioni e spese, oltre al risarcimento dei danni. Chiedevano, quindi, così provvedere: “accertare e dichiarare la nullità e la invalidità dei contratti n. 250-155083-3 e n. 250-59000014-1 con specifico riferimento a: clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali;
anatocismo trimestrale durante tutta la durata del rapporto;
commissioni, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate e pretese;
sistema delle valute fittizie, oltre a quanto altro connesso e dipendente, anche se qui non specificamente enunciato e denunciato;
determinare, di conseguenza, in applicazione dell'art. 117 D.
Lgs. 385/93, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi mediante ctu sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di che trattasi;
determinare il costo effettivo annuo del rapporto bancario ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/96; condannare la convenuta, previa eventuale operazione di compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss. c.c. alla restituzione delle somme
pagina 2 di 9 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione in favore dell'odierno istante;
in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della in ordine a tutte le violazioni denunziate;
condannare Pt_1
la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dalla società
in dipendenza della dichiarazione di nullità, illecità, invalidità, inefficacia o CP_1
comunque illegittimità della pattuizioni, nella somma che sarà determinata da apposita ctu;
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dall'attrice per la perdita di opportunità commerciali e per la contrazione dell'attività e del patrimonio, altre all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, per l'importo non inferiore ad €
100.000,00 (centomila) oltre interessi di mora o, subordinatamente, nella somma che sarà liquidata dal Tribunale in via equitativa;
condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari oltre IVA e Cpa come per legge.”
Si costituiva la contestando le singole doglianze, e, nel merito Parte_1
concludeva per il rigetto della domanda attorea. Spiegava altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di tutti gli attori al pagamento della somma di € 150.201,13, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% dall'8/11/2013. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n 1056/2019, pubblicata in data 04.06.2019, così provvedeva: ACCOGLIE la domanda attrice di accertamento negativo del debito e per
l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 [...]
e , al pagamento in favore della convenuta della CP_2 Parte_2
somma di € 116.271,2i,oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
Rigetta la domanda riconvenzionale della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., perchè infondata avente ad oggetto il
[...]
pagamento del saldo passivo di conto corrente e ogni altra domanda proposta dalle parti. Dichiara integralmente compensate le spese di lite”
La con atto di citazione notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di un motivo di gravame.
pagina 3 di 9 Chiedeva così provvedere: “1) In via immediata sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito accogliere l'appello come proposto dalla
[...]
per tutte le causali ed i motivi innanzi spiegati, Controparte_5
nonché per quanto già eccepito e dedotto in primo grado e, per l'effetto riformare e revocare la sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva ed accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con condanna della società CP_6
in persona del suo legale rappresentante, di e
[...] Controparte_2 Parte_3
, al pagamento solidale, in favore dell'attrice
[...] Controparte_5
della somma di € 116.271,62, accertata come dovuta dal ctu in primo grado, o di
[...]
quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% - comunque nei limiti di quello soglia vigente periodo per periodo, se inferiore - dall'1/10/2013 al soddisfo 3) condannare gli appellati al pagamento delle spese e compenso professionale, iva, cap e spese forfetarie ex art. 15 L.P., del doppio grado del giudizio.”
Nel giudizio così incardinato si costituivano gli appellati, i quali, si opponevano all'avversa pretesa, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze.
Nel corso del procedimento interveniva in giudizio la Controparte_7
nella qualità di nuova titolare del credito prospettando che: “con
[...]
contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 29.06.2020 e con efficacia economica e giuridica dal 1.07. 2020, la Parte_1 [...]
Straordinaria ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un Controparte_8 CP_3
portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1.06.2020; ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14.07. 2020, parte II, n° 82 (allegato n. 2); per effetto della cessione di cui al punto 1, la è subentrata nella titolarità del credito CP_3
già vantato dalla Banca Popolare di Bari soc. coop.va p.a. nei confronti degli appellati, con tutte le relative garanzie”.
pagina 4 di 9 La quindi, si riportava e faceva proprie le Controparte_7
medesime conclusioni rassegnate dalla Parte_1
La Corte, all'udienza del 22.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alle statuizioni contenute nella sentenza appellata ed aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, gli interessi anatocistici, l'usura, nonché sulla domanda di risarcimento formulata in prime cure dalla e dai fideiussori, non essendo CP_1
stati proposti sulle stesse né appello principale, né appello incidentale.
Venendo al merito, la (ora Parte_1 Controparte_7 CP_7
ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di un
[...]
motivo di appello: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c., 1242 e segg c.c.,
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione delle prove.
Ebbene, dalla disamina della relazione redatta dal CTU in primo grado, dott.ssa
[...]
depositata in data 29.09.2017, si evince che il consulente accertava un saldo Persona_1
negativo finale per il correntista pari ad € 119.322,37. Ciò nonostante, il Tribunale, sebbene nella parte motiva della sentenza impugnata da atto della presenza dei contratti, degli estratti conto, della corretta applicazione della capitalizzazione, nonché della quantificazione cui è pervenuto il consulente, richiamando altresì le conclusioni della relazione peritale, erroneamente ed immotivatamente dichiara infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto di credito (“Resta nel contempo respinta, perché infondata, la domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente” pag. 12, sent. I grado). Più precisamente, il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al pagamento di € 30.744,56 a favore pagina 5 di 9 della correntista senza considerare che il CTU nominato aveva rideterminato il saldo finale in € 119.322,37.
All'uopo si osserva che l'art. 2697 cc disciplina il riparto dell'onere della prova, stabilendo che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Orbene, la recente giurisprudenza della Cassazione, in particolare, è costante nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali o anatocistici) a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Ed invero, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. (Cass. civ. ordinanza n. 23852 del 29/10/2020). Pertanto, appurato che, tutte le volte in cui è la banca ad agire in giudizio per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, sarà essa stessa a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, non vi sono dubbi sull'assolvimento di tali oneri da parte dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, infatti, in primo grado, la appellante ha dimostrato l'esistenza Pt_1
dei rapporti bancari impugnati con la produzione degli estratti conto relativi ai conti impugnati e, precisamente: c/c n.155085-3, estratti dal 16/09/2005 al 08/11/023, conto anticipi, estratti dal 23.11.2005 alla chiusura, (Cfr. allegati alla produzione di parte I grado).
Quanto alla quantificazione del dovuto, rileva la Corte che dall'elaborato, redatto dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa improntato a validi schemi logici Persona_1
e tecnici e pienamente condiviso da questo collegio, è emerso quanto segue: "Dall'esame
pagina 6 di 9 del conto corrente di corrispondenza ordinario n.250/155085-3, intestato alla CP_1
si evidenzia quanto in appresso. Come già anticipato, la ha applicato tassi
[...] Pt_1
d'interesse reciproci, evidenziando alla data del 30.09.2013 un saldo negativo di -
€150.096,93. Il conto corrente di corrispondenza ordinario è stato tenuto col metodo scalare con procedimento amburghese. In tale ipotesi: a) Il metodo richiede la rilevazione cronologica delle operazioni via via compiute per data e per valuta;
18 b)
La compilazione periodica dello scalare per valuta (o staffa), nel quale tutte le operazioni sono riportate in ordine di valuta. I giorni sono calcolati da una valuta all'altra secondo il calendario civile, moltiplicando, inoltre, i saldi per i giorni e dividendo il risultato ottenuto per 1000 si ottengono i Numeri;
in tal modo i saldi negativi generano Numeri Debitori, mentre quelli positivi Numeri Creditori. Come già evidenziato al paragrafo 2.3, sul conto corrente ordinario sono stati addebitati anche gli interessi, le spese e le competenze del conto anticipi s.b.f., e tale meccanismo ha determinato un ulteriore aggravio di costi a carico della correntista. Dunque, la prima azione svolta, per la rielaborazione del conto corrente ordinario, è stata quella di depurare i suddetti costi del conto anticipi s.b.f. dal conteggio degli interessi, spese e competenze. Successivamente si è proceduto al ricalcolo della commissione di massimo scoperto, in base a quanto disposto dal G.I., ovvero alla esclusione della sua capitalizzazione in luogo della capitalizzazione trimestrale applicata dalla La Pt_1
rielaborazione del conto ordinario, effettuata con i criteri sopra esposti, ha determinato una differenza in favore della pari a Euro 30.635,41 esemplificata nella CP_1
tabella sottostante. Per i dettagli di calcolo si rimanda alle tabelle di calcolo qui accluse:
Minori interessi Dare E29.581,01
Minore CMS €1.041,37
Maggiori interessi Avere €13,03
Differenza €30.635,41
pagina 7 di 9 Allo stesso modo si è provveduto a rielaborare il conto anticipo su fatture. Sulla base dei dati disponibili la rielaborazione effettuata ha determinato un minore importo
d'interessi passivi in favore della correntista per Euro 139,15. In ultima analisi, dal saldo negativo cosi come calcolato dalla di -€150.096,93 del conto ordinario Pt_1
andranno detratte le differenze in favore della correntista, risultanti dalla presente perizia, così determinate: €150.096,93 + €30.635,41 + €139,15 = -€119.322,37 (minor saldo negativo del conto ordinario n.250/155085-3).” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio primo grado).
In definitiva, questa Corte, accertato che l'Istituto di credito ha correttamente assolto il suo onere probatorio, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 Parte_2
della e di di € Controparte_3 Parte_1
119.322,37 quale saldo del conto corrente così come rideterminato dal CTU, oltre interessi convenzionali al saggio del 15,625% dal 01/10/2013 al soddisfo.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritiene questa Corte che le spese processuali del doppio grado del giudizio possono essere compensate per la metà. La residua metà, ex art 91 cpc, segue la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello, con attribuzione in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di contro e da Parte_1 CP_1 Controparte_3
contro e avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_2
1056/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 04.06.2019, così provvede:
a) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il conto corrente bancario n. 250/155085-3 presentava al 30.09.2013 un saldo positivo a favore di di €119.322,37; Parte_1
b) Condanna e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 Parte_2
di e di della Parte_1 Controparte_3
somma di € 119.322,37, oltre interessi come in motivazione;
c) Compensa per metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna e al pagamento della residua metà in CP_1 Controparte_2 Parte_2
favore di di contro e di Parte_1 CP_1 Controparte_3
, quanto al primo grado, in € 155,00 per spese ed in € 2.538,50 per
[...]
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio in € 175,00 per spese ed in € 2.783,00, per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Parte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9