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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, Parte_1
Livio Neri, Lorenzo Venini e Miriam Fagnani, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
Il Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025; letti gli atti e sentite le parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998,
[...] ha convenuto in giudizio l' innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pt_1 CP_1
Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, per CP_1
il periodo 7.7.2018 – 28.2.2022, l'autorizzazione a includere nel nucleo familiare utile ai fini del calcolo dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in
L. 13.5.88 n. 153) la moglie e i due figli residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a includere nel nucleo familiare utile ai fini del calcolo dell'Assegno per il
Nucleo Familiare la moglie e i figli e, conseguentemente, a percepire l'ANF per il periodo 7.7.2018
– 28.2.2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i due figli residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con cittadinanza CP_1 italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro CP_1
10.591,23 o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 7.7.2018 – 28.2.2022 a titolo di
Pagina 1 ANF; 4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori antistatari”. A riguardo, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino nigeriano, titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il
16.12.2021 (doc. 1 parte ricorrente); in precedenza, a partire dal 27.11.2012, di essere titolare di permessi di soggiorno per protezione internazionale che aveva via via rinnovato;
- fin dal 09.12.2017 e sino alla data odierna, di aver sempre lavorato regolarmente in Italia esclusivamente alle dipendenze di Startex s.r.l. (docc. 5 e 8 parte ricorrente);
- che, in data 27.10.2022, presentava all' domanda di autorizzazione (n. protocollo CP_1
.6100.27/10/2022.0219828) ad includere nel proprio nucleo familiare, ai fini del CP_1
riconoscimento degli ANF, la moglie (a far data dal 07.07.2018), e i due figli gemelli della coppia
(a far data dal 04.12.2018), residenti in Germania (docc. 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente);
- di non aver mai ricevuto un formale provvedimento di rigetto della sua domanda, tuttavia essa risultava “respinta” dal portale online;
CP_1
- di aver proposto ricorso amministrativo e contestuale istanza di riesame;
- che la moglie ed i figli non disponevano in Germania, in Nigeria, né altrove, di alcun reddito o proprietà, non godevano di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali e risultante dai modelli CU e 730 (doc. 8 parte ricorrente).
Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell' in quanto CP_1
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo
(o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' e richiamata giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha CP_1 chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.11.2024, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva
l'improponibilità del ricorso avversario per carenza delle previe, imprescindibili, domande amministrative di ANF lavoratori dipendenti con riguardo all'intero periodo richiesto. Nel merito, rappresentava di aver proceduto all'accoglimento in autotutela della domanda di autorizzazione
Pagina 2 all'inserimento nel nucleo familiare con riguardo ai due figli del ricorrente, relativamente ai quali era stato proposto il ricorso giudiziario, non per la moglie. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini A.N.F., solo per i due figli ed il rigetto, per il resto, del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.03.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Vi è, in primo luogo, da ritenere che, a seguito dell'avvenuto inserimento, da parte dell' , dei CP_1
figli del ricorrente, residenti all'estero, nel suo nucleo familiare ai fini dell'ANF, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile in merito alla domanda de qua.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n.
2567/2007: “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n.
Pagina 3 10553/2009: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento dei figli residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF. Con riferimento ai figli del ricorrente, infatti, non residua alcun dubbio né sulla sussistenza del rapporto di parentela, né sull'assenza di reddito in capo agli stessi (che, peraltro, nel periodo di causa avevano un'età compresa tra gli 0 e i 4 anni).
2.1) Sempre in via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto il combinato disposto degli artt. 44 del d.lgs. 286/1998, 28 del d.lgs. n.
150/2011, e 702-bis e ss. c.p.c. prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito sommario di cognizione. Lo strumento azionato dal ricorrente è coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria. Come è noto, dovendo il
Giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione del ricorrente, non può esservi dubbio che, avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della P.A. a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame. Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti della discriminazione in atto è
l'effettivo petitum sostanziale della domanda su cui occorre determinare il rito applicabile.
