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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FROSINI ANDREA ( ) e dell'avv. PASQUINI LUCIA C.F._2
( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI ENRICO ( ) e dell'avv. NUTI CLAUDIA C.F._4
( ), C.F._5 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti, riformare (nei capi indicati in narrativa) la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca n.
957/20221 del 4/10/2022, e, per l'effetto, pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le domande formulate dall'odierna appellante nel giudizio di Pt_2 che qui si riportano integralmente:
[...]
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme citate in premessa e in relazione all'art. 23 TUIF e all'art. 1418 c.c., condannando, per l'effetto, la convenuta alla restituzione integrale della CP_2 somma investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In via subordinata, dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., condannando, per l'effetto, la convenuta CP_2 alla restituzione integrale della somma investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
3. In via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere CP_2 prima, in concomitanza e successivamente all'atto della negoziazione delle obbligazioni, e conseguentemente risolvere il contratto de quo ex art. 1453 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma CP_2 investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. In via ulteriormente e gradatamente subordinata, dichiarare
l'annullamento dei medesimi contratti ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. per operazione eseguita in conflitto di interessi senza la preventiva necessaria informativa e conseguente assenso, con conseguente restituzione integrale della somma addebitata per l'acquisto dei titoli de quibus, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo;
5. In via ulteriormente e gradatamente subordinata, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato un illecito civile e/o penale, ai CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta al CP_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, pari alla somma addebitata per
pag. 2/27 l'acquisto dei titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo;
6. In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni CP_2 subiti dall'attore pari alla somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'operazione al saldo effettivo, a titolo di danno emergente, al lucro cessante, pari a quello che l'attore avrebbe realizzato investendo in titoli di
Stato.
In via istruttoria, si chiede ammettersi:
- Consulenza Tecnica d'Ufficio, indicando sin d'ora il seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, descrivere le caratteristiche e il grado di rischio dei titoli per cui è causa;
verificare quali erano gli obblighi informativi che la doveva attuare prima di procedere alla vendita degli CP_2 stessi e se effettivamente siano stati adempiuti;
accertata la natura di operazione in conflitto di interessi della vendita dei prodotti in oggetto di considerazione, determinare la natura e l'estensione dello stesso e la conformità alla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi posti dalla legge;
dire se le operazioni finanziarie per cui è causa erano adeguate al profilo di rischio dell'attore, avutosi riguardo ai parametri di legge;
quantificare
l'ammontare delle perdite consolidatesi in capo all'attore, anche a titolo di lucro cessante, a causa dell'impugnato investimento, nonché l'ammontare del risarcimento del danno dovuto in conseguenza dello stesso in valuta corrente”.
- Prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Dott. nei mesi di luglio-agosto 2010, aveva Parte_1 manifestato ad un incaricato della Banca, cui abitualmente si rivolgeva, di avere la necessità di un'apertura di credito per definire un accordo col proprio fratello
; Parte_3
pag. 3/27 2) Vero che l'incaricato della Banca riferì all'attore che l'operazione era possibile a condizione che fossero acquisite delle obbligazioni della Banca MPS
SpA, da concedere in pegno a garanzia della restituzione dell'importo finanziato;
3) Vero che in tale occasione le obbligazioni MPS furono rappresentate come un investimento “sicuro”, data la nota solidità dell'emittente, agevolmente rivendibili e, per questo, un investimento redditizio e senza rischi;
4) Vero che il Dott. sino a quel momento aveva investito i Parte_1 propri risparmi presso la solo in , perché gli garantivano una Pt_4 Parte_5 diversificazione dell'investimento e gli permettevano di disinvestire in ogni momento;
Si indica come teste sui capitoli ammessi il Sig. residente Parte_3 in Lido di Camaiore Via Cilea nr. 12.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio (comprese le spese sostenute per il procedimento di mediazione dinanzi all'OCF) e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a Euro 14.591,20
(doc. 4)»; per «piaccia alla Corte di Appello Illustrissima, Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, anche in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello e delle domande tardive, così giudicare: in via principale, respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti o come meglio, le domande tutte proposte con l'atto di impugnazione e quindi rigettare l'impugnazione, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via subordinata, applicare l'art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità dell'attore, respingere comunque le sue domande;
pag. 4/27 ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande con effetti restitutori, condannare controparte al pagamento in favore della delle cedole percepite ed alla restituzione dei titoli oggetto di causa CP_2
(o rivenienti dal concambio); sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l'entità, sia con riferimento all'effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto e tenuto conto delle cedole, del residuo valore dei titoli e degli eventuali riparti, sia per concorso di colpa ex art. 1227 codice civile;
in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sulle circostanze articolate nei capitoli che seguono:
1) “vero che il dott. dichiarandosi esperto, sceglieva in autonomia su Pt_1 quali strumenti finanziari investire”;
2) “vero che il dott. avendo bisogno di titoli da dare in garanzia alla Pt_1
Banca, scelse in autonomia le obbligazioni BMPS per cui è causa, tra le tante obbligazioni disponibili”;
3) “vero che, in occasione dell'acquisto di obbligazioni BMPS del 4 agosto
2010, Ella illustrò al dott. tutte le caratteristiche dello strumento Pt_1 finanziario, per come elencate nella conferma d'ordine e nella scheda informativa che Le si rammostrano (doc. 18 fasc. Credem)”;
4) “vero che, negli anni 2016 e 2017, prima della conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, Ella più volte parlò dell'investimento con il dott. Pt_1 affrontando sia il punto del maggiore rischio dovuto all'introduzione del bail-in, sia quello della difficile situazione del Monte dei Paschi e consigliando quindi di vendere le obbligazioni, la cui quotazione oscillava tra 80 e 85 euro su 100”;
5) “vero che, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, il dott. Pt_1 affermò sempre di essere perfettamente a conoscenza dei rischi che stava correndo e di non voler comunque vendere le obbligazioni”;
pag. 5/27 indichiamo quali testimoni, con riserva di altri indicarne, i signori: -
[...]
domiciliato per l'incarico presso il , Piazza Shelley n. Tes_1 Controparte_1
16, Viareggio (55049-LU), su tutti i capitoli di prova;
- domiciliato per l'incarico presso il , Piazza Testimone_2 Controparte_1
Shelley n. 16, Viareggio (55049-LU), sui capitoli di prova nn. 4 e 5; sempre in via istruttoria, respingere le richieste istruttorie dell'attore (CTU e prove testimoniali)
e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, ammettere il convenuto alla prova del contrario;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA, cpa e spese generali (15%) di entrambi i gradi del giudizio».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 957 del 2022 del Tribunale di Parte_1
Lucca, che ha rigettato tutte le domande proposte, ossia quella di nullità, di annullamento, di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni in relazione al mandato di acquisto da egli conferito al Controparte_1
(nel prosieguo ) «di obbligazioni subordinate MPS 5% AP 20 EUR codice Pt_4
812239860 ISIN XS0503326083», per euro 97.607,00.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il predetto mandato era stato conferito il 4 agosto 2010, che era stato eseguito con l'acquisto di tali obbligazioni, che le relative cedole sono state pagate fino al dicembre 2016 e che nell'agosto del 2017 erano state «convertite in azioni ordinarie MPS al prezzo di €. 8,65» per essere poi riammesse in borsa alla quotazione di euro
4,55 «con considerevole calo di valore».
Ha poi considerato che il il 19 maggio 2008, al momento della Pt_1 sottoscrizione con del contratto di deposito titoli n. 8873948, del Pt_4 contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento e del
“questionario profilo cliente”, aveva ricevuto dall'intermediaria il «documento informativo generale», le «condizioni generali di contratto», il «documento pag. 6/27 informativo sui conflitti di interesse e la strategia di esecuzione degli ordini» e l'«informativa sugli incentivi».
Ha inoltre considerato che tale convenzione è stata poi sostituita da un
«nuovo contratto quadro», il 4 agosto 2010, che l'attore aveva ricevuto in tale occasione «gli stessi documenti, in edizione aggiornata» e il medesimo aveva conferito mandato d'acquisto a delle predette «obbligazioni MPS 5% AP Pt_4
20 EUR codice 812239860 ISIN XS0503326083», per euro 97.607,00 – corrispondenti al valore nominale di euro 100.000,00 – titolo effettivamente acquistato e conservato sul deposito titoli n. 8873948, come da accordi.
Il Tribunale ha quindi disatteso la contestazione attorea di mancata consegna della predetta documentazione, stante la dichiarazione di ricezione contenuta nei medesimi contratti.
Ha poi considerato che il «ha intrattenuto almeno dal 2008 rapporti Pt_1 di intermediazione finanziaria con la convenuta […] ed ha un elevato grado di conoscenza nel mercato finanziario […], considerata anche la sua professione di affermato dottore commercialista […] specializzato in fiscalità e finanza internazionale». Inoltre, egli aveva dichiarato, nel questionario di profilazione del rischio, di «avere già effettuato investimenti in numerose tipologie di titoli, comprese obbligazioni strutturate, di essere a conoscenza del funzionamento e dei rischi di tutte le tipologie di investimenti finanziari, di avere obiettivi di investimento a lungo termine, alta propensione al rischio, preferenza per l'investimento in capitale di rischio, allo scopo di ottenere un maggior guadagno».
Ha altresì evidenziato che tali obbligazioni «corrispondevano pienamente al profilo delineato dall'attore stesso», che le stesse non erano riservate agli investitori istituzionali e che «nel 2010 MPS era ritenuta una banca solida con prospettive di crescita, […] ben al di sotto del livello massimo di rischio che l'attore era disponibile a correre», desumendone che la banca «ha pienamente rispettato gli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza».
pag. 7/27 Ha poi considerato che le disposizioni di cui l'attore lamentava la violazione riguardando regole di condotta, escludendo che il loro mancato rispetto potesse inficiare la validità dei contratti.
Ha inoltre rigettato la domanda di annullamento per errore essenziale, non avendo l'attore dedotto «nessuno specifico errore», ma soltanto «di non aver ben compreso le caratteristiche del titolo e la sua rischiosità». Inoltre, la banca non risultava a conoscenza di particolari fattori di rischio, per cui il medesimo errore non era riconoscibile.
Ha altresì respinto la «domanda di annullamento ex art. 1394 e/o 1395
c.c.» per conflitto di interessi della banca, considerando che «la c.d. negoziazione in contropartita diretta è pienamente legittima, in quanto costituisce “una delle modalità previste dalla legge con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di negoziazione di strumenti finanziari”» e, comunque, avendo l'attore ricevuto i relativi documenti che indicavano la sussistenza di tale conflitto di interessi, la stipulazione era stata tacitamente autorizzata.
In mancanza di violazioni normative da parte della banca, il Tribunale ha quindi rigettato anche la domanda di risoluzione per grave inadempimento e quella risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo che il pregiudizio patito dall'attore facesse «parte del rischio di investimento che poteva essere ragionevolmente previsto».
Alla soccombenza dell'attore è seguita la condanna alla refusione delle spese di lite.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolti da parte della Banca gli obblighi informativi nei confronti del cliente»;
pag. 8/27 2. «erroneità della sentenza nella valutazione dell'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio e alle caratteristiche dell'investitore»;
3. «violazione delle norme che disciplinano l'onere della prova»;
4. «erroneità e contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca e sulla rilevanza dell'inadempimento di quest'ultima; in particolare, omesso esame di fatti non contestati e decisivi ai fini della decisione»;
5. «errata interpretazione della domanda di annullamento e violazione degli artt. 21 e 23 TUIF»;
6. «carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e errata valutazione circa l'esistenza del nesso causale».
All'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 8 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto respinta l'eccezione, sollevata da , Pt_4
d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'atto introduttivo consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale, come emergerà dalla trattazione dei motivi di gravame.
2. Di essi, i primi quattro devono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure.
Con il primo il lamenta che il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 ritenuto assolti da parte della gli obblighi informativi nei suoi confronti. CP_2
pag. 9/27 Sostiene che sia insufficiente a dimostrare che essa abbia fornito «tutte le informazioni necessarie» la «generica formula prestampata contenuta nel contratto quadro», in base alla quale il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione. Sostiene invece che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione «su modulo predisposto dalla banca […] non può costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio». Pertanto «non esonera la banca dall'onere di provare di aver adeguatamente informato l'investitore delle caratteristiche e dei rischi connessi all'investimento per cui è causa».
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'investimento adeguato rispetto al
«profilo di rischio e alle caratteristiche dell'investitore», avendo egli «un elevato grado di conoscenza nel mercato finanziario […] considerata anche la sua professione di affermato dottore commercialista […], con uno studio a
Viareggio e uno in Romania, specializzato in fiscalità e finanza internazionale».
Assume che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «le informazioni che l'intermediario è tenuto a trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche (ossia propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento) e vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore». La sua propensione al rischio «non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare», dovendo la banca selezionare le informazioni «dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire». Inoltre, la buona conoscenza del mercato finanziario dell'investitore «non è sufficiente a dispensare l'intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la sua facoltà di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo». Sostiene poi che la banca non avrebbe pag. 10/27 nemmeno allegato, prima ancora che provato, di aver effettuato «le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza», ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 2007, appurando che il cliente avesse «compreso i rischi e la complessità dell'investimento e che questo fosse allineato con i suoi obiettivi». La banca, pertanto, avrebbe dovuto agire nei confronti del cliente di modo che questi potesse «consapevolmente decidere se effettuare l'investimento per cui è causa, non essendo ammissibile alcuna presunzione sulla effettiva conoscenza della natura dei titoli». Sostiene infine che il Tribunale avrebbe mal interpretato il
«profilo Mifid» che si evince dal questionario prodotto in giudizio dalla banca, in quanto, in primo luogo, in esso non vi era «alcuna indicazione circa obbligazioni subordinate e, inoltre, la finalità dell'investimento in essa contenuta, ossia “realizzare un rendimento alto (crescita significativa del capitale)” non ha alcuna relazione con le obbligazioni MPS acquistate, caratterizzate da “rendimento medio ma rischio elevato”».
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione della regola di riparto dell'onere probatorio, in quanto il Tribunale, invece di considerare la mancata indicazione da parte dell'attore delle informazioni «che avrebbero dovuto sconsigliare l'investimento», avrebbe dovuto considerare che questa era tenuta a dimostrare «di avere agito con la specifica diligenza richiesta». Sostiene che la «presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio» è suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, ma questa non potrebbe consistere nella
«dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore». Inoltre, trattandosi di «un acquisto di obbligazioni subordinate», ed essendo queste non paragonabili a quelle ordinarie, «non può pretendersi da un risparmiatore non esperto in materia finanziaria la conoscenza della differenza che corre» tra tali strumenti.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca, sulla rilevanza dell'inadempimento di quest'ultima e sulla corrispondenza dei titoli pag. 11/27 obbligazionari rispetto al suo profilo finanziario. Assume che l'intermediaria non avrebbe «dimostrato di aver puntualmente informato [il] cliente dei rischi connessi all'investimento» e che ciò, costituendo grave inadempimento, determinerebbe la risoluzione del contratto, con il conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione del capitale all'investitore, che sarebbe a sua volta tenuto a restituire i titoli acquistati. L'appellante sostiene poi di non essere stato «preventivamente avvisato della natura subordinata delle obbligazioni» e di cosa ciò significasse. Il relativo ordine di acquisto «non riporta una descrizione intellegibile del titolo»; la scheda informativa sarebbe priva di
«alcuna indicazione sulla caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione “subordinata” rispetto a quella “ordinaria”, rendendola più rischiosa, ovvero che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari». Sostiene inoltre che si tratterebbe comunque di una «dicitura […] irrilevante perché successiva alla conclusione del contratto». Asserisce poi il di avere precedentemente Pt_1
«manifestato chiaramente i propri obiettivi di investimento» all'istituto di credito e di avere così «sempre investito in fondi , che permettono una Pt_5 diversificazione dei rischi e la possibilità di disinvestire in qualsiasi momento a seconda delle esigenze di liquidità». Infatti l'«unico strumento finanziario detenuto nel portafoglio dell'attore al momento dell'operazione per cui è causa era il fondo Classe A LU0134131696 Obiettivo 12, di tipo “obbligazionari flessibili”, con grado di rischio “medio” e investimento “100%” […]», strumento finanziario «del tutto diverso dalle obbligazioni subordinate Mps, per cui la
Banca convenuta avrebbe dovuto informare puntualmente l'investitore della tipologia di titoli oggetto di investimento e della loro concreta ed effettiva rischiosità, e in particolare sulla clausola di subordinazione». Al contrario, la banca nell'agosto 2010 «gli fece disinvestire la quasi totalità dei suddetti fondi per acquistare le obbligazioni» emesse da MPS, pretendendo che le fossero date in pegno quale condizione per concedergli un finanziamento. Inoltre, nonostante tali titoli fossero stati presentati come un investimento sicuro e pag. 12/27 senza rischi, «già in quel periodo sussistevano segnali di allarme sulla situazione patrimoniale MPS, che la quale operatore qualificato, non CP_2 poteva non conoscere». Asserisce poi che per l'acquisto delle obbligazioni subordinate MPS la banca avrebbe «ceduto parte del suddetto fondo, senza alcuna richiesta in tal senso da parte del medesimo che anzi stava Pt_1 ottenendo dei guadagni dalle , e dunque non aveva alcun motivo per Pt_5 vendere». La firma sul relativo ordine di rimborso sarebbe stata Pt_5 tempestivamente disconosciuta nel giudizio di primo grado e la banca non avrebbe chiesto la verificazione. Pertanto, il ha insistito per l'ammissione Pt_1 della prova per testi come formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e ha chiesto che sia accertato il grave inadempimento della banca ai propri obblighi di diligenza e correttezza e che l'operazione in esame non era adeguata, sia per, sia per tipologia ed oggetto.
I primi quattro motivi, congiuntamente trattati, sono destituiti di fondamento e vanno respinti, dovendosi per l'effetto confermare la sentenza impugnata, seppur integrandone la motivazione.
In sostanza, il ripropone in sede di gravame le contestazioni Pt_1 avanzate con la citazione in primo grado rispetto alla condotta tenuta da
, assumendo: a) di non essere stato messo in condizione di avere Pt_4 consapevolezza delle caratteristiche delle obbligazioni acquistate, trattandosi di un «prodotto subordinato non intellegibile, connotato da un elevato profilo di complessità, senza informarlo e senza consentir[gli] di acquisire consapevolezza sul rischio sotteso» (così a pag. 6 della citazione di primo grado), in quanto la banca non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi informativi, avendogli sottaciuto la caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione “subordinata” rispetto a quella “ordinaria”, ossia che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari;
b) di aver eseguito un'operazione «non adeguata, sia per dimensione dell'investimento, sia per tipologia ed oggetto», in considerazione della rischiosità, non avendo la banca effettuato le valutazioni pag. 13/27 di adeguatezza e appropriatezza imposte dal regolamento Consob n. 16190 del
2007.
Quanto alla contestazione sub a), essa va respinta risultando dagli elementi disponibili in giudizio che la banca ha adempiuto ai propri obblighi informativi.
A tal proposito va anzitutto rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773/2009)» (Cass. n. 32226 del 2024
e n. 12990 del 2023, in motivazione).
Va poi rilevato, ancora, che «[l]a giurisprudenza di legittimità, con univoche decisioni, ha stabilito il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass., 11 ottobre 2022, n. 29616; Cass. n.
15708 del 2019); la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente l'indicazione che si tratta di un “paese emergente “; il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del pag. 14/27 prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato (Cass. n.
10111 del 2018; Cass., n. 8619 del 2017; Cass. n. 19891 del 2022); eventuali situazioni di gray market (Cass., n. 12990 del 2023; Cass., n. 8314 del 2017); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass., n. 12544 del 2017; Cass., n. 10111 del 2018; più recentemente Cass., sez. 1, 23 marzo 2023, n. 8353; Cass., sez. 1, 6 luglio
2023, n. 19104). […] Sono state, del pari, cristallizzate anche le informazioni
«passive» relative all'investitore, soprattutto in ordine alla sua propensione al rischio. […] La mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass., sez. 1, 16 febbraio 2018, n. 3914)»
(Cass. n. 16140 del 2024, in motivazione).
Di recente, sempre la giurisprudenza di legittimità, ha poi chiarito che «il corredo informativo da offrire all'investitore, anche se esperto, è volto a rendergli possibile una scelta maturata consapevolmente, sì che non è in base al contenuto della singola informazione che va accertato se gli obblighi di che trattasi siano stati o meno adempiuti, quanto piuttosto considerando l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento
(Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111)» (Cass n. 5702 del 2025, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame, l'unica informazione che il asserisce non Pt_1 gli sarebbe stata comunicata dalla banca afferirebbe alla natura subordinata dell'obbligazione che andava acquistando.
Tuttavia, tale caratteristica è chiaramente indicata – assieme alle principali altre attinenti al titolo – nella “scheda informativa” dello strumento pag. 15/27 finanziario (doc. 18 fasc. Credem di primo grado, pag. 2), che si andava ad acquistare – sottoscritta «anche per avvenuto ritiro del presente modulo» – come emerge nella parte della stessa “scheda” che si riproduce:
Con tale chiara indicazione egli omette qualsiasi confronto: essa è invece sufficiente a rendere edotto un investitore con le caratteristiche del – Pt_1 che, come emerge dal “questionario profilo cliente” (doc. 7 fasc. di Pt_4 primo grado), ha dato atto di conoscere strumenti ben più complessi quali obbligazioni strutturate e strumenti derivati, peraltro coerentemente con la sua professione di commercialista – del fatto che si trattava di un'obbligazione rimborsabile soltanto dopo il pagamento di quelle ordinarie.
Inoltre, anche a voler ipotizzare non sufficiente la predetta dicitura “titolo subordinato”, va altresì considerato che l'art. 27 del Regolamento Consob n.
16190 del 2007 stabilisce che «2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi».
Tale informativa è stata consegnata al contestualmente alla stipula Pt_1 del secondo contratto-quadro, avvenuta anch'essa in data 4 agosto 2010, nella quale, a pag. 2, nella sezione n. 3, dedicata alle «informazioni sulla natura e pag. 16/27 sui rischi degli strumenti finanziari», al punto «3.1.3 - I titoli di debito» è indicato, alla lettera g), «Obbligazioni subordinate»: «[s]ono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni». Va a tal proposito disatteso l'assunto della mancata ricezione di tale documentazione, avendo il sottoscritto sul contratto-quadro, sia del Pt_1
2008 che del 2010, la dichiarazione di avvenuta consegna.
Ne consegue che la banca gli ha trasmesso le informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio inerente alla natura subordinata dello strumento finanziario, anche ad ammettere che egli non ne fosse consapevole altrimenti.
Va parimenti disattesa la contestazione sub b), secondo cui la banca avrebbe eseguito un'operazione “non adeguata” rispetto alle caratteristiche dell'investitore e non avrebbe effettuato le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza imposte dal regolamento Consob n. 16190 del 2007.
In primo luogo, va considerato che il contratto non prevede la prestazione di attività di consulenza;
pertanto, la banca era tenuta a effettuare soltanto la valutazione di appropriatezza e non anche quella di adeguatezza.
Infatti, come evidenziato dalla Corte regolatrice, il predetto Regolamento distingue «l'obbligo informativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso pag. 17/27 all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nella prestazione degli altri servizi – salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) – l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma 1)» (Cass. n. 14208 del
2022, in motivazione).
Che la prestazione di tale attività di consulenza non fosse stata pattuita tra le parti emerge dal chiaro tenore testuale del contratto (doc. 3 fasc. e Pt_1 doc. 2 fasc. , entrambi di primo grado), nella parte che si riproduce: Pt_4
Ne consegue che sono applicabili gli art. 41 e 42 del citato Regolamento n.
16190 del 2007, che prevedono l'obbligo di richiedere informazioni al cliente per la valutazione dell'appropriatezza dell'investimento.
L'art. 41 prevede che «[g]li intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore
d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7».
L'articolo 39, comma 2, stabilisce che «[l]e informazioni di cui al comma 1, lettera a), [in base al quale gli intermediari ottengono dal cliente le informazioni necessaria in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di pag. 18/27 investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento] includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente».
Inoltre, l'art. 42 stabilisce che: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. […] 3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato».
Va poi evidenziato che nella giurisprudenza di legittimità «è consolidato il principio per cui l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e pag. 19/27 conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
Tanto premesso, nel caso in esame l'operazione era appropriata rispetto al profilo di investitore del Pt_1
A tal proposito, a fronte delle generiche contestazioni dallo stesso avanzate, emerge dal “questionario profilo cliente” compilato il 19 maggio 2008
(doc. 7 fasc. di primo grado), redatto ai sensi della direttiva n. 73 del Pt_4
2006 (cd. MiFid) e del Regolamento Consob n. 16190 del 2007, che il medesimo Pt_1
- è laureato e svolgeva la professione di commercialista;
- aveva precedente esperienza, oltre che in obbligazioni a tasso fisso e variabile, anche in OICR, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio quali «Fondi, e Etf a contenuto obbligazionario» e «in Pt_5
OICR di tipo bilanciato ed azionario, purché investiti su mercati evoluti
[…] in obbligazioni strutturate, in certificates non a leva e a capitale parzialmente/totalmente garantito»;
- aveva un volume di investimento pregresso «medio (da 10% a 50%)» rispetto al patrimonio complessivo;
- conosceva il funzionamento e i rischi delle principali tipologie di strumenti finanziari compresi i predetti OICR, i «titoli strutturati
(obbligazioni e/o certificates)», e i «prodotti derivati a leva»;
- aveva un patrimonio finanziario tra 50.000 e 250.000 euro non utilizzato per mantenere il tenore di vita;
- era proprietario dell'abitazione in cui viveva;
- godeva di reddito stabile nel tempo;
- non aveva altri impegni finanziari;
- aveva obiettivi di investimento di lungo termine, oltre 5 anni;
pag. 20/27 - dichiarava che la finalità dell'investimento era «realizzare un rendimento alto (crescita significativa del capitale)», stante «una propensione alta al rischio», preferendo investimenti che potrebbero portare a un rendimento minimo dell'1% e uno massimo del 7%.
