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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1949 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GATTI FEDERICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MORIXE IGOR, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio consensualizzato
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data14.10.2024, la signora , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il signor in data 22.06.1997 in Genova, ha proposto CP_1
domanda per sentire pronunciare la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con ogni conseguente statuizione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
In occasione della prima udienza di comparizione, le parti, su sollecitazione del Giudice relatore, sono addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno chiesto che la procedura proseguisse mediante trattazione scritta al fine della pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
È stata pronunciata la sentenza parziale di separazione n. 91 del 7.02.2025. Viene ora in rilievo il divorzio.
Le conclusioni rassegnate meritano accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.6.1997 in Genova e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Comune di Genova al n. 314, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno 1997, uff. 1, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, resterà ad Persona_1
abitare in via prevalente con il padre presso la ex casa familiare di proprietà del sig. CP_1
sita in Albisola, via Ines negri n. 4/8;
La sig.ra contribuirà al mantenimento della figlia versando un Parte_1 Persona_1
importo pari a 100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in
favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
Le spese straordinarie afferenti alla figlia saranno sostenute al 100% dal sig. ; CP_1
Il sig. contribuirà al personale mantenimento della sig.ra CP_1 Parte_1
versando in favore della stessa una somma a titolo di assegno divorzile pari a 200,00 euro,
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di
ogni mese;
Le parti concordano che nel caso in cui la figlia raggiungerà l'autosufficienza economica, il Per_1
sig. sarà tenuto al versamento nei confronti della moglie esclusivamente del CP_1
contributo mensile pari a 100,00 euro, mentre la Sig.ra sarà automaticamente esonerata Pt_1
dall'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia;
Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1949 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GATTI FEDERICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MORIXE IGOR, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio consensualizzato
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data14.10.2024, la signora , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il signor in data 22.06.1997 in Genova, ha proposto CP_1
domanda per sentire pronunciare la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con ogni conseguente statuizione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
In occasione della prima udienza di comparizione, le parti, su sollecitazione del Giudice relatore, sono addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno chiesto che la procedura proseguisse mediante trattazione scritta al fine della pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
È stata pronunciata la sentenza parziale di separazione n. 91 del 7.02.2025. Viene ora in rilievo il divorzio.
Le conclusioni rassegnate meritano accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.6.1997 in Genova e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Comune di Genova al n. 314, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno 1997, uff. 1, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, resterà ad Persona_1
abitare in via prevalente con il padre presso la ex casa familiare di proprietà del sig. CP_1
sita in Albisola, via Ines negri n. 4/8;
La sig.ra contribuirà al mantenimento della figlia versando un Parte_1 Persona_1
importo pari a 100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in
favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
Le spese straordinarie afferenti alla figlia saranno sostenute al 100% dal sig. ; CP_1
Il sig. contribuirà al personale mantenimento della sig.ra CP_1 Parte_1
versando in favore della stessa una somma a titolo di assegno divorzile pari a 200,00 euro,
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di
ogni mese;
Le parti concordano che nel caso in cui la figlia raggiungerà l'autosufficienza economica, il Per_1
sig. sarà tenuto al versamento nei confronti della moglie esclusivamente del CP_1
contributo mensile pari a 100,00 euro, mentre la Sig.ra sarà automaticamente esonerata Pt_1
dall'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia;
Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo