CA
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 248/2022 R.G., trattenuta in decisione il 24.9.2024 e promossa
DA:
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Silvia Dalla del Foro di Bologna e domiciliati presso il suo Studio, sito in Bologna, via Garibaldi n. 5.
Appellanti CONTRO
, rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 difesi dall'Avv. Lodi Silvia ed ed elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in Bologna alla Via A. Rubbiani n. 5
Appellati
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Gamberoni Silvia ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Ferrara.
Appellata e appellante incidentale
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Franceschi Cosmè ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna.
Appellata avverso la sentenza n. 3175/2021 emessa a verbale dell'udienza dell'11.11.2021 dal Tribunale di Bologna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi -In primo grado, la (già Controparte_4 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bologna Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e esponendo che, di
[...] Parte_2 Parte_1 questi ultimi, i primi tre erano comproprietari di un capannone ad uso commerciale sito in via Gramsci n. 1/B e 1/C a San Pietro in
Casale (BO) che era stato suddiviso in due porzioni, con accessi distinti ai due diversi civici ed erano stati concessi in locazione.
In particolare, la società attrice deduceva che la porzione di capannone al civico n. 1/B era stata locata all'impresa individuale e al in forza di un Parte_2 Parte_1 contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulato l'1.8.2017 e che quella di cui al civico n. 1/C era stata invece locata alla medesima società attrice sempre in forza di un contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulato l'1.7.2017.
Ai fini del presente giudizio, la società attrice rappresentava che, in data 25.9.2017, alle ore 12,30 circa, il capannone era stato interessato da un incendio e che, intervenuti i Vigili del
Fuoco di San Pietro in Casale e di Cento, avevano redatto uno specifico rapporto di intervento nel quale evidenziavano che l'incendio si era sviluppato nella porzione di immobile di cui al civico n. 1/B e si era poi propagato nell'altra porzione del capannone con civico n. 1/C condotta dalla società attrice medesima che andava completamente distrutta. La società attrice concludeva chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell'incendio e condannare i medesimi, in solido tra loro, ovvero ciascuno in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, a risarcire i danni subiti che si quantificavano nella complessiva somma di €115.257,18, oltre IVA, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al saldo;
in via subordinata, di accertare le responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell'incendio e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, ovvero ciascuno in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, a risarcire i danni subiti.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
muovendo alcune eccezioni preliminari in ordine alla CP_3 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione e domandando, in via ancora preliminare, di chiamare in causa Controparte_5 per essere eventualmente manlevati.
-Anche e si costituivano in Parte_2 Parte_1 primo grado e, formulate le loro diverse, domandavano di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_1
e per il danno subito e, per Controparte_2 CP_3
l'effetto, di rigettare ogni richiesta attorea nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarandoli tenuti, quali unici effettivi responsabili della causazione del danno sofferto, a pagare qualsivoglia somma fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patito dalla società attrice.
-Infine, anche si costituiva nel Controparte_5 grado chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dei e di poiché infondata in fatto e in diritto;
CP_1 CP_3 in via subordinata, avanzava alcune eccezioni di non operatività della polizza, ed in ulteriore subordine, la graduazione delle colpe.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva di e Parte_1 Parte_2 per l'incendio occorso e li condannava, conseguentemente, a corrispondere €67.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, respingendo per il resto le domande della società attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_3
. Controparte_2
Accoglieva anche la domanda proposta in via riconvenzionale da parte dei convenuti e Controparte_1 CP_3 CP_2
nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 condannandoli, per l'effetto, al pagamento di €50.000,00 all'attualità, oltre interessi al saldo, e rigettando ogni altra domanda.
-Avverso tale decisione, e Parte_2 Parte_1 proponevano appello formulando le seguenti censure:
1) Erroneità della sentenza per travisamento del fatto, per errata valutazione delle prove assunte nel giudizio di prime cure e, comunque, per errata valutazione degli elementi di diritto;
2) Sulla domanda trasversale di risarcimento del danno formulata dai e dalla , l'erroneità della sentenza per CP_1 CP_3 travisamento del fatto, per errata valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado e, comunque, per errata valutazione degli elementi di diritto ed insufficiente motivazione.
-Si costituivano anche nel presente grado Controparte_1
e contestando l'appello e, in Controparte_2 CP_3 particolare, eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis c.p.c., e, nel merito, in via principale, domandandone il rigetto poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, nel merito, in via subordinata all'accoglimento dell'appello formulato dagli appellanti, o dalle eventuali domande risarcitorie formulate dalla società attrice, condannare la compagnia assicurativa a tenere indenne e garantire i medesimi relativamente all'accoglimento di qualsivoglia domanda risarcitoria formulata nei confronti dei medesimi, nonché di dichiarare la compagnia assicurativa tenuta ex art. 1917 co. 2 c.c. al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalle controparti.
Ancora, sempre in via subordinata, nel caso fossero condannati, di condannare e quali effettivi Parte_2 Parte_1 responsabili della causazione dell'evento lesivo, a manlevare e tenere indenne e garantire gli stessi e per CP_1 CP_3
l'eventualità che fosse accolta una domanda delle controparti.
si costituiva nel grado d'appello Controparte_5
e contestava l'atto di impugnazione concludendo, in via principale, per il rigetto dello stesso e, in via subordinata, nel caso di riforma, anche parziale, della gravata sentenza, di accertare e di dichiarare che la reticenza degli assicurati circa l'assenza di un'idonea parete divisoria ignifuga in muratura tra le due porzioni di capannone avesse determinato la perdita del loro diritto all'indennizzo, chiedendo, conseguentemente, di rigettare ogni domanda di manleva ove riproposta dai e CP_1 dalla nei confronti della stessa;
ancora in via di CP_3 ulteriore subordine, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza gravata e di condanna della medesima compagnia a tenere manlevati ed indenni i comproprietari, chiedeva di contenere gli importi dovuti dagli assicurati, di accertare e dichiarare quale fosse la quota di spettanza di responsabilità e del conseguente risarcimento a carico degli assicurati medesimi e, conseguentemente, di ridurre e contenere la misura del risarcimento a carico della compagnia assicurativa nei limiti della quota di copertura assicurativa con eventuale riduzione dell'indennizzo dovuto per la reticenza, nonché dei massimali come previsto dalle condizioni della polizza assicurativa. - si costituiva nel presente grado Controparte_4 chiedendo il rigetto nel merito del gravame proposto da
[...]
ed perché infondato, in fatto e in Pt_1 Parte_2 diritto, e proponeva altresì appello incidentale dolendosi per: 1) l'errata valutazione ed interpretazione delle conclusioni tratte dal CTU in risposta al quesito n. 4 sulle cause dell'incendio ed errata valutazione sulla responsabilità dei proprietari ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi da incendio sviluppatosi in un immobile concesso in locazione;
2) l'errata valutazione delle allegazioni di parte attrice, della CTU e delle risultanze probatorie in relazione alla parete divisoria non conforme alle tavole progettuali ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. sulla responsabilità dei proprietari e sull'onere della prova gravante sul terzo danneggiato.
-L'appello principale e quello mosso in via incidentale sono infondati per le ragioni che si espongono di seguito e che, in considerazione della prossimità degli argomenti e delle doglianze sviluppate, vanno trattati congiuntamente.
-A) Quanto al primo motivo d'appello principale, si osserva preliminarmente che la relazione di CTU resa dal Geom. in Per_1 sede di ATP, accertamento liberamente apprezzabile, fornisce dati rilevanti in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non risultando destituiti di fondamento le valutazioni tecniche svolte che, aderendo alle valutazioni rese dai Vigili del Fuoco intervenuti in relazione ai rilievi tecnici realizzati, riconducono la causa “presumibile” del sinistro al verificarsi di un corto circuito di apparecchiature sotto tensione ovvero all'innesto di un mozzicone di sigaretta e che individuano il luogo in cui si era, con ogni probabilità, scatenato l'incendio.
Infatti, nel rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco si leggono due diverse ipotesi circa l'eziologia del sinistro “[…]a) probabile cause elettriche per apparecchiature tenute sotto tensione in porzione di capannone con accesso a punto al civico 1B adibito a ufficio , foto a 9 e foto a 10 della allegata relazione;
b) tuttavia non si esclude che in mattinata possa essere finito un innesco, quale mozzicone di sigaretta, in eventuale cestino, contenente materiale combustibile, presente nell'angolo interno all'ufficio per le tracce del fuoco presenti sulle foto a5-a6-a8 (parte che evidenzia le bruciature presenti sulla porta applicata inizialmente all¿area interna adibita ad ufficio). […]”.
Sotto tale profilo, la consulenza resa dal Geom. Parte_4 richiamava sul punto il rapporto dei Vigili del Fuoco, confermandone la ricostruzione ed evidenziando, quali elementi che avevano favorito il propagarsi delle fiamme sia la mancanza di una parete divisoria ignifuga, sia la circostanza che era stata ritrovata, all'interno del capannone, una tanica di benzina o altro liquido infiammabile, apertasi per il calore ricevuto, che veniva conservata con modalità difformi dalle prescrizioni di stoccaggio delle sostanze infiammabili.
Se, per il vero, risulta contraddittorio il primo motivo d'appello principale laddove, dapprima, contestava la CTU resa nel procedimento per ATP in quanto “[…]carente sotto il profilo della riconducibilità dell'evento ad una specifica circostanza, limitandosi ad effettuare talune ipotesi[…]”, salvo poi valorizzarne il contenuto laddove il tecnico rilevava che
“[…]l'assenza di una idonea barriera antincendio, ha esteso gli effetti dell'incendio ai beni contenuti nella porzione di capannone con accesso al civico 1C[…]”, occorre comunque escludere l'errore di valutazione del primo giudicante con riguardo a quest'ultimo rilievo.
Infatti, l'assenza di un'idonea parete ignifuga, evidenziata dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti, laddove affermavano che questo avesse “[…]esteso gli effetti dell'incendio ai beni contenuti nella porzione di capannone con accesso al civico 1C[…]” e, presa in esame anche dal CTU il quale, riportando i rilievi del consulente della società attrice, osservava che “[…]se la parete divisoria tra le due unità fosse stata come avrebbe dovuto essere, ossia una parete in muratura di spessore 30 cm, le conseguenze dell'incendio sarebbero state certamente differenti[…]”, pur essendo connotata da un'incidenza causale per la propagazione dell'incendio e, quindi, il relazione agli effetti così nefasti dell'evento, non vale, di per sé sola, a configurare una responsabilità in capo ai comproprietari.
A tal proposito, occorre precisare che la società – che CP_4 oggi censura, in via incidentale, la sentenza in relazione a tale profilo con i suoi due motivi di doglianza – argomentava, in atto di citazione in primo grado, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei comproprietari, e pure in questi termini formulava le sue conclusioni, allegando, fra le sue difese, che“[…]Sussiste altresì responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ai comproprietari del fabbricato concesso in locazione, poiché dagli accertamenti sopra richiamati, è emerso altresì che il muro divisorio, che separava la parte di fabbricato sita al civico 1/B da quella sita al civico 1/C, condotta in locazione dall'odierna attrice, era costituito da materiale non ignifugo, anzi trattavasi di parete in lamiera coibentata al fuoco e, come tale, non a norma per la separazione delle aree all'interno del fabbricato concesso in locazione. […]”; evidenziando ancora che “[…] Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, se un'unità immobiliare è concessa in locazione, il proprietario conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, su cui il conduttore non può intervenire, è responsabile dei danni arrecati a terzi da dette strutture […]”.
Ora, se è vero che, per la giurisprudenza di legittimità, il proprietario risponde dei danni recati a terzi da un vizio strutturale del bene che continua a rimanere nella sua custodia anche dopo la locazione, mentre il conduttore risponde di quanto è stato causato a terzi da accessori e parti del bene locato, va altresì osservato come, nel nostro caso, l'impianto elettrico e, a maggior ragione, il cestino o il complemento d'arredo nel quale fosse finito l'innesto di un mozzicone costituiscono elementi afferenti alla disponibilità del conduttore (Cass. Civ. 10983/2023), dacché deve escludersi la ricorrenza di profili di responsabilità ascrivibili ai comproprietari ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sotto tale profilo, declinano i proprietari ogni responsabilità sotto il profilo del 2051 cc, avendo dedotto gli stessi, e ragionevolmente, di aver perso, con la concessione in locazione, ogni dominio circa la sicurezza del bene concesso in locazione, o la capacità di reagire idoneamente ad accadimenti dannosi come nel caso dell'insorto incendio.
Per la medesima ragione, si evidenzia inoltre, poiché dedotto con il primo motivo d'appello incidentale, che neppure potrebbe configurarsi una responsabilità ex art. 2053 c.c., per giunta non prospettata dalla medesima società né con l'atto di CP_4 citazione di primo grado né con la prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il punto fondamentale che non consente ritenere fondata l'impugnazione proposta si radica propriamente nella impostazione contrattuale che le parti hanno dato in ordine il tipo di affitto cui si sono obbligati. Il contratto prevedeva la concessione per “uso diverso” di un capannone, diviso materialmente in due spazi, l'uno dato in Cont affitto a e l'altro a avente ad oggetto attività di Pt_1 deposito, magazzino, stoccaggio e similari (v. richiamato art.5)
.
Per cui, condivisibilmente la difesa dei -recepita CP_1 correttamente dal primo Giudice- ha avanzato la deduzione che l'immobile era, perlomeno dall'anno 2012, suddiviso tramite Il muro divisorio di cui si discute, ponendosi pertanto il capannone nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia urbanistica, edilizia e di incolumità pubblica. Ciò semplicemente perché l'immobile era costruito e mantenuto, quanto alle strutture murarie ed agli impianti in esse conglobati, di competenza della proprietà, in maniera assolutamente conforme all'uso che avrebbe dovuto esserne fatto. Se infatti tale struttura divisoria fosse stata abusiva o comunque non conforme, ragionevolmente la proprietà non avrebbe di certo potuto ottenere il certificato di conformità edilizia ed agibilità.
Ciò consente di condividere e confermare pienamente l'ulteriore assunto del primo giudicante teso ad escludere i presupposti per attribuire ai proprietari del capannone una quota di responsabilità per la diffusione del fuoco in ragione della parete divisoria asseritamente costituita da elementi non ignifughi.
