Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Manassero Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 037 2021 00047199 63 000 dell'importo di euro 302.123,97, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1999/00 e 2001/02, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021;
- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 21.9.2021 è stata notificata alla ricorrente (produttrice di latte vaccino assoggettata al regime delle quote latte) la cartella di pagamento insoluta riguardante il “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1999/2000 e 2001/2002.
Avverso la suddetta cartella e gli atti connessi l’interessata è insorta deducendo:
1)illegittimità propria e derivata: violazione ed elusione del giudicato; nullità ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, dell’art. 9 del regolamento CEE 1392/2011, degli artt. 4,10,11, 13 del regolamento CE 1788/2003, dell’art. 16 del regolamento CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia UE; violazione dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
2) violazione dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009 e dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
3) violazione dell’art. 2946 c.c.; prescrizione del credito di EA; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
4) violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973; decadenza dal diritto di attivare la procedura di riscossione coattiva; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
5) violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
6) violazione degli artt. 3 bis, 6, 6 ter del d.lgs. n. 82/2005, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 e dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; nullità della cartella per inesistenza o per nullità insanabile della notificazione.
Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione e EA.
Con ordinanza n. 146 del 27.1.2022 questo TAR ha disposto incombenti istruttori, adempiuti da EA mediante deposito in giudizio, in data 3.11.2023, di relazione di chiarimenti e di ulteriore documentazione;
Con ordinanza n. 972 del 14.10.2022 è stata accolta la domanda cautelare.
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in udienza possibili profili di inammissibilità, ex art. 73, co. 3, c.p.a., in ordine alle censure incentrate sulla illegittimità derivata dell'atto impugnato, in quanto sono stati emanati due decreti di perenzione, una pregressa intimazione di pagamento e due sentenze del Consiglio di Stato che si riferiscono ad atti presupposti della gravata cartella esattoriale.
All’udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione in relazione alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.
L’eccezione non ha pregio.
Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella esattoriale, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati.
Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La valutazione dell’imputabilità di eventuali vizi ad EA invece che all’agente della riscossione potrà rilevare ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio in sede di decisione del ricorso.
Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.
2. Con la prima censura l’interessato sostiene che EA non ha considerato che le imputazioni di prelievo supplementare per il periodo in questione sono frutto di operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto dell’U.E. e che i dati posti a fondamento del regime delle quote latte in Italia sono erronei e non veritieri; il ricorrente richiama al riguardo varie pronunce della Corte di Giustizia U.E..
La doglianza è inammissibile.
In data 28.9.2012 fu notificata alla ricorrente l’intimazione di pagamento riguardante entrambe le annate oggetto dell’impugnata cartella (si veda l’allegato n. 5 depositato in giudizio il 3.11.2023, comprendente anche l’avviso di ricevimento dell’atto).
Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6370/2014, ha respinto il ricorso proposto dalla attuale ricorrente tramite l’Associazione regionale produttori latte avverso l’atto di prelievo relativo alla campagna lattiera 1999/00; analogamente, il ricorso avverso il prelievo 2001/2002 è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2508/2022.
Tali atti erano quindi definitivi al momento dell’adozione della contestata cartella esattoriale, la quale si pone quale atto conseguenziale dovuto rispetto a essi.
La definitività dei presupposti atti impositivi e della antecedente intimazione preclude alla ricorrente la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27.6.2019 –causa C-348/2018; 13.1.2022 –causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l’esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull’imputazione del prelievo).
“ La violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo, in quanto l'art. 21 septies l. 241/90 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l'ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell'unione europea sia la norma attributiva del potere, e non - come nel caso in esame - le modalità di applicazione di essa. Va soggiunto che pacifici principi in merito all'efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata del giudicato, ex art. 2909 c.c., impediscono di dare ingresso alla tesi dell'estensione alla presente res litigiosa degli effetti di statuizioni relativi ad annate o soggetti diversi (Cons. Stato, sez. III, n. 1603/2022) e che la definitività dell'imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell'atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che - nell'ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n. 42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l'affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi (Cons. Stato, sez. III, n. 3910/2022). In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell'Unione europea debba generare qualche forma d'invalidità dell'atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza del 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l'atto amministrativo che viola il diritto dell'Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame. La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d'illegittimità con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l'onere dell'impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l'inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l'obbligo per l'amministrazione di dar corso all'applicazione dell'atto, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; id., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; 25 marzo 2022, n. 2194; 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333). Più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l'incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari. La giurisprudenza europea, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo" (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-453/00, Kühne & Heitz, ECLI:EU:C:2004:17). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea; le stesse recenti sentenze della CGUE C-497/20, Randstad Italia, del 21 dicembre 2021 (ECLI:EU:C:2021:1037) e C-261/21, Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022 (ECLI:EU:C:2022:534), nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti ” (Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772).