2.2) Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'istituto convenuto in relazione alla mancata proposizione della domanda amministrativa di pagamento nelle specifiche modalità previste dall'Ente Pubblico. A riguardo, è evidente che pretendere il richiedente attivi una domanda di pagamento dall'esito scontato (la domanda di pagamento è ammessa solo in relazione ai familiari preventivamente autorizzati), dopo che l' ha dichiarato che il richiedente stesso CP_1
non è autorizzato a proporla, è pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio, tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato. Una volta che detto esame sia stato compiuto con
Pagina 4 esito negativo, null'altro può essere richiesto al privato. L'eccezione in parola deve, quindi, essere rigettata.
2.3) Nel merito, è noto che l'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il
1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, nella memora di costituzione in giudizio, l' , come detto, ha dato atto, nella propria memoria di costituzione, di aver proceduto CP_1
ad accogliere in autotutela la domanda di autorizzazione all'inserimento nel nucleo familiare dei due figli minori del ricorrente, nati entrambi in Germania il 03.12.2018, con riferimento ai quali il rapporto di parentela è, quindi, pacifico;
l'Istituto ha insistito, tuttavia, nell'esclusione della moglie del ricorrente, , in quanto “nell'anagrafe della popolazione residente non Controparte_2 risulta la trascrizione del matrimonio contratto all'estero (stato civile del ricorrente: ancora
)”. Per_1
In proposito, occorre evidenziare che il rapporto di coniugio tra il ricorrente ed CP_2
risulta provato documentalmente dal certificato di stato di famiglia rilasciato
[...] dall'ambasciata della Nigeria in Italia il 16.06.2022 e prodotto in allegato al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 4 parte ricorrente). Quanto al supposto obbligo di trascrizione del matrimonio nei registri di Stato Civile italiano ai fini del riconoscimento della prestazione a favore della coniuge e dei figli, vi è da rilevare che tale obbligo non è previsto da alcuna norma di legge e neppure, peraltro, dalla circolare n. 95/2022. CP_1
L' ha eccepito, poi, la carenza di prova circa il reddito del nucleo familiare. Tale eccezione CP_1
non coglie nel segno, nel caso di specie, in quanto il nucleo familiare del sig. risiede in Pt_1
Pagina 5 Germania, per cui l'impossibilità di autocertificare il proprio reddito familiare da parte di cittadini extracomunitari in assenza di una convezione tra l'Italia e il Paese di provenienza non risulta, nella fattispecie de qua, applicabile: infatti, se anche la moglie del ricorrente avesse prodotto reddito, tale reddito sarebbe stato prodotto in Germania, e non in Nigeria.
Vi è, inoltre, da aggiungere che, nel periodo dal 07.07.2018 (data a decorrere dalla quale è stata richiesta la prestazione con riferimento alla moglie) e sino al 15.12.2021, il ricorrente è stato titolare di permesso per protezione sussidiari.
Ebbene, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, le note pronunce delle Alte OR (CGUE sentenza del 25.11.2020 in causa C-303/19 e Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2022), che riguardano i titolari di permesso unico lavoro (direttiva n. 2011/98) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (direttiva n. 2003/109), rilevano nel presente giudizio - in relazione al periodo sopra delimitato - sul piano dell'interpretazione delle norme pertinenti poiché i medesimi principi di parità di trattamento devono trovare applicazione nei confronti dei titolari di protezione internazionale in forza del diritto eurounitario e del diritto attuativo interno.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 direttiva n. 2011/951, gli Stati membri devono provvedere “affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione”.
La Corte UE ha confermato che, ai sensi del predetto art. 29, “il livello delle prestazioni sociali accordate ai rifugiati dallo Stato membro che ha concesso tale status, per una durata determinata o indeterminata, deve essere lo stesso di quello offerto ai cittadini di tale Stato membro” (sentenza
21.11.2018 C-713/17, punto 25); nello stesso senso, il punto 50 della sentenza Parte_2
01.03.2016, C-443/14 e C-444/14, secondo il quale “nelle due ipotesi contemplate dall'articolo 29 della direttiva 2011/95, le condizioni di accesso dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria all'assistenza sociale loro offerta dallo Stato membro che ha concesso la protezione suddetta devono essere identiche a quelle previste per l'erogazione di tale assistenza ai cittadini di questo stesso Stato membro”.
Tale principio è stato confermato, da ultimo, dalla sentenza 22.10.2021 ASGI, C-462/20 ove la
Corte di Giustizia, con riferimento a una prestazione italiana, ha ribadito che l'art. 29 citato “esige che il livello delle prestazioni sociali accordate ai beneficiari di protezione internazionale dallo
Stato membro che ha concesso tale protezione sia lo stesso di quello offerto ai cittadini di detto
Stato membro” (punto 33).
Pagina 6 La norma è stata correttamente recepita dallo Stato italiano con l'art. 27 d.lgs. 19.11.2007 n. 251
(cioè la norma di recepimento della direttiva) in base al quale: “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.
Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della parità di trattamento, la Corte di Giustizia ha chiarito che: “sebbene la direttiva 2011/95 non fornisca alcuna precisazione in merito alle prestazioni che i beneficiari dell'assistenza sociale dovrebbero ricevere ai sensi dell'articolo 29 della medesima, da una giurisprudenza costante risulta che la nozione di «prestazioni di assistenza sociale» fa riferimento all'insieme dei regimi di assistenza istituiti da autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, ai quali ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia” (sent. 28.10.2021 citata, punto
34).
Il considerando 45 della citata direttiva 95 ricorda, poi, che anche per i titolari di protezione sussidiaria (per i quali le direttive ammette qualche limitazione) è comunque salvaguardata la
“assistenza parentale”. Gli ANF sono qualificabili come “assistenza parentale” e rientrano pacificamente in un “regime di assistenza pubblica”, come precisato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 67/2022: “l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno. La legge n. 153 del
1988, nel segnare un passaggio terminologico da «assegni familiari» (d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, recante «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari») ad «assegni per il nucleo familiare», ne accentua la duplice natura previdenziale e di sostegno a situazioni di bisogno (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 7 marzo 2008, n. 6179; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 marzo 2015, n. 6351)”. La prestazione in esame rientra, dunque, nella definizione di
“assistenza sociale” richiamata dalla CGUE, come del resto ha ritenuto lo stesso nella CP_1 circolare n. 62/2004 relativa ai rifugiati (e anche con riguardo ad altre prestazioni come l'assegno di natalità), in base alla quale l' ha già disapplicato le limitazioni contenute nella legge e CP_1
consentito ai titolari di protezione l'accesso alla prestazione con piena equiparazione ai cittadini italiani.
Ne consegue che, come già accaduto per i titolari di permesso unico lavoro e permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, anche per i beneficiari di protezione sussidiaria dovrà essere riconosciuto il diritto a percepire gli ANF per i familiari residenti all'estero: ciò attraverso l'applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 69/1988 in combinato disposto con l'art. 27 del d.lgs.
Pagina 7 19.11.2007 n. 251 (cioè la norma di recepimento della direttiva), secondo una interpretazione conforme al principio di specialità e all'obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione e al diritto eurounitario.