Ciò perché, se è vero che, come emergente dalla sopra vista relazione peritale, la parete in questione ha certamente agevolato la propagazione dell'incendio, e' altrettanto tuttavia è evidente che, al fine di potersi parlare di concausa tale da fondare una corresponsabilità dei convenuti proprietari, è necessario che la condotta tenuta sia imputabile, ovvero colpevole, nel senso che si possa muovere un qualche rimprovero per aver installato tale parete, sempre in relazione alla specifiche attività oggetto del contratto, che tale predisposizione doveva evitare proprio per assunzione del relativo obbligo. In definitiva, la parete divisoria tra le due porzioni di capannone era assolutamente conforme ed adatta all'uso che avrebbe dovuto essere fatto. Ed è tranchant pertanto condividere pienamente la deduzione logico-giuridica del primo decidente secondo cui in definitiva la parte attrice avrebbe dovuto allegare che la parete e quindi il materiale utilizzato per separare i due capannoni non era regolamentare in ragione propriamente per la tipologia di immobile, per l'estensione, per le lavorazioni che si svolgevano all'interno del capannone, deduzione questa del tutto assente ed in difetto della quale nessun rilievo può essere attribuito all'incidenza della parete sulla concreta espansione dell'incendio di cui è causa.
Ecco pertanto come appare assolutamente coerente osservare che ogni questione sollevata in termini di ipotetici abusi edilizi o illegittimità della concessione della agibilità perde del tutto ogni rilievo, a prescindere dalla assoluta carenza probatoria.
-B) Quanto precede vale, per mera completezza, anche ai fini di un diverso titolo di responsabilità, in ipotesi di violazione degli obblighi del proprietario o per vizi -strutturali- della cosa locata. La mancata predisposizione di una parete ignifuga, che avrebbe inciso sulle sorti del sinistro, non corrisponde ad un comportamento inadempiente del locatore che non può dirsi gravato di un simile obbligo in forza della disciplina in materia di locazione, in ordine al quale non era stato formulato alcuno specifico argomento né dalla società attrice nell'atto di citazione in primo grado né con la comparsa di costituzione in primo grado di e che pure deducevano Parte_2 Pt_1
l'esclusiva responsabilità dei comproprietari.
Invero, anche gli argomenti spiegati con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c. con cui la società attrice sosteneva che si trattasse di un abuso edilizio, citando la pronuncia Cass. Civ. 6045/2013, oltre ad essere irrilevanti, per quanto sopra asserito, non sono sufficientemente specifici perché sia fondata una domanda risarcitoria anche in ipotesi a diverso titolo di responsabilità, non essendo state neppure dedotte le normative settoriali di riferimento di cui si sarebbe, in tesi attorea, configurata la violazione. Parimenti deve dirsi con riguardo alla doglianza oggi mossa da e che resta anch'essa generica con riguardo a Parte_2 Pt_1 tali profili, limitandosi ad insistere perché “[…]la condotta colpevole imputabile alla proprietà consiste proprio nell'abuso edilizio posto in essere (non è dato sapere se la situazione dei luoghi fosse originariamente conforme e poi sia stata mutata, ovvero se l'abuso sia stato eseguito ab origine all'atto della costruzione del capannone), che ha costituito un accelerante nella propagazione dell'incendio. […]”
Deve, dunque, reputarsi corretta la decisione del giudice di ritenere che non si possa, in relazione a quanto dedotto e allegato, riscontrare alcuna condotta imputabile e colpevole ai comproprietari e dovendosi quindi ritenere infondato sia il motivo di appello principale sia, per quanto già esposto, anche le doglianze mosse a tal proposito dalla società odierna CP_4 appellante incidentale.
-C) Per quanto concerne il motivo sub. 2) proposto da ed Pt_1
che attiene alla domanda trasversale proposta nei loro Parte_2 confronti e alla liquidazione equitativa operata dal primo giudice in assenza di una richiesta da parte della difesa dei comproprietari, deve parimenti rilevarsene l'infondatezza poiché l'art. 1226 c.c. consente di procedere ad una liquidazione secondo il criterio equitativo, ogni qualvolta si sia presenza di un danno certo ma di difficile quantificazione e tale valutazione è rimessa d'ufficio al giudice, non essendo necessaria una specifica domanda di parte in tal senso, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, nella
Cass. Civ. 2831/2021, dovendosi valutare, peraltro, la censura assai generica anche nell'individuazione degli “altri parametri utili alla valutazione”. Quanto esposto consente di valutare superfluo l'esame di ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) Le spese del grado seguono il principio della soccombenza sostanziale, anche nei confronti di , per il principio di CP_6 causazione, e sono liquidate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da e Parte_2 [...]
; Pt_1
-2)rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_3
, confermando l'impugnata sentenza;
[...] Pt_3
-3)condanna e alla rifusione a Parte_2 Parte_1 favore di e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e Parte_3 Pt_3 Controparte_5
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida per ciascuna parte in €7.160,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso in Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 248/2022 R.G., trattenuta in decisione il 24.9.2024 e promossa
DA:
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Silvia Dalla del Foro di Bologna e domiciliati presso il suo Studio, sito in Bologna, via Garibaldi n. 5.
Appellanti CONTRO
, rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 difesi dall'Avv. Lodi Silvia ed ed elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in Bologna alla Via A. Rubbiani n. 5
Appellati
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Gamberoni Silvia ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in Ferrara.
Appellata e appellante incidentale
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Franceschi Cosmè ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna.
Appellata avverso la sentenza n. 3175/2021 emessa a verbale dell'udienza dell'11.11.2021 dal Tribunale di Bologna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi -In primo grado, la (già Controparte_4 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bologna Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e esponendo che, di
[...] Parte_2 Parte_1 questi ultimi, i primi tre erano comproprietari di un capannone ad uso commerciale sito in via Gramsci n. 1/B e 1/C a San Pietro in
Casale (BO) che era stato suddiviso in due porzioni, con accessi distinti ai due diversi civici ed erano stati concessi in locazione.
In particolare, la società attrice deduceva che la porzione di capannone al civico n. 1/B era stata locata all'impresa individuale e al in forza di un Parte_2 Parte_1 contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulato l'1.8.2017 e che quella di cui al civico n. 1/C era stata invece locata alla medesima società attrice sempre in forza di un contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulato l'1.7.2017.
Ai fini del presente giudizio, la società attrice rappresentava che, in data 25.9.2017, alle ore 12,30 circa, il capannone era stato interessato da un incendio e che, intervenuti i Vigili del
Fuoco di San Pietro in Casale e di Cento, avevano redatto uno specifico rapporto di intervento nel quale evidenziavano che l'incendio si era sviluppato nella porzione di immobile di cui al civico n. 1/B e si era poi propagato nell'altra porzione del capannone con civico n. 1/C condotta dalla società attrice medesima che andava completamente distrutta. La società attrice concludeva chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell'incendio e condannare i medesimi, in solido tra loro, ovvero ciascuno in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, a risarcire i danni subiti che si quantificavano nella complessiva somma di €115.257,18, oltre IVA, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al saldo;
in via subordinata, di accertare le responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell'incendio e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, ovvero ciascuno in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze dannose, a risarcire i danni subiti.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
muovendo alcune eccezioni preliminari in ordine alla CP_3 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione e domandando, in via ancora preliminare, di chiamare in causa Controparte_5 per essere eventualmente manlevati.
-Anche e si costituivano in Parte_2 Parte_1 primo grado e, formulate le loro diverse, domandavano di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_1
e per il danno subito e, per Controparte_2 CP_3
l'effetto, di rigettare ogni richiesta attorea nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarandoli tenuti, quali unici effettivi responsabili della causazione del danno sofferto, a pagare qualsivoglia somma fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patito dalla società attrice.
-Infine, anche si costituiva nel Controparte_5 grado chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dei e di poiché infondata in fatto e in diritto;
CP_1 CP_3 in via subordinata, avanzava alcune eccezioni di non operatività della polizza, ed in ulteriore subordine, la graduazione delle colpe.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva di e Parte_1 Parte_2 per l'incendio occorso e li condannava, conseguentemente, a corrispondere €67.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, respingendo per il resto le domande della società attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_3
. Controparte_2
Accoglieva anche la domanda proposta in via riconvenzionale da parte dei convenuti e Controparte_1 CP_3 CP_2
nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 condannandoli, per l'effetto, al pagamento di €50.000,00 all'attualità, oltre interessi al saldo, e rigettando ogni altra domanda.
-Avverso tale decisione, e Parte_2 Parte_1 proponevano appello formulando le seguenti censure:
1) Erroneità della sentenza per travisamento del fatto, per errata valutazione delle prove assunte nel giudizio di prime cure e, comunque, per errata valutazione degli elementi di diritto;
2) Sulla domanda trasversale di risarcimento del danno formulata dai e dalla , l'erroneità della sentenza per CP_1 CP_3 travisamento del fatto, per errata valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado e, comunque, per errata valutazione degli elementi di diritto ed insufficiente motivazione.
-Si costituivano anche nel presente grado Controparte_1
e contestando l'appello e, in Controparte_2 CP_3 particolare, eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis c.p.c., e, nel merito, in via principale, domandandone il rigetto poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, nel merito, in via subordinata all'accoglimento dell'appello formulato dagli appellanti, o dalle eventuali domande risarcitorie formulate dalla società attrice, condannare la compagnia assicurativa a tenere indenne e garantire i medesimi relativamente all'accoglimento di qualsivoglia domanda risarcitoria formulata nei confronti dei medesimi, nonché di dichiarare la compagnia assicurativa tenuta ex art. 1917 co. 2 c.c. al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalle controparti.
Ancora, sempre in via subordinata, nel caso fossero condannati, di condannare e quali effettivi Parte_2 Parte_1 responsabili della causazione dell'evento lesivo, a manlevare e tenere indenne e garantire gli stessi e per CP_1 CP_3
l'eventualità che fosse accolta una domanda delle controparti.
si costituiva nel grado d'appello Controparte_5
e contestava l'atto di impugnazione concludendo, in via principale, per il rigetto dello stesso e, in via subordinata, nel caso di riforma, anche parziale, della gravata sentenza, di accertare e di dichiarare che la reticenza degli assicurati circa l'assenza di un'idonea parete divisoria ignifuga in muratura tra le due porzioni di capannone avesse determinato la perdita del loro diritto all'indennizzo, chiedendo, conseguentemente, di rigettare ogni domanda di manleva ove riproposta dai e CP_1 dalla nei confronti della stessa;
ancora in via di CP_3 ulteriore subordine, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza gravata e di condanna della medesima compagnia a tenere manlevati ed indenni i comproprietari, chiedeva di contenere gli importi dovuti dagli assicurati, di accertare e dichiarare quale fosse la quota di spettanza di responsabilità e del conseguente risarcimento a carico degli assicurati medesimi e, conseguentemente, di ridurre e contenere la misura del risarcimento a carico della compagnia assicurativa nei limiti della quota di copertura assicurativa con eventuale riduzione dell'indennizzo dovuto per la reticenza, nonché dei massimali come previsto dalle condizioni della polizza assicurativa. - si costituiva nel presente grado Controparte_4 chiedendo il rigetto nel merito del gravame proposto da
[...]
ed perché infondato, in fatto e in Pt_1 Parte_2 diritto, e proponeva altresì appello incidentale dolendosi per: 1) l'errata valutazione ed interpretazione delle conclusioni tratte dal CTU in risposta al quesito n. 4 sulle cause dell'incendio ed errata valutazione sulla responsabilità dei proprietari ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi da incendio sviluppatosi in un immobile concesso in locazione;
2) l'errata valutazione delle allegazioni di parte attrice, della CTU e delle risultanze probatorie in relazione alla parete divisoria non conforme alle tavole progettuali ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. sulla responsabilità dei proprietari e sull'onere della prova gravante sul terzo danneggiato.
-L'appello principale e quello mosso in via incidentale sono infondati per le ragioni che si espongono di seguito e che, in considerazione della prossimità degli argomenti e delle doglianze sviluppate, vanno trattati congiuntamente.
-A) Quanto al primo motivo d'appello principale, si osserva preliminarmente che la relazione di CTU resa dal Geom. in Per_1 sede di ATP, accertamento liberamente apprezzabile, fornisce dati rilevanti in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non risultando destituiti di fondamento le valutazioni tecniche svolte che, aderendo alle valutazioni rese dai Vigili del Fuoco intervenuti in relazione ai rilievi tecnici realizzati, riconducono la causa “presumibile” del sinistro al verificarsi di un corto circuito di apparecchiature sotto tensione ovvero all'innesto di un mozzicone di sigaretta e che individuano il luogo in cui si era, con ogni probabilità, scatenato l'incendio.
Infatti, nel rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco si leggono due diverse ipotesi circa l'eziologia del sinistro “[…]a) probabile cause elettriche per apparecchiature tenute sotto tensione in porzione di capannone con accesso a punto al civico 1B adibito a ufficio , foto a 9 e foto a 10 della allegata relazione;
b) tuttavia non si esclude che in mattinata possa essere finito un innesco, quale mozzicone di sigaretta, in eventuale cestino, contenente materiale combustibile, presente nell'angolo interno all'ufficio per le tracce del fuoco presenti sulle foto a5-a6-a8 (parte che evidenzia le bruciature presenti sulla porta applicata inizialmente all¿area interna adibita ad ufficio). […]”.
Sotto tale profilo, la consulenza resa dal Geom. Parte_4 richiamava sul punto il rapporto dei Vigili del Fuoco, confermandone la ricostruzione ed evidenziando, quali elementi che avevano favorito il propagarsi delle fiamme sia la mancanza di una parete divisoria ignifuga, sia la circostanza che era stata ritrovata, all'interno del capannone, una tanica di benzina o altro liquido infiammabile, apertasi per il calore ricevuto, che veniva conservata con modalità difformi dalle prescrizioni di stoccaggio delle sostanze infiammabili.
Se, per il vero, risulta contraddittorio il primo motivo d'appello principale laddove, dapprima, contestava la CTU resa nel procedimento per ATP in quanto “[…]carente sotto il profilo della riconducibilità dell'evento ad una specifica circostanza, limitandosi ad effettuare talune ipotesi[…]”, salvo poi valorizzarne il contenuto laddove il tecnico rilevava che
“[…]l'assenza di una idonea barriera antincendio, ha esteso gli effetti dell'incendio ai beni contenuti nella porzione di capannone con accesso al civico 1C[…]”, occorre comunque escludere l'errore di valutazione del primo giudicante con riguardo a quest'ultimo rilievo.
Infatti, l'assenza di un'idonea parete ignifuga, evidenziata dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti, laddove affermavano che questo avesse “[…]esteso gli effetti dell'incendio ai beni contenuti nella porzione di capannone con accesso al civico 1C[…]” e, presa in esame anche dal CTU il quale, riportando i rilievi del consulente della società attrice, osservava che “[…]se la parete divisoria tra le due unità fosse stata come avrebbe dovuto essere, ossia una parete in muratura di spessore 30 cm, le conseguenze dell'incendio sarebbero state certamente differenti[…]”, pur essendo connotata da un'incidenza causale per la propagazione dell'incendio e, quindi, il relazione agli effetti così nefasti dell'evento, non vale, di per sé sola, a configurare una responsabilità in capo ai comproprietari.
A tal proposito, occorre precisare che la società – che CP_4 oggi censura, in via incidentale, la sentenza in relazione a tale profilo con i suoi due motivi di doglianza – argomentava, in atto di citazione in primo grado, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei comproprietari, e pure in questi termini formulava le sue conclusioni, allegando, fra le sue difese, che“[…]Sussiste altresì responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ai comproprietari del fabbricato concesso in locazione, poiché dagli accertamenti sopra richiamati, è emerso altresì che il muro divisorio, che separava la parte di fabbricato sita al civico 1/B da quella sita al civico 1/C, condotta in locazione dall'odierna attrice, era costituito da materiale non ignifugo, anzi trattavasi di parete in lamiera coibentata al fuoco e, come tale, non a norma per la separazione delle aree all'interno del fabbricato concesso in locazione. […]”; evidenziando ancora che “[…] Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, se un'unità immobiliare è concessa in locazione, il proprietario conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, su cui il conduttore non può intervenire, è responsabile dei danni arrecati a terzi da dette strutture […]”.
Ora, se è vero che, per la giurisprudenza di legittimità, il proprietario risponde dei danni recati a terzi da un vizio strutturale del bene che continua a rimanere nella sua custodia anche dopo la locazione, mentre il conduttore risponde di quanto è stato causato a terzi da accessori e parti del bene locato, va altresì osservato come, nel nostro caso, l'impianto elettrico e, a maggior ragione, il cestino o il complemento d'arredo nel quale fosse finito l'innesto di un mozzicone costituiscono elementi afferenti alla disponibilità del conduttore (Cass. Civ. 10983/2023), dacché deve escludersi la ricorrenza di profili di responsabilità ascrivibili ai comproprietari ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sotto tale profilo, declinano i proprietari ogni responsabilità sotto il profilo del 2051 cc, avendo dedotto gli stessi, e ragionevolmente, di aver perso, con la concessione in locazione, ogni dominio circa la sicurezza del bene concesso in locazione, o la capacità di reagire idoneamente ad accadimenti dannosi come nel caso dell'insorto incendio.
Per la medesima ragione, si evidenzia inoltre, poiché dedotto con il primo motivo d'appello incidentale, che neppure potrebbe configurarsi una responsabilità ex art. 2053 c.c., per giunta non prospettata dalla medesima società né con l'atto di CP_4 citazione di primo grado né con la prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il punto fondamentale che non consente ritenere fondata l'impugnazione proposta si radica propriamente nella impostazione contrattuale che le parti hanno dato in ordine il tipo di affitto cui si sono obbligati. Il contratto prevedeva la concessione per “uso diverso” di un capannone, diviso materialmente in due spazi, l'uno dato in Cont affitto a e l'altro a avente ad oggetto attività di Pt_1 deposito, magazzino, stoccaggio e similari (v. richiamato art.5)
.
Per cui, condivisibilmente la difesa dei -recepita CP_1 correttamente dal primo Giudice- ha avanzato la deduzione che l'immobile era, perlomeno dall'anno 2012, suddiviso tramite Il muro divisorio di cui si discute, ponendosi pertanto il capannone nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia urbanistica, edilizia e di incolumità pubblica. Ciò semplicemente perché l'immobile era costruito e mantenuto, quanto alle strutture murarie ed agli impianti in esse conglobati, di competenza della proprietà, in maniera assolutamente conforme all'uso che avrebbe dovuto esserne fatto. Se infatti tale struttura divisoria fosse stata abusiva o comunque non conforme, ragionevolmente la proprietà non avrebbe di certo potuto ottenere il certificato di conformità edilizia ed agibilità.
Ciò consente di condividere e confermare pienamente l'ulteriore assunto del primo giudicante teso ad escludere i presupposti per attribuire ai proprietari del capannone una quota di responsabilità per la diffusione del fuoco in ragione della parete divisoria asseritamente costituita da elementi non ignifughi.
Ciò perché, se è vero che, come emergente dalla sopra vista relazione peritale, la parete in questione ha certamente agevolato la propagazione dell'incendio, e' altrettanto tuttavia è evidente che, al fine di potersi parlare di concausa tale da fondare una corresponsabilità dei convenuti proprietari, è necessario che la condotta tenuta sia imputabile, ovvero colpevole, nel senso che si possa muovere un qualche rimprovero per aver installato tale parete, sempre in relazione alla specifiche attività oggetto del contratto, che tale predisposizione doveva evitare proprio per assunzione del relativo obbligo. In definitiva, la parete divisoria tra le due porzioni di capannone era assolutamente conforme ed adatta all'uso che avrebbe dovuto essere fatto. Ed è tranchant pertanto condividere pienamente la deduzione logico-giuridica del primo decidente secondo cui in definitiva la parte attrice avrebbe dovuto allegare che la parete e quindi il materiale utilizzato per separare i due capannoni non era regolamentare in ragione propriamente per la tipologia di immobile, per l'estensione, per le lavorazioni che si svolgevano all'interno del capannone, deduzione questa del tutto assente ed in difetto della quale nessun rilievo può essere attribuito all'incidenza della parete sulla concreta espansione dell'incendio di cui è causa.
Ecco pertanto come appare assolutamente coerente osservare che ogni questione sollevata in termini di ipotetici abusi edilizi o illegittimità della concessione della agibilità perde del tutto ogni rilievo, a prescindere dalla assoluta carenza probatoria.
-B) Quanto precede vale, per mera completezza, anche ai fini di un diverso titolo di responsabilità, in ipotesi di violazione degli obblighi del proprietario o per vizi -strutturali- della cosa locata. La mancata predisposizione di una parete ignifuga, che avrebbe inciso sulle sorti del sinistro, non corrisponde ad un comportamento inadempiente del locatore che non può dirsi gravato di un simile obbligo in forza della disciplina in materia di locazione, in ordine al quale non era stato formulato alcuno specifico argomento né dalla società attrice nell'atto di citazione in primo grado né con la comparsa di costituzione in primo grado di e che pure deducevano Parte_2 Pt_1
l'esclusiva responsabilità dei comproprietari.
Invero, anche gli argomenti spiegati con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c. con cui la società attrice sosteneva che si trattasse di un abuso edilizio, citando la pronuncia Cass. Civ. 6045/2013, oltre ad essere irrilevanti, per quanto sopra asserito, non sono sufficientemente specifici perché sia fondata una domanda risarcitoria anche in ipotesi a diverso titolo di responsabilità, non essendo state neppure dedotte le normative settoriali di riferimento di cui si sarebbe, in tesi attorea, configurata la violazione. Parimenti deve dirsi con riguardo alla doglianza oggi mossa da e che resta anch'essa generica con riguardo a Parte_2 Pt_1 tali profili, limitandosi ad insistere perché “[…]la condotta colpevole imputabile alla proprietà consiste proprio nell'abuso edilizio posto in essere (non è dato sapere se la situazione dei luoghi fosse originariamente conforme e poi sia stata mutata, ovvero se l'abuso sia stato eseguito ab origine all'atto della costruzione del capannone), che ha costituito un accelerante nella propagazione dell'incendio. […]”
Deve, dunque, reputarsi corretta la decisione del giudice di ritenere che non si possa, in relazione a quanto dedotto e allegato, riscontrare alcuna condotta imputabile e colpevole ai comproprietari e dovendosi quindi ritenere infondato sia il motivo di appello principale sia, per quanto già esposto, anche le doglianze mosse a tal proposito dalla società odierna CP_4 appellante incidentale.
-C) Per quanto concerne il motivo sub. 2) proposto da ed Pt_1
che attiene alla domanda trasversale proposta nei loro Parte_2 confronti e alla liquidazione equitativa operata dal primo giudice in assenza di una richiesta da parte della difesa dei comproprietari, deve parimenti rilevarsene l'infondatezza poiché l'art. 1226 c.c. consente di procedere ad una liquidazione secondo il criterio equitativo, ogni qualvolta si sia presenza di un danno certo ma di difficile quantificazione e tale valutazione è rimessa d'ufficio al giudice, non essendo necessaria una specifica domanda di parte in tal senso, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur nell'ambito di una diversa fattispecie, nella
Cass. Civ. 2831/2021, dovendosi valutare, peraltro, la censura assai generica anche nell'individuazione degli “altri parametri utili alla valutazione”. Quanto esposto consente di valutare superfluo l'esame di ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) Le spese del grado seguono il principio della soccombenza sostanziale, anche nei confronti di , per il principio di CP_6 causazione, e sono liquidate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da e Parte_2 [...]
; Pt_1
-2)rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_3
, confermando l'impugnata sentenza;
[...] Pt_3
-3)condanna e alla rifusione a Parte_2 Parte_1 favore di e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e Parte_3 Pt_3 Controparte_5
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida per ciascuna parte in €7.160,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso in Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)