Articolo 38 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
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Versione
18 aprile 1943
Art. 38.

La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonche' quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sara' determinata la data dalla quale avra' effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

Con la data dalla quale avra' effetto la fusione degli Enti in esso previsti e' abrogato il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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