2.4) Dal diritto, riconosciuto in autotutela, del ricorrente a essere autorizzato all'inserimento dei figli residenti in [...]nel nucleo familiare per il computo degli ANF e dall'accertato diritto, alla luce delle suddette considerazioni, all'inclusione in tale nucleo anche della moglie, discende il diritto dello stesso a ricevere il pagamento degli ANF maturati. L' va, quindi, condannato a CP_1 versare al ricorrente l'importo di complessivi € 10.591,23 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730, da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, di . Considerando i Parte_1
componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagina 16 del ricorso introduttivo. In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
3) Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di , CP_1 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento dei figli residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (C.F. ) a Parte_1 C.F._1 percepire l'Assegno Nucleo Familiare (ANF), per il periodo dal 07.07.2018 – 28.2.2022 con riferimento all'intero nucleo familiare indicato in ricorso e, per l'effetto,
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente nella CP_1
misura di 10.591,23, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Piacenza, 01.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, Parte_1
Livio Neri, Lorenzo Venini e Miriam Fagnani, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco e Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
Il Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025; letti gli atti e sentite le parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998,
[...] ha convenuto in giudizio l' innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pt_1 CP_1
Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, per CP_1
il periodo 7.7.2018 – 28.2.2022, l'autorizzazione a includere nel nucleo familiare utile ai fini del calcolo dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in
L. 13.5.88 n. 153) la moglie e i due figli residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a includere nel nucleo familiare utile ai fini del calcolo dell'Assegno per il
Nucleo Familiare la moglie e i figli e, conseguentemente, a percepire l'ANF per il periodo 7.7.2018
– 28.2.2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i due figli residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con cittadinanza CP_1 italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro CP_1
10.591,23 o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 7.7.2018 – 28.2.2022 a titolo di
Pagina 1 ANF; 4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori antistatari”. A riguardo, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino nigeriano, titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il
16.12.2021 (doc. 1 parte ricorrente); in precedenza, a partire dal 27.11.2012, di essere titolare di permessi di soggiorno per protezione internazionale che aveva via via rinnovato;
- fin dal 09.12.2017 e sino alla data odierna, di aver sempre lavorato regolarmente in Italia esclusivamente alle dipendenze di Startex s.r.l. (docc. 5 e 8 parte ricorrente);
- che, in data 27.10.2022, presentava all' domanda di autorizzazione (n. protocollo CP_1
.6100.27/10/2022.0219828) ad includere nel proprio nucleo familiare, ai fini del CP_1
riconoscimento degli ANF, la moglie (a far data dal 07.07.2018), e i due figli gemelli della coppia
(a far data dal 04.12.2018), residenti in Germania (docc. 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente);
- di non aver mai ricevuto un formale provvedimento di rigetto della sua domanda, tuttavia essa risultava “respinta” dal portale online;
CP_1
- di aver proposto ricorso amministrativo e contestuale istanza di riesame;
- che la moglie ed i figli non disponevano in Germania, in Nigeria, né altrove, di alcun reddito o proprietà, non godevano di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali e risultante dai modelli CU e 730 (doc. 8 parte ricorrente).
Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell' in quanto CP_1
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo
(o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' e richiamata giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha CP_1 chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.11.2024, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva
l'improponibilità del ricorso avversario per carenza delle previe, imprescindibili, domande amministrative di ANF lavoratori dipendenti con riguardo all'intero periodo richiesto. Nel merito, rappresentava di aver proceduto all'accoglimento in autotutela della domanda di autorizzazione
Pagina 2 all'inserimento nel nucleo familiare con riguardo ai due figli del ricorrente, relativamente ai quali era stato proposto il ricorso giudiziario, non per la moglie. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini A.N.F., solo per i due figli ed il rigetto, per il resto, del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.03.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Vi è, in primo luogo, da ritenere che, a seguito dell'avvenuto inserimento, da parte dell' , dei CP_1
figli del ricorrente, residenti all'estero, nel suo nucleo familiare ai fini dell'ANF, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile in merito alla domanda de qua.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n.
2567/2007: “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n.
Pagina 3 10553/2009: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento dei figli residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF. Con riferimento ai figli del ricorrente, infatti, non residua alcun dubbio né sulla sussistenza del rapporto di parentela, né sull'assenza di reddito in capo agli stessi (che, peraltro, nel periodo di causa avevano un'età compresa tra gli 0 e i 4 anni).
2.1) Sempre in via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto il combinato disposto degli artt. 44 del d.lgs. 286/1998, 28 del d.lgs. n.
150/2011, e 702-bis e ss. c.p.c. prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito sommario di cognizione. Lo strumento azionato dal ricorrente è coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria. Come è noto, dovendo il
Giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione del ricorrente, non può esservi dubbio che, avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della P.A. a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame. Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti della discriminazione in atto è
l'effettivo petitum sostanziale della domanda su cui occorre determinare il rito applicabile.
2.2) Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'istituto convenuto in relazione alla mancata proposizione della domanda amministrativa di pagamento nelle specifiche modalità previste dall'Ente Pubblico. A riguardo, è evidente che pretendere il richiedente attivi una domanda di pagamento dall'esito scontato (la domanda di pagamento è ammessa solo in relazione ai familiari preventivamente autorizzati), dopo che l' ha dichiarato che il richiedente stesso CP_1
non è autorizzato a proporla, è pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio, tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato. Una volta che detto esame sia stato compiuto con
Pagina 4 esito negativo, null'altro può essere richiesto al privato. L'eccezione in parola deve, quindi, essere rigettata.
2.3) Nel merito, è noto che l'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il
1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, nella memora di costituzione in giudizio, l' , come detto, ha dato atto, nella propria memoria di costituzione, di aver proceduto CP_1
ad accogliere in autotutela la domanda di autorizzazione all'inserimento nel nucleo familiare dei due figli minori del ricorrente, nati entrambi in Germania il 03.12.2018, con riferimento ai quali il rapporto di parentela è, quindi, pacifico;
l'Istituto ha insistito, tuttavia, nell'esclusione della moglie del ricorrente, , in quanto “nell'anagrafe della popolazione residente non Controparte_2 risulta la trascrizione del matrimonio contratto all'estero (stato civile del ricorrente: ancora
)”. Per_1
In proposito, occorre evidenziare che il rapporto di coniugio tra il ricorrente ed CP_2
risulta provato documentalmente dal certificato di stato di famiglia rilasciato
[...] dall'ambasciata della Nigeria in Italia il 16.06.2022 e prodotto in allegato al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 4 parte ricorrente). Quanto al supposto obbligo di trascrizione del matrimonio nei registri di Stato Civile italiano ai fini del riconoscimento della prestazione a favore della coniuge e dei figli, vi è da rilevare che tale obbligo non è previsto da alcuna norma di legge e neppure, peraltro, dalla circolare n. 95/2022. CP_1
L' ha eccepito, poi, la carenza di prova circa il reddito del nucleo familiare. Tale eccezione CP_1
non coglie nel segno, nel caso di specie, in quanto il nucleo familiare del sig. risiede in Pt_1
Pagina 5 Germania, per cui l'impossibilità di autocertificare il proprio reddito familiare da parte di cittadini extracomunitari in assenza di una convezione tra l'Italia e il Paese di provenienza non risulta, nella fattispecie de qua, applicabile: infatti, se anche la moglie del ricorrente avesse prodotto reddito, tale reddito sarebbe stato prodotto in Germania, e non in Nigeria.
Vi è, inoltre, da aggiungere che, nel periodo dal 07.07.2018 (data a decorrere dalla quale è stata richiesta la prestazione con riferimento alla moglie) e sino al 15.12.2021, il ricorrente è stato titolare di permesso per protezione sussidiari.
Ebbene, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, le note pronunce delle Alte OR (CGUE sentenza del 25.11.2020 in causa C-303/19 e Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2022), che riguardano i titolari di permesso unico lavoro (direttiva n. 2011/98) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (direttiva n. 2003/109), rilevano nel presente giudizio - in relazione al periodo sopra delimitato - sul piano dell'interpretazione delle norme pertinenti poiché i medesimi principi di parità di trattamento devono trovare applicazione nei confronti dei titolari di protezione internazionale in forza del diritto eurounitario e del diritto attuativo interno.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 direttiva n. 2011/951, gli Stati membri devono provvedere “affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione”.
La Corte UE ha confermato che, ai sensi del predetto art. 29, “il livello delle prestazioni sociali accordate ai rifugiati dallo Stato membro che ha concesso tale status, per una durata determinata o indeterminata, deve essere lo stesso di quello offerto ai cittadini di tale Stato membro” (sentenza
21.11.2018 C-713/17, punto 25); nello stesso senso, il punto 50 della sentenza Parte_2
01.03.2016, C-443/14 e C-444/14, secondo il quale “nelle due ipotesi contemplate dall'articolo 29 della direttiva 2011/95, le condizioni di accesso dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria all'assistenza sociale loro offerta dallo Stato membro che ha concesso la protezione suddetta devono essere identiche a quelle previste per l'erogazione di tale assistenza ai cittadini di questo stesso Stato membro”.
Tale principio è stato confermato, da ultimo, dalla sentenza 22.10.2021 ASGI, C-462/20 ove la
Corte di Giustizia, con riferimento a una prestazione italiana, ha ribadito che l'art. 29 citato “esige che il livello delle prestazioni sociali accordate ai beneficiari di protezione internazionale dallo
Stato membro che ha concesso tale protezione sia lo stesso di quello offerto ai cittadini di detto
Stato membro” (punto 33).
Pagina 6 La norma è stata correttamente recepita dallo Stato italiano con l'art. 27 d.lgs. 19.11.2007 n. 251
(cioè la norma di recepimento della direttiva) in base al quale: “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.
Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della parità di trattamento, la Corte di Giustizia ha chiarito che: “sebbene la direttiva 2011/95 non fornisca alcuna precisazione in merito alle prestazioni che i beneficiari dell'assistenza sociale dovrebbero ricevere ai sensi dell'articolo 29 della medesima, da una giurisprudenza costante risulta che la nozione di «prestazioni di assistenza sociale» fa riferimento all'insieme dei regimi di assistenza istituiti da autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, ai quali ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia” (sent. 28.10.2021 citata, punto
34).
Il considerando 45 della citata direttiva 95 ricorda, poi, che anche per i titolari di protezione sussidiaria (per i quali le direttive ammette qualche limitazione) è comunque salvaguardata la
“assistenza parentale”. Gli ANF sono qualificabili come “assistenza parentale” e rientrano pacificamente in un “regime di assistenza pubblica”, come precisato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 67/2022: “l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno. La legge n. 153 del
1988, nel segnare un passaggio terminologico da «assegni familiari» (d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, recante «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari») ad «assegni per il nucleo familiare», ne accentua la duplice natura previdenziale e di sostegno a situazioni di bisogno (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 7 marzo 2008, n. 6179; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 marzo 2015, n. 6351)”. La prestazione in esame rientra, dunque, nella definizione di
“assistenza sociale” richiamata dalla CGUE, come del resto ha ritenuto lo stesso nella CP_1 circolare n. 62/2004 relativa ai rifugiati (e anche con riguardo ad altre prestazioni come l'assegno di natalità), in base alla quale l' ha già disapplicato le limitazioni contenute nella legge e CP_1
consentito ai titolari di protezione l'accesso alla prestazione con piena equiparazione ai cittadini italiani.
Ne consegue che, come già accaduto per i titolari di permesso unico lavoro e permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, anche per i beneficiari di protezione sussidiaria dovrà essere riconosciuto il diritto a percepire gli ANF per i familiari residenti all'estero: ciò attraverso l'applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 69/1988 in combinato disposto con l'art. 27 del d.lgs.
Pagina 7 19.11.2007 n. 251 (cioè la norma di recepimento della direttiva), secondo una interpretazione conforme al principio di specialità e all'obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione e al diritto eurounitario.
2.4) Dal diritto, riconosciuto in autotutela, del ricorrente a essere autorizzato all'inserimento dei figli residenti in [...]nel nucleo familiare per il computo degli ANF e dall'accertato diritto, alla luce delle suddette considerazioni, all'inclusione in tale nucleo anche della moglie, discende il diritto dello stesso a ricevere il pagamento degli ANF maturati. L' va, quindi, condannato a CP_1 versare al ricorrente l'importo di complessivi € 10.591,23 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730, da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, di . Considerando i Parte_1
componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagina 16 del ricorso introduttivo. In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
3) Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di , CP_1 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento dei figli residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (C.F. ) a Parte_1 C.F._1 percepire l'Assegno Nucleo Familiare (ANF), per il periodo dal 07.07.2018 – 28.2.2022 con riferimento all'intero nucleo familiare indicato in ricorso e, per l'effetto,
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente nella CP_1
misura di 10.591,23, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Piacenza, 01.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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