Tali elementi che hanno determinato una valutazione del profilo di rischio
«Dinamico» e di appropriatezza «Elevata», non contestata dal medesimo Pt_1
Rispetto a detto profilo il titolo negoziato non solo risulta appropriato, avendo egli conoscenza dello strumento obbligazionario, tra cui rientra quello subordinato in considerazione, ma addirittura adeguato – pur esulandosi, nella specie, da tale ambito di valutazione – trattandosi di un'emittente avente rating A1 e di uno strumento avente rating A2 – come indicato nella citata
“scheda informativa” (doc. 18 fasc. di primo grado, pag. 2) – Pt_4 operazione avente sinteticamente un rischio medio come emerge dalla porzione del documento che si riproduce:
Tale circostanza smentisce l'assunto del secondo cui la banca gli Pt_1 avrebbe presentato l'investimento «sicuro e senza rischi», essendo invece documentata l'informazione, appunto, di “rischio medio”.
In base ai predetti elementi l'investimento risulterebbe comunque confacente alle caratteristiche dell'investitore, considerando la sua situazione finanziaria – segnatamente il patrimonio tra 50.000 e 250.000 euro, non utilizzato per mantenere il tenore di vita, l'esistenza di un reddito stabile e l'assenza di altri impegni finanziari – tenendo conto dei suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio – oltre i 5 anni, per realizzare la crescita del capitale a fronte di una alta propensione al rischio – come emerge dal citato “questionario”. pag. 21/27 Va infine disattesa la tesi del secondo cui il predetto “questionario Pt_1 profilo cliente” non sarebbe aggiornato essendo datato 19 maggio 2008 rispetto all'investimento in esame dell'agosto del 2010. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del citato Regolamento Consob n. 16190 del 2007, «[g]li intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete», circostanza questa allegata solo genericamente dal – che non indica Pt_1 quali informazioni non sarebbero state attuali rispetto alla realizzazione dell'investimento – e che appare infondata, non essendo verosimile che in tale momento il non disponesse più delle competenze finanziarie che appena Pt_1 due anni prima aveva dato atto di possedere.
Solo per completezza va dato atto dell'irrilevanza delle contestazioni relative al disinvestimento dal , non avendo l'appellante, rispetto a tale Pt_5 vicenda, svolto alcuna domanda. Va inoltre disattesa la tesi del medesimo secondo cui era a conoscenza della futura insolvenza di MPS. Tale Pt_4 circostanza, oltre a essere rimasta priva anche solo di un principio di prova, è smentita dalla condotta della banca come descritta dalla stessa prospettazione attorea, secondo cui la essa avrebbe preteso tali obbligazioni in pegno per la concessione di un finanziamento, così contraddittoriamente esponendosi alla futura svalutazione della garanzia. Inoltre, i rating indicati e in precedenza richiamati depongono in senso opposto.
Vanno infine respinte le istanze istruttorie di assunzione di prova testimoniale articolate da entrambe le parti, trattandosi di circostanze pacifiche o comunque già oggetto di prova documentale. Parimenti va disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u., perché in parte superflua – essendo relativa a circostanze direttamente evincibili dalla documentazione in atti – e in parte attinente all'attività di valutazione riservata al giudice.
Alla luce di quanto precede, i primi quattro motivi di gravame vanno respinti.
pag. 22/27 3. Con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante lamenta l'errata interpretazione della domanda di annullamento e la violazione degli artt. 21 e
23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.). Assume che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per non avere l'attore dedotto «nessuno specifico errore», quando, invece, aveva asserito di «non aver ben compreso le caratteristiche del titolo e la sua rischiosità». Sostiene l'appellante che la mancata informazione circa «le caratteristiche essenziali dell'investimento assume rilevanza in ordine alla determinazione volitiva [… e] integra un vizio del consenso consistente anche nel dolo omissivo». Sarebbe determinante il fatto che l'operazione sia «avvenuta in contropartita diretta» con la conseguenza che il avrebbe dovuto essere messo a conoscenza della Pt_1 portata e dell'estensione del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 21 del t.u.f., che prevede l'obbligo per l'intermediario di adottare «ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti», adottando «idonee misure organizzative … da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti» e, qualora esse non siano sufficienti per scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, gli «intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata». Pertanto, l'intermediaria avrebbe avuto l'obbligo «di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile».
Il motivo è destituito di fondamento e va respinto.
Quanto alla domanda di annullamento per dolo, essa va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo il dedotto tale vizio per Pt_1 la prima volta in appello.
A ogni buon conto la doglianza è infondata nel merito – sia nella configurazione dell'errore che in quella del dolo – in quanto, avendo la banca pag. 23/27 assolto ai propri obblighi informativi, risultando nella scheda informativa le caratteristiche rilevanti del titolo e, segnatamente, la natura di “titolo subordinato”, va esclusa la presenza tanto di un errore riconoscibile dall'altra parte, ai sensi dell'art. 1431 c.c., quanto l'esistenza di artifizi e raggiri ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Quanto al dedotto conflitto di interessi – che secondo l'appellante sussisterebbe per avergli, la banca, venduto obbligazioni che già deteneva in portafoglio – esso va escluso in base al principio giurisprudenziale secondo cui
«[l]a negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente, di modo che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell' atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (Cass. n. 28432/2011; Cass. n. 11876/2016;
Cass. 15161/2018)» (Cass. n. 1459 del 2019, in motivazione).
Pertanto, non risultando un'operazione in conflitto d'interessi, la banca non era tenuta a effettuare la relativa segnalazione.
4. Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., escludendo l'esistenza del nesso causale. Assume che, qualificando il contratto d'acquisto dei titoli obbligazionari «come autonomo contratto di investimento,
l'obbligo informativo si considera in relazione alla conclusione del negozio […] anche in una fase precontrattuale» e che «l'inosservanza dei vincoli di forma e dei doveri informativi prescritti per le dichiarazioni relative alle operazioni compiute dall'intermediario finanziario è fonte di responsabilità precontrattuale ex art 1337 c.c.». Da quest'ultima disposizione «nasce un c.d. obbligo di protezione puro, la cui violazione incide sul contatto sociale pag. 24/27 qualificato che si è instaurato tra le parti». Sostiene che, in conseguenza, i clienti possono ottenere dall'intermediario il risarcimento del danno «per la conclusione di un contratto valido ma sconveniente, quando non si fornisca alcuna informazione agli investitori oppure quando si danno informazioni insufficienti o errate». Nel caso in esame il Tribunale si sarebbe limitato a negare che fossero state violate le disposizioni invocate dall'attore, così rientrando, il danno, nelle possibili conseguenze del rischio di investimento, mentre la violazione dei predetti «obblighi informativi successivi gravanti sull'intermediario […] risulta per tabulas dalla documentazione ex adverso prodotta» e segnatamente dal «Documento informativo sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla banca», dal quale emergerebbe che questa «monitorerà in via continuativa le proprie strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze delle stesse» e che la stessa procederà alla «revisione delle suddette strategie» con cadenza annuale e «ogni volta che si verificherà una modifica rilevante che influisca sull'efficacia delle strategie». Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto presumere la sussistenza del nesso causale, considerando «la violazione dei doveri informativi “normalmente idonea” a cagionare un pregiudizio all'investitore». L'intermediario avrebbe potuto offrire prova contraria, che, tuttavia, «non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato».
Il motivo è infondato.
Stante l'adempimento della banca ai suoi obblighi informativi, come detto nella trattazione dei primi quattro motivi d'appello, va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pag. 25/27 Quanto agli “obblighi informativi successivi”, essi non sussistono, non essendo stato stipulato tra la banca e l'investitore un contratto di consulenza.
A tal proposito è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, «[i]n tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione
e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018,
n. 10112; in tema cfr. pure: Cass. 2 luglio 2017, n. 16318, secondo cui deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato;
Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602[…])» (Cass. n. 10255 del 2021, in motivazione;
nello stesso senso, di recente, Cass. 14019 del 2025 e Cass. n.
12842 del 2025, in motivazione).
Il motivo va quindi rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 26/27 1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 957 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite per il grado di appello, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
30 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 27/27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FROSINI ANDREA ( ) e dell'avv. PASQUINI LUCIA C.F._2
( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI ENRICO ( ) e dell'avv. NUTI CLAUDIA C.F._4
( ), C.F._5 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti, riformare (nei capi indicati in narrativa) la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca n.
957/20221 del 4/10/2022, e, per l'effetto, pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le domande formulate dall'odierna appellante nel giudizio di Pt_2 che qui si riportano integralmente:
[...]
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme citate in premessa e in relazione all'art. 23 TUIF e all'art. 1418 c.c., condannando, per l'effetto, la convenuta alla restituzione integrale della CP_2 somma investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In via subordinata, dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., condannando, per l'effetto, la convenuta CP_2 alla restituzione integrale della somma investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
3. In via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere CP_2 prima, in concomitanza e successivamente all'atto della negoziazione delle obbligazioni, e conseguentemente risolvere il contratto de quo ex art. 1453 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma CP_2 investita (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. In via ulteriormente e gradatamente subordinata, dichiarare
l'annullamento dei medesimi contratti ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. per operazione eseguita in conflitto di interessi senza la preventiva necessaria informativa e conseguente assenso, con conseguente restituzione integrale della somma addebitata per l'acquisto dei titoli de quibus, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo;
5. In via ulteriormente e gradatamente subordinata, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato un illecito civile e/o penale, ai CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta al CP_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, pari alla somma addebitata per
pag. 2/27 l'acquisto dei titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo;
6. In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni CP_2 subiti dall'attore pari alla somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione (€. 97.607,00.=), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'operazione al saldo effettivo, a titolo di danno emergente, al lucro cessante, pari a quello che l'attore avrebbe realizzato investendo in titoli di
Stato.
In via istruttoria, si chiede ammettersi:
- Consulenza Tecnica d'Ufficio, indicando sin d'ora il seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, descrivere le caratteristiche e il grado di rischio dei titoli per cui è causa;
verificare quali erano gli obblighi informativi che la doveva attuare prima di procedere alla vendita degli CP_2 stessi e se effettivamente siano stati adempiuti;
accertata la natura di operazione in conflitto di interessi della vendita dei prodotti in oggetto di considerazione, determinare la natura e l'estensione dello stesso e la conformità alla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi posti dalla legge;
dire se le operazioni finanziarie per cui è causa erano adeguate al profilo di rischio dell'attore, avutosi riguardo ai parametri di legge;
quantificare
l'ammontare delle perdite consolidatesi in capo all'attore, anche a titolo di lucro cessante, a causa dell'impugnato investimento, nonché l'ammontare del risarcimento del danno dovuto in conseguenza dello stesso in valuta corrente”.
- Prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Dott. nei mesi di luglio-agosto 2010, aveva Parte_1 manifestato ad un incaricato della Banca, cui abitualmente si rivolgeva, di avere la necessità di un'apertura di credito per definire un accordo col proprio fratello
; Parte_3
pag. 3/27 2) Vero che l'incaricato della Banca riferì all'attore che l'operazione era possibile a condizione che fossero acquisite delle obbligazioni della Banca MPS
SpA, da concedere in pegno a garanzia della restituzione dell'importo finanziato;
3) Vero che in tale occasione le obbligazioni MPS furono rappresentate come un investimento “sicuro”, data la nota solidità dell'emittente, agevolmente rivendibili e, per questo, un investimento redditizio e senza rischi;
4) Vero che il Dott. sino a quel momento aveva investito i Parte_1 propri risparmi presso la solo in , perché gli garantivano una Pt_4 Parte_5 diversificazione dell'investimento e gli permettevano di disinvestire in ogni momento;
Si indica come teste sui capitoli ammessi il Sig. residente Parte_3 in Lido di Camaiore Via Cilea nr. 12.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio (comprese le spese sostenute per il procedimento di mediazione dinanzi all'OCF) e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a Euro 14.591,20
(doc. 4)»; per «piaccia alla Corte di Appello Illustrissima, Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, anche in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello e delle domande tardive, così giudicare: in via principale, respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti o come meglio, le domande tutte proposte con l'atto di impugnazione e quindi rigettare l'impugnazione, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via subordinata, applicare l'art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità dell'attore, respingere comunque le sue domande;
pag. 4/27 ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande con effetti restitutori, condannare controparte al pagamento in favore della delle cedole percepite ed alla restituzione dei titoli oggetto di causa CP_2
(o rivenienti dal concambio); sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l'entità, sia con riferimento all'effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto e tenuto conto delle cedole, del residuo valore dei titoli e degli eventuali riparti, sia per concorso di colpa ex art. 1227 codice civile;
in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sulle circostanze articolate nei capitoli che seguono:
1) “vero che il dott. dichiarandosi esperto, sceglieva in autonomia su Pt_1 quali strumenti finanziari investire”;
2) “vero che il dott. avendo bisogno di titoli da dare in garanzia alla Pt_1
Banca, scelse in autonomia le obbligazioni BMPS per cui è causa, tra le tante obbligazioni disponibili”;
3) “vero che, in occasione dell'acquisto di obbligazioni BMPS del 4 agosto
2010, Ella illustrò al dott. tutte le caratteristiche dello strumento Pt_1 finanziario, per come elencate nella conferma d'ordine e nella scheda informativa che Le si rammostrano (doc. 18 fasc. Credem)”;
4) “vero che, negli anni 2016 e 2017, prima della conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, Ella più volte parlò dell'investimento con il dott. Pt_1 affrontando sia il punto del maggiore rischio dovuto all'introduzione del bail-in, sia quello della difficile situazione del Monte dei Paschi e consigliando quindi di vendere le obbligazioni, la cui quotazione oscillava tra 80 e 85 euro su 100”;
5) “vero che, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, il dott. Pt_1 affermò sempre di essere perfettamente a conoscenza dei rischi che stava correndo e di non voler comunque vendere le obbligazioni”;
pag. 5/27 indichiamo quali testimoni, con riserva di altri indicarne, i signori: -
[...]
domiciliato per l'incarico presso il , Piazza Shelley n. Tes_1 Controparte_1
16, Viareggio (55049-LU), su tutti i capitoli di prova;
- domiciliato per l'incarico presso il , Piazza Testimone_2 Controparte_1
Shelley n. 16, Viareggio (55049-LU), sui capitoli di prova nn. 4 e 5; sempre in via istruttoria, respingere le richieste istruttorie dell'attore (CTU e prove testimoniali)
e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, ammettere il convenuto alla prova del contrario;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA, cpa e spese generali (15%) di entrambi i gradi del giudizio».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 957 del 2022 del Tribunale di Parte_1
Lucca, che ha rigettato tutte le domande proposte, ossia quella di nullità, di annullamento, di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni in relazione al mandato di acquisto da egli conferito al Controparte_1
(nel prosieguo ) «di obbligazioni subordinate MPS 5% AP 20 EUR codice Pt_4
812239860 ISIN XS0503326083», per euro 97.607,00.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il predetto mandato era stato conferito il 4 agosto 2010, che era stato eseguito con l'acquisto di tali obbligazioni, che le relative cedole sono state pagate fino al dicembre 2016 e che nell'agosto del 2017 erano state «convertite in azioni ordinarie MPS al prezzo di €. 8,65» per essere poi riammesse in borsa alla quotazione di euro
4,55 «con considerevole calo di valore».
Ha poi considerato che il il 19 maggio 2008, al momento della Pt_1 sottoscrizione con del contratto di deposito titoli n. 8873948, del Pt_4 contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento e del
“questionario profilo cliente”, aveva ricevuto dall'intermediaria il «documento informativo generale», le «condizioni generali di contratto», il «documento pag. 6/27 informativo sui conflitti di interesse e la strategia di esecuzione degli ordini» e l'«informativa sugli incentivi».
Ha inoltre considerato che tale convenzione è stata poi sostituita da un
«nuovo contratto quadro», il 4 agosto 2010, che l'attore aveva ricevuto in tale occasione «gli stessi documenti, in edizione aggiornata» e il medesimo aveva conferito mandato d'acquisto a delle predette «obbligazioni MPS 5% AP Pt_4
20 EUR codice 812239860 ISIN XS0503326083», per euro 97.607,00 – corrispondenti al valore nominale di euro 100.000,00 – titolo effettivamente acquistato e conservato sul deposito titoli n. 8873948, come da accordi.
Il Tribunale ha quindi disatteso la contestazione attorea di mancata consegna della predetta documentazione, stante la dichiarazione di ricezione contenuta nei medesimi contratti.
Ha poi considerato che il «ha intrattenuto almeno dal 2008 rapporti Pt_1 di intermediazione finanziaria con la convenuta […] ed ha un elevato grado di conoscenza nel mercato finanziario […], considerata anche la sua professione di affermato dottore commercialista […] specializzato in fiscalità e finanza internazionale». Inoltre, egli aveva dichiarato, nel questionario di profilazione del rischio, di «avere già effettuato investimenti in numerose tipologie di titoli, comprese obbligazioni strutturate, di essere a conoscenza del funzionamento e dei rischi di tutte le tipologie di investimenti finanziari, di avere obiettivi di investimento a lungo termine, alta propensione al rischio, preferenza per l'investimento in capitale di rischio, allo scopo di ottenere un maggior guadagno».
Ha altresì evidenziato che tali obbligazioni «corrispondevano pienamente al profilo delineato dall'attore stesso», che le stesse non erano riservate agli investitori istituzionali e che «nel 2010 MPS era ritenuta una banca solida con prospettive di crescita, […] ben al di sotto del livello massimo di rischio che l'attore era disponibile a correre», desumendone che la banca «ha pienamente rispettato gli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza».
pag. 7/27 Ha poi considerato che le disposizioni di cui l'attore lamentava la violazione riguardando regole di condotta, escludendo che il loro mancato rispetto potesse inficiare la validità dei contratti.
Ha inoltre rigettato la domanda di annullamento per errore essenziale, non avendo l'attore dedotto «nessuno specifico errore», ma soltanto «di non aver ben compreso le caratteristiche del titolo e la sua rischiosità». Inoltre, la banca non risultava a conoscenza di particolari fattori di rischio, per cui il medesimo errore non era riconoscibile.
Ha altresì respinto la «domanda di annullamento ex art. 1394 e/o 1395
c.c.» per conflitto di interessi della banca, considerando che «la c.d. negoziazione in contropartita diretta è pienamente legittima, in quanto costituisce “una delle modalità previste dalla legge con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di negoziazione di strumenti finanziari”» e, comunque, avendo l'attore ricevuto i relativi documenti che indicavano la sussistenza di tale conflitto di interessi, la stipulazione era stata tacitamente autorizzata.
In mancanza di violazioni normative da parte della banca, il Tribunale ha quindi rigettato anche la domanda di risoluzione per grave inadempimento e quella risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo che il pregiudizio patito dall'attore facesse «parte del rischio di investimento che poteva essere ragionevolmente previsto».
Alla soccombenza dell'attore è seguita la condanna alla refusione delle spese di lite.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolti da parte della Banca gli obblighi informativi nei confronti del cliente»;
pag. 8/27 2. «erroneità della sentenza nella valutazione dell'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio e alle caratteristiche dell'investitore»;
3. «violazione delle norme che disciplinano l'onere della prova»;
4. «erroneità e contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca e sulla rilevanza dell'inadempimento di quest'ultima; in particolare, omesso esame di fatti non contestati e decisivi ai fini della decisione»;
5. «errata interpretazione della domanda di annullamento e violazione degli artt. 21 e 23 TUIF»;
6. «carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e errata valutazione circa l'esistenza del nesso causale».
All'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 8 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto respinta l'eccezione, sollevata da , Pt_4
d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'atto introduttivo consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale, come emergerà dalla trattazione dei motivi di gravame.
2. Di essi, i primi quattro devono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure.
Con il primo il lamenta che il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 ritenuto assolti da parte della gli obblighi informativi nei suoi confronti. CP_2
pag. 9/27 Sostiene che sia insufficiente a dimostrare che essa abbia fornito «tutte le informazioni necessarie» la «generica formula prestampata contenuta nel contratto quadro», in base alla quale il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione. Sostiene invece che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione «su modulo predisposto dalla banca […] non può costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio». Pertanto «non esonera la banca dall'onere di provare di aver adeguatamente informato l'investitore delle caratteristiche e dei rischi connessi all'investimento per cui è causa».
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'investimento adeguato rispetto al
«profilo di rischio e alle caratteristiche dell'investitore», avendo egli «un elevato grado di conoscenza nel mercato finanziario […] considerata anche la sua professione di affermato dottore commercialista […], con uno studio a
Viareggio e uno in Romania, specializzato in fiscalità e finanza internazionale».
Assume che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «le informazioni che l'intermediario è tenuto a trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche (ossia propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento) e vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore». La sua propensione al rischio «non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare», dovendo la banca selezionare le informazioni «dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire». Inoltre, la buona conoscenza del mercato finanziario dell'investitore «non è sufficiente a dispensare l'intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la sua facoltà di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo». Sostiene poi che la banca non avrebbe pag. 10/27 nemmeno allegato, prima ancora che provato, di aver effettuato «le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza», ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 2007, appurando che il cliente avesse «compreso i rischi e la complessità dell'investimento e che questo fosse allineato con i suoi obiettivi». La banca, pertanto, avrebbe dovuto agire nei confronti del cliente di modo che questi potesse «consapevolmente decidere se effettuare l'investimento per cui è causa, non essendo ammissibile alcuna presunzione sulla effettiva conoscenza della natura dei titoli». Sostiene infine che il Tribunale avrebbe mal interpretato il
«profilo Mifid» che si evince dal questionario prodotto in giudizio dalla banca, in quanto, in primo luogo, in esso non vi era «alcuna indicazione circa obbligazioni subordinate e, inoltre, la finalità dell'investimento in essa contenuta, ossia “realizzare un rendimento alto (crescita significativa del capitale)” non ha alcuna relazione con le obbligazioni MPS acquistate, caratterizzate da “rendimento medio ma rischio elevato”».
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione della regola di riparto dell'onere probatorio, in quanto il Tribunale, invece di considerare la mancata indicazione da parte dell'attore delle informazioni «che avrebbero dovuto sconsigliare l'investimento», avrebbe dovuto considerare che questa era tenuta a dimostrare «di avere agito con la specifica diligenza richiesta». Sostiene che la «presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio» è suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, ma questa non potrebbe consistere nella
«dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore». Inoltre, trattandosi di «un acquisto di obbligazioni subordinate», ed essendo queste non paragonabili a quelle ordinarie, «non può pretendersi da un risparmiatore non esperto in materia finanziaria la conoscenza della differenza che corre» tra tali strumenti.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca, sulla rilevanza dell'inadempimento di quest'ultima e sulla corrispondenza dei titoli pag. 11/27 obbligazionari rispetto al suo profilo finanziario. Assume che l'intermediaria non avrebbe «dimostrato di aver puntualmente informato [il] cliente dei rischi connessi all'investimento» e che ciò, costituendo grave inadempimento, determinerebbe la risoluzione del contratto, con il conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione del capitale all'investitore, che sarebbe a sua volta tenuto a restituire i titoli acquistati. L'appellante sostiene poi di non essere stato «preventivamente avvisato della natura subordinata delle obbligazioni» e di cosa ciò significasse. Il relativo ordine di acquisto «non riporta una descrizione intellegibile del titolo»; la scheda informativa sarebbe priva di
«alcuna indicazione sulla caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione “subordinata” rispetto a quella “ordinaria”, rendendola più rischiosa, ovvero che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari». Sostiene inoltre che si tratterebbe comunque di una «dicitura […] irrilevante perché successiva alla conclusione del contratto». Asserisce poi il di avere precedentemente Pt_1
«manifestato chiaramente i propri obiettivi di investimento» all'istituto di credito e di avere così «sempre investito in fondi , che permettono una Pt_5 diversificazione dei rischi e la possibilità di disinvestire in qualsiasi momento a seconda delle esigenze di liquidità». Infatti l'«unico strumento finanziario detenuto nel portafoglio dell'attore al momento dell'operazione per cui è causa era il fondo Classe A LU0134131696 Obiettivo 12, di tipo “obbligazionari flessibili”, con grado di rischio “medio” e investimento “100%” […]», strumento finanziario «del tutto diverso dalle obbligazioni subordinate Mps, per cui la
Banca convenuta avrebbe dovuto informare puntualmente l'investitore della tipologia di titoli oggetto di investimento e della loro concreta ed effettiva rischiosità, e in particolare sulla clausola di subordinazione». Al contrario, la banca nell'agosto 2010 «gli fece disinvestire la quasi totalità dei suddetti fondi per acquistare le obbligazioni» emesse da MPS, pretendendo che le fossero date in pegno quale condizione per concedergli un finanziamento. Inoltre, nonostante tali titoli fossero stati presentati come un investimento sicuro e pag. 12/27 senza rischi, «già in quel periodo sussistevano segnali di allarme sulla situazione patrimoniale MPS, che la quale operatore qualificato, non CP_2 poteva non conoscere». Asserisce poi che per l'acquisto delle obbligazioni subordinate MPS la banca avrebbe «ceduto parte del suddetto fondo, senza alcuna richiesta in tal senso da parte del medesimo che anzi stava Pt_1 ottenendo dei guadagni dalle , e dunque non aveva alcun motivo per Pt_5 vendere». La firma sul relativo ordine di rimborso sarebbe stata Pt_5 tempestivamente disconosciuta nel giudizio di primo grado e la banca non avrebbe chiesto la verificazione. Pertanto, il ha insistito per l'ammissione Pt_1 della prova per testi come formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e ha chiesto che sia accertato il grave inadempimento della banca ai propri obblighi di diligenza e correttezza e che l'operazione in esame non era adeguata, sia per, sia per tipologia ed oggetto.
I primi quattro motivi, congiuntamente trattati, sono destituiti di fondamento e vanno respinti, dovendosi per l'effetto confermare la sentenza impugnata, seppur integrandone la motivazione.
In sostanza, il ripropone in sede di gravame le contestazioni Pt_1 avanzate con la citazione in primo grado rispetto alla condotta tenuta da
, assumendo: a) di non essere stato messo in condizione di avere Pt_4 consapevolezza delle caratteristiche delle obbligazioni acquistate, trattandosi di un «prodotto subordinato non intellegibile, connotato da un elevato profilo di complessità, senza informarlo e senza consentir[gli] di acquisire consapevolezza sul rischio sotteso» (così a pag. 6 della citazione di primo grado), in quanto la banca non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi informativi, avendogli sottaciuto la caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione “subordinata” rispetto a quella “ordinaria”, ossia che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari;
b) di aver eseguito un'operazione «non adeguata, sia per dimensione dell'investimento, sia per tipologia ed oggetto», in considerazione della rischiosità, non avendo la banca effettuato le valutazioni pag. 13/27 di adeguatezza e appropriatezza imposte dal regolamento Consob n. 16190 del
2007.
Quanto alla contestazione sub a), essa va respinta risultando dagli elementi disponibili in giudizio che la banca ha adempiuto ai propri obblighi informativi.
A tal proposito va anzitutto rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773/2009)» (Cass. n. 32226 del 2024
e n. 12990 del 2023, in motivazione).
Va poi rilevato, ancora, che «[l]a giurisprudenza di legittimità, con univoche decisioni, ha stabilito il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass., 11 ottobre 2022, n. 29616; Cass. n.
15708 del 2019); la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente l'indicazione che si tratta di un “paese emergente “; il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del pag. 14/27 prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato (Cass. n.
10111 del 2018; Cass., n. 8619 del 2017; Cass. n. 19891 del 2022); eventuali situazioni di gray market (Cass., n. 12990 del 2023; Cass., n. 8314 del 2017); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass., n. 12544 del 2017; Cass., n. 10111 del 2018; più recentemente Cass., sez. 1, 23 marzo 2023, n. 8353; Cass., sez. 1, 6 luglio
2023, n. 19104). […] Sono state, del pari, cristallizzate anche le informazioni
«passive» relative all'investitore, soprattutto in ordine alla sua propensione al rischio. […] La mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass., sez. 1, 16 febbraio 2018, n. 3914)»
(Cass. n. 16140 del 2024, in motivazione).
Di recente, sempre la giurisprudenza di legittimità, ha poi chiarito che «il corredo informativo da offrire all'investitore, anche se esperto, è volto a rendergli possibile una scelta maturata consapevolmente, sì che non è in base al contenuto della singola informazione che va accertato se gli obblighi di che trattasi siano stati o meno adempiuti, quanto piuttosto considerando l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento
(Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111)» (Cass n. 5702 del 2025, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame, l'unica informazione che il asserisce non Pt_1 gli sarebbe stata comunicata dalla banca afferirebbe alla natura subordinata dell'obbligazione che andava acquistando.
Tuttavia, tale caratteristica è chiaramente indicata – assieme alle principali altre attinenti al titolo – nella “scheda informativa” dello strumento pag. 15/27 finanziario (doc. 18 fasc. Credem di primo grado, pag. 2), che si andava ad acquistare – sottoscritta «anche per avvenuto ritiro del presente modulo» – come emerge nella parte della stessa “scheda” che si riproduce:
Con tale chiara indicazione egli omette qualsiasi confronto: essa è invece sufficiente a rendere edotto un investitore con le caratteristiche del – Pt_1 che, come emerge dal “questionario profilo cliente” (doc. 7 fasc. di Pt_4 primo grado), ha dato atto di conoscere strumenti ben più complessi quali obbligazioni strutturate e strumenti derivati, peraltro coerentemente con la sua professione di commercialista – del fatto che si trattava di un'obbligazione rimborsabile soltanto dopo il pagamento di quelle ordinarie.
Inoltre, anche a voler ipotizzare non sufficiente la predetta dicitura “titolo subordinato”, va altresì considerato che l'art. 27 del Regolamento Consob n.
16190 del 2007 stabilisce che «2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi».
Tale informativa è stata consegnata al contestualmente alla stipula Pt_1 del secondo contratto-quadro, avvenuta anch'essa in data 4 agosto 2010, nella quale, a pag. 2, nella sezione n. 3, dedicata alle «informazioni sulla natura e pag. 16/27 sui rischi degli strumenti finanziari», al punto «3.1.3 - I titoli di debito» è indicato, alla lettera g), «Obbligazioni subordinate»: «[s]ono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni». Va a tal proposito disatteso l'assunto della mancata ricezione di tale documentazione, avendo il sottoscritto sul contratto-quadro, sia del Pt_1
2008 che del 2010, la dichiarazione di avvenuta consegna.
Ne consegue che la banca gli ha trasmesso le informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio inerente alla natura subordinata dello strumento finanziario, anche ad ammettere che egli non ne fosse consapevole altrimenti.
Va parimenti disattesa la contestazione sub b), secondo cui la banca avrebbe eseguito un'operazione “non adeguata” rispetto alle caratteristiche dell'investitore e non avrebbe effettuato le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza imposte dal regolamento Consob n. 16190 del 2007.
In primo luogo, va considerato che il contratto non prevede la prestazione di attività di consulenza;
pertanto, la banca era tenuta a effettuare soltanto la valutazione di appropriatezza e non anche quella di adeguatezza.
Infatti, come evidenziato dalla Corte regolatrice, il predetto Regolamento distingue «l'obbligo informativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso pag. 17/27 all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nella prestazione degli altri servizi – salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) – l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma 1)» (Cass. n. 14208 del
2022, in motivazione).
Che la prestazione di tale attività di consulenza non fosse stata pattuita tra le parti emerge dal chiaro tenore testuale del contratto (doc. 3 fasc. e Pt_1 doc. 2 fasc. , entrambi di primo grado), nella parte che si riproduce: Pt_4
Ne consegue che sono applicabili gli art. 41 e 42 del citato Regolamento n.
16190 del 2007, che prevedono l'obbligo di richiedere informazioni al cliente per la valutazione dell'appropriatezza dell'investimento.
L'art. 41 prevede che «[g]li intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore
d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7».
L'articolo 39, comma 2, stabilisce che «[l]e informazioni di cui al comma 1, lettera a), [in base al quale gli intermediari ottengono dal cliente le informazioni necessaria in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di pag. 18/27 investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento] includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente».
Inoltre, l'art. 42 stabilisce che: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. […] 3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato».
Va poi evidenziato che nella giurisprudenza di legittimità «è consolidato il principio per cui l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e pag. 19/27 conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
Tanto premesso, nel caso in esame l'operazione era appropriata rispetto al profilo di investitore del Pt_1
A tal proposito, a fronte delle generiche contestazioni dallo stesso avanzate, emerge dal “questionario profilo cliente” compilato il 19 maggio 2008
(doc. 7 fasc. di primo grado), redatto ai sensi della direttiva n. 73 del Pt_4
2006 (cd. MiFid) e del Regolamento Consob n. 16190 del 2007, che il medesimo Pt_1
- è laureato e svolgeva la professione di commercialista;
- aveva precedente esperienza, oltre che in obbligazioni a tasso fisso e variabile, anche in OICR, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio quali «Fondi, e Etf a contenuto obbligazionario» e «in Pt_5
OICR di tipo bilanciato ed azionario, purché investiti su mercati evoluti
[…] in obbligazioni strutturate, in certificates non a leva e a capitale parzialmente/totalmente garantito»;
- aveva un volume di investimento pregresso «medio (da 10% a 50%)» rispetto al patrimonio complessivo;
- conosceva il funzionamento e i rischi delle principali tipologie di strumenti finanziari compresi i predetti OICR, i «titoli strutturati
(obbligazioni e/o certificates)», e i «prodotti derivati a leva»;
- aveva un patrimonio finanziario tra 50.000 e 250.000 euro non utilizzato per mantenere il tenore di vita;
- era proprietario dell'abitazione in cui viveva;
- godeva di reddito stabile nel tempo;
- non aveva altri impegni finanziari;
- aveva obiettivi di investimento di lungo termine, oltre 5 anni;
pag. 20/27 - dichiarava che la finalità dell'investimento era «realizzare un rendimento alto (crescita significativa del capitale)», stante «una propensione alta al rischio», preferendo investimenti che potrebbero portare a un rendimento minimo dell'1% e uno massimo del 7%.
Tali elementi che hanno determinato una valutazione del profilo di rischio
«Dinamico» e di appropriatezza «Elevata», non contestata dal medesimo Pt_1
Rispetto a detto profilo il titolo negoziato non solo risulta appropriato, avendo egli conoscenza dello strumento obbligazionario, tra cui rientra quello subordinato in considerazione, ma addirittura adeguato – pur esulandosi, nella specie, da tale ambito di valutazione – trattandosi di un'emittente avente rating A1 e di uno strumento avente rating A2 – come indicato nella citata
“scheda informativa” (doc. 18 fasc. di primo grado, pag. 2) – Pt_4 operazione avente sinteticamente un rischio medio come emerge dalla porzione del documento che si riproduce:
Tale circostanza smentisce l'assunto del secondo cui la banca gli Pt_1 avrebbe presentato l'investimento «sicuro e senza rischi», essendo invece documentata l'informazione, appunto, di “rischio medio”.
In base ai predetti elementi l'investimento risulterebbe comunque confacente alle caratteristiche dell'investitore, considerando la sua situazione finanziaria – segnatamente il patrimonio tra 50.000 e 250.000 euro, non utilizzato per mantenere il tenore di vita, l'esistenza di un reddito stabile e l'assenza di altri impegni finanziari – tenendo conto dei suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio – oltre i 5 anni, per realizzare la crescita del capitale a fronte di una alta propensione al rischio – come emerge dal citato “questionario”. pag. 21/27 Va infine disattesa la tesi del secondo cui il predetto “questionario Pt_1 profilo cliente” non sarebbe aggiornato essendo datato 19 maggio 2008 rispetto all'investimento in esame dell'agosto del 2010. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del citato Regolamento Consob n. 16190 del 2007, «[g]li intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete», circostanza questa allegata solo genericamente dal – che non indica Pt_1 quali informazioni non sarebbero state attuali rispetto alla realizzazione dell'investimento – e che appare infondata, non essendo verosimile che in tale momento il non disponesse più delle competenze finanziarie che appena Pt_1 due anni prima aveva dato atto di possedere.
Solo per completezza va dato atto dell'irrilevanza delle contestazioni relative al disinvestimento dal , non avendo l'appellante, rispetto a tale Pt_5 vicenda, svolto alcuna domanda. Va inoltre disattesa la tesi del medesimo secondo cui era a conoscenza della futura insolvenza di MPS. Tale Pt_4 circostanza, oltre a essere rimasta priva anche solo di un principio di prova, è smentita dalla condotta della banca come descritta dalla stessa prospettazione attorea, secondo cui la essa avrebbe preteso tali obbligazioni in pegno per la concessione di un finanziamento, così contraddittoriamente esponendosi alla futura svalutazione della garanzia. Inoltre, i rating indicati e in precedenza richiamati depongono in senso opposto.
Vanno infine respinte le istanze istruttorie di assunzione di prova testimoniale articolate da entrambe le parti, trattandosi di circostanze pacifiche o comunque già oggetto di prova documentale. Parimenti va disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u., perché in parte superflua – essendo relativa a circostanze direttamente evincibili dalla documentazione in atti – e in parte attinente all'attività di valutazione riservata al giudice.
Alla luce di quanto precede, i primi quattro motivi di gravame vanno respinti.
pag. 22/27 3. Con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante lamenta l'errata interpretazione della domanda di annullamento e la violazione degli artt. 21 e
23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.). Assume che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per non avere l'attore dedotto «nessuno specifico errore», quando, invece, aveva asserito di «non aver ben compreso le caratteristiche del titolo e la sua rischiosità». Sostiene l'appellante che la mancata informazione circa «le caratteristiche essenziali dell'investimento assume rilevanza in ordine alla determinazione volitiva [… e] integra un vizio del consenso consistente anche nel dolo omissivo». Sarebbe determinante il fatto che l'operazione sia «avvenuta in contropartita diretta» con la conseguenza che il avrebbe dovuto essere messo a conoscenza della Pt_1 portata e dell'estensione del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 21 del t.u.f., che prevede l'obbligo per l'intermediario di adottare «ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti», adottando «idonee misure organizzative … da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti» e, qualora esse non siano sufficienti per scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, gli «intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata». Pertanto, l'intermediaria avrebbe avuto l'obbligo «di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile».
Il motivo è destituito di fondamento e va respinto.
Quanto alla domanda di annullamento per dolo, essa va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo il dedotto tale vizio per Pt_1 la prima volta in appello.
A ogni buon conto la doglianza è infondata nel merito – sia nella configurazione dell'errore che in quella del dolo – in quanto, avendo la banca pag. 23/27 assolto ai propri obblighi informativi, risultando nella scheda informativa le caratteristiche rilevanti del titolo e, segnatamente, la natura di “titolo subordinato”, va esclusa la presenza tanto di un errore riconoscibile dall'altra parte, ai sensi dell'art. 1431 c.c., quanto l'esistenza di artifizi e raggiri ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Quanto al dedotto conflitto di interessi – che secondo l'appellante sussisterebbe per avergli, la banca, venduto obbligazioni che già deteneva in portafoglio – esso va escluso in base al principio giurisprudenziale secondo cui
«[l]a negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente, di modo che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell' atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (Cass. n. 28432/2011; Cass. n. 11876/2016;
Cass. 15161/2018)» (Cass. n. 1459 del 2019, in motivazione).
Pertanto, non risultando un'operazione in conflitto d'interessi, la banca non era tenuta a effettuare la relativa segnalazione.
4. Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., escludendo l'esistenza del nesso causale. Assume che, qualificando il contratto d'acquisto dei titoli obbligazionari «come autonomo contratto di investimento,
l'obbligo informativo si considera in relazione alla conclusione del negozio […] anche in una fase precontrattuale» e che «l'inosservanza dei vincoli di forma e dei doveri informativi prescritti per le dichiarazioni relative alle operazioni compiute dall'intermediario finanziario è fonte di responsabilità precontrattuale ex art 1337 c.c.». Da quest'ultima disposizione «nasce un c.d. obbligo di protezione puro, la cui violazione incide sul contatto sociale pag. 24/27 qualificato che si è instaurato tra le parti». Sostiene che, in conseguenza, i clienti possono ottenere dall'intermediario il risarcimento del danno «per la conclusione di un contratto valido ma sconveniente, quando non si fornisca alcuna informazione agli investitori oppure quando si danno informazioni insufficienti o errate». Nel caso in esame il Tribunale si sarebbe limitato a negare che fossero state violate le disposizioni invocate dall'attore, così rientrando, il danno, nelle possibili conseguenze del rischio di investimento, mentre la violazione dei predetti «obblighi informativi successivi gravanti sull'intermediario […] risulta per tabulas dalla documentazione ex adverso prodotta» e segnatamente dal «Documento informativo sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla banca», dal quale emergerebbe che questa «monitorerà in via continuativa le proprie strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze delle stesse» e che la stessa procederà alla «revisione delle suddette strategie» con cadenza annuale e «ogni volta che si verificherà una modifica rilevante che influisca sull'efficacia delle strategie». Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto presumere la sussistenza del nesso causale, considerando «la violazione dei doveri informativi “normalmente idonea” a cagionare un pregiudizio all'investitore». L'intermediario avrebbe potuto offrire prova contraria, che, tuttavia, «non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato».
Il motivo è infondato.
Stante l'adempimento della banca ai suoi obblighi informativi, come detto nella trattazione dei primi quattro motivi d'appello, va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pag. 25/27 Quanto agli “obblighi informativi successivi”, essi non sussistono, non essendo stato stipulato tra la banca e l'investitore un contratto di consulenza.
A tal proposito è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, «[i]n tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione
e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018,
n. 10112; in tema cfr. pure: Cass. 2 luglio 2017, n. 16318, secondo cui deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato;
Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602[…])» (Cass. n. 10255 del 2021, in motivazione;
nello stesso senso, di recente, Cass. 14019 del 2025 e Cass. n.
12842 del 2025, in motivazione).
Il motivo va quindi rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 26/27 1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 957 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite per il grado di appello, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
30 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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