Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 30/01/2025 nella causa n. 228/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. TRAVERSO CARLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000232277, con Parte_1 cui l ordinava di pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento al periodo dicembre
2015 – gennaio -novembre 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata, la prescrizione dei crediti rivendicati dall , la decadenza dal diritto di riscuotere le somme per la pretesa violazione e CP_1 comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo “In via preliminare ed urgente, sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000232277 emessa dall e di cui alla narrativa, notificata il 14.2.2023, per le CP_1 ragioni di cui nel presente atto;
Nel merito: - dichiarare prescritta ogni domanda e pretesa
1
dell e, conseguentemente, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000232277 emessa CP_1 dall e di cui alla narrativa, notificata il 14.2.2023; - in subordine, sospendere il presente CP_1 processo e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; - annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000232277 emessa dall e di cui CP_1 alla narrativa, notificata il 14.2.2023, siccome infondata in fatto ed in diritto;
in ulteriore subordine, previ gli opportuni provvedimenti, ed anche in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, rideterminare nel minimo edittale l'importo delle sanzioni applicate. Con il favore delle spese di causa, del quale i legali scriventi chiedono la distrazione a loro favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso dell'avvenuta rideterminazione delle sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente, con previsione della possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta entro 30 giorni dalla prima o dalla successiva udienza di trattazione.
L'udienza è stata quindi rinviata al fine di consentire alla parte ricorrente di valutare la possibilità di uno spontaneo pagamento.
Con nota depositata il 7/1/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
23/11/2024 (entro il termine di 30 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, celebrata il
4/11/2024), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 30.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2