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che EA non ha tenuto conto delle somme recuperate mediante trattenuta degli aiuti agricoli: il debito per prelievo supplementare sarebbe in parte estinto, in quanto in parte versato, mentre la contestata cartella non indica l’iter logico seguito ai fini della quantificazione del prelievo; EA avrebbe già recuperato dalla ricorrente, tra il 2008 e il 2020, euro 253.719 (come da attestazioni del sistema Piemonte, documento n. 5).
La censura non è condivisibile.
È vero che, all'interno della disciplina in materia di aiuti PAC (Politica Agricola Comunitaria), opera un meccanismo di compensazione impropria tra i debiti del produttore a titolo di prelievo supplementare e i crediti di tale produttore a titolo di aiuti agricoli, in quanto poste di dare e avere appartenenti al medesimo rapporto giuridico disciplinato dal diritto dell'Unione europea (art. 8 ter d.l. 5/2009). Tuttavia, il sol fatto che, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali abbiano operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti al produttore non dimostra che siffatte trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter d.l. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria. Parte ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, essendosi limitata a indicare il valore complessivo delle trattenute risultante dalle attestazioni del sistema Piemonte degli aiuti agricoli trattenuti (doc. 5 ricorrente), senza alcuna dimostrazione che le stesse si riferiscano al prelievo supplementare quivi in contestazione piuttosto che ad altre poste passive a suo carico (TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 288).
4. Con il terzo mezzo l’istante eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa creditoria, deducendo che la notifica della cartella di pagamento è posteriore allo spirare del termine di prescrizione, non interrotto.
La censura non ha pregio.
Premesso che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), il Collegio osserva quanto segue.
La prescrizione maturata prima della pregressa intimazione di pagamento (notificata nel 2012) doveva essere eccepita in sede di impugnazione della stessa (Cass., ord., 7.2.2020, n. 3005), la quale rappresenta un valido e ormai intangibile atto interruttivo.
Inoltre, i giudizi culminati con le sopra citate sentenze hanno prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione.
Vale al riguardo l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “ il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo") e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione" e "Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio") trova applicazione anche ove l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria. Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione, che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l'accertamento dell'an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice ” (Cons. Stato, VI, 2.1.2024, n. 64).
Pertanto, poiché la pendenza del giudizio è causa di interruzione del termine di prescrizione della contestata pretesa creditoria ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., il termine medesimo è ripreso a decorrere solo dall’anno 2014 (quanto alla campagna lattiera 1999/00) e dall’anno 2022 (quanto alla campagna lattiera 2001/02), con la conseguenza che la prescrizione decennale non è maturata con riferimento ai crediti sottesi all’impugnato provvedimento (Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772; TAR Veneto, IV, 30.11.2023, n. 1784).
5. La quarta censura si incentra sulla violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
La doglianza non è condivisibile.
La decadenza dal potere di riscossione, che in base all'art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 si verifica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non è applicabile al prelievo supplementare, che non ha natura tributaria. Il rinvio all'art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, è riferibile alle sole modalità della riscossione, e dunque non implica l'introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall'accertamento del debito (TAR Lombardia, Brescia, II, 31.1.2023, n. 88).
6. La quinta censura si incentra sul difetto di motivazione della pretesa creditoria e del computo degli interessi e sul fatto che gli importi del prelievo imputato e gli interessi sarebbero inattendibili.
Il mezzo è infondato.
La contestata cartella di pagamento, redatta in conformità al modello ministeriale, espone il dettaglio dei debiti della ricorrente e reca un puntuale riferimento alla causale della pretesa di EA, alle voci economiche che compongono l’oggetto della pretesa e ai presupposti della richiesta di pagamento, assolvendo all’obbligo di motivazione.
Per quanto concerne la parte riferita agli interessi moratori, il gravato provvedimento (pagine 7 e 8) puntualizza i criteri generali di calcolo indicando i tassi applicati, distinti a seconda del periodo di riferimento, il che è sufficiente a dare contezza del conteggio effettuato, rispondente ad operazioni vincolate dal dettato normativo. Né la ricorrente ha specificato un proprio calcolo, idoneo a comprovare l’erroneità del quantum determinato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, limitandosi a dedurre che il computo degli interessi effettuato dall’amministrazione sarebbe inattendibile.
7. Con il sesto motivo l’esponente deduce la nullità degli atti impugnati perché risultano notificati a mezzo pec da un indirizzo che non figura negli elenchi ufficiali previsti dall’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012.
Il rilievo non ha alcun pregio.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo TAR reputa di aderire, è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile il mittente, ancorché l’indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ., VI, ord., 16.1.2023, n. 982).
Nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica dal quale è stato trasmesso il gravato provvedimento, riportante il riferimento alla “agenziariscossione” (pagina 20 del ricorso), consentiva di identificare l’amministrazione da cui promanava, con conseguente validità della contestata notificazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere alle due amministrazioni resistenti l’importo di euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuna, oltre agli accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO