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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4924/2018 R.G.
promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Marina di Ragusa nella via Pantelleria n. 25, e (c.f.: Parte_2
), nato a [...] it 16/03/1952 ed ivi residente nella via Giandomenico C.F._2
Romagnosi n. 28/1, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Rustico -attori-
contro
, nat o a Not o i l 21/ 09/ 1970 ( c.f .: Controparte_1
), resi dent e i n Not o vi a Gi ant om m aso Fr ancesco n. 1/ 5, C.F._3 scala A, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Scollo -convenuto-
avente ad oggetto: impugnazione testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.9.2018, notificato il 3.10.2018, i germani Parte_2
e citavano davanti all'intestato Tribunale al
[...] Parte_1 Controparte_1
fine di far dichiarare l'annullamento del testamento olografo redatto il 07.08.2017 dal dott. per la sua presunta incapacità di testare. Con comparsa di Persona_1
risposta, a mezzo del proprio difensore si costituiva in giudizio il Sig. CP_1
affermando la piena capacità di intendere e di volere del dott.
[...] Persona_1
al momento della redazione del testamento ed in particolare che lo stesso ebbe consapevolmente e liberamente a disporre di tutte le sue sostanze in favore dello stesso con il quale aveva intrattenuto un forte legame personale e familiare. Peraltro, il de cuius, a dire del convenuto, era fortissimamente risentito nei confronti dell'attore per avere questi effettuato, a sua insaputa, cospicui e non autorizzati Parte_2
prelievi dal suo conto corrente e per avere fatto residuare sul conto del dott. Per_1 solamente la somma di € 1.054,37. Veniva istruita la causa ammettendosi la prova orale chiesta dalle parti, seppur con limitazioni, con l'escussione di un teste per parte.
Successivamente l'istruttore dott. disponeva CTU al fine di accertare” Persona_2
la capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento olografo sulla base della documentazione sanitaria in atti”. Veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Prof. , psichiatra. A Persona_3 seguito della rinuncia di quest'ultimo veniva nominata la dott.ssa la Persona_4 quale mediante consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18.4.2021,con l'ausilio del medico legale dott. , concludeva affermando che il testatore dott. Per_5 Per_1 fosse, al momento della stesura del testamento olografo, “capace d'intendere e
[...] di volere” in quanto, sempre secondo il CTU, “non vi sono elementi clinici da rendere certificabile che, alla data del 7 Agosto 2017, le capacità cognitive fossero scemate al punto da non consentirgli di autodeterminarsi ed assumere quindi decisioni ponderate”. A seguito di reiterate e persistenti istanze della parte attrice veniva disposta nuova CTU a mezzo del dott. . Dopo ulteriore ed approfondita Persona_6
disamina di tutta la documentazione in atti, anche il nuovo CTU, dott. , Persona_6
con perizia depositata il 4.11.2024 concludeva, in risposta ai quesiti posti dal sig.
Giudice, che “dalle notizie che è stato possibile ottenere mediante l'esame degli atti processuali, si evince, con ragionevole certezza, che alla data del 7-8-2017 il
[...]
fosse cosciente dei propri atti e che non si trovasse in uno stato permanente e Per_1
cronico di alterazione al momento della redazione del testamento olografo del 7-8-
2024”, disattendendo in modo inconfutabile le lagnanze attoree.
Alla udienza del 6.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche. Le parti, quindi, depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese.
pag. 2/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle perizie espletate dai due CTU è stato univocamente accertato che il dott.
[...]
fosse pienamente capace di intendere e di volere alla data di redazione del Per_1
testamento. Risulta dagli atti di causa la piena infondatezza della domanda degli attori che definiscono il de cuius solamente come una “persona fragile, incapace di autodeterminarsi e, quindi facilmente circuibile” (rif. pag. 2 atto di citazione) circostanze queste palesemente smentite dall'istruttoria della causa ed in particolare sia dalla documentazione prodotta dai convenuti, sia dalle dichiarazioni testimoniali, sia in definitiva dalle conclusioni concordanti formulate da entrambi i CTU nominati. E' stato, quindi, pienamente provato che alla data del testamento olografo, redatto il 07.08.2017, il dott. fosse pienamente capace di intendere e di volere e che, quindi, Persona_1
ebbe consapevolmente e liberamente a disporre di tutte le sue sostanze in favore del convenuto. A ciò si aggiunga che il notaio dott. in data 17.7.2017, Persona_7 rogava l'atto di donazione rep. n.1419, racc.1117 dopo avere verificato le condizioni mentali e di salute del donante con il supporto di idonea certificazione di “visita neurologica” del dott. (doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di risposta). Persona_8
Non può sottacersi, poi, che il dott. in data 29.7.2017, sporgeva personalmente Per_1
denuncia – querela nei confronti del nipote recandosi presso la Parte_2
Tenenza della Guardia di Finanza di Noto (doc. 3, querela e doc. 4 Verbale di Ricezione
Esposto – querela scritta ex art. 333, comma 2° c.p.p.) in quanto l'attore Parte_2
in data 7.7.2017, aveva, a suo dire, arbitrariamente ed indebitamente prelevato
[...]
in proprio favore la somma di € 114.003,75 dal conto corrente del dott. Per_1
lasciando sullo stesso una somma esigua. La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con sua sentenza 30 novembre 2017, n. 28758 precisa che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'incapacità di intendere e di volere costituisce indagine di fatto e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. n. 162/1981). Tale giudizio deve necessariamente risultare dall'esame coordinato di numerosi elementi e l'adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all'insieme degli stessi, nonché alle difese delle parti, al fine di verificare che, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato pag. 3/5 (Cass. 23900/2016), mentre appare al riguardo irrilevante la distinzione tra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di incapacità naturale del testatore, che postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Considerato inoltre che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo) (Cass. n. 8079/2005). E' intervenuto a più riprese sul punto la
Suprema Corte che con Cass. civ., Sez. II, 15/04/2010, n. 9081 afferma il principio secondo cui “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” e ancora Cass. civ., Sez. II,
27/10/2008, n. 25845 secondo cui l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice alterazione delle facoltà psichico-intellettive del de cuius, ma la ben più rigorosa prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, il soggetto, all'atto della formazione delle disposizioni testamentarie, sia stato privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, concorrendo l'abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione per infermità di mente”. Ne discende l'integrale rigetto della domanda attorea, dichiarandosi pienamente valido il testamento redatto dal de cuius in data 7.08.2017 in favore di . Controparte_1
Quanto alle spese peritali di entrambe le espletate CTU, come liquidate in corso di pag. 4/5 giudizio, vanno coerentemente poste integralmente a carico della parte attrice. Per quanto attiene alle spese legali, il valore delle domande attoree è da parte attrice indicato in un valore che non supera € 52.000, e quindi rientra nello scaglione di valore tra € 26.000-52.000, per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA
1.701,00
FASE INTRODUTTIVA
1.204,00
FASE TRATTAZIONE 1.806,00
FASE DECISIONALE
2.905,00
TOTALE 7.616,00
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4924/2018 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Rigetta le domande attoree.
• Dichiara che il dott. era pienamente capace di intendere e di Persona_1
volere al momento della sua disposizione testamentaria del 7.8.2017 e che il testamento del 7.8.2017 scritto interamente di pugno dal dott. è Persona_1
pienamente valido e produttivo di tutti gli effetti giuridici in favore del convenuto Sig. ; Controparte_1
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di entrambe le CTU, per come liquidate in corso di giudizio;
• Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di euro
7.616 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa 4% sui compensi ed iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 10 luglio 2025 Il GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4924/2018 R.G.
promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Marina di Ragusa nella via Pantelleria n. 25, e (c.f.: Parte_2
), nato a [...] it 16/03/1952 ed ivi residente nella via Giandomenico C.F._2
Romagnosi n. 28/1, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Rustico -attori-
contro
, nat o a Not o i l 21/ 09/ 1970 ( c.f .: Controparte_1
), resi dent e i n Not o vi a Gi ant om m aso Fr ancesco n. 1/ 5, C.F._3 scala A, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Scollo -convenuto-
avente ad oggetto: impugnazione testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.9.2018, notificato il 3.10.2018, i germani Parte_2
e citavano davanti all'intestato Tribunale al
[...] Parte_1 Controparte_1
fine di far dichiarare l'annullamento del testamento olografo redatto il 07.08.2017 dal dott. per la sua presunta incapacità di testare. Con comparsa di Persona_1
risposta, a mezzo del proprio difensore si costituiva in giudizio il Sig. CP_1
affermando la piena capacità di intendere e di volere del dott.
[...] Persona_1
al momento della redazione del testamento ed in particolare che lo stesso ebbe consapevolmente e liberamente a disporre di tutte le sue sostanze in favore dello stesso con il quale aveva intrattenuto un forte legame personale e familiare. Peraltro, il de cuius, a dire del convenuto, era fortissimamente risentito nei confronti dell'attore per avere questi effettuato, a sua insaputa, cospicui e non autorizzati Parte_2
prelievi dal suo conto corrente e per avere fatto residuare sul conto del dott. Per_1 solamente la somma di € 1.054,37. Veniva istruita la causa ammettendosi la prova orale chiesta dalle parti, seppur con limitazioni, con l'escussione di un teste per parte.
Successivamente l'istruttore dott. disponeva CTU al fine di accertare” Persona_2
la capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento olografo sulla base della documentazione sanitaria in atti”. Veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Prof. , psichiatra. A Persona_3 seguito della rinuncia di quest'ultimo veniva nominata la dott.ssa la Persona_4 quale mediante consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18.4.2021,con l'ausilio del medico legale dott. , concludeva affermando che il testatore dott. Per_5 Per_1 fosse, al momento della stesura del testamento olografo, “capace d'intendere e
[...] di volere” in quanto, sempre secondo il CTU, “non vi sono elementi clinici da rendere certificabile che, alla data del 7 Agosto 2017, le capacità cognitive fossero scemate al punto da non consentirgli di autodeterminarsi ed assumere quindi decisioni ponderate”. A seguito di reiterate e persistenti istanze della parte attrice veniva disposta nuova CTU a mezzo del dott. . Dopo ulteriore ed approfondita Persona_6
disamina di tutta la documentazione in atti, anche il nuovo CTU, dott. , Persona_6
con perizia depositata il 4.11.2024 concludeva, in risposta ai quesiti posti dal sig.
Giudice, che “dalle notizie che è stato possibile ottenere mediante l'esame degli atti processuali, si evince, con ragionevole certezza, che alla data del 7-8-2017 il
[...]
fosse cosciente dei propri atti e che non si trovasse in uno stato permanente e Per_1
cronico di alterazione al momento della redazione del testamento olografo del 7-8-
2024”, disattendendo in modo inconfutabile le lagnanze attoree.
Alla udienza del 6.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche. Le parti, quindi, depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese.
pag. 2/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle perizie espletate dai due CTU è stato univocamente accertato che il dott.
[...]
fosse pienamente capace di intendere e di volere alla data di redazione del Per_1
testamento. Risulta dagli atti di causa la piena infondatezza della domanda degli attori che definiscono il de cuius solamente come una “persona fragile, incapace di autodeterminarsi e, quindi facilmente circuibile” (rif. pag. 2 atto di citazione) circostanze queste palesemente smentite dall'istruttoria della causa ed in particolare sia dalla documentazione prodotta dai convenuti, sia dalle dichiarazioni testimoniali, sia in definitiva dalle conclusioni concordanti formulate da entrambi i CTU nominati. E' stato, quindi, pienamente provato che alla data del testamento olografo, redatto il 07.08.2017, il dott. fosse pienamente capace di intendere e di volere e che, quindi, Persona_1
ebbe consapevolmente e liberamente a disporre di tutte le sue sostanze in favore del convenuto. A ciò si aggiunga che il notaio dott. in data 17.7.2017, Persona_7 rogava l'atto di donazione rep. n.1419, racc.1117 dopo avere verificato le condizioni mentali e di salute del donante con il supporto di idonea certificazione di “visita neurologica” del dott. (doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di risposta). Persona_8
Non può sottacersi, poi, che il dott. in data 29.7.2017, sporgeva personalmente Per_1
denuncia – querela nei confronti del nipote recandosi presso la Parte_2
Tenenza della Guardia di Finanza di Noto (doc. 3, querela e doc. 4 Verbale di Ricezione
Esposto – querela scritta ex art. 333, comma 2° c.p.p.) in quanto l'attore Parte_2
in data 7.7.2017, aveva, a suo dire, arbitrariamente ed indebitamente prelevato
[...]
in proprio favore la somma di € 114.003,75 dal conto corrente del dott. Per_1
lasciando sullo stesso una somma esigua. La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con sua sentenza 30 novembre 2017, n. 28758 precisa che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'incapacità di intendere e di volere costituisce indagine di fatto e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. n. 162/1981). Tale giudizio deve necessariamente risultare dall'esame coordinato di numerosi elementi e l'adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all'insieme degli stessi, nonché alle difese delle parti, al fine di verificare che, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato pag. 3/5 (Cass. 23900/2016), mentre appare al riguardo irrilevante la distinzione tra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di incapacità naturale del testatore, che postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Considerato inoltre che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo) (Cass. n. 8079/2005). E' intervenuto a più riprese sul punto la
Suprema Corte che con Cass. civ., Sez. II, 15/04/2010, n. 9081 afferma il principio secondo cui “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” e ancora Cass. civ., Sez. II,
27/10/2008, n. 25845 secondo cui l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice alterazione delle facoltà psichico-intellettive del de cuius, ma la ben più rigorosa prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, il soggetto, all'atto della formazione delle disposizioni testamentarie, sia stato privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, concorrendo l'abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione per infermità di mente”. Ne discende l'integrale rigetto della domanda attorea, dichiarandosi pienamente valido il testamento redatto dal de cuius in data 7.08.2017 in favore di . Controparte_1
Quanto alle spese peritali di entrambe le espletate CTU, come liquidate in corso di pag. 4/5 giudizio, vanno coerentemente poste integralmente a carico della parte attrice. Per quanto attiene alle spese legali, il valore delle domande attoree è da parte attrice indicato in un valore che non supera € 52.000, e quindi rientra nello scaglione di valore tra € 26.000-52.000, per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA
1.701,00
FASE INTRODUTTIVA
1.204,00
FASE TRATTAZIONE 1.806,00
FASE DECISIONALE
2.905,00
TOTALE 7.616,00
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4924/2018 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Rigetta le domande attoree.
• Dichiara che il dott. era pienamente capace di intendere e di Persona_1
volere al momento della sua disposizione testamentaria del 7.8.2017 e che il testamento del 7.8.2017 scritto interamente di pugno dal dott. è Persona_1
pienamente valido e produttivo di tutti gli effetti giuridici in favore del convenuto Sig. ; Controparte_1
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di entrambe le CTU, per come liquidate in corso di giudizio;
• Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di euro
7.616 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa 4% sui compensi ed iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 10 luglio 2025 Il GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5