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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5654 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (art.2051 c.c.) T R A
, nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , rapp.ta e difesa giusta Persona_1 procura apposta in c azione dall'avv. Achille Fiorito ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 89 -attore- E in Controparte_1
CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carmine di Nardo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Strada Tavernola n. 41 -convenuto-
E in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Renato Magaldi ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Carità n 32.
-terza chiamata in garanzia- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore eserce ità genitoriale sul minore conveniva in giudizio Persona_1 innanzi a questo Trib
[...]
in persona Controparte_3
e la condanna dello stesso al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 18 ottobre 2020 dal minore
[...]
e, per l'effetto, sentirlo condannare al relativo Per_1 to dei relativi danni, tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da determinare in corso di causa anche oppure a
1 seguito di eventuale C.T.U. medico-legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. In particolare, l'attore evidenziava che il sinistro si verificava a causa della mancanza di resistenza e consistenza di un gradino della scala condominiale, che cedendo faceva cadere al suolo il minore, il quale riportava lesioni così come indicate nell'atto di citazione. Si costituiva il , eccependo in via preliminare la CP_1 nullità della do é chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della , quale propria Controparte_2 compagnia di assicurazioni, al f vato. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia di assicurazione , la quale in via preliminare Controparte_2 eccepiva l'inoperatività della polizza chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva. In via subordinata contestava il fatto storico così come rappresentato dall'attore e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni e veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi
2 di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_4
3 Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode,
4 caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022; Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022. Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che parte attorea, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati nell'immediatezza, deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti da parte attorea ed in particolare deve ritenersi non raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza. Inoltre si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 18.10.2020 da parte del minore , nonché della diagnosi ivi indicata;
Persona_1 tuttavia a la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione essendoci un generico riferimento nella voce relativa alle circostanze
“incidenti in altri luoghi chiusi”. A ciò deve aggiungersi che dalla visione dei rilievi fotografici, ritraenti lo stato dei luoghi ove si sarebbe verificato l'incidente, non si evince la sussistenza di alcuna insidia tenendo anche conto della circostanza che il sinistro si verifica di giorno in condizioni di piena luce. Alla luce di quanto su esposto in ordine al difetto di prova circa la sussistenza dell'insidia e del nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, la domanda attorea va rigettata. Il rigetto, nel merito, della domanda attorea, giustifica il mancato esame della domanda di manleva spiegata
5 rispettivamente dal nei confronti del terzo chiamato CP_1 in causa, Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle competenze Parte_1
e spese processuali in favore del
[...]
Controparte_5 liquida in € 5.077,00 per compensi con attribuzione in favore dell'Avv. Carmine di Nardo dichiaratosi antistatario.
- Compensa tra le altre parti in giudizio le spese di lite. Torre Annunziata, 23 ottobre 2025
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , rapp.ta e difesa giusta Persona_1 procura apposta in c azione dall'avv. Achille Fiorito ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 89 -attore- E in Controparte_1
CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona dell'amministratore pro tempore, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carmine di Nardo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Strada Tavernola n. 41 -convenuto-
E in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Renato Magaldi ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Carità n 32.
-terza chiamata in garanzia- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore eserce ità genitoriale sul minore conveniva in giudizio Persona_1 innanzi a questo Trib
[...]
in persona Controparte_3
e la condanna dello stesso al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 18 ottobre 2020 dal minore
[...]
e, per l'effetto, sentirlo condannare al relativo Per_1 to dei relativi danni, tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da determinare in corso di causa anche oppure a
1 seguito di eventuale C.T.U. medico-legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. In particolare, l'attore evidenziava che il sinistro si verificava a causa della mancanza di resistenza e consistenza di un gradino della scala condominiale, che cedendo faceva cadere al suolo il minore, il quale riportava lesioni così come indicate nell'atto di citazione. Si costituiva il , eccependo in via preliminare la CP_1 nullità della do é chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della , quale propria Controparte_2 compagnia di assicurazioni, al f vato. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia di assicurazione , la quale in via preliminare Controparte_2 eccepiva l'inoperatività della polizza chiedendo quindi il rigetto della domanda di manleva. In via subordinata contestava il fatto storico così come rappresentato dall'attore e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni e veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi
2 di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_4
3 Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode,
4 caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022; Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022. Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che parte attorea, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati nell'immediatezza, deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti da parte attorea ed in particolare deve ritenersi non raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza. Inoltre si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 18.10.2020 da parte del minore , nonché della diagnosi ivi indicata;
Persona_1 tuttavia a la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione essendoci un generico riferimento nella voce relativa alle circostanze
“incidenti in altri luoghi chiusi”. A ciò deve aggiungersi che dalla visione dei rilievi fotografici, ritraenti lo stato dei luoghi ove si sarebbe verificato l'incidente, non si evince la sussistenza di alcuna insidia tenendo anche conto della circostanza che il sinistro si verifica di giorno in condizioni di piena luce. Alla luce di quanto su esposto in ordine al difetto di prova circa la sussistenza dell'insidia e del nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, la domanda attorea va rigettata. Il rigetto, nel merito, della domanda attorea, giustifica il mancato esame della domanda di manleva spiegata
5 rispettivamente dal nei confronti del terzo chiamato CP_1 in causa, Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle competenze Parte_1
e spese processuali in favore del
[...]
Controparte_5 liquida in € 5.077,00 per compensi con attribuzione in favore dell'Avv. Carmine di Nardo dichiaratosi antistatario.
- Compensa tra le altre parti in giudizio le spese di lite. Torre Annunziata, 23 ottobre 2025